| Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2026 (vai al sommario) |
| COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE |
| DELIBERA 25 giugno 2026 |
| Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. |
|
|
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025); Viste, in particolare, le modifiche recate dalla legge n. 199/2025 all'art. 11 del decreto n. 252/2005 in tema di prestazioni pensionistiche; Visto il comma 3-bis dell'art. 11 del decreto n. 252/2005, il quale prevede la possibilita' di erogare, in luogo della rendita vitalizia, prestazioni pensionistiche di previdenza complementare nella forma della rendita a durata definita, dei prelievi liberamente determinabili e della erogazione frazionata; Visti i commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'art. 11 del decreto n. 252/2005, recanti la disciplina delle nuove prestazioni pensionistiche complementari; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari; Visto l'art. 19, comma 2, lettera i), del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse; Visto l'art. 19, comma 2, lettera n-bis), del decreto n. 252/2005, il quale attribuisce alla COVIP il compito di definire la periodicita' e il numero minimo di rate in cui e' frazionabile il montante accumulato nelle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata; Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino della COVIP; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23, recante disposizioni circa i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di alcune autorita', tra cui la COVIP; Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di pubblica consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 6 maggio 2026;
Adotta le seguenti istruzioni: Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. 1. Premessa. L'art. 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: legge n. 199/2025) ha apportato rilevanti modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), in tema di prestazioni pensionistiche complementari. Considerato l'impatto delle nuove disposizioni, si e' rilevata l'esigenza di procedere all'emanazione di indicazioni di carattere generale su tutte le nuove prestazioni, al fine di definire un quadro di riferimento iniziale volto a consentirne l'applicazione omogenea da parte di tutte le forme di previdenza complementare e, al contempo, la gestione ordinata delle attivita' di adeguamento. In particolare, la legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni, espressamente qualificate come «pensionistiche», quali: la «rendita a durata definita», i «prelievi liberamente determinabili» e la «erogazione frazionata del montante accumulato». 2. Ambito di applicazione. Come previsto dall'art. 11, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005, le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche, introdotte dalla legge n. 199/2025, sono erogabili dalle sole forme a contribuzione definita. Trattandosi di novita' recate alla disciplina di cui al decreto n. 252/2005, le suddette prestazioni sono fruibili da parte di quegli aderenti cui si applica tale decreto. Le stesse, pertanto, non sono erogabili ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino iscritti ai fondi di categoria loro dedicati, considerato che agli stessi continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai sensi di quanto ancora previsto dall'art. 23, comma 6, del decreto n. 252/2005. Tali soggetti potranno comunque beneficiarne, ove trasferiscano la posizione individuale in altra forma pensionistica complementare. 3. Le nuove prestazioni pensionistiche. Le nuove prestazioni pensionistiche, previste dal comma 3-bis dell'art. 11, sono alternative alla rendita vitalizia e sono cosi' disciplinate: la rendita a durata definita e' una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui; per prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita; l'erogazione frazionata del montante accumulato e' una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni. A tale proposito, e' stato attributo alla COVIP il compito di stabilire la periodicita' e il numero minimo di rate in cui e' frazionabile il montante anzidetto. Ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge n. 199/2025, le nuove prestazioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. Tuttavia, nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge n. 62/2026, la decorrenza dell'erogazione frazionata del montante accumulato e' stata rinviata al 31 ottobre 2026; tale modifica, gia' approvata, entrera' a vigore a breve con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione. Ne deriva, pertanto, che a partire dal 1° luglio 2026 tutte le forme pensionistiche complementari interessate dalle nuove disposizioni saranno tenute a consentire agli aderenti di richiedere la «rendita a durata definita», e i «prelievi liberamente determinabili», mentre dal 31 ottobre 2026 potra' essere richiesta anche l'«erogazione frazionata del montante accumulato». 4. Prestazioni pensionistiche: disciplina comune. L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, puo' esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalita' di fruizione del montante finale accumulato: a) capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma 3; b) rendita vitalizia; c) rendita a durata definita; d) prelievi liberamenti determinabili; e) erogazione frazionata; f) capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005. Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera a) puo' essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da b) a e), si evidenzia che le tipologie di prestazioni da c) a e) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare. L'opzione per la rendita vitalizia e' esercitabile successivamente sia presso la forma pensionistica in essere sia presso un'altra forma pensionistica complementare a cui trasferire il montante residuo al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima. Le forme pensionistiche definiscono le condizioni e i criteri per accedere alla rendita vitalizia in tali situazioni. Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, lo stesso non puo' piu' esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione dello switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto o nel regolamento del fondo. L'erogazione di una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, non consente inoltre di versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR. In tale situazione, le prerogative derivanti dal versamento di tali importi e di eventuali ulteriori contribuzioni sono da considerarsi distinte da quelle della prestazione pensionistica complementare al quale lo stesso ha acceduto. L'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non e', inoltre, cumulabile con la RITA eventualmente gia' in corso di liquidazione. In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo e' riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. E', pertanto, necessario acquisire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione, che puo' consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono considerarsi incomplete. Tali scelte possono essere successivamente modificate. Le prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo e' dalle stesse mantenuto in gestione. Tale montante e' investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine. Nella fase di fruizione di tali prestazioni, possono essere utilizzati anche comparti gia' previsti dalla forma pensionistica per la fase di accumulo. Le forme pensionistiche provvedono all'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, entro il termine indicato dallo statuto/regolamento e, comunque, entro e non oltre sei mesi. All'erogazione diretta delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, non trova applicazione l'art. 7-bis del decreto n. 252/2005, non ricorrendo le relative condizioni. I costi che saranno addebitati per l'erogazione delle prestazioni dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute. 5. Caratteristiche delle nuove prestazioni. Rendita a durata definita. La rendita a durata definita e' una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. Ancorche' la norma non lo precisi si ritiene che, qualora sia previsto dalla forma pensionistica, la stessa sia erogata, su richiesta dell'aderente, per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso all'eta' di esercizio dell'opzione. Circa le modalita' di calcolo della durata standard della suddetta rendita, il comma 3-ter dell'art. 11 prevede che la vita attesa residua corrisponda al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'eta' dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalita' della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione e', pertanto, arrotondato per difetto. In merito alla periodicita' del frazionamento, si ritiene rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l'eventuale indicazione di piu' opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo restando che non e' possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese ne' superiore all'anno. La forma pensionistica puo' inoltre limitare la possibilita' di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate risulti inferiore a un importo minimo individuato dalla stessa. L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilita' per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde un prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa. Prelievi liberamente determinabili. I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione, con facolta' dell'aderente di sceglierne l'importo e la tempistica. Al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti e per un ammontare esiguo, le forme pensionistiche possono definire l'intervallo minimo tra una richiesta e l'altra e l'importo minimo erogabile. Come previsto dal comma 3-quater dell'art. 11, i prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita. Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, la rendita teorica da prendere a riferimento e' con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita e' da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate. L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, puo' quindi chiedere l'erogazione di un importo, che non potra' comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa. Si assume, sul piano generale, come importo massimo prelevabile in ogni momento la differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi gia' effettuati. Al fine di tener conto dei risultati della gestione finanziaria nel frattempo maturati, l'ammontare massimo prelevabile puo' essere calcolato come la differenza tra il montante in gestione, che e' al netto dei prelievi effettuati, e il montante teorico che si avrebbe alla data di liquidazione del prelievo sulla base di uno sviluppo dello stesso che considera i risultati effettivamente maturati dalla gestione e, in luogo dei prelievi, l'erogazione delle rate di rendita teorica a ogni ricorrenza annuale. A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile e' pari al montante residuo. Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilita' per quote - posto che a ciascuna rata di rendita teorica corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il numero delle rate - l'importo massimo che puo' essere prelevato e' determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) gia' utilizzate per prelievi precedentemente erogati. Erogazione frazionata. L'erogazione frazionata della prestazione non e' collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di erogazione e' scelta dall'aderente tenendo conto del limite normativo secondo cui il periodo di erogazione non puo' essere inferiore a cinque anni. Il montante residuo resta comunque investito fino al completo esaurimento dell'erogazione. In merito alla periodicita' del frazionamento, si ritiene rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l'eventuale indicazione di piu' opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo restando che non e' possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese ne' superiore all'anno. La forma pensionistica puo' inoltre limitare la possibilita' di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate risulti inferiore a un importo minimo individuato dalla stessa. Al momento dell'esercizio dell'opzione l'aderente deve indicare il numero di anni di durata dell'erogazione e la periodicita' dell'erogazione. L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilita' per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa. 6. Informative sulle nuove prestazioni. Nelle more di aggiornare le «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza» di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020, modificata con deliberazione del 25 febbraio 2021, si forniscono di seguito alcune indicazioni minimali alle quali le forme pensionistiche devono attenersi. Sotto un profilo generale, al fine di informare gli aderenti in merito alle novita' introdotte, andra' predisposta una sintetica comunicazione da inserire all'interno del sito web - area pubblica. Le forme pensionistiche, al fine di consentire una valutazione consapevole delle alternative disponibili al momento dell'accesso alla fase di erogazione, assicurano altresi' un'adeguata informativa sulle nuove tipologie di prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis. L'informativa e' resa in modo chiaro, completo e coerente ed evidenzia gli elementi caratterizzanti ciascuna tipologia di prestazione, anche in termini differenziali rispetto alle altre opzioni disponibili, avendo a riferimento, ad esempio: la variabilita' dell'importo delle prestazioni (rischio di investimento); il rischio che la durata della vita del beneficiario sia superiore alla speranza di vita (rischio di longevita'), con conseguente esaurimento del capitale disponibile; il rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento; la riscattabilita' del montante residuo da parte dei soggetti indicati dal beneficiario; le differenze nei regimi fiscali applicabili. Con riferimento alle nuove tipologie di prestazioni, l'informativa evidenzia altresi' che: la posizione individuale rimane investita presso la forma pensionistica; le diverse tipologie di prestazioni non sono combinabili tra di loro ne' con la rendita vitalizia; non e' possibile proseguire la contribuzione; non possono essere esercitate le prerogative tipiche della fase di accumulo, con eccezione dello switch di comparto; la scelta effettuata dall'aderente in ordine alla tipologia di prestazione e' irrevocabile, salvo il caso in cui lo stesso opti successivamente per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia; al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente individua i soggetti che possono riscattare il montante residuo in caso di decesso. L'informativa chiarisce, inoltre, le opzioni di erogazione e le modalita' di funzionamento, quali: per la rendita a durata definita, i criteri di determinazione della durata, commisurata - salvo quanto diversamente previsto - alla vita attesa residua dell'aderente, le modalita' di calcolo dell'importo delle rate nonche' di scelta della periodicita' delle stesse; per i prelievi liberamente determinabili, le modalita' di esercizio della facolta' di prelievo e i criteri di determinazione dell'importo massimo prelevabile, in relazione alle rate teoriche maturate, nonche' gli effetti dei prelievi sul montante residuo; per l'erogazione frazionata, le modalita' per scegliere la durata della prestazione, nel rispetto del limite minimo previsto (cinque anni), e la periodicita' della stessa, nonche' i criteri di calcolo delle rate; le condizioni e le modalita' per l'eventuale conversione del montante residuo in rendita vitalizia. I costi eventualmente applicati alle diverse tipologie di prestazioni sono rappresentati in maniera facilmente comprensibile, specificando la tipologia di costo e le modalita' di imputazione. Con riferimento alla fase di adesione, tali informazioni andranno inserite in un apposito supplemento della nota informativa dedicato alle prestazioni pensionistiche. Detto supplemento andra' trasmesso alla COVIP secondo le indicazioni della Sezione III, par. 4, sottoparagrafo «Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti della nota informativa» delle «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza» e pubblicato sul sito web della forma pensionistica. Andra' inoltre opportunamente integrato il documento sulle rendite, con specifiche di maggior dettaglio ed esempi, chiarendo che fa riferimento anche alle nuove prestazioni. In relazione all'informativa in corso di partecipazione, anche le comunicazioni agli aderenti dovranno essere opportunamente integrate. Si fa riferimento, in particolare, ai contenuti della sezione «Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia» del «Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo», da inviare agli aderenti ai quali mancano tre o meno anni alla presumibile eta' di pensionamento di vecchiaia. In tale ambito, il paragrafo «Tipologie di rendite previste» dara' evidenza anche delle nuove prestazioni e delle relative caratteristiche, nonche' indicazioni in merito a dove trovare, sul sito web - area pubblica, il citato supplemento alla nota informativa. Dovranno essere altresi' aggiornati i contenuti dell'area riservata con riguardo alle «Informazioni utili nel corso della fase di accumulo» e «Novita' intervenute nel corso dell'anno». 7. Periodo transitorio e comunicazioni alla COVIP. Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, anche per il tramite delle funzionalita' dell'area riservata dei siti web, e' previsto un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche sono comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni, ma, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 4, possono procedere alla liquidazione e all'erogazione delle nuove prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento. Di tale situazione, le forme pensionistiche forniscono chiara evidenza nell'ambito del supplemento di cui al paragrafo 6, nel documento sulle rendite e nei moduli di richiesta delle prestazioni. Analogamente a quanto avviene tipicamente per le altre tipologie di prestazione, l'iscritto potra' comunque revocare la scelta prima che la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del primo importo. Il periodo transitorio non potra' protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Le forme sono comunque chiamate a procedere all'adeguamento con la massima tempestivita' possibile; del pari, sono chiamate a procedere con tempestivita', una volta adeguati i sistemi e i processi operativi interni, all'erogazione delle prestazioni che sono state richieste durante il periodo transitorio. Dell'avvenuto adeguamento le forme pensionistiche complementari danno informativa agli interessati e comunicazione alla COVIP. Le forme pensionistiche trasmettono alla COVIP, entro il 31 luglio 2026, lo statuto/il regolamento modificato, conformemente alle indicazioni operative di prossima emanazione. Le modifiche agli statuti/regolamenti potranno essere adottate, laddove consentito dagli ordinamenti interni, direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche e sono trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 10, 21, 29, 34 e 36 del regolamento sulle procedure, di cui alla deliberazione COVIP del 19 maggio 2021. Roma, 25 giugno 2026
Il Presidente: Pepe Il segretario: Nispi Landi |
| |
|
|