| Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2026 (vai al sommario) |
| BANCA D'ITALIA |
| PROVVEDIMENTO 23 giugno 2026 |
| Applicazione agli enti italiani partecipanti al sistema gestito dalla controparte centrale ICE Clear Credit LLC, regolato dalla legge dello Stato di New York, delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il considerando 7 della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, ai sensi del quale gli Stati membri possono applicare le disposizioni della direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi; Visto l'art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 210/2001 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli»), come sostituito dall'art. 1, comma 508, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Banca d'Italia puo' stabilire, con proprio provvedimento adottato d'intesa con la Consob, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo agli enti italiani che partecipano ai sistemi di uno Stato non appartenente all'Unione europea aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) dello stesso decreto; Considerato che il sistema gestito dalla controparte centrale ICE Clear Credit LLC, al quale partecipano enti insediati in Italia, e' regolato dalla legge dello stato di New York e, in quanto tale, si qualifica quale sistema di uno Stato non appartenente all'Unione europea ai sensi del richiamato art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 210/2001; Considerata la decisione di riconoscimento adottata dall'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, come riesaminata l'8 marzo 2022, in base alla quale ICE Clear Credit LLC e' abilitata a fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti stabiliti nell'Unione; Considerata la rilevanza del sistema gestito da ICE Clear Credit LLC per l'offerta di servizi di compensazione relativi a contratti derivati OTC su crediti appartenenti a categorie soggette all'obbligo di compensazione di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 648/2012; Considerata l'esigenza di assicurare le tutele previste dal decreto legislativo n. 210/2001 alle operazioni immesse dagli enti italiani partecipanti al sistema gestito da ICE Clear Credit LLC al fine di contenere i rischi legali e finanziari connessi alla partecipazione e le loro possibili implicazioni in termini di rischio sistemico, al contempo preservando i presupposti per un accesso degli enti italiani su base equa e non discriminatoria; Considerato che la Banca d'Italia e la Consob partecipano al comitato di vigilanza delle CCP istituito in seno all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, nell'ambito del quale le competenti autorita' europee valutano il buon funzionamento dei sistemi gestiti da controparti centrali di paesi terzi, tra le quali ICE Clear Credit LLC, ai fini del conseguimento e del mantenimento del riconoscimento nell'Unione europea; Valutato, alla luce degli accordi e dei rapporti di cooperazione in essere, che non e' necessaria la conclusione di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob, la U.S. Commodity Futures Trading Commission e la U.S. Securities and Exchange Commission; Acquisita l'intesa della Consob;
Dispone che:
Le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 5, del medesimo decreto, agli enti italiani che partecipano direttamente al sistema gestito da ICE Clear Credit LLC a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Provvedimento in Gazzetta Ufficiale e fintantoche' la predetta controparte centrale risulti riconosciuta nell'Unione per effetto di un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 648/2012. Roma, 23 giugno 2026
La vice Direttrice generale: Scotti |
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