Gazzetta n. 154 del 6 luglio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 19 giugno 2026, n. 120
Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente legge disciplina la pubblicita' e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o) e o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 82, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero a soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero che svolgano attivita' aventi caratteristiche o finalita' analoghe a quelle indicate nelle citate disposizioni.
2. La presente legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti di cui al comma 1. Restano ferme le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste dall'articolo 7 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle relative alle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni previste dagli articoli 13 e 18 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Ai fini della presente legge, per «professionista» si intende sia il venditore sia il soggetto che promuove l'acquisto.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alle quali e' operato
il rinvio, della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 100 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi»:
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
fini della deduzione la spesa sanitaria relativa
all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione
della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione
del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore,
se assoggettate a tassazione in anni precedenti.
L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione puo' essere portato in deduzione
dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della
legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni
e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti
previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonche' ai
sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238,
alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni
nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Alle
medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al
primo periodo sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri
di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238;
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di
euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari
integrativi istituita con il decreto del Ministro della
salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il
principio di mutualita' e solidarieta' tra gli iscritti. Ai
fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche
dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi
versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.
516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5
ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;55
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il
pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro
effettuate a favore di universita', fondazioni
universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli
studenti universitari e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli
enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti
parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente
a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma
1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto
della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del
comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui
all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo
articolo 5ai fini della imputazione del reddito. Nella
stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel
periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei
quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del
codice civile, classificate o classificabili in categorie
diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche. Per abitazione principale si intende
quella nella quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare non risulti locata.».
«Art. 100 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese
relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non
superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c);
d) le erogazioni liberali a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da'
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo
2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero
utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l);
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati
in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito
l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla
base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, individua gli enti che possono beneficiare
delle predette erogazioni liberali; determina, a valere
sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a
ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e
dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle
entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle
erogazioni liberali da essi effettuate;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalita' di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi
di ricerca scientifica nel settore della sanita'
autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate;
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore degli
istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel
limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la
deduzione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
o-ter) le somme corrisposte, anche su base
volontaria al fondo istituito, con mandato senza
rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese
aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in
conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse
applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita'
agli scopi di tali consorzi.
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di
istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni
legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle
spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1,
anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalita'
statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle
considerate nei precedenti commi e nel comma 1
dell'articolo 95 non sono ammesse in deduzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante: «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«Art. 14 (ONLUS e terzo settore). - 1. Le liberalita'
in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' in favore
di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
oggetto statutario la tutela, la promozione e la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca scientifica,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono deducibili dal
reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del
dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 82 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: «Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»:
«Art. 7 (Raccolta fondi). - 1. Per raccolta fondi si
intende il complesso delle attivita' ed iniziative poste in
essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare
le proprie attivita' di interesse generale, anche
attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e
contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare
attivita' di raccolta fondi anche in forma organizzata e
continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o
attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di
modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,
inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi
di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida
adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui
all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo
settore.».
«Art. 82 (Disposizioni in materia di imposte
indirette e tributi locali). - 1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore
comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese
sociali costituite in forma di societa', salvo quanto
previsto ai commi 3, 4 e 6.
2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e
donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i
trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli
enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8,
comma 1.
3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie,
comprese le operazioni di fusione, scissione o
trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di
cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche
statutarie di cui al periodo precedente sono esenti
dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli
atti a modifiche o integrazioni normative. Per tutti gli
enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali,
l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti,
ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento
relativo alle attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto
o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni
pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di
diritto internazionale. Gli atti costitutivi e quelli
connessi allo svolgimento delle attivita' delle
organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di
registro.
4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si
applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo
oneroso della proprieta' di beni immobili e per gli atti
traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di
godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di
cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione
che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni
dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda,
contestualmente alla stipula dell'atto, apposita
dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione
mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in
diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto
sociale, e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria,
nonche' la sanzione amministrativa pari al 30 per cento
dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti
dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti,
nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli
estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le
attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico
in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti
dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di
bollo.
5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i
libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di
cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei
prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non
commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma
5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita'
non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita'
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20
maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale
propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.
7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale
propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i
quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i
comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni
possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo
settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale la riduzione o
l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e
dai connessi adempimenti.
8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al
comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti
della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per
le attivita' indicate nella tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo
occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione
spetta a condizione che dell'attivita' sia data
comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640.
10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di
cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle
tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.».
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 18 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante:
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229»:
«Art. 13 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per
una unita' di prodotto o per una determinata quantita' del
prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale,
comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per
una quantita' di un chilogrammo, di un litro, di un metro,
di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per
una singola unita' di quantita' diversa, se essa e'
impiegata generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che
non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed
e' misurato alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non
puo' essere frazionato senza subire una modifica della sua
natura o delle sue proprieta';
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi
omogenei contenuti in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita
destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed
alle collettivita', costituita da un prodotto e
dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere
posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale
imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa
essere modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata.».
«Art. 18 (Definizione). - 1. Ai fini del presente
titolo, si intende per:
a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che,
nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo,
agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua
attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o
giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del
presente titolo, agisce nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale e
chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi
i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto
digitale, nonche' i diritti e gli obblighi;
c-bis) "beni":
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da
assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando
sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o
in quantita' determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora,
o e' interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio
digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto
digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento
delle funzioni proprie del bene ("beni con elementi
digitali");
3) gli animali vivi;
d) "pratiche commerciali tra professionisti e
consumatori" (di seguito denominate: "pratiche
commerciali"): qualsiasi azione, omissione, condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in
essere da un professionista, in relazione alla promozione,
vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
d-bis) "microimprese": entita', societa' o
associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica,
esercitano un'attivita' economica, anche a titolo
individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e
realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003.
e) "falsare in misura rilevante il comportamento
economico dei consumatori": l'impiego di una pratica
commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacita'
del consumatore di prendere una decisione consapevole,
inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) "codice di condotta": un accordo o una normativa
che non e' imposta dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che
definisce il comportamento dei professionisti che si
impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o
piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori
imprenditoriali specifici;
g) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto,
compresi un professionista o un gruppo di professionisti,
responsabile della formulazione e revisione di un codice di
condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da
parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) "diligenza professionale": il normale grado
della specifica competenza ed attenzione che
ragionevolmente i consumatori attendono da un
professionista nei loro confronti rispetto ai principi
generali di correttezza e di buona fede nel settore di
attivita' del professionista;
i) "invito all'acquisto": una comunicazione
commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del
prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato
per la comunicazione commerciale e pertanto tale da
consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di
una posizione di potere rispetto al consumatore per
esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza
fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare
notevolmente la capacita' del consumatore di prendere una
decisione consapevole;
m) "decisione di natura commerciale": la decisione
presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un
prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare
integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o
disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in
relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il
consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal
compierla;
n) "professione regolamentata": attivita'
professionale, o insieme di attivita' professionali,
l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui
modalita' di esercizio, e' subordinata direttamente o
indirettamente, in base a disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate
qualifiche professionali;
n-bis) "classificazione": rilevanza relativa
attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o
comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi
tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o
comunicazione;
n-ter) "mercato online": un servizio che utilizza
un software, compresi siti web, parte di siti web o
un'applicazione, gestito da o per conto del professionista,
che permette ai consumatori di concludere contratti a
distanza con altri professionisti o consumatori.
n-quater) "asserzione ambientale": nel contesto di
una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o
rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma
del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi
forma, compresi testi e rappresentazioni figurative,
grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi
di societa' o nomi di prodotti, che asserisce o implica che
un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore
economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente
oppure e' meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri
prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori
economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso
del tempo;
n-quinquies) "asserzione ambientale generica":
qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in
forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non
inclusa in una etichetta di sostenibilita' e la cui
specificazione non e' fornita in termini chiari ed evidenti
tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
n-sexies) "etichetta di sostenibilita'": qualsiasi
marchio di fiducia, marchio di qualita' o equivalente,
pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a
distinguere e promuovere un prodotto, un processo o
un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche
ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi
obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione
europea o nazionale;
n-septies) "sistema di certificazione": un sistema
di verifica da parte di terzi che certifica che un
prodotto, un processo o un'impresa e' conforme a
determinati requisiti, che consente l'uso di una
corrispondente etichetta di sostenibilita' e le cui
condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al
pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
1) il sistema, nel rispetto di condizioni
trasparenti, eque e non discriminatorie, e' aperto a tutti
gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi
ai suoi requisiti;
2) i requisiti del sistema sono elaborati dal
titolare dello stesso in consultazione con gli esperti
pertinenti e i portatori di interessi;
3) il sistema stabilisce procedure per affrontare
i casi di non conformita' ai requisiti del sistema e
prevede la revoca o la sospensione dell'uso dell'etichetta
di sostenibilita' da parte dell'operatore economico in caso
di non conformita' ai requisiti del sistema;
4) il monitoraggio della conformita'
dell'operatore economico ai requisiti del sistema e'
oggetto di una procedura obiettiva ed e' svolto da un terzo
la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare
del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su
norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o
nazionali;
n-octies) "eccellenza riconosciuta delle
prestazioni ambientali": prestazioni ambientali conformi al
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema
nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualita'
ecologica di tipo I in conformita' della norma EN ISO
14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri,
oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai
sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto
dell'Unione europea;
n-novies) "durabilita'": la capacita' dei beni di
mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni
attraverso un uso normale;
n-decies) "aggiornamento del software": un
aggiornamento necessario per mantenere conformi agli
articoli 130 e 135-undecies i beni comprendenti elementi
digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso
un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento
delle funzionalita';
n-undecies) "materiali di consumo": componente di
un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che
deve essere sostituito o reintegrato affinche' il bene
funzioni come previsto;
n-duodecies) "funzionalita'": la capacita' del
bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione
del suo scopo.».
 
Art. 2

Informazioni

1. I consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un'adeguata informazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 6, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, circa la destinazione di una parte dei proventi della vendita di un prodotto in favore di taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, i produttori o i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero nei modi di cui al comma 3 del presente articolo, a integrazione di quelle concernenti il prezzo, le seguenti indicazioni:
a) il soggetto destinatario di parte dei proventi ai sensi dell'articolo 1, comma 1;
b) le finalita' per cui sara' impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti indicati ai sensi della lettera a);
c) la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a taluno dei soggetti indicati ai sensi della lettera a) per ogni unita' di prodotto.
3. L'adempimento di cui al comma 2 puo' essere eseguito anche tramite l'apposizione di una targhetta cartacea o adesiva sulla confezione ovvero mediante l'indicazione delle informazioni prescritte sui materiali di comunicazione presenti nei punti di vendita, assicurando chiarezza, semplicita' e adeguata evidenza grafica.
4. I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni di cui al comma 2 anche nell'ambito delle pratiche commerciali e, in particolare, nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicita' del prodotto. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attivita' di pubblicita' del prodotto nella forma tradizionale ovvero in quella di influencer marketing.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 2 (Diritti dei consumatori). - 1. Sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la
disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti
come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e
dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta
pubblicita';
c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali
secondo principi di buona fede, correttezza e lealta';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed
all'equita' nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo
dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo
standard di qualita' e di efficienza.».
«Art. 6 (Contenuto minimo delle informazioni). - 1. I
prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale,
riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le
indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del
prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede
legale del produttore o di un importatore stabilito
nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione
europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze
che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o
all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di
lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o
le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e
alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e
sicurezza del prodotto.».
 
Art. 3

Comunicazioni all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

1. Almeno quindici giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il produttore o il professionista comunica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato:
a) le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;
b) il termine entro cui sara' effettuato il versamento dell'importo destinato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), il produttore o il professionista di cui al comma 1 comunica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato l'esecuzione del versamento dell'importo di cui alla medesima lettera b).
 
Art. 4

Controlli e sanzioni

1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' competente a irrogare le sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pubblica i provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del comma 2 nel proprio bollettino settimanale e puo' imporre l'obbligo di pubblicazione di tali provvedimenti, a cura e spese del produttore o del professionista, nel sito internet e nelle pagine delle reti sociali telematiche del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o piu' giornali quotidiani nonche' mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. In caso di inottemperanza all'obbligo imposto ai sensi del presente comma, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. La misura delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 e' determinata tenendo conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero delle unita' poste in vendita.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 27 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
6. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinati a iniziative solidaristiche, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. Il medesimo decreto individua i soggetti beneficiari, le modalita' di riparto e le procedure di erogazione delle relative risorse.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale). -
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di
seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo anche quale autorita'
competente per l'applicazione del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che
tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n.
2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei
confronti delle condotte dei professionisti che integrano
una pratica commerciale scorretta, fermo restando il
rispetto della regolazione vigente, spetta, in via
esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al
presente articolo, acquisito il parere dell'Autorita' di
regolazione competente. Resta ferma la competenza delle
Autorita' di regolazione ad esercitare i propri poteri
nelle ipotesi di violazione della regolazione che non
integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa
gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca
collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni
soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce
la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne
elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato
regolamento (UE) 2017/2394 anche in relazione alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della
Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento
dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza che i
consumatori interessati si trovino nel territorio dello
Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un
altro Stato membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento
motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche
commerciali scorrette, laddove sussiste particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
al professionista e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
pratica commerciale ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a
imprese, enti o persone che ne siano in possesso le
informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, puo' ordinare, anche in
via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita'
alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o
di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita'
destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le
reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli
estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari
dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo,
hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono
servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in
violazione del presente codice. In caso di inottemperanza,
senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo
periodo del presente comma, l'Autorita' stessa puo'
applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di
euro.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le
informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista
fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi
alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o
degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti
giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se
tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,
al professionista l'onere di provare, con allegazioni
fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere
l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve
essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana
ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di
telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere,
richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e
gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo'
ottenere dal professionista responsabile l'assunzione
dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la
diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'
disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno
in questione a cura e spese del professionista. In tali
ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
puo' renderli obbligatori per il professionista e definire
il procedimento senza procedere all'accertamento
dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale
scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata
a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la
pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento
puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica
commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravita' e
della durata della violazione ed anche delle condizioni
economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21,
commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000
euro.
9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma
dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017,
l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e'
pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista
realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione
europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le
informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili,
l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e'
pari a 2.000.000 di euro.
9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui
ai commi 9 e 9-bis, l'Autorita' tiene conto, ove
appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:
a) la natura, gravita', entita' e durata della
violazione;
b) le eventuali azioni intraprese dal
professionista per attenuare il danno subito dai
consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal
professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite
evitate dal professionista in conseguenza della violazione,
se i relativi dati sono disponibili;
e) le sanzioni inflitte al professionista per la
medesima violazione in altri Stati membri in casi
transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali
sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo
istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti
applicabili alle circostanze del caso.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali
inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita',
nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,
assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura
istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti
d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto
degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a
10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni
economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni.
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento
dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita
con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla
verifica del carattere non scorretto della stessa, la
tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano
interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del
giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche', per
quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di
atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto
d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali
sleali possono altresi' adire il giudice ordinario al fine
di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il
risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto
conto, se del caso, della gravita' e della natura della
pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre
circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a
disposizione dei consumatori.».
 
Art. 5

Disposizione transitoria

1. La presente legge non si applica alle promozioni, alle vendite e alle forniture di prodotti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio