| Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2026, n. 115 |
| Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 19); Vista la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; Visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione europea e abroga la direttiva 2013/32/UE; Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e, in particolare, l'articolo 52, comma 1, lettera b); Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone»; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2001/629/GAI»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 aprile 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della salute e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all' attuazione della normativa dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013. - Si riporta l'allegato A, numero 19), della legge13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145, del 25 giugno 2025: - «Allegato A Omissis. 19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Omissis.». - La direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e' pubblicata nella GUUE 24 giugno 2024, Serie L. - Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione europea e abroga la direttiva 2013/32/UE e' pubblicato nella GUUE 22 maggio 2024, Serie L. - La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e' pubblicata nella GUUE 15 aprile 2011, n. L 101. - Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante: «Approvazione del testo definitivo del codice penale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988. - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998. - Si riporta l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999: «Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro e' diviso in due sezioni: a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico; b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico.140 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), e' condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico. 3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche' con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.». - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001. - La legge 11 agosto 2003, n. 228, recante: «Misure contro la tratta di persone» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003. - Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008. - Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008. - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante: «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2001/629/GAI» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014. - Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, le parole: «della specifica situazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 1 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Principi generali). - 1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, delle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. 2. Il presente decreto legislativo non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722L. 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo stato dei rifugiati e al principio di non respingimento.». |
| | Art. 3
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600, primo comma, dopo le parole: «lavorative o sessuali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale» e le parole da: «ovvero all'accattonaggio» fino alle parole: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «, all'accattonaggio, alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento»; b) all'articolo 601, al primo comma, la parola: «, sessuali» e' sostituita dalle seguenti: «o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale,» e le parole da: «comunque al» fino a: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento.»; c) dopo l'articolo 601 e' inserito il seguente: «Art. 601.1 (Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitu' o di tratta). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.»; d) all'articolo 602-ter, primo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) se l'autore del reato ha diffuso o ha agevolato la diffusione, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima.»; e) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,».
Note all'art. 3: - Si riportano gli articoli 600, 601, 602-ter e 609-decies del codice penale, come modificato dal presente decreto: «Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu') - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, all'accattonaggio, alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona.». «Art. 601 (Tratta di persone) - E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, ovvero all'accattonaggio o alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento.». «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti) - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 e' aumentata da un terzo alla meta': a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. c-bis) se l'autore del reato ha diffuso o ha agevolato la diffusione, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso approfittando della situazione di necessita' del minore. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e' commesso nei confronti di tre o piu' persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata. a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; b) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.». «Art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni) - Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 601.1, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile. Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche' di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorita' giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.». |
| | Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Quando la vittima dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale e' persona straniera resta salva l'applicabilita' dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Particolare tutela e' garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, che non possono essere collocati in strutture destinate agli adulti, cui e' altresi' garantita l'assistenza fornita dai servizi istituiti dagli enti locali in coordinamento con gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e con la previsione di progetti individualizzati di integrazione nonche' soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta'.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta). - 1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorita' diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'eta' e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per la medesima finalita' la minore eta' dello straniero e', altresi', presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'eta' dello stesso. 2-bis. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. Quando la vittima dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale e' persona straniera resta salva l'applicabilita' dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Particolare tutela e' garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, che non possono essere collocati in strutture destinate agli adulti, agli stessi e' altresi' garantita l'assistenza fornita dai servizi istituiti dagli enti locali in coordinamento con gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e con la previsione di progetti individualizzati di integrazione nonche' soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta'.». |
| | Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani.»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche dirette alla conoscenza e al contrasto alla tratta di esseri umani nel quadro normativo sovranazionale e interno, volte a favorire l'acquisizione di competenze finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a compiere atti illeciti in conseguenza diretta dei reati commessi in loro danno, nonche' al perseguimento delle condotte realizzate mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Obblighi di formazione). - 1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani. 1-bis. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche dirette alla conoscenza e al contrasto alla tratta di esseri umani nel quadro normativo sovranazionale e interno, volte a favorire l'acquisizione di competenze finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a compiere atti illeciti in conseguenza diretta dei reati commessi in loro danno, nonche' al perseguimento delle condotte realizzate mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.». |
| | Art. 6
Diritto di indennizzo delle vittime di tratta
1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente: «2-ter. L'indennizzo, nel rispetto della disponibilita' del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento, e' corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000 per ciascuna vittima, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di reato previste da altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli.»; b) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al primo periodo, dopo le parole «Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «Dipartimento per le pari opportunita',», la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «due», e dopo le parole «sentenza non definitiva» sono inserite le seguenti: «che condanna»; 2. il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'autore del reato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui e' stata accertata la sua responsabilita', la domanda e' presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.»; c) al comma 2-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al primo periodo, le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi», e dopo le parole «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione». d) il comma 2-sexies e' abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano alle domande di accesso al Fondo presentate a seguito del passaggio in giudicato o al deposito delle sentenze o dei provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 12 della citata legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Fondo per le misure anti-tratta).- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta. 2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3. 2-ter. L'indennizzo, nel rispetto della disponibilita' del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento, e' corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000 per ciascuna vittima, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di reato previste da altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli. 2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunita', a pena di decadenza, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva che condanna al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando l'autore del reato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui e' stata accertata la sua responsabilita', la domanda e' presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la domanda di cui al comma 2-quater e' presentata entro sei mesi dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-sexies. (Abrogato). 2-septies. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. 3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo. 4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18». 5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.». |
| | Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Coordinatore nazionale anti-tratta). - 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, e' l'organismo deputato a svolgere le funzioni di coordinatore nazionale anti-tratta e come tale: a) svolge compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche' di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno e coordina gli interventi delle amministrazioni, gli enti e le organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della tratta degli esseri umani nonche' nella protezione e assistenza delle vittime; b) valuta le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere, coordinando la raccolta di dati statistici effettuata con il supporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con il servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento di cui al comma 4; c) presenta al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b). 2. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento di cui al comma 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato tecnico anti-tratta, composto dai rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia, degli enti, associazioni e organizzazioni internazionali e nazionali che operano nell'assistenza e protezione delle vittime di tratta e grave fruttamento. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita', sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale e del Comitato tecnico anti-tratta di cui al comma 2. Ai componenti della Cabina di regia e del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 4. E' istituito presso il Dipartimento di cui al comma 1 un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento segnalate al numero nazionale gratuito di pubblica utilita' e agli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati, attivo 24 ore su 24, con personale specializzato e multilingue, volto ad assicurare un servizio di primo orientamento e supporto per le vittime di tratta di persone e sfruttamento.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «o degli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis,», dopo le parole: «accertate situazioni di» e' inserita la seguente: «tratta,» e le parole: «partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiare delle misure di assistenza erogate nell'ambito del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3-bis.»; b) al comma 2, dopo le parole: «attualita' del pericolo ed» sono inserite le seguenti: «agli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento, nonche'»; c) al comma 3-bis: 1) al primo periodo, dopo le parole: «in via transitoria,» sono inserite le seguenti: «alle vittime presunte» e la parola: «, successivamente,» e' sostituita dalle seguenti: «alle vittime identificate, anche»; 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Le misure di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Esse sono attuate su base consensuale ed informata e si fondano su un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificita' di genere, delle persone con disabilita' e dei minori.»; 3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita'» e la parola: «protezione» e' sostituita dalla seguente: «integrazione»; d) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: «3-ter. Quando, nell'ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral, di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis. Tali enti, in presenza dei presupposti, attivano le misure di competenza e ne danno comunicazione al questore per il rilascio di un attestato nominativo recante il codice univoco d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni. 3-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, nessuna esecuzione di rimpatrio puo' aver luogo nei confronti della persona alla quale e' stato riconosciuto il periodo di recupero e riflessione di cui al comma 3-ter prima della scadenza di tale periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante tale periodo alla persona sono garantite le misure transitorie di cui al comma 3-bis. Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' per la persona di chiedere la protezione internazionale. 3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo 18-ter, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l'attivita' lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.»; e) al comma 4, le parole: «dal servizio sociale dell'ente locale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394»; f) al comma 5, le parole: «nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «al centro per l'impiego»; g) al comma 6-bis, le parole: «in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «nelle medesime condizioni di cui al comma 1».