Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata».


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda presentata dall'Associazione per la valorizzazione della castagna amiatina IGP, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 11 giugno 2026 presso la Sala CRED, sita in Localita' Colonia 19, 58031 Arcidosso (GR), provvede come previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it, - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
 
Allegato

Disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta
«Castagna del Monte Amiata»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna del Monte Amiata» e' riservata alle castagne ottenute da castagneti da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varieta' descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, e riferibili alle varieta' correntemente conosciute come: marrone, bastarda rossa, cecio.
I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
dimensioni: da grandi a medi come meglio definiti all'art. 8;
forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;
colore: striature piu' scure alternate al color rossastro per le varieta' marrone e bastarda rossa, color castagno per il cecio;
ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
episperma: di colore fulvo chiaro;
seme: colore crema chiaro;
sapore: delicato e dolce.
Aspetto dei frutti: sano, integro, con non oltre l'8% di frutti deformati, con tracce di bacatura o di muffa.
 

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» IGP, di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio delimitato dai confini amministrativi dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e Sorano in provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena.
 

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.
In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate a controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 

Art. 5.

Norme di produzione

Le condizioni ambientali dei castagneti destinati alla produzione della «Castagna del Monte Amiata» devono essere quelle tradizionali della zona. Sono pertanto da considerarsi idonei i castagneti da frutto siti nella zona di cui all'art. 3, coltivati in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante componente silicea, atti cosi' a conferire al prodotto in questione la sua caratterizzazione organolettica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicita' dei frutti.
Per l'iscrizione dei castagneti al circuito di controllo la scadenza e' entro il 31 luglio dell'anno di cui si fara' la raccolta.
La densita' di piante ad ettaro sara' di massimo 180.
E' consentito l'utilizzo di fertilizzanti e di trattamenti fitosanitari, purche' ammessi o secondo il metodo biologico di cui alle norme europee o secondo il metodo integrato di cui alla disciplina approvata dalla Regione Toscana con legge regionale n. 25 del 1999.
La raccolta potra' essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrita' del prodotto. La raccolta dei frutti deve avvenire tra settembre e novembre di ogni anno.
La resa produttiva ad ettaro e' al massimo pari a Kg 3.000 di frutti; per i castagneti con una densita' inferiore a 60 piante per ettaro non e' consentita una resa produttiva superiore a Kg 50 per pianta.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento, conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione cosi' come delimitato all'art. 3.
Il prodotto puo' essere messo in commercio tal quale. Se conservato, la conservazione puo' essere fatta in celle frigorifere, eventualmente in atmosfera controllata, oppure surgelato. I frutti possono essere curati, per prolungarne la conservazione, che dovra' essere fatta mediante cura in acqua fredda per non piu' di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo.
 

Art. 6.

Legame

La coltura del castagno da frutto nell'area amiatina ha da sempre avuto diffusione grazie alle condizioni pedologiche e climatiche particolarmente favorevoli. La maggior concentrazione degli impianti di castagneto da frutto la si riscontra in ogni caso nelle zone ovest/sud ovest del cono vulcanico dell'Amiata e particolarmente nei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Castiglione d'Orcia.
Fin dal XIV secolo all'interno degli Statuti delle Comunita' dell'Amiata si registrano precise norme per la salvaguardia e lo sfruttamento della risorsa «castagno», in merito sia alla raccolta dei frutti sia alla raccolta del legname da opera o a scopo energetico. Tali statuti proibivano il danneggiamento ed il taglio delle piante verdi e delle piante secche, a meno di una specifica autorizzazione rilasciata dalle autorita' del luogo e prevedevano sanzioni pecuniarie molto onerose per quel tempo.
Inoltre si prevedeva un preciso calendario per la raccolta delle castagne, precisando il periodo di stretta competenza del proprietario e il periodo nel quale la raccolta era libera. Quest'ultimo periodo poteva giungere fino al carnevale dell'anno successivo per consentire a tutti, anche ai piu' poveri, di poter trovare un minimo di sostentamento. Anche in questo caso erano previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori.
Tali norme trovano la loro giustificazione nel fatto che la castagna e' stata per molto tempo la principale se non l'unica fonte di cibo per le popolazioni montane in alcuni periodi dell'anno.
Tale esigenza ha fatto si' che nella zona si sia consolidata nel tempo una profonda tradizione legata alla castagna. Infatti si e' affermata la pratica della selezione di varieta' locali di castagno adattate al clima ed interessanti dal punto di vista della redditivita' della produzione si sono altresi' diffuse le tecniche per la conservazione del prodotto e per la sua elaborazione gastronomica.
Inoltre, per la sua posizione geografica, l'area amiatina gode di una particolare condizione che consente una produzione di qualita' in anticipo sulle produzioni delle zone piu' settentrionali della regione.
 

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo del prodotto, fresco o surgelato, i frutti devono appartenere esclusivamente ad una sola varieta' fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro le diverse varieta' che devono essere commercializzate in confezioni per alimenti. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 4.
La «Castagna del Monte Amiata» con indicazione geografica protetta (I.G.P.) deve essere confezionata in quantita' nominali non inferiori a 0.5 chilogrammi. Dette confezioni devono essere chiuse e sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza danneggiare la confezione.
E' altresi' consentita la vendita frazionata del prodotto prelevato da confezioni etichettate secondo le disposizioni del presente disciplinare ed esposte al pubblico, a condizione che detta confezione sia collocata in specifico scomparto o recipiente recante, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione e che sia contabilizzato il frazionato venduto.
L'etichettatura e' costituita da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:
a) Il logo della «Castagna del Monte Amiata», conformemente al logo descritto nel presente articolo;
b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna del Monte Amiata», e' obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varieta' delle castagne contenute nella confezione (Marrone, Bastarda Rossa, Cecio);
c) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti ed essere omogeneo per qualita', varieta' e il cui calibro risulti indicato in etichetta come segue:
fino a 85 frutti per kg «frutto grande»;
oltre da 86 e fino a 95 frutti per kg «frutto medio».
Il prodotto che non rientra nelle due categorie precedenti, ma che presenta le caratteristiche stabilite dal presente disciplinare, puo' fregiarsi della I.G.P «Castagna del Monte Amiata», ma non puo' essere destinato al consumatore finale. Puo' essere utilizzato esclusivamente come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati. Il prodotto per tale destinazione dovra' essere confezionato in appositi contenitori, anche di grandi dimensioni, in ogni caso etichettati con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati con la dicitura: «Castagna del Monte Amiata» I.G.P. destinata alla trasformazione».
E' fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva.
Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto. Logo della «Castagna del Monte Amiata» IGP.
Il logo della «Castagna del Monte Amiata» IGP e' composto dal disegno di due castagne di colore marrone chiaro retinato che va sfumando all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone scuro, l'ilo delle castagne e' colore giallo chiaro. Sullo sfondo immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco. Anche il contorno delle foglie e' colore marrone scuro come le castagne. Il complesso castagne-foglie proietta alla base un'ombra di colore marrone scuro.
Subito sotto il sopra descritto disegno vi e' la scritta in corsivo minuscolo con andamento ricurvo e di colore nero «castagna» seguita immediatamente sotto con caratteri stampatello, andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta «del Monte Amiata» e, ancora sotto in caratteri stampatello tutto maiuscolo, colore marrone piu' chiaro, con dimensioni ridotte del 60% e su tre righe, la scritta «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA».
Le dimensioni massime del logo sopradescritto da usarsi sulle etichette dovranno essere di cm 7,5 per l'altezza e cm 7,0 per la larghezza. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad un quarto di quelle massime.
Colorimetria: i colori del logo sono «Colori pantone»:
marrone = 4975 C;
giallo = 101 C;
nero = Process Black C;
verde = 383 C.

Parte di provvedimento in formato grafico