Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 2 luglio 2026, n. 119
Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del presente decreto assicurano, inoltre, l'efficacia e l'utilita' dei sistemi di valutazione della performance individuale dei dirigenti, valorizzando le capacita' manageriali come leve abilitanti per il funzionamento delle organizzazioni, e promuovono il ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata, nella valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, che deve essere svolta attraverso l'individuazione delle priorita' formative per il perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacita' personali e di quelle volte a garantire l'efficace svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell'ambito dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e valorizzare le potenzialita' di ciascun lavoratore, in una prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di carriera e di miglioramento delle capacita' amministrative.
2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 2-bis e per il progressivo superamento della semplice valutazione gerarchica e unidirezionale, i sistemi di valutazione della performance prevedono la progressiva partecipazione di una pluralita' di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione, individuati dall'articolo 2, comma 1-bis, e un piu' stretto collegamento tra obiettivi individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.
2-quater. L'introduzione della partecipazione di soggetti esterni ai processi di valutazione avviene in modo graduale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che tengano conto della dimensione dell'amministrazione e del grado di complessita' dell'organizzazione del lavoro. L'apporto di soggetti esterni ha natura sussidiaria e non sostitutiva rispetto al giudizio del responsabile del personale».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. In attuazione
degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le
disposizioni del presente decreto recano una riforma
organica della disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di
contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e
del personale delle amministrazioni pubbliche, di
valorizzazione del merito, di promozione delle pari
opportunita', di dirigenza pubblica e di responsabilita'
disciplinare. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresi'
norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i
procedimenti negoziali, di contrattazione e di
concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai
decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000,
n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.
2. Le disposizioni del presente decreto assicurano
una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli
ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla
contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed
economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione
della qualita' della prestazione lavorativa, la
selettivita' e la concorsualita' nelle progressioni di
carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la
selettivita' e la valorizzazione delle capacita' e dei
risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il
rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della
responsabilita' della dirigenza, l'incremento
dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla
scarsa produttivita' e all'assenteismo, nonche' la
trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche
anche a garanzia della legalita'.
2-bis. Le disposizioni del presente decreto
assicurano, inoltre, l'efficacia e l'utilita' dei sistemi
di valutazione della performance individuale dei dirigenti,
valorizzando le capacita' manageriali come leve abilitanti
per il funzionamento delle organizzazioni, e promuovono il
ruolo della formazione, iniziale, continua e mirata, nella
valutazione individuale del personale dirigenziale e non
dirigenziale, che deve essere svolta attraverso
l'individuazione delle priorita' formative per il
perfezionamento delle competenze tecniche e delle capacita'
personali e di quelle volte a garantire l'efficace
svolgimento del ruolo di ciascun dipendente nell'ambito
dell'organizzazione di cui fa parte nonche' a valutare e
valorizzare le potenzialita' di ciascun lavoratore, in una
prospettiva di crescita professionale, di sviluppo di
carriera e di miglioramento delle capacita' amministrative.
2-ter. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al
comma 2-bis e per il progressivo superamento della semplice
valutazione gerarchica e unidirezionale, i sistemi di
valutazione della performance prevedono la progressiva
partecipazione di una pluralita' di soggetti, interni ed
esterni all'organizzazione, individuati dall'articolo 2,
comma 1-bis, e un piu' stretto collegamento tra obiettivi
individuali e collettivi per migliorare l'efficienza della
pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti.
2-quater. L'introduzione della partecipazione di
soggetti esterni ai processi di valutazione avviene in modo
graduale, secondo linee guida adottate con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione che tengano conto
della dimensione dell'amministrazione e del grado di
complessita' dell'organizzazione del lavoro. L'apporto di
soggetti esterni ha natura sussidiaria e non sostitutiva
rispetto al giudizio del responsabile del personale.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, perseguendo mediante cio' un obiettivo di coinvolgimento del personale e di promozione del senso di appartenenza e comunque l'obiettivo di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I sistemi di valutazione si compongono di una parte relativa agli obiettivi e di una parte relativa alle caratteristiche trasversali di cui all'articolo 9. Il Ministro per la pubblica amministrazione, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalita' per lo svolgimento e il bilanciamento della valutazione tra la parte degli obiettivi e la parte delle caratteristiche trasversali e per la graduale integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance nonche' gli strumenti e i criteri per assicurare l'oggettivita' della valutazione. La valutazione della performance si compone di:
a) una parte di valutazione collegiale tra dirigenti, nella quale, al fine di superare eventuali asimmetrie nelle scale di valutazione degli obiettivi e dei comportamenti del personale e perseguire l'obiettivita' della valutazione, sono previste specifiche fasi, preventive e successive;
b) ove possibile, una parte di valutazione riguardante la performance organizzativa di strutture, complesse o no, da parte degli utenti esterni di riferimento, ad esclusione delle unita' organizzative che svolgono attivita' fuori del territorio nazionale».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Oggetto e finalita'). - 1. Le disposizioni
contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di
valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e'
disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare
elevati standard qualitativi ed economici del servizio
tramite la valorizzazione dei risultati e della performance
organizzativa e individuale, perseguendo mediante cio' un
obiettivo di coinvolgimento del personale e di promozione
del senso di appartenenza e comunque l'obiettivo di
migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione ei
servizi resi agli utenti.
1-bis. I sistemi di valutazione si compongono di una
parte relativa agli obiettivi e di una parte relativa alle
caratteristiche trasversali di cui all'articolo 9. Il
Ministro per la pubblica amministrazione, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce
le modalita' per lo svolgimento e il bilanciamento della
valutazione tra la parte degli obiettivi e la parte delle
caratteristiche trasversali e per la graduale integrazione
dei sistemi di misurazione e valutazione della performance
nonche' gli strumenti e i criteri per assicurare
l'oggettivita' della valutazione. La valutazione della
performance si compone di: a) una parte di valutazione
collegiale tra dirigenti, nella quale, al fine di superare
eventuali asimmetrie nelle scale di valutazione degli
obiettivi e dei comportamenti del personale e perseguire
l'obiettivita' della valutazione, sono previste specifiche
fasi, preventive e successive; b) ove possibile, una parte
di valutazione riguardante la performance organizzativa di
strutture, complesse o no, da parte degli utenti esterni di
riferimento, ad esclusione delle unita' organizzative che
svolgono attivita' fuori del territorio nazionale.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per conseguire una valutazione complessiva e oggettiva della produttivita' organizzativa e individuale, la misurazione e la valutazione della performance sono realizzate attraverso sistemi che coinvolgano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, una pluralita' di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione»;
b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trattamento retributivo legato alla performance e' progressivo e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettivita' e progressivita', non possono essere attribuiti, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e il riconoscimento delle eccellenze di cui all'articolo 21 non puo' superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e distribuite secondo le modalita' definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Principi generali). - 1. La misurazione e la
valutazione della performance sono volte al miglioramento
della qualita' dei servizi offerti dalle amministrazioni
pubbliche, nonche' alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai
singoli e dalle unita' organizzative in un quadro di pari
opportunita' di diritti e doveri, trasparenza dei risultati
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento. Per conseguire una valutazione
complessiva e oggettiva della produttivita' organizzativa e
individuale, la misurazione e la valutazione della
performance sono realizzate attraverso sistemi che
coinvolgano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, una
pluralita' di soggetti, interni ed esterni
all'organizzazione.
2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare
ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unita'
organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola
e ai singoli dipendenti, secondo le modalita' indicate nel
presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalita' e
strumenti di comunicazione che garantiscono la massima
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la
performance individuale e quella organizzativa, secondo
criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi.
4-bis. Nel valutare la performance individuale ed
organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del
raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva
inclusione sociale e la possibilita' di accesso alle
persone con disabilita' di cui all'articolo 5, comma 2-bis,
anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del
presente articolo.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo
e' condizione necessaria per l'erogazione di premi e
componenti del trattamento retributivo legati alla
performance e rileva ai fini del riconoscimento delle
progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di
responsabilita' al personale, nonche' del conferimento
degli incarichi dirigenziali. Il trattamento retributivo
legato alla performance e' progressivo e strettamente
corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione
conseguita. Al fine di garantire alla valutazione
effettivita' e progressivita', non possono essere
attribuiti, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale
generale o di livello corrispondente secondo il relativo
ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per
cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o
qualifica e il riconoscimento delle eccellenze di cui
all'articolo 21 non puo' superare la misura del 20 per
cento delle valutazioni apicali. Le economie derivanti
dalla riduzione della retribuzione legata alla performance
del personale dirigenziale, accertate dagli organi di
controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per
la retribuzione della performance del personale non
dirigenziale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e distribuite
secondo le modalita' definite nell'ambito della
contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della
contrattazione collettiva nazionale.
5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata
nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della
performance, rileva ai fini dell'accertamento della
responsabilita' dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del
licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo
55-quater, comma 1, lettera f-quinquies, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini
specifici nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13,
dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale
fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «definizione e assegnazione» sono inserite le seguenti: «, entro il primo trimestre di ogni anno,»;
b) alla lettera b), dopo la parola: «collegamento» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di cui alla lettera a),».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Ciclo di gestione della performance). 1. Ai
fini dell'attuazione dei principi generali di cui
all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in
maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di
gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola
nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione, entro il primo
trimestre di ogni anno, degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati
conseguiti nell'anno precedente, come documentati e
validati nella relazione annuale sulla performance di cui
all'articolo 10;
b) collegamento, entro il termine di cui alla
lettera a), tra gli obiettivi e l'allocazione delle
risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione
di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance,
organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri
di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonche' ai competenti organi di controllo
interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «misurabili in termini» e' inserita la seguente: «oggettivi,»;
b) alla lettera g), dopo le parole: «alla qualita' delle risorse» sono inserite le seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) determinati in numero tale da connotare le reali priorita' in relazione ai risultati attesi per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti e con peso correlato alla loro rilevanza;
g-ter) definiti, con riguardo alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis), in modo tale da consentire di ancorare la relativa valutazione a elementi in grado di assicurare il piu' alto grado di oggettivita'».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Obiettivi e indicatori). - 01. Gli obiettivi
si articolano in:
a) obiettivi generali, che identificano, in
coerenza con le priorita' delle politiche pubbliche
nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli
eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorita'
strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione
alle attivita' e ai servizi erogati, anche tenendo conto
del comparto di contrattazione di appartenenza e in
relazione anche al livello e alla qualita' dei servizi da
garantire ai cittadini;
b) obiettivi specifici di ogni pubblica
amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva
annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della
performance di cui all'articolo 10.
1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono
determinati con apposite linee guida adottate su base
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al
primo periodo e' adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01,
lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi
generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio
del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo, sentiti i vertici
dell'amministrazione che a loro volta consultano i
dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative. Gli
obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di
bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa
economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli
enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione
per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle
linee guida di determinazione degli obiettivi generali,
ogni pubblica amministrazione programma e definisce i
propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione
del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere
successivamente al loro aggiornamento.
1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da
parte degli enti locali, su base volontaria ovvero
obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici
relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti
unitariamente.
1-ter. Nel caso di differimento del termine di
adozione del bilancio di previsione degli enti
territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi
specifici per consentire la continuita' dell'azione
amministrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della
collettivita', alla missione istituzionale, alle priorita'
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini oggettivi,
concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo
miglioramento della qualita' dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di
norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti
da standard definiti a livello nazionale e internazionale,
nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della
produttivita' dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
g-bis) determinati in numero tale da connotare le
reali priorita' in relazione ai risultati attesi per il
miglioramento dell'efficienza della pubblica
amministrazione e dei servizi resi agli utenti e con peso
correlato alla loro rilevanza;
g-ter) definiti, con riguardo alle lettere a), b), c),
d), e), f), g) e g-bis), in modo tale da consentire di
ancorare la relativa valutazione a elementi in grado di
assicurare il piu' alto grado di oggettivita'.
2-bis. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una
corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva
inclusione sociale e le possibilita' di accesso delle
persone con disabilita'.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle» sono sostituite dalle seguenti: «I titolari della valutazione, attraverso le», le parole: «e segnalano» sono sostituite dalle seguenti: «per valutare» e dopo le parole: «in corso di esercizio» sono inserite le seguenti: «da sottoporre»;
b) il secondo periodo e' soppresso.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. (Monitoraggio della performance). - 1. I
titolari della valutazione, attraverso le risultanze dei
sistemi di controllo strategico e di gestione presenti
nell'amministrazione, verificano l'andamento delle
performance rispetto agli obiettivi programmati durante il
periodo di riferimento per valutare la necessita' o
l'opportunita' di interventi correttivi in corso di
esercizio da sottoporre all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi
di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto
dell'organizzazione e delle risorse a disposizione
dell'amministrazione.
2.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» e' inserita la seguente: «non»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, cui competono la proposta non vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonche' la proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi della lettera e) del comma 4 del medesimo articolo 14»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per i dirigenti di vertice».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della
performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale
coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione
della performance in uso. A tale fine adottano e aggiornano
annualmente, previo parere non vincolante dell'Organismo
indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e
valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, di cui all'articolo 14, cui competono la
proposta non vincolante sulla misurazione e valutazione
della performance di ciascuna struttura amministrativa nel
suo complesso nonche' la proposta non vincolante di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi della
lettera e) del comma 4 del medesimo articolo 14;
a-bis) dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo per i dirigenti di vertice;
b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione,
secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in
rapporto alla qualita' dei servizi resi
dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della
performance organizzativa dell'amministrazione, secondo
quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.
2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con
gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono
previste, altresi', le procedure di conciliazione, a
garanzia dei valutati, relative all'applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance e le
modalita' di raccordo e integrazione con i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio.
3.».
 
Art. 8
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attraverso il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance organizzativa). - 1. Il Sistema di misurazione
e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di
obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della
collettivita' attraverso il miglioramento dell'efficienza
della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli
utenti;
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti,
degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei
destinatari delle attivita' e dei servizi anche attraverso
modalita' interattive;
d) la modernizzazione e il miglioramento
qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacita' di attuazione di piani e
programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle
relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con
particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonche' all'ottimizzazione dei tempi dei
procedimenti amministrativi;
g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e
dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione
delle pari opportunita'.
1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa
sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti
dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto
anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie
esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del
confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale
per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui
al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del
decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo
all'ambito di cui alla lettera g) del comma 1.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ai livelli di formazione raggiunti dal personale dipendente, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili»;
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il personale destinatario di incarichi di particolare rilevanza e complessita' attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi individuali strettamente connessi all'adeguato svolgimento di tali incarichi nonche' alle potenzialita' di ciascuno»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. La valutazione della performance individuale si compone, inoltre, della valutazione del potenziale e delle seguenti caratteristiche trasversali:
a) la capacita' di superare schemi consolidati e di realizzare flessibilita' organizzativa orientata al risultato;
b) la capacita' realizzativa;
c) la capacita' di cooperazione interna ed esterna;
d) la capacita' di agire velocemente con tempestivita' e decisione;
e) la capacita' di costruire gruppi con elevate prestazioni e di valorizzare i propri collaboratori»;
c) al comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) alla capacita' di adempiere incarichi che prevedono obiettivi di particolare complessita';
b-ter) alla capacita' di raggiungere gli obiettivi formativi assegnati».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale). - 1. La misurazione e la
valutazione della performance individuale dei dirigenti e
del personale responsabile di una unita' organizzativa in
posizione di autonomia e responsabilita', secondo le
modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7, e'
collegata:
a) agli indicatori di performance relativi
all'ambito organizzativo di diretta responsabilita', ai
quali e' attribuito un peso prevalente nella valutazione
complessiva;
a-bis) ai livelli di formazione raggiunti dal
personale dipendente, in relazione alle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali, valorizzando il personale destinatario di
incarichi di particolare rilevanza e complessita'
attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi
individuali strettamente connessi all'adeguato svolgimento
di tali incarichi nonche' alle potenzialita' di ciascuno;
c) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate, nonche' ai
comportamenti organizzativi richiesti per il piu' efficace
svolgimento delle funzioni assegnate;
d) alla capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi;
d-bis) agli indicatori di performance relativi al
raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla
programmazione strategica della piena accessibilita' delle
amministrazioni, da parte delle persone con disabilita'.
1.1. La valutazione della performance individuale si
compone, inoltre, della valutazione del potenziale e delle
seguenti caratteristiche trasversali:
a) la capacita' di superare schemi consolidati e di
realizzare flessibilita' organizzativa orientata al
risultato;
b) la capacita' realizzativa;
c) la capacita' di cooperazione interna ed esterna;
d) la capacita' di agire velocemente con
tempestivita' e decisione;
e) la capacita' di costruire gruppi con elevate
prestazioni e di valorizzare i propri collaboratori.
1-bis. La misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui
all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' collegata altresi' al raggiungimento
degli obiettivi individuati nella direttiva generale per
l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della
performance, nonche' di quelli specifici definiti nel
contratto individuale.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai
dirigenti sulla performance individuale del personale sono
effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e
collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di
gruppo o individuali;
b) alla qualita' del contributo assicurato alla
performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi;
b-bis) alla capacita' di adempiere incarichi che
prevedono obiettivi di particolare complessita';
b-ter) alla capacita' di raggiungere gli obiettivi
formativi assegnati.
3. Nella valutazione di performance individuale non
sono considerati i periodi di congedo di maternita', di
paternita' e parentale.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto previsto dall'articolo 14»;
b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) i collegi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera a);
d-ter) gli utenti esterni di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera b), tramite appositi strumenti di valutazione».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Soggetti). - 1. Nel processo di misurazione
e valutazione della performance organizzativa e individuale
delle amministrazioni pubbliche intervengono:
a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare
delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento,
esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai
sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90
del 2014;
b) gli Organismi indipendenti di valutazione della
performance, secondo quanto previsto dall'articolo 14;
c) l'organo di indirizzo politico amministrativo di
ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di ciascuna amministrazione;
d-bis) i collegi di cui all'articolo 2, comma
1-bis, lettera a);
d-ter) gli utenti esterni di riferimento di cui
all'articolo 2, comma 1-bis, lettera b), tramite appositi
strumenti di valutazione.».
 
Art. 11
Delega al Governo per la revisione della disciplina degli organismi
indipendenti di valutazione della performance

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riforma degli organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del controllo della performance nonche' dell'indipendenza e della terzieta' del controllo, anche mediante il ricorso a organismi esterni di valutazione composti da professionisti specializzati nel settore delle risorse umane e della valutazione della performance nonche' dai soggetti titolari di interessi (stakeholder) rispetto alle funzioni dell'amministrazione di riferimento e dalla collettivita' per le amministrazioni territoriali;
b) incompatibilita', per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di far parte di organismi esterni di valutazione nell'ambito della medesima amministrazione o in enti o societa' da questa vigilate, controllate o partecipate;
c) introduzione di meccanismi di rotazione negli incarichi che prevedano l'indicazione, da parte dell'autorita' politica, del solo presidente dell'organo collegiale e il sorteggio per l'individuazione degli altri componenti;
d) divieto di partecipare a organi collegiali insieme con soggetti che hanno gia' fatto parte del medesimo collegio;
e) obbligo di garantire, nell'ambito del collegio, una composizione che assicuri l'eterogeneita' della provenienza dei componenti in relazione allo specifico ruolo o alla categoria di provenienza nonche' il bilanciamento delle competenze all'interno di ciascun collegio;
f) obbligatorieta' della forma collegiale dell'OIV per le amministrazioni centrali e per quelle di maggiori dimensioni, assicurando il rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 11 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
g) coinvolgimento, nell'attribuzione degli incarichi nell'ambito degli OIV, del piu' ampio numero possibile di soggetti iscritti nel relativo albo, prevedendo la possibilita' di attribuire un numero massimo di due incarichi contestuali per i dipendenti pubblici e di quattro per i dipendenti di datori di lavoro privati;
h) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei requisiti di elevata professionalita' ed esperienza necessari per l'iscrizione nell'albo dei componenti degli organismi di valutazione;
i) definizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei criteri per l'individuazione, per le amministrazioni pubbliche, degli stakeholder di riferimento e della partecipazione della collettivita' alla valutazione delle amministrazioni territoriali;
l) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione esterno, nel rispetto delle metodologie e dei criteri definiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
m) previsione, per le amministrazioni di minori dimensioni e per gli enti locali, di procedimenti semplificati di valutazione esterna, correlati alla realta' dimensionale dell'ente, anche ricorrendo a forme di valutazione associata e alla costituzione di nuclei in ambito provinciale e metropolitano che sostengano gli enti locali nei loro processi di valutazione delle performance organizzative e individuali;
n) previsione dell'obbligo, per gli OIV delle amministrazioni centrali, di trasmettere annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto sintetico sui risultati della valutazione effettuata, evidenziando lo stato, le modalita' e i risultati dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 28, comma 1-quinquies, e 28-bis, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente legge;
o) previsione della partecipazione dei componenti degli OIV, senza diritto di voto, alle commissioni di valutazione di cui all'articolo 28, comma 1-quinquies, e all'articolo 28-bis, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della presente legge, allo scopo di coadiuvarle nell'imparziale e trasparente attuazione delle disposizioni relative all'accesso alla dirigenza di prima e seconda fascia mediante sviluppo di carriera;
p) conferma dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli enti locali ai fini del sistema dei controlli interni di cui all'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
6. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari per l'attuazione o l'esecuzione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Per l'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, si
vedano le note all'articolo 12.
- Per l'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge,
si vedano le note all'articolo 13.
- Si riporta il testo dell'articolo 147, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»:
«Art. 147 (Tipologia dei controlli interni). - 1. Gli
enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, individuano strumenti e metodologie per
garantire, attraverso il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile, la legittimita', la regolarita'
e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno e' diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione,
l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi
e azioni realizzate, nonche' tra risorse impiegate e
risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli
obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
determinati dal patto di stabilita' interno, mediante
l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del
responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita'
di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il
controllo dello stato di attuazione di indirizzi e
obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo
170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli organismi
gestionali esterni dell'ente;
e) garantire il controllo della qualita' dei
servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi
gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a
misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni
dell'ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo
agli enti locali con popolazione superiore a 100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti
per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei
controlli interni secondo il principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in
deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e
successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione
del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente,
il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei
servizi e le unita' di controllo, laddove istituite.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma
1, piu' enti locali possono istituire uffici unici,
mediante una convenzione che ne regoli le modalita' di
costituzione e di funzionamento».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente
legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto
alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti
finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e
12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei
parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti
dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di
spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
stato di previsione dell'entrata, disponendone il
versamento.
Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la
congruita' della copertura e' valutata anche in relazione
all'effettiva riduzione della capacita' di spesa dei
Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso
esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte
corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
entrate in conto capitale.
1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori
entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti
dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta
gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, ne' quelle derivanti
dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino
effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei
contribuenti.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega, per la
complessita' della materia trattata, non sia possibile
procedere alla determinazione degli effetti finanziari
derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli
stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli
decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali
derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una
relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che
da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo
decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti
e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione
di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi
aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito
della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui al
comma 3.
6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di
neutralita' finanziaria, la relazione tecnica riporta la
valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni
medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare
l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, attraverso l'indicazione dell'entita' delle
risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle
disposizioni medesime anche attraverso la loro
riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralita'
finanziaria non puo' essere prevista nel caso di spese di
natura obbligatoria.
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni.
8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento in formato
elettronico elaborabile.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette
alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21.
Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma 12, allo
stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti
negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai
precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli
schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,
anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti
dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si
esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i
decreti possono essere adottati in via definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
 
