Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 19 maggio 2026
Modifiche al decreto 13 aprile 2022, recante «Condizioni e modalita' di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital».


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante «Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane», e in particolare l'art. 2;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero», e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera h-quinquies);
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica», e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera c), che ha istituito presso la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in societa' o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», e in particolare l'art. 46, che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a costituire ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l'art. 1, comma 270, che istituisce e disciplina il Comitato agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo 394/81, le cui competenze e funzionamento sono disciplinati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 aprile 2019;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e in particolare l'art. 18-quater;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 2022, recante «Condizioni e modalita' di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'art. 1, comma 474, lettera c), che ha istituito, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, la «Sezione venture capital e investimenti partecipativi» per le finalita' di cui all'art. 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto l'art. 1, comma 477, della richiamata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto che la «Sezione venture capital e investimenti partecipativi» subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici attivi e passivi del fondo di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006 disponendo la soppressione di quest'ultimo unitamente al comitato di cui all'art. 6 del citato decreto 13 aprile 2022 e facendo salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonche' le deliberazioni adottate dal soppresso comitato di cui all'art. 6 del decreto 13 aprile 2022;
Visto l'art. 1, comma 478, della richiamata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha abrogato l'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», e in particolare l'art. 30, comma 11-bis, che ha modificato l'art. 18-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevedendo che «Il Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' destinare una quota della Sezione di cui al comma 1, in misura non superiore a 150 milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche senza il coinvestimento delle societa' Simest S.p.a. o Finest S.p.a.»;
Ritenuta la necessita' che il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, recante «Condizioni e modalita' di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital», sia adeguato alle novita' normative introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'art. 30, comma 11-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 13 aprile 2022

1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 2022, recante «Condizioni e modalita' di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Condizioni e modalita' di intervento della sezione venture capital e investimenti partecipativi del fondo di cui all'art. 2, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394»;
b) all'art. 1, comma 1:
1) la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) "Comitato": il Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;»;
2) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) "Fondo": la "Sezione venture capital e investimenti partecipativi", istituita dall'art. 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito del fondo di cui all'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;»;
c) all'art. 4:
1) al comma 1, le parole «dall'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 8 del presente decreto e dall'art. 18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole «all'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 8 del presente decreto e dall'art. 18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente «4-bis. Per sostenere la realizzazione di progetti di crescita nei Paesi africani, il Fondo puo' disporre, a condizioni di mercato, interventi che hanno, cumulativamente, le seguenti caratteristiche:
a) non prevedono il coinvestimento di Simest o di Finest o, se lo prevedono, possono derogare al limite di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo. La presente lettera si applica tenuto anche conto delle disponibilita' di capitale di Simest e Finest, delle strategie di investimento delle stesse e della concentrazione degli interventi per controparte, area geografica o settore;
b) non sono soggetti a limiti di importo, fermo restando il limite delle disponibilita' determinate conformemente all'art. 18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
c) sono diretti a supportare, anche in via indiretta o con il coinvolgimento della filiera italiana, societa' di capitali, prioritariamente piccole imprese a media capitalizzazione come definite dalla raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione del 21 maggio 2025 o imprese di dimensione superiore;
d) sono realizzati in uno o piu' settori strategici di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, e prioritariamente nei seguenti: agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture, finalizzati allo sviluppo delle filiere produttive locali o al rafforzamento dell'occupazione o della capacita' imprenditoriale o della sicurezza energetica e alimentare.»;
d) all'art. 6, i commi 1, 2, 3 e 4, primo e terzo periodo, sono abrogati;
e) all'art. 7, comma 1, le parole «dall'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 8 del presente decreto e dall'art. 18-quater, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: Tajani

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1766