Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2026, n. 115
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 19);
Vista la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
Visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione europea e abroga la direttiva 2013/32/UE;
Vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e, in particolare, l'articolo 52, comma 1, lettera b);
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2001/629/GAI»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 30 aprile 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della salute e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto recepisce la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all' attuazione della normativa dell'Unione europea», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013.
- Si riporta l'allegato A, numero 19), della legge13
giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2024», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145, del
25 giugno 2025:
- «Allegato A
Omissis.
19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime.
Omissis.».
- La direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime e' pubblicata nella GUUE 24 giugno 2024,
Serie L.
- Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una
procedura comune di protezione internazionale nell'Unione
europea e abroga la direttiva 2013/32/UE e' pubblicato
nella GUUE 22 maggio 2024, Serie L.
- La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e
la repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime e' pubblicata nella GUUE 15 aprile 2011, n. L
101.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante:
«Approvazione del testo definitivo del codice penale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre
1930.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice
di procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 24 ottobre 1988.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 18 agosto 1998.
- Si riporta l'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante:
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999:
«Art. 52 (Registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attivita' a favore degli immigrati). - 1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
e' istituito il registro delle associazioni, degli enti e
degli altri organismi privati che svolgono le attivita' a
favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico.
Il registro e' diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attivita' per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti
associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati
alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione
sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo
unico.140
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), e' condizione necessaria per accedere
direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo
nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del
testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui
rappresentante legale o uno o piu' componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati
previsti dal testo unico o risultino essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui
agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che esclude il reato o la responsabilita'
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2001.
- La legge 11 agosto 2003, n. 228, recante: «Misure
contro la tratta di persone» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2003.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
recante: «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi
o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2008.
- Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
16 febbraio 2008.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante:
«Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani
e alla protezione delle vittime, che sostituisce la
decisione quadro 2001/629/GAI» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/1712 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, le parole: «della specifica situazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Nell'attuazione
delle disposizioni del presente decreto legislativo, si
tiene conto, sulla base di una valutazione individuale
della vittima, delle esigenze specifiche, ivi comprese
quelle di accoglienza delle persone vulnerabili quali i
minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili,
le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i
genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi
psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale
o di genere.
2. Il presente decreto legislativo non pregiudica i
diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello Stato e
degli individui, ai sensi del diritto internazionale,
compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto
internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove
applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei
rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722L. 24
luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto
dei rifugiati di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95,
relativi allo stato dei rifugiati e al principio di non
respingimento.».
 
Art. 3

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600, primo comma, dopo le parole: «lavorative o sessuali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale» e le parole da: «ovvero all'accattonaggio» fino alle parole: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «, all'accattonaggio, alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento»;
b) all'articolo 601, al primo comma, la parola: «, sessuali» e' sostituita dalle seguenti: «o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale,» e le parole da: «comunque al» fino a: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento.»;
c) dopo l'articolo 601 e' inserito il seguente:
«Art. 601.1 (Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitu' o di tratta). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di cui agli articoli 600 e 601 e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.»;
d) all'articolo 602-ter, primo comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) se l'autore del reato ha diffuso o ha agevolato la diffusione, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima.»;
e) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,».