Art. 12

Modifiche in materia di accesso alla qualifica
di dirigente della seconda fascia

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e mediante sviluppo di carriera»;
b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. L'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene:
a) per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;
b) per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate, per concorso pubblico indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza;
c) per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza»;
c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter non si applicano agli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
1-quinquies. Le procedure di sviluppo di carriera destinate al personale di cui al comma 1-ter, lettera c), sono bandite e svolte dalle singole amministrazioni nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita' e trasparenza e si articolano:
a) in una prima fase selettiva e comparativa, finalizzata a individuare, sui posti disponibili, i soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale non generale temporaneo. Tale selezione e' basata:
1) sulla valutazione comparativa dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche con riferimento alla valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, ove conferenti con l'oggetto dell'incarico, della performance individuale, delle capacita' organizzative e delle attitudini evidenziate nei cinque anni precedenti, per il personale dell'area dei funzionari, o nei due anni precedenti, per quello dell'area del personale di elevata qualificazione, secondo le modalita' di cui al comma 1-sexies;
2) sullo svolgimento di una prova scritta e orale;
b) in una seconda fase di osservazione e valutazione dello svolgimento dell'incarico temporaneo per un periodo di almeno quattro anni, nel corso dei quali il dirigente incaricato e' valutato in ordine ai risultati conseguiti, sotto i profili della performance sia individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli obiettivi, anche assegnati ai dipendenti dell'ufficio presso cui ha svolto l'incarico temporaneo, e alle capacita' manageriali possedute.
1-sexies. La selezione per il conferimento temporaneo degli incarichi di cui al comma 1-quinquies, lettera a), e' affidata ad una commissione indipendente costituita da sette componenti, di cui quattro dirigenti di livello generale appartenenti ai ruoli o in servizio presso l'amministrazione che ha indetto la procedura o personale di livello dirigenziale in servizio presso la stessa amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra amministrazione, e due professionisti qualificati nella valutazione e selezione del personale (assessor), provenienti da un'amministrazione diversa da quella procedente o dal settore privato, e presieduta da un dirigente generale di ruolo proveniente da un'altra amministrazione ovvero da personale di livello dirigenziale appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di livello non generale della stessa amministrazione che ha bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte della commissione dirigenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Restano fermi i casi di incompatibilita' previsti per la partecipazione alle commissioni di concorso. I componenti della commissione sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far parte della commissione per due volte consecutive. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di relatore, e un componente dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto. Ai fini della valutazione di cui al comma 1-quinquies, lettera a), la commissione tiene conto di un colloquio di esclusivo carattere esperienziale-attitudinale e motivazionale, della valutazione di performance conseguita dal candidato nei cinque anni precedenti o nei due anni di servizio nell'area del personale di elevata qualificazione, della complessita' degli obiettivi assegnati e di quelli conseguiti, di una relazione dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di carattere comportamentale concernenti le capacita' di leadership e le attitudini manageriali del singolo candidato, nonche' dei risultati della prova di cui al comma 1-quinquies, lettera a), numero 2). Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1-septies. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e sono rinnovabili una sola volta, previa la necessaria valutazione favorevole della commissione di cui al comma 1-sexies sull'attivita' svolta nell'espletamento dell'incarico.
1-octies. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui ai commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro anni, con valutazione finale positiva dell'attivita' svolta in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate attitudini e capacita' manageriali. La predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera e' affidata a una nuova commissione composta e nominata secondo la procedura di cui al comma 1-sexies. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di mancato rinnovo dell'incarico di cui al primo periodo o di esito negativo della valutazione finale, la posizione dirigenziale e' resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi dei commi 1-quinquies e 1-sexies.
1-novies. Le regioni e gli enti locali possono avvalersi delle procedure di cui ai commi da 1-ter a 1-octies, individuando i livelli dirigenziali ivi indicati secondo i rispettivi ordinamenti. Resta fermo che il dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma 1-sexies, deve essere individuato nel superiore gerarchico-funzionale del medesimo candidato»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze professionali di servizio maturate in Italia o all'estero presso istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali;
c) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso;
d) le modalita' di svolgimento della fase selettiva della procedura di sviluppo di carriera di cui al comma 1-quinquies, in particolare definendo la struttura e i contenuti minimi della prova nonche' le capacita' teoriche e pratiche oggetto di verifica e i titoli di studio e professionali valutabili;
e) il termine di durata delle attivita' di selezione;
f) i criteri per l'assegnazione degli obiettivi individuali ai soggetti titolari dell'incarico dirigenziale temporaneo di cui al comma 1-quinquies nella fase di osservazione e valutazione;
g) i criteri e le modalita' di valutazione dello svolgimento dell'incarico ai sensi dei commi da 1-quinquies a 1-octies;
h) i criteri, i requisiti per l'iscrizione e le modalita' di funzionamento di un albo, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'individuazione dei professionisti, pubblici o privati, esperti nella valutazione del personale, da utilizzare quali componenti esterni e assessor per le procedure di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies»;
e) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «dei concorsi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi-concorsi di cui al comma 1-ter, lettera a)»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio della funzione dirigenziale da parte del predetto personale e' preceduto dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e dal tutoraggio da parte di dirigenti con maggiore anzianita' di servizio, da svolgere presso l'amministrazione di destinazione, commisurato alla concreta esperienza lavorativa pregressa e comunque di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno».
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari vigenti, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 28, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso
unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter, e mediante
sviluppo di carriera.
1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla
dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze
delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli
ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione
delle capacita', attitudini e motivazioni individuali,
anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla
loro osservazione e valutazione comparativa, definite
secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. L'accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene:
a) per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla
base delle facolta' assunzionali autorizzate, attraverso il
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione;
b) per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla
base delle facolta' assunzionali autorizzate, per concorso
pubblico indetto dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni,
rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei
requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso
alla dirigenza;
c) per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla
base delle facolta' assunzionali autorizzate, mediante
sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in
servizio presso l'amministrazione che bandisce a procedura
e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al
presente comma, che abbia maturato, complessivamente,
almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato
nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a
tempo indeterminato nell'area del personale di elevata
qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di
studio previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla
dirigenza.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter non si
applicano agli enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
1-quinquies. Le procedure di sviluppo di carriera
destinate al personale di cui al comma 1-ter, lettera c),
sono bandite e svolte dalle singole amministrazioni nel
rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita' e
trasparenza e si articolano:
a) in una prima fase selettiva e comparativa,
finalizzata a individuare, sui posti disponibili, i
soggetti ai quali conferire un incarico dirigenziale non
generale temporaneo.
Tale selezione e' basata:
1) sulla valutazione comparativa dei titoli
professionali, di studio o di specializzazione ulteriori
rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica
dirigenziale, anche con riferimento alla valorizzazione del
titolo di dottore di ricerca, ove conferenti con l'oggetto
dell'incarico, della performance individuale, delle
capacita' organizzative e delle attitudini evidenziate nei
cinque anni precedenti, per il personale dell'area dei
funzionari, o nei due anni precedenti, per quello dell'area
del personale di elevata qualificazione, secondo le
modalita' di cui al comma 1-sexies;
2) sullo svolgimento di una prova scritta e
orale;
b) in una seconda fase di osservazione e
valutazione dello svolgimento dell'incarico temporaneo per
un periodo di almeno quattro anni, nel corso dei quali il
dirigente incaricato e' valutato in ordine ai risultati
conseguiti, sotto i profili della performance sia
individuale sia organizzativa, al raggiungimento degli
obiettivi, anche assegnati ai dipendenti dell'ufficio
presso cui ha svolto l'incarico temporaneo, e alle
capacita' manageriali possedute.
1-sexies. La selezione per il conferimento temporaneo
degli incarichi di cui al comma 1-quinquies, lettera a), e'
affidata ad una commissione indipendente costituita da
sette componenti, di cui quattro dirigenti di livello
generale appartenenti ai ruoli o in servizio presso
l'amministrazione che ha indetto la procedura o personale
di livello dirigenziale in servizio presso la stessa
amministrazione, anche se appartenente a ruoli o carriere
pubblicistiche diversi, o, in mancanza, di altra
amministrazione, e due professionisti qualificati nella
valutazione e selezione del personale (assessor),
provenienti da un'amministrazione diversa da quella
procedente o dal settore privato, e presieduta da un
dirigente generale di ruolo proveniente da un'altra
amministrazione ovvero da personale di livello dirigenziale
appartenente a ruoli o carriere pubblicistiche diversi. Le
funzioni di segretario sono svolte da un dirigente di
livello non generale della stessa amministrazione che ha
bandito la procedura. Non possono in ogni caso fare parte
della commissione dirigenti in servizio presso gli uffici
di diretta collaborazione. Restano fermi i casi di
incompatibilita' previsti per la partecipazione alle
commissioni di concorso. I componenti della commissione
sono estratti a sorte attraverso il Portale unico del
reclutamento, di cui all'articolo 35-ter, e non possono far
parte della commissione per due volte consecutive. Ai
lavori della commissione partecipano, senza diritto di
voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun
candidato, con funzioni di relatore, e un componente
dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di
supporto. Ai fini della valutazione di cui al comma
1-quinquies, lettera a), la commissione tiene conto di un
colloquio di esclusivo carattere esperienziale-attitudinale
e motivazionale, della valutazione di performance
conseguita dal candidato nei cinque anni precedenti o nei
due anni di servizio nell'area del personale di elevata
qualificazione, della complessita' degli obiettivi
assegnati e di quelli conseguiti, di una relazione
dettagliata, sottoscritta dal dirigente sovraordinato al
candidato, dalla quale devono emergere anche indicatori di
carattere comportamentale concernenti le capacita' di
leadership e le attitudini manageriali del singolo
candidato, nonche' dei risultati della prova di cui al
comma 1-quinquies, lettera a), numero 2). Ai componenti
della commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
1-septies. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma
1-quinquies non possono avere durata superiore a tre anni e
sono rinnovabili una sola volta, previa la necessaria
valutazione favorevole della commissione di cui al comma
1-sexies sull'attivita' svolta nell'espletamento
dell'incarico.
1-octies. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di
seconda fascia consegue all'esito favorevole
dell'osservazione e valutazione dello svolgimento
dell'incarico dirigenziale temporaneo conferito e rinnovato
con la procedura di cui ai commi 1-quinquies, 1-sexies e
1-septies ed esercitato per un periodo di almeno quattro
anni, con valutazione finale positiva dell'attivita' svolta
in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e
alla dimostrazione di adeguate attitudini e capacita'
manageriali. La predetta valutazione finale della procedura
di sviluppo di carriera e' affidata a una nuova commissione
composta e nominata secondo la procedura di cui al comma
1-sexies. Ai componenti della commissione non spettano
compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati. In caso di
mancato rinnovo dell'incarico di cui al primo periodo o di
esito negativo della valutazione finale, la posizione
dirigenziale viene resa disponibile per una nuova procedura
da svolgere ai sensi dei commi 1-quinquies e 1-sexies.
1-novies. Le regioni e gli enti locali possono
avvalersi delle procedure di cui ai commi da 1-ter a
1-octies, individuando i livelli dirigenziali ivi indicati
secondo i rispettivi ordinamenti. Resta fermo che il
dirigente sovraordinato al candidato, di cui al comma
1-sexies, deve essere individuato nel superiore
gerarchico-funzionale del medesimo candidato.
2. - 4.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione, sono
definiti:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze
professionali di servizio maturate in Italia o all'estero
presso istituzioni dell'Unione europea o presso
organizzazioni internazionali;
c) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso;
d) le modalita' di svolgimento della fase selettiva
della procedura di sviluppo di carriera di cui al comma
1-quinquies, in particolare definendo la struttura e i
contenuti minimi della prova nonche' le capacita' teoriche
e pratiche oggetto di verifica e i titoli di studio e
professionali valutabili;
e) il termine di durata delle attivita' di
selezione;
f) i criteri per l'assegnazione degli obiettivi
individuali ai soggetti titolari dell'incarico dirigenziale
temporaneo di cui al comma 1-quinquies nella fase di
osservazione e valutazione;
g) i criteri e le modalita' di valutazione dello
svolgimento dell'incarico ai sensi dei commi da 1-quinquies
a 1-octies;
h) i criteri, i requisiti per l'iscrizione e le
modalita' di funzionamento di un albo, istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per l'individuazione dei
professionisti, pubblici o privati, esperti nella
valutazione del personale, da utilizzare quali componenti
esterni e assessor per le procedure di cui ai commi
1-sexies, 1-septies e 1-octies.
6. I vincitori dei corsi-concorsi di cui al comma
1-ter, lettera a), anteriormente al conferimento del primo
incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita'
formative organizzato dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private. L'esercizio della funzione
dirigenziale da parte del predetto personale e' preceduto
dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e dal
tutoraggio da parte di dirigenti con maggiore anzianita' di
servizio, da svolgere presso l'amministrazione di
destinazione, commisurato alla concreta esperienza
lavorativa pregressa e comunque di durata non inferiore a
sei mesi e non superiore a un anno.
7. - 7-bis.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia
di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola nazionale dell'amministrazione un
ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
Omissis.»
 
Art. 13
Modifiche in materia di accesso alla qualifica di dirigente della
prima fascia

1. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, attraverso procedure di concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di servizio nel ruolo dirigenziale. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza di personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa ai posti da ricoprire mediante concorso»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Per la copertura dei posti dirigenziali generali riservati allo sviluppo di carriera del personale dei ruoli dirigenziali di seconda fascia, si applicano le procedure selettive e comparative di cui all'articolo 28, commi da 1-quinquies a 1-octies, ad esclusione della prova di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1-quinquies.
8-ter. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e della valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale generale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura di cui al comma 8-bis ed esercitato per un periodo di almeno cinque anni, con valutazione finale positiva dell'attivita' svolta in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate capacita' di leadership e attitudini manageriali. La predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di carriera e' affidata a una nuova commissione nominata secondo la procedura di cui all'articolo 28, comma 1-sexies. In caso di mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale generale temporaneo o di esito negativo della valutazione finale, la posizione dirigenziale e' resa disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi del comma 8-bis del presente articolo.
8-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di svolgimento delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di prima fascia di cui al comma 8-bis del presente articolo».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 28-bis, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente
della prima fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di
dirigente della prima fascia avviene, per il 50 per cento
dei posti disponibili, attraverso procedure di concorso per
titoli ed esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante
sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di seconda
fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di
servizio nel ruolo dirigenziale. A tal fine, entro il 31
dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il
triennio successivo, il numero dei posti che si rendono
vacanti per il collocamento in quiescenza di personale
dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione
relativa ai posti da ricoprire mediante concorso.
2.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1
possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in
possesso di titoli di studio e professionali individuati
nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche
esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della
Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tale
fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono
in particolare conto del personale di ruolo che ha
esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del
personale appartenente all'organico dell'Unione europea in
virtu' di un pubblico concorso organizzato da dette
istituzioni.
3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle
capacita', attitudini e motivazioni individuali, i concorsi
di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da
valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate
alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie
e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati
membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
assunti dall'amministrazione e, anteriormente al
conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
un periodo di formazione presso uffici amministrativi di
uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario
o internazionale secondo moduli definiti dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione. In ogni caso il periodo di
formazione e' completato entro tre anni dalla conclusione
del concorso.
5.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sentita la Scuola nazionale
dell'amministrazione, sono disciplinate le modalita' di
compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di
quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione e' prevista,
da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione
del livello di professionalita' acquisito che equivale al
superamento del periodo di prova necessario per
l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo
di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma
4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
8-bis. Per la copertura dei posti dirigenziali
generali riservati allo sviluppo di carriera del personale
dei ruoli dirigenziali di seconda fascia, si applicano le
procedure selettive e comparative di cui all'articolo 28,
commi da 1-quinquies a 1-octies, ad esclusione della prova
di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1-quinquies.
8-ter. L'inserimento nei ruoli della dirigenza di prima
fascia consegue all'esito favorevole dell'osservazione e
valutazione dello svolgimento dell'incarico dirigenziale
generale temporaneo conferito e rinnovato con la procedura
di cui al comma 8-bis ed esercitato per un periodo di
almeno cinque anni, con valutazione finale positiva
dell'attivita' svolta in relazione al raggiungimento degli
obiettivi assegnati e alla dimostrazione di adeguate
capacita' di leadership e attitudini manageriali. La
predetta valutazione finale della procedura di sviluppo di
carriera e' affidata a una nuova commissione nominata
secondo la procedura di cui all'articolo 28, comma
1-sexies. In caso di mancato rinnovo dell'incarico
dirigenziale generale temporaneo o di esito negativo della
valutazione finale, la posizione dirigenziale viene resa
disponibile per una nuova procedura da svolgere ai sensi
del comma 8-bis del presente articolo.
8-quater. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, sono definite le modalita' di svolgimento
delle procedure di accesso al ruolo della dirigenza di
prima fascia di cui al comma 8-bis del presente articolo.».
 
Art. 14

Ulteriori disposizioni in materia di incarichi dirigenziali

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. In relazione alle responsabilita' formative, di valutazione del potenziale e di valorizzazione del personale posto alle proprie dipendenze, ciascun dirigente redige annualmente una relazione, predisposta sulla base di criteri e indicatori standardizzati individuati dal Dipartimento della funzione pubblica, in cui indica il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni dirigenziali o, comunque, superiori a quelle rivestite. Di tale relazione e' dato motivatamente conto nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 28»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno comunque una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica alla data del conferimento»;
c) al comma 6-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e gli enti locali applicano i commi 6 e 6-bis secondo i rispettivi ordinamenti».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
1-quater. In relazione alle responsabilita'
formative, di valutazione del potenziale e di
valorizzazione del personale posto alle proprie dipendenze,
ciascun dirigente redige annualmente una relazione,
predisposta sulla base di criteri e indicatori
standardizzati individuati dal Dipartimento della funzione
pubblica, in cui indica il personale ritenuto idoneo ad
assumere funzioni dirigenziali o, comunque, superiori a
quelle rivestite. Di tale relazione e' dato motivatamente
conto nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 28.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni. Per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a
termine di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno comunque
una durata non superiore a quella del mandato del sindaco
in carica alla data del conferimento.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Le regioni
e gli enti locali applicano i commi 6 e 6-bis secondo i
rispettivi ordinamenti.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
 
Art. 15

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia avviene attraverso i meccanismi di accesso previsti dall'articolo 28-bis».
2. Il personale dirigenziale di seconda fascia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato un periodo di almeno ventiquattro mesi nello svolgimento di un incarico dirigenziale di livello generale transita nella prima fascia senza svolgere le procedure di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, qualora maturi cinque anni di svolgimento di un incarico di direzione di uffici dirigenziali di livello generale o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza essere incorso nelle misure previste dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nel limite dei posti disponibili ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di un posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni di incarico e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'articolo 28. L'accesso alla qualifica di dirigente
della prima fascia avviene attraverso i meccanismi di
accesso previsti dall'articolo 28-bis.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei
limiti dei posti disponibili, in base all' articolo 30 del
presente decreto. I contratti o accordi collettivi
nazionali disciplinano, secondo il criterio della
continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta
del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
mobilita' in generale in ordine al mantenimento del
rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato
all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza
complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato.».
- Per l'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge,
si vedano le note all'articolo 13.
- Per l'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, si
vedano le note all'articolo 14.
- Si riporta il testo dell'articolo 21, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo
II del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
 
Art. 16

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio