Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 2026, n. 118
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, recante «Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'»;
Vista la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi in favore dei cittadini e delle imprese» e, in particolare, l'articolo 32;
Atteso che la disposizione di cui all'articolo 32 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, modifica la composizione degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventu', inserendo tra questi anche il Presidente della medesima Agenzia;
Considerato che occorre modificare lo statuto per adeguarlo alla norma di cui trattasi;
Considerato che sulla base del citato articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia politiche giovanili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 108/2026, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24/02/2026;
Vista l'informativa sindacale fornita in data 26 marzo 2026, prot. n. 2921/2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2026;
Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche allo Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) il Presidente;»;
b) all'articolo 6, alla rubrica, le parole: «del Consiglio di amministrazione» sono soppresse.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12
settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta testo dell'articolo 55 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio
2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile
2023, n. 41:
«Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E'
istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente
pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e
di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a
tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte
dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli
obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione
della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine,
coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i
settori istruzione e formazione e svolge attivita' di
cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e
dello sport, anche a livello internazionale e con le
comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nonche' attivita' di coordinamento,
promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla
cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla
partecipazione dei giovani, e funzioni di autorita'
abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la
gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa.
L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla soppressa
Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi
e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi
il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione
Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per
la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui
3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16
funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventu' e'
autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o
protocolli di intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione
dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia di
politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di
amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventu',
organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di
comprovata esperienza in materia di politiche giovanili,
nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre
membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia
e delle finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia
e' coordinata da un dirigente di livello non generale,
scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della
dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento
dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al
primo periodo, la gestione corrente e' assicurata da un
commissario straordinario, nominato con decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia
italiana per la gioventu', da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorita'
politica delegata in materia di politiche giovanili, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, continua ad
applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n.
156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i
giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto
dell'Agenzia italiana per la gioventu'.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2024, n. 23, recante: «Regolamento concernente approvazione
dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo
2024.
- Il testo dell'articolo 32 della legge 2 dicembre
2025, n. 182, recante: «Disposizioni per la semplificazione
e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di
attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e
delle imprese" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281
del 3 dicembre 2025:
«Art. 32 (Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, relativo all'Agenzia italiana per
la gioventu'). - 1. All'articolo 55, comma 4, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al primo
periodo, le parole da: "del Consiglio di amministrazione"
fino a: "designato dal Ministero dell'economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: «degli organi
dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi
dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da
tre componenti compreso il Presidente, il Presidente,
dotato di comprovata esperienza in materia di politiche
giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti,
formato da tre membri, uno dei quali designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo
periodo, le parole: "primo periodo" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo periodo".»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n.
23, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Organi dell'Agenzia). - 0a) il Presidente;
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
2. I compensi del Presidente, dei componenti del
Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori
dei conti sono determinati nel rispetto di limiti, criteri
e procedure definiti dalla normativa vigente per gli enti
di elevato profilo strategico, tra i quali rientra
l'Agenzia per la collocazione delle attribuzioni
istituzionali nella scala delle priorita'
politico-strategiche definite dal Governo e dalle Autorita'
vigilanti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n.
143.».
«Art. 6 (Presidente). - 1. Il Presidente, scelto tra
soggetti aventi comprovata e pluriennale esperienza in
materia di politiche giovanili, e' il rappresentante legale
e istituzionale dell'Agenzia e ne e' responsabile.
In particolare, il Presidente:
a) rappresenta l'Agenzia, anche in giudizio, e cura
i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con
gli enti e le istituzioni nazionali, europee e
internazionali;
b) determina le linee operative per la
realizzazione degli obiettivi definiti nell'ambito dei
Programmi europei e negli atti di indirizzo di cui
all'articolo 4;
c) verifica l'attuazione delle delibere del
Consiglio di amministrazione e assicura l'unitaria azione
dell'Agenzia;
d) convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i
lavori;
e) ha potere generale di proposta verso il
Consiglio di amministrazione;
f) propone al Consiglio di amministrazione la
nomina del dirigente con funzioni di coordinamento
nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia;
g) sottopone per la deliberazione al Consiglio di
amministrazione i documenti programmatici annuali e in
particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni
e il bilancio di esercizio predisposti dal dirigente
competente, nonche' gli atti ad essi allegati ai sensi
della normativa vigente;
h) adotta tutti i provvedimenti che sono demandati
alla sua competenza dai regolamenti o dal Consiglio di
amministrazione;
i) riferisce al Consiglio di amministrazione in
merito alla rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli obiettivi e agli
indirizzi impartiti;
l) in caso di urgenza, provvede, secondo le
modalita' prestabilite dal Consiglio di amministrazione,
alle deliberazioni di competenza di quest'ultimo, da
sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del
Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare un
Vice-Presidente deputato a sostituire il Presidente in caso
di assenza o impedimento. In mancanza, il Presidente e'
sostituito dal consigliere di amministrazione con maggiore
anzianita' nella carica.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1865