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: «Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale). - 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o degli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis, siano accertate situazioni di tratta, violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di beneficiare delle misure di assistenza erogate nell'ambito del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3-bis. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed agli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento, nonche' alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, alle vittime presunte adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e alle vittime identificate, anche la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Le misure di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Esse sono attuate su base consensuale ed informata e si fondano su un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificita' di genere, delle persone con disabilita' e dei minori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione, assistenza e di integrazione sociale di cui al presente comma e le relative modalita' di attuazione e finanziamento. 3-ter. Quando, nell'ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral, di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis. Tali enti, in presenza dei presupposti, attivano le misure di competenza e ne danno comunicazione al questore per il rilascio di un attestato nominativo recante il codice univoco d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni. 3-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, nessuna esecuzione di rimpatrio puo' aver luogo nei confronti della persona alla quale e' stato riconosciuto il periodo di recupero e riflessione di cui al comma 3-ter prima della scadenza di tale periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante tale periodo alla persona sono garantite le misure transitorie di cui al comma 3-bis. Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' per la persona di chiedere la protezione internazionale. 3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo 18-ter, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l'attivita' lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di un anno e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione al centro per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano nelle medesime condizioni di cui al comma 1. 7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno 1997 e in euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a decorrere dall'anno 1998.". |
| | Art. 9
Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228
1. Alla legge 11 agosto 2003 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13: 1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani e per la protezione, assistenza e integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita' e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.»; 2) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: «2-ter. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e' elaborato, con cadenza non superiore a cinque anni, dal Coordinatore nazionale anti-tratta con il contributo del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e prevede obiettivi strategici per contrastare la tratta e il grave sfruttamento in tutte le loro forme. Il Piano comprende: a) misure di prevenzione, tra cui campagne di sensibilizzazione e di informazione nonche' nel settore dell'istruzione e della formazione; b) misure volte a rafforzare il contrasto della tratta, sviluppando buone prassi a favore delle indagini e dell'azione penale; c) misure volte a garantire la tempestiva identificazione, l'assistenza e il sostegno alle vittime di tratta e grave sfruttamento, siano esse presunte o identificate, tenendo conto del sesso e dell'eta'; d) misure volte alla cooperazione interistituzionale e transfrontaliera; e) procedure per monitorare e valutare l'attuazione del Piano. 2-quater. Al fine di favorire la rapida identificazione e la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta di persone e grave sfruttamento, e' adottato, con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita', sentito il Comitato tecnico di cui al comma 2-ter, il Meccanismo Nazionale di Referral, contenente indicazioni e procedure operative standard finalizzate a: a) favorire la tempestiva identificazione delle vittime fin dalle prime fasi di accesso al territorio durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale o di richiesta di altro tipo di permesso di soggiorno; b) garantire l'attivazione delle procedure di segnalazione delle presunte vittime di tratta di persone o grave sfruttamento agli enti che realizzano il programma unico ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; c) favorire l'adozione, a livello territoriale, di protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli organismi pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nel contrasto al fenomeno e nella tutela delle vittime della tratta di persone e del grave sfruttamento, che definiscano, anche attraverso l'istituzione di tavoli interistituzionali, il contesto di collaborazione, gli obiettivi e le procedure da adottare per la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento e la loro adeguata assistenza e tutela; d) garantire la complementarita' tra l'accesso alle misure di protezione per le vittime di tratta di persone e l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale; e) garantire il sostegno transfrontaliero delle vittime di tratta nei diversi Stati membri dell'Unione europea attraverso il punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero, individuato nel Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento.»; b) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis. (Raccolta di dati a fini statistici e di monitoraggio). - 1. Il coordinatore nazionale anti-tratta trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi all'anno precedente: a) il numero delle vittime registrate, identificate o presunte, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale, disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento individuata; b) il numero delle persone indagate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento; c) il numero delle persone imputate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento; d) il numero delle decisioni di rinvio a giudizio o non luogo a procedere per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 601.1 del codice penale; e) il numero delle persone nei confronti delle quali e' stata pronunciata condanna non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta' e alla cittadinanza; f) il numero delle sentenze non piu' soggette ad impugnazione pronunciate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base alla definizione con condanna, assoluzione o altra formula; g) il numero delle persone indagate, imputate e condannate con sentenza non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui all'articolo 601.1 del codice penale, disaggregato in base al sesso e alla maggiore o minore eta'. 2. I dati di cui al comma 1 sono inviati all'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) dalle amministrazioni e dalle autorita' competenti entro il 30 settembre di ciascun anno, per l'elaborazione e la comunicazione al coordinatore nazionale anti-tratta. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia invia entro il 30 settembre di ciascun anno i dati statistici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g). 3. Per l'adeguamento dei sistemi applicativi e dei sistemi statistici del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
Note all'art. 9: - Si riportano i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dell'articolo 13 della citata legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificati dal presente decreto: «Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma e' definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia. 2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta'. 2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani e per la protezione, assistenza e integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita' e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. 2-ter. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e' elaborato, con cadenza non superiore a cinque anni, dal Coordinatore nazionale anti-tratta con il contributo del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e prevede obiettivi strategici per contrastare la tratta e il grave sfruttamento in tutte le loro forme. Il Piano comprende: a) misure di prevenzione, tra cui campagne di sensibilizzazione e di informazione nonche' nel settore dell'istruzione e della formazione; b) misure volte a rafforzare il contrasto della tratta, sviluppando buone prassi a favore delle indagini e dell'azione penale; c) misure volte a garantire la tempestiva identificazione, l'assistenza e il sostegno alle vittime di tratta e grave sfruttamento, siano esse presunte o identificate, tenendo conto del sesso e dell'eta'; d) misure volte alla cooperazione interistituzionale e transfrontaliera; e) procedure per monitorare e valutare l'attuazione del Piano. 2-quater. Al fine di favorire la rapida identificazione e la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta di persone e grave sfruttamento, e' adottato, con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita', sentito il Comitato tecnico di cui al comma 2-ter, il Meccanismo Nazionale di Referral, contenente indicazioni e procedure operative standard finalizzate a: a) favorire la tempestiva identificazione delle vittime fin dalle prime fasi di accesso al territorio durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale o di richiesta di altro tipo di permesso di soggiorno; b) garantire l'attivazione delle procedure di segnalazione delle presunte vittime di tratta di persone o grave sfruttamento agli enti che realizzano il programma unico ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; c) favorire l'adozione, a livello territoriale, di protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli organismi pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nel contrasto al fenomeno e nella tutela delle vittime della tratta di persone e del grave sfruttamento, che definiscano, anche attraverso l'istituzione di tavoli interistituzionali, il contesto di collaborazione, gli obiettivi e le procedure da adottare per la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento e la loro adeguata assistenza e tutela; d) garantire la complementarita' tra l'accesso alle misure di protezione per le vittime di tratta di persone e l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale; e) garantire il sostegno transfrontaliero delle vittime di tratta nei diversi Stati membri dell'Unione europea attraverso il punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero, individuato nel Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento.». |
| | Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le Autorita' che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di protezione internazionale individuano misure di coordinamento tra le attivita' istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. Le procedure di identificazione e referral, previste dal Meccanismo Nazionale di Referral di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, si applicano anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, ivi compresa la fase giurisdizionale.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire la tempestiva individuazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento tra i cittadini di Paesi terzi e apolidi, gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono coinvolti sin dalle prime fasi del loro accesso al territorio.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine al diritto al periodo di recupero e riflessione, al diritto di chiedere il permesso di soggiorno di cui allo stesso articolo 18, ove ne ricorrano i presupposti, nonche' informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.».
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Disposizioni di rinvio). - 1. Le Autorita' che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di protezione internazionale individuano misure di coordinamento tra le attivita' istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. Le procedure di identificazione e referral, previste dal Meccanismo Nazionale di Referral di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto, 2003, n. 228, si applicano anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, ivi compresa la fase giurisdizionale. 1. bis Al fine di garantire la tempestiva individuazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento tra i cittadini di Paesi terzi e apolidi, gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono coinvolti sin dalle prime fasi del loro accesso al territorio. 2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine al diritto al periodo di recupero e riflessione, al diritto di chiedere il permesso di soggiorno di cui allo stesso articolo 18, ove ne ricorrano i presupposti, nonche' informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 3. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.». |
| | Art. 11 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e disposizioni di coordinamento
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta o di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' o identificate come tali, si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 2. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 17 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari). - 1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne, con priorita' per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le vittime di mutilazioni genitali. 2. Ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta o di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' o identificate come tali, si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico. 4. 5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza. 6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato. 7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso cui e' insediata la Commissione territoriale competente, per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27, comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.». - Si riporta dell'articolo 32, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Decisione). - Omissis. 3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. In tal caso si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Omissis.». |
| | Art. 12 Modifica all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-ter, dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 268.800 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, come modificato dal presente decreto: «Art. 76 (Istituzione del patrocinio). - Omissis. 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 601.1, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo. Omissis.». - Si riporta l'articolo 41-bis della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| | Art. 13 Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote.»; b) al comma 2, dopo le parole: «per la durata non inferiore ad un anno» sono inserite le seguenti: «; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi».
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 25-quinquies del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal presente decreto: «Art. 25-quinquies(Delitti contro la personalita' individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi. 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.». |
| | Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
Nordio, Ministro della giustizia
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Piantedosi, Ministro dell'interno
Schillaci, Ministro della salute
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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