| Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 2026, n. 118 |
| Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare l'articolo 17, comma 1; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 55; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, recante «Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'»; Vista la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi in favore dei cittadini e delle imprese» e, in particolare, l'articolo 32; Atteso che la disposizione di cui all'articolo 32 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, modifica la composizione degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventu', inserendo tra questi anche il Presidente della medesima Agenzia; Considerato che occorre modificare lo statuto per adeguarlo alla norma di cui trattasi; Considerato che sulla base del citato articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia politiche giovanili; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 108/2026, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24/02/2026; Vista l'informativa sindacale fornita in data 26 marzo 2026, prot. n. 2921/2026; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2026; Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche allo Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) il Presidente;»; b) all'articolo 6, alla rubrica, le parole: «del Consiglio di amministrazione» sono soppresse.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12 settembre 1998: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta testo dell'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: «Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attivita' di cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' attivita' di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorita' abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore. 3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa. 4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventu', organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, la gestione corrente e' assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. 5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu', da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'. 6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, recante: «Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2024. - Il testo dell'articolo 32 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante: «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025: «Art. 32 (Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, relativo all'Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. All'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al primo periodo, le parole da: "del Consiglio di amministrazione" fino a: "designato dal Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventu'. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonche' il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo periodo, le parole: "primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "secondo periodo".»
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Organi dell'Agenzia). - 0a) il Presidente; 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Consiglio di amministrazione; b) il Collegio dei revisori dei conti. 2. I compensi del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinati nel rispetto di limiti, criteri e procedure definiti dalla normativa vigente per gli enti di elevato profilo strategico, tra i quali rientra l'Agenzia per la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala delle priorita' politico-strategiche definite dal Governo e dalle Autorita' vigilanti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.». «Art. 6 (Presidente). - 1. Il Presidente, scelto tra soggetti aventi comprovata e pluriennale esperienza in materia di politiche giovanili, e' il rappresentante legale e istituzionale dell'Agenzia e ne e' responsabile. In particolare, il Presidente: a) rappresenta l'Agenzia, anche in giudizio, e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con gli enti e le istituzioni nazionali, europee e internazionali; b) determina le linee operative per la realizzazione degli obiettivi definiti nell'ambito dei Programmi europei e negli atti di indirizzo di cui all'articolo 4; c) verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e assicura l'unitaria azione dell'Agenzia; d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori; e) ha potere generale di proposta verso il Consiglio di amministrazione; f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del dirigente con funzioni di coordinamento nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia; g) sottopone per la deliberazione al Consiglio di amministrazione i documenti programmatici annuali e in particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni e il bilancio di esercizio predisposti dal dirigente competente, nonche' gli atti ad essi allegati ai sensi della normativa vigente; h) adotta tutti i provvedimenti che sono demandati alla sua competenza dai regolamenti o dal Consiglio di amministrazione; i) riferisce al Consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli obiettivi e agli indirizzi impartiti; l) in caso di urgenza, provvede, secondo le modalita' prestabilite dal Consiglio di amministrazione, alle deliberazioni di competenza di quest'ultimo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. 3. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare un Vice-Presidente deputato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. In mancanza, il Presidente e' sostituito dal consigliere di amministrazione con maggiore anzianita' nella carica.». |
| | Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1865 |
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