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 600, 601, 602-ter e
609-decies del codice penale, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu') -
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a
quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o
mantiene una persona in uno stato di soggezione
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o
sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video
o materiale analogo di natura sessuale, all'accattonaggio,
alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato,
all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi
o comunque al compimento di attivita' illecite che ne
comportino lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da
otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di
soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o
approfittamento di una situazione di vulnerabilita', di
inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di
necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di
denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla
persona.».
«Art. 601 (Tratta di persone) - E' punito con la
reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita
una o piu' persone che si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su
una o piu' persone, mediante inganno, violenza, minaccia,
abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di
vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica o di
necessita', o mediante promessa o dazione di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative o
sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video
o materiale analogo di natura sessuale, ovvero
all'accattonaggio o alla maternita' surrogata, al
matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al
prelievo di organi o comunque al compimento di attivita'
illecite che ne comportano lo sfruttamento.».
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti) - La pena per
i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo
comma e 602 e' aumentata da un terzo alla meta':
a) se la persona offesa e' minore degli anni
diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al
prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la
vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa.
c-bis) se l'autore del reato ha diffuso o ha
agevolato la diffusione, mediante l'utilizzo della rete
internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di
immagini, video o analogo materiale di natura sessuale
relativo alla vittima.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del
presente libro sono commessi al fine di realizzare od
agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le
pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla
meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la
pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e'
commesso approfittando della situazione di necessita' del
minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e
secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli
articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta'
ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un minore
degli anni sedici.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno
di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e
602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il
fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo,
o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini
entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e'
stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione,
vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro
funzioni ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore
in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o
provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la
pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e'
commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche,
narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la
salute fisica o psichica del minore, ovvero se e' commesso
nei confronti di tre o piu' persone.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e'
aumentata.
a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
b) se il reato e' commesso da persona che fa parte
di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne
l'attivita';
c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se
dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione
delle condotte, un pregiudizio grave;
c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il
minore.
Le pene previste per i reati di cui al comma
precedente sono aumentate in misura non eccedente i due
terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con
l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei
dati di accesso alle reti telematiche.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze
aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.».
«Art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i
minorenni) - Quando si procede per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 601, 601.1, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno
di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo
609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e
612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei
genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il
procuratore della Repubblica ne da' notizia al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli
articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno
dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma
si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche'
330 e 333 del codice civile.
Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza
affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e'
assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla
presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate
dal minorenne, nonche' di gruppi, fondazioni, associazioni
od organizzazioni non governative di comprovata esperienza
nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei
reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco
dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del
minorenne, e ammessi dall'autorita' giudiziaria che
procede.
In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza
dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e
dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale
altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del
procedimento.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Quando la vittima dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale e' persona straniera resta salva l'applicabilita' dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Particolare tutela e' garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, che non possono essere collocati in strutture destinate agli adulti, cui e' altresi' garantita l'assistenza fornita dai servizi istituiti dagli enti locali in coordinamento con gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale e con la previsione di progetti individualizzati di integrazione nonche' soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta'.».

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta).
- 1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono
essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso
l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della
protezione internazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui
sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e
l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel
rispetto del superiore interesse del minore, si procede
alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati
vittime di tratta anche attraverso una procedura
multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da
personale specializzato e secondo procedure appropriate che
tengano conto anche delle specificita' relative all'origine
etnica e culturale del minore, nonche', se del caso,
all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento
delle autorita' diplomatiche. Nelle more della
determinazione dell'eta' e dell'identificazione, al fine
dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla
protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per
la medesima finalita' la minore eta' dello straniero e',
altresi', presunta nel caso in cui la procedura
multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con
certezza l'eta' dello stesso.
2-bis. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n.
228, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Quando la vittima dei reati previsti dagli
articoli 600 e 601 del codice penale e' persona straniera
resta salva l'applicabilita' dell'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Particolare tutela e' garantita nei confronti dei minori
stranieri non accompagnati, che non possono essere
collocati in strutture destinate agli adulti, agli stessi
e' altresi' garantita l'assistenza fornita dai servizi
istituiti dagli enti locali in coordinamento con gli enti
che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18,
comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di un
programma specifico di assistenza che assicuri adeguate
condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale,
sanitaria e legale e con la previsione di progetti
individualizzati di integrazione nonche' soluzioni di lungo
periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta'.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani.»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche dirette alla conoscenza e al contrasto alla tratta di esseri umani nel quadro normativo sovranazionale e interno, volte a favorire l'acquisizione di competenze finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a compiere atti illeciti in conseguenza diretta dei reati commessi in loro danno, nonche' al perseguimento delle condotte realizzate mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Obblighi di formazione). - 1. All'interno
dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni
competenti nell'ambito della propria autonomia
organizzativa sono previsti specifici moduli formativi
periodici e specialistici sulle questioni inerenti alla
tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali
interessati e per tutti gli operatori che possono entrare
in contatto con le vittime effettive o potenziali della
tratta di esseri umani.
1-bis. Nella definizione delle linee programmatiche
sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della
giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative
specifiche dirette alla conoscenza e al contrasto alla
tratta di esseri umani nel quadro normativo sovranazionale
e interno, volte a favorire l'acquisizione di competenze
finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei
diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a
compiere atti illeciti in conseguenza diretta dei reati
commessi in loro danno, nonche' al perseguimento delle
condotte realizzate mediante l'utilizzo della rete internet
o di altre reti o mezzi di comunicazione.».
 
Art. 6

Diritto di indennizzo delle vittime di tratta

1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. L'indennizzo, nel rispetto della disponibilita' del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento, e' corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000 per ciascuna vittima, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di reato previste da altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli.»;
b) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, dopo le parole «Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «Dipartimento per le pari opportunita',», la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «due», e dopo le parole «sentenza non definitiva» sono inserite le seguenti: «che condanna»;
2. il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'autore del reato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui e' stata accertata la sua responsabilita', la domanda e' presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.»;
c) al comma 2-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi», e dopo le parole «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione».
d) il comma 2-sexies e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano alle domande di accesso al Fondo presentate a seguito del passaggio in giudicato o al deposito delle sentenze o dei provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 12 della citata legge 11 agosto
2003, n. 228, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Fondo per le misure anti-tratta).- 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei
programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore
delle vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione
sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta e' anche
destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti
al comma 3.
2-ter. L'indennizzo, nel rispetto della
disponibilita' del Fondo e del numero di istanze pervenute
nell'anno di riferimento, e' corrisposto in misura non
inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000 per
ciascuna vittima, detratte le somme erogate alle vittime, a
qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati e fatte
salve le provvidenze in favore delle vittime di reato
previste da altre disposizioni di legge, se piu'
favorevoli.
2-quater. La domanda di accesso al Fondo ai fini
dell'indennizzo e' presentata alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento per le pari opportunita', a pena
di decadenza, entro due anni dal passaggio in giudicato
della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto
al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di
sentenza non definitiva che condanna al pagamento di una
provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Quando l'autore del reato
e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel
procedimento in cui e' stata accertata la sua
responsabilita', la domanda e' presentata entro sei mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
2-quinquies. Quando e' ignoto l'autore del reato, la
domanda di cui al comma 2-quater e' presentata entro sei
mesi dal deposito del provvedimento di archiviazione,
emesso ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura
penale o dal passaggio in giudicato della sentenza di
assoluzione, successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2-sexies. (Abrogato).
2-septies. La Presidenza del Consiglio dei ministri
e' surrogata, fino all'ammontare delle somme corrisposte a
titolo di indennizzo a valere sul Fondo, nei diritti della
parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al
risarcimento del danno.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme
stanziate dall'articolo 18 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' i
proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416,
sesto comma, 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale e i
proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti,
ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in
deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del
medesimo articolo.
4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ad esclusione delle somme stanziate
dall'articolo 18».
5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e' abrogato.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Coordinatore nazionale anti-tratta). - 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, e' l'organismo deputato a svolgere le funzioni di coordinatore nazionale anti-tratta e come tale:
a) svolge compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche' di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno e coordina gli interventi delle amministrazioni, gli enti e le organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della tratta degli esseri umani nonche' nella protezione e assistenza delle vittime;
b) valuta le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere, coordinando la raccolta di dati statistici effettuata con il supporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con il servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento di cui al comma 4;
c) presenta al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b).
2. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento di cui al comma 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una Cabina di regia interistituzionale e un Comitato tecnico anti-tratta, composto dai rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia, degli enti, associazioni e organizzazioni internazionali e nazionali che operano nell'assistenza e protezione delle vittime di tratta e grave fruttamento.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita', sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale e del Comitato tecnico anti-tratta di cui al comma 2. Ai componenti della Cabina di regia e del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. E' istituito presso il Dipartimento di cui al comma 1 un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento segnalate al numero nazionale gratuito di pubblica utilita' e agli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati, attivo 24 ore su 24, con personale specializzato e multilingue, volto ad assicurare un servizio di primo orientamento e supporto per le vittime di tratta di persone e sfruttamento.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286
1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «o degli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis,», dopo le parole: «accertate situazioni di» e' inserita la seguente: «tratta,» e le parole: «partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiare delle misure di assistenza erogate nell'ambito del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3-bis.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «attualita' del pericolo ed» sono inserite le seguenti: «agli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento, nonche'»;
c) al comma 3-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in via transitoria,» sono inserite le seguenti: «alle vittime presunte» e la parola: «, successivamente,» e' sostituita dalle seguenti: «alle vittime identificate, anche»;
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Le misure di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Esse sono attuate su base consensuale ed informata e si fondano su un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificita' di genere, delle persone con disabilita' e dei minori.»;
3) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita'» e la parola: «protezione» e' sostituita dalla seguente: «integrazione»;
d) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Quando, nell'ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral, di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis. Tali enti, in presenza dei presupposti, attivano le misure di competenza e ne danno comunicazione al questore per il rilascio di un attestato nominativo recante il codice univoco d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni.
3-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, nessuna esecuzione di rimpatrio puo' aver luogo nei confronti della persona alla quale e' stato riconosciuto il periodo di recupero e riflessione di cui al comma 3-ter prima della scadenza di tale periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante tale periodo alla persona sono garantite le misure transitorie di cui al comma 3-bis. Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' per la persona di chiedere la protezione internazionale.
3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo 18-ter, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l'attivita' lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.»;
e) al comma 4, le parole: «dal servizio sociale dell'ente locale» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394»;
f) al comma 5, le parole: «nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «al centro per l'impiego»;
g) al comma 6-bis, le parole: «in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «nelle medesime condizioni di cui al comma 1».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione
sociale). - 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia,
di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di
cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o
di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o degli
enti che realizzano il programma unico di cui al comma
3-bis, siano accertate situazioni di tratta, violenza o di
grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed
emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o
del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole
della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di beneficiare delle misure di assistenza
erogate nell'ambito del programma unico di emersione,
assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3-bis.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,
sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed
agli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento,
nonche' alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione
criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le
modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente
locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la
disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al
comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati
previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, o
che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale che
garantisce, in via transitoria, alle vittime presunte
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza
sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del
2003 e alle vittime identificate, anche la prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del
comma 1 di cui al presente articolo. Le misure di
assistenza, incluse quelle del programma unico, sono
riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento.
Esse sono attuate su base consensuale ed informata e si
fondano su un approccio incentrato sulle vittime e
sensibile alle specificita' di genere, delle persone con
disabilita' e dei minori. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
in materia di pari opportunita', di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa con la Conferenza
Unificata, e' definito il programma di emersione,
assistenza e di integrazione sociale di cui al presente
comma e le relative modalita' di attuazione e
finanziamento.
3-ter. Quando, nell'ambito delle procedure previste
dal Meccanismo Nazionale di Referral, di cui all'articolo
13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228,
emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far
ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito
una situazione di tratta di persone, violenza o grave
sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli
enti che realizzano il programma unico di cui al comma
3-bis. Tali enti, in presenza dei presupposti, attivano le
misure di competenza e ne danno comunicazione al questore
per il rilascio di un attestato nominativo recante il
codice univoco d'identita', assegnato in esito alle
attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del
titolare e le generalita' dichiarate dallo straniero,
valido per un periodo di recupero e riflessione della
durata di quarantacinque giorni.
3-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 1, nessuna esecuzione di rimpatrio puo' aver luogo
nei confronti della persona alla quale e' stato
riconosciuto il periodo di recupero e riflessione di cui al
comma 3-ter prima della scadenza di tale periodo e sempre
che non sussistano le condizioni per il rilascio del
permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante tale
periodo alla persona sono garantite le misure transitorie
di cui al comma 3-bis. Al termine del periodo, ove
sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso
di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la possibilita'
per la persona di chiedere la protezione internazionale.
3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo 18-ter,
in attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 1, lo straniero, cui e' stata rilasciata dal
competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta, puo' legittimamente
soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
l'attivita' lavorativa trascorsi quarantacinque giorni
dalla presentazione della domanda se il ritardo non puo'
essere attribuito al richiedente, fino a eventuale
comunicazione da parte dell'autorita' di pubblica
sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che
attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la
durata di un anno e puo' essere rinnovato per un anno, o
per il maggior periodo occorrente per l'inserimento
socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Esso e'
revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999 n. 394, o comunque accertate dal questore,
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al
presente articolo possono beneficiare dell'assegno di
inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo
decreto-legge n. 48 del 2023.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonche' l'iscrizione al centro per l'impiego e lo
svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di
soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto
di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato
o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite
per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo puo' essere altresi'
convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di
studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle
dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di
Stati membri dell'Unione europea che si trovano nelle
medesime condizioni di cui al comma 1.
7. L'onere derivante dal presente articolo e'
valutato in euro 2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l'anno
1997 e in euro 5.164.568,99 (lire 10 miliardi) annui a
decorrere dall'anno 1998.".
 
Art. 9

Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228

1. Alla legge 11 agosto 2003 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13:
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani e per la protezione, assistenza e integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita' e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.»;
2) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani e' elaborato, con cadenza non superiore a cinque anni, dal Coordinatore nazionale anti-tratta con il contributo del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e prevede obiettivi strategici per contrastare la tratta e il grave sfruttamento in tutte le loro forme. Il Piano comprende:
a) misure di prevenzione, tra cui campagne di sensibilizzazione e di informazione nonche' nel settore dell'istruzione e della formazione;
b) misure volte a rafforzare il contrasto della tratta, sviluppando buone prassi a favore delle indagini e dell'azione penale;
c) misure volte a garantire la tempestiva identificazione, l'assistenza e il sostegno alle vittime di tratta e grave sfruttamento, siano esse presunte o identificate, tenendo conto del sesso e dell'eta';
d) misure volte alla cooperazione interistituzionale e transfrontaliera;
e) procedure per monitorare e valutare l'attuazione del Piano.
2-quater. Al fine di favorire la rapida identificazione e la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta di persone e grave sfruttamento, e' adottato, con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di pari opportunita', sentito il Comitato tecnico di cui al comma 2-ter, il Meccanismo Nazionale di Referral, contenente indicazioni e procedure operative standard finalizzate a:
a) favorire la tempestiva identificazione delle vittime fin dalle prime fasi di accesso al territorio durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale o di richiesta di altro tipo di permesso di soggiorno;
b) garantire l'attivazione delle procedure di segnalazione delle presunte vittime di tratta di persone o grave sfruttamento agli enti che realizzano il programma unico ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
c) favorire l'adozione, a livello territoriale, di protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli organismi pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nel contrasto al fenomeno e nella tutela delle vittime della tratta di persone e del grave sfruttamento, che definiscano, anche attraverso l'istituzione di tavoli interistituzionali, il contesto di collaborazione, gli obiettivi e le procedure da adottare per la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento e la loro adeguata assistenza e tutela;
d) garantire la complementarita' tra l'accesso alle misure di protezione per le vittime di tratta di persone e l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
e) garantire il sostegno transfrontaliero delle vittime di tratta nei diversi Stati membri dell'Unione europea attraverso il punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero, individuato nel Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento.»;
b) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Raccolta di dati a fini statistici e di monitoraggio). - 1. Il coordinatore nazionale anti-tratta trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi all'anno precedente:
a) il numero delle vittime registrate, identificate o presunte, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale, disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento individuata;
b) il numero delle persone indagate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
c) il numero delle persone imputate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento;
d) il numero delle decisioni di rinvio a giudizio o non luogo a procedere per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 601.1 del codice penale;
e) il numero delle persone nei confronti delle quali e' stata pronunciata condanna non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla maggiore o minore eta' e alla cittadinanza;
f) il numero delle sentenze non piu' soggette ad impugnazione pronunciate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in base alla definizione con condanna, assoluzione o altra formula;
g) il numero delle persone indagate, imputate e condannate con sentenza non piu' soggetta a impugnazione per i reati di cui all'articolo 601.1 del codice penale, disaggregato in base al sesso e alla maggiore o minore eta'.
2. I dati di cui al comma 1 sono inviati all'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) dalle amministrazioni e dalle autorita' competenti entro il 30 settembre di ciascun anno, per l'elaborazione e la comunicazione al coordinatore nazionale anti-tratta. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia invia entro il 30 settembre di ciascun anno i dati statistici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g).
3. Per l'adeguamento dei sistemi applicativi e dei sistemi statistici del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

Note all'art. 9:
- Si riportano i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater
dell'articolo 13 della citata legge 11 agosto 2003, n. 228,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli
600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei
reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale,
come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2
della presente legge, e' istituito, nei limiti delle
risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di
assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate
condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.
Il programma e' definito con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari
opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati
articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera
restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998. Particolare tutela deve essere garantita nei
confronti dei minori stranieri non accompagnati,
predisponendo un programma specifico di assistenza che
assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza
psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di
lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore
eta'.
2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani e
per la protezione, assistenza e integrazione sociale delle
vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata in materia di pari
opportunita' e del Ministro dell'interno nell'ambito delle
rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri
interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato il Piano nazionale d'azione
contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri
umani.
2-ter. Il Piano nazionale d'azione contro la tratta e
il grave sfruttamento degli esseri umani e' elaborato, con
cadenza non superiore a cinque anni, dal Coordinatore
nazionale anti-tratta con il contributo del Comitato
tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24, e prevede obiettivi
strategici per contrastare la tratta e il grave
sfruttamento in tutte le loro forme. Il Piano comprende:
a) misure di prevenzione, tra cui campagne di
sensibilizzazione e di informazione nonche' nel settore
dell'istruzione e della formazione;
b) misure volte a rafforzare il contrasto della
tratta, sviluppando buone prassi a favore delle indagini e
dell'azione penale;
c) misure volte a garantire la tempestiva
identificazione, l'assistenza e il sostegno alle vittime di
tratta e grave sfruttamento, siano esse presunte o
identificate, tenendo conto del sesso e dell'eta';
d) misure volte alla cooperazione
interistituzionale e transfrontaliera;
e) procedure per monitorare e valutare l'attuazione
del Piano.
2-quater. Al fine di favorire la rapida
identificazione e la protezione e l'assistenza delle
vittime di tratta di persone e grave sfruttamento, e'
adottato, con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di pari opportunita', sentito il Comitato tecnico
di cui al comma 2-ter, il Meccanismo Nazionale di Referral,
contenente indicazioni e procedure operative standard
finalizzate a:
a) favorire la tempestiva identificazione delle
vittime fin dalle prime fasi di accesso al territorio
durante lo svolgimento delle procedure di riconoscimento
della protezione internazionale o di richiesta di altro
tipo di permesso di soggiorno;
b) garantire l'attivazione delle procedure di
segnalazione delle presunte vittime di tratta di persone o
grave sfruttamento agli enti che realizzano il programma
unico ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
c) favorire l'adozione, a livello territoriale, di
protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli
organismi pubblici e privati coinvolti a diverso titolo nel
contrasto al fenomeno e nella tutela delle vittime della
tratta di persone e del grave sfruttamento, che
definiscano, anche attraverso l'istituzione di tavoli
interistituzionali, il contesto di collaborazione, gli
obiettivi e le procedure da adottare per la tempestiva
identificazione delle vittime di tratta e grave
sfruttamento e la loro adeguata assistenza e tutela;
d) garantire la complementarita' tra l'accesso alle
misure di protezione per le vittime di tratta di persone e
l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione
internazionale;
e) garantire il sostegno transfrontaliero delle
vittime di tratta nei diversi Stati membri dell'Unione
europea attraverso il punto di contatto per l'orientamento
transfrontaliero, individuato nel Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri
per il tramite del servizio nazionale gratuito di pronta
assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di
grave sfruttamento.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le Autorita' che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di protezione internazionale individuano misure di coordinamento tra le attivita' istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. Le procedure di identificazione e referral, previste dal Meccanismo Nazionale di Referral di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, si applicano anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, ivi compresa la fase giurisdizionale.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la tempestiva individuazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento tra i cittadini di Paesi terzi e apolidi, gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono coinvolti sin dalle prime fasi del loro accesso al territorio.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile, in ordine al diritto al periodo di recupero e riflessione, al diritto di chiedere il permesso di soggiorno di cui allo stesso articolo 18, ove ne ricorrano i presupposti, nonche' informazioni sulla possibilita' di ottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 10 (Disposizioni di rinvio). - 1. Le Autorita'
che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di
tratta e quelle che hanno competenza in materia di
protezione internazionale individuano misure di
coordinamento tra le attivita' istituzionali di rispettiva
competenza, anche al fine di determinare meccanismi di
rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. Le
procedure di identificazione e referral, previste dal
Meccanismo Nazionale di Referral di cui all'articolo 13,
comma 2-quater, della legge 11 agosto, 2003, n. 228, si
applicano anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone
richiedenti o titolari di protezione internazionale e nel
corso della procedura di riconoscimento della protezione
internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, ivi
compresa la fase giurisdizionale.
1. bis Al fine di garantire la tempestiva
individuazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento
tra i cittadini di Paesi terzi e apolidi, gli enti che
realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma
3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286, sono coinvolti sin dalle prime fasi del loro accesso
al territorio.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una
lingua a lui comprensibile, in ordine al diritto al periodo
di recupero e riflessione, al diritto di chiedere il
permesso di soggiorno di cui allo stesso articolo 18, ove
ne ricorrano i presupposti, nonche' informazioni sulla
possibilita' di ottenere la protezione internazionale ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
3. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e disposizioni di coordinamento

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta o di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' o identificate come tali, si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 17 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 17 (Accoglienza di persone portatrici di
esigenze particolari). - 1. Le misure di accoglienza
previste dal presente decreto tengono conto della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i
minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne,
con priorita' per quelle in stato di gravidanza, i genitori
singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri
umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi
mentali, le persone per le quali e' stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale o legata
all'orientamento sessuale o all'identita' di genere, le
vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale per i
quali emergono oggettivi indicatori tali da far ritenere
che siano vittime di tratta o di riduzione o mantenimento
in schiavitu' o servitu' o identificate come tali, si
applica il programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis,
del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti
servizi speciali di accoglienza delle persone vulnerabili
portatrici di esigenze particolari, individuati con il
decreto ministeriale di cui all'articolo 12, assicurati
anche in collaborazione con la ASL competente per
territorio. Tali servizi garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di
esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti
adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi del comma 3
garantiscono una valutazione iniziale e una verifica
periodica della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, da parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari e'
comunicata dal gestore del centro alla prefettura presso
cui e' insediata la Commissione territoriale competente,
per l'eventuale apprestamento di garanzie procedurali
particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza
di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono
ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate,
secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis,
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e
successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una
specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27,
comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.».
- Si riporta dell'articolo 32, comma 3-bis, del citato
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 32 (Decisione). - Omissis.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette,
altresi', gli atti al Questore per le valutazioni di
competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi
fondati motivi per ritenere che il richiedente e' stato
vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del
codice penale. In tal caso si applica l'articolo 17, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Omissis.».
 
Art. 12
Modifica all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-ter, dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 268.800 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 76 (Istituzione del patrocinio). - Omissis.
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli
articoli 572, 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577,
primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella
forma tentata, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e
612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai
reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 601, 601.1, 602, 609-quinquies e
609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al
patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti
dal presente decreto. Il lavoratore straniero, persona
offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del
codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del
reato e all'individuazione dei responsabili, e' ammesso al
patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo
periodo.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 41-bis della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della
normativa europea). - 1. Al fine di consentire il
tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia'
assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231

1. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «per la durata non inferiore ad un anno» sono inserite le seguenti:
«; nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1, lettera c-bis), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi».

Note all'art. 13:
- Si riporta l'articolo 25-quinquies del citato decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25-quinquies(Delitti contro la personalita'
individuale). - 1. In relazione alla commissione dei
delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo
XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e
603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e
600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater,
anche se relativi al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui
all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote.
c-bis) per il delitto di cui all'articolo 601.1 la
sanzione pecuniaria da cento a seicento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore ad un anno; nei casi di condanna per
il delitto indicato nel comma 1, lettera c-bis), si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati
nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.».
 
Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Nordio, Ministro della giustizia

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Piantedosi, Ministro dell'interno

Schillaci, Ministro della salute

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio