Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 maggio 2026
Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilita' di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici - Annualita' 2026.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;
Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2017 recante «Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente alle procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale n. 9260946 del 22 ottobre 2020 del recante «Rimodulazione delle possibilita' di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale»;
Visto il decreto direttoriale n. 9045689 del 6 agosto 2020 recante «Attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 13128 del 31 dicembre 2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti", "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi)" nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell'art. 11 comma 2 del reg.(UE) n. 1022/2019»;
Visto il regolamento (UE) n. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al fondo europeo di sviluppo regionale, al fondo sociale europeo plus, al fondo di coesione, al fondo per una transizione giusta, al fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo asilo, migrazione e integrazione, al fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
Visto il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attivita' di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;
Visto il regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilita' di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;
Visti in particolare, gli allegati IV, V, VI e VII del predetto regolamento che stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci autorizzati a pescare stock demersali, l'articolo 8 che disciplina il meccanismo di compensazione e l'articolo 10, comma 4, che per le GSA 9 e 11 prevede che gli Stati membri adottino, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace (LC);
Visto il decreto direttoriale n. 209093 del 10 maggio 2024 recante «Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mare Tirreno centrale e meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale - Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale) individuazione delle percentuali di riduzione annua dello sforzo di pesca»;
Vista la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e18;
Vista la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;
Vista la raccomandazione CGPM/47/2024/4 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2025 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;
Vista la raccomandazione CGPM/47/2024/5 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per i principali stock di demersali nel Mare Adriatico GSA 17 e 18 per l'anno 2025;
Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/5 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2026 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM);
Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/6 relativa all'attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM) nel 2026, derivante dalla raccomandazione CGPM/47/2024/5. La raccomandazione CGPM/48/2025/6 prevede una riduzione del 9,6% del regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci con reti da traino a divergenti e un aumento del 3% dei livelli di sforzo del 2025 per i pescherecci a sfogliara;
Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/2 relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della GSA), che ha modificato la CGPM/45/2022/4;
Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/9, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/5;
Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/3, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/6;
Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/4 relativa alla proroga del periodo transitorio del piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca del gambero rosso e del gambero viole con reti da traino nel Mar di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/7;
Visto il decreto 21 gennaio 2009 recante «Disciplina sull'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unita' di pesca professionali»;
Visto il decreto direttoriale n. 166067 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);
Visto il decreto direttoriale n. 166105 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16);
Visto il decreto direttoriale n. 166119 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);
Visto il decreto direttoriale n. 166007 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19-20 e 21);
Visto il decreto direttoriale n. 166047 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);
Visto il decreto direttoriale n. 166109 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello stresso di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);
Visto il decreto direttoriale n. 166021 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);
Visto il decreto direttoriale n. 166290 del 10 aprile 2025 con il quale e' approvato l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);
Viste le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»
Ritenuto necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti allo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d'interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi; e reti gemelle a divergenti;
Ritenuto, altresi', necessario, in applicazione del regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del consiglio, del 20 giugno 2019, differenziare il predetto periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, secondo le peculiarita' di ciascuna area di pesca, anche al fine di rafforzare la tutela delle risorse interessate e migliorare la sostenibilita' delle citate attivita' di pesca;
Considerato che l'attuazione della richiamata interruzione temporanea obbligatoria determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare i suddetti effetti negativi;
Vista la raccomandazione GFCM/47/2024/5 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per gli stock demersali chiave nel Mar Adriatico e in particolare il paragrafo 3 secondo il quale e' possibile modificare le assegnazioni dello sforzo di pesca trasferendo i giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca della stessa area geografica e degli stessi segmenti di flotta, a condizione che si applichi un fattore di conversione nazionale supportato dalle migliori consulenze scientifiche disponibili;
Considerato il documento scientifico del Consiglio nazionale ricerche «Technical document on the Adriatic demersal management plan - Conversion factors between OTB and OTT fishing gears»;
Valutata l'opportunita' di assegnare nelle GSA 17 e18 delle giornate di pesca per lo strumento reti gemelle (OTT), attraverso il fattore di conversione tra attrezzi da pesca OTB (rete a strascico) e OTT (reti gemelle) individuato dal CNR nel documento sopra richiamato;
Ritenuto opportuno assegnare nelle GSA 17 e 18 alle reti a strascico (OTT) 1510 giorni in totale con una corrispondente riduzione di 1.800 giorni attribuiti alle reti a strascico OTB, a seguito dell'applicazione del fattore di conversione sopra indicato;
Sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1

Interruzione temporanea obbligatoria continuativa

1. Per l'anno 2026, per le unita' da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi indicati nella sottostante tabella ed autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attivita' di pesca, per i periodi consecutivi, come da tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Per le unita' da pesca di cui al precedente comma 1, iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nella giurisdizione della Regione Siciliana per la sola GSA 16, la decorrenza del richiamato periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, e' disposta con provvedimento regionale. Tale periodo di interruzione dovra' essere di trenta giorni continuativi, tra giugno e settembre uguale per tutte le unita' operanti nella GSA 16.
Il periodo di interruzione del provvedimento regionale verra' definito previa consultazione con la direzione denerale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
3. Entro il giorno di inizio del periodo d'interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui al comma 1, l'armatore interessato provvede a consegnare all'autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione i pertinenti documenti di bordo, compreso, ove previsto, il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante.
4. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca interessate dalle presenti disposizioni, ovvero apposizione di sigilli da parte dell'autorita' marittima, quest'ultima, durante il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, puo' autorizzare l'unita' interessata al viaggio di trasferimento temporaneo in altro porto, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Sforzo di pesca massimo in numero di giorni

1. Il numero di giornate totali di attivita' di pesca attribuibili alle intere flotte autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l'ufficio d'iscrizione, nonche' della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, effettuabili nell'anno 2026, e' indicato nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Per giornata di pesca si considera un periodo continuativo di ventiquattro ore, o parte di esso, durante il quale una unita' da pesca si trova fuori dal porto. Non rilevano ai fini del conteggio delle giornate di pesca le uscite dal porto effettuate per motivi diversi dallo svolgimento dell'attivita' di pesca qualora preventivamente comunicate all'autorita' marittima competente.
3. Ai fini del conteggio del numero di giorni totali, lo sforzo di pesca, della durata massima di diciotto ore per giorno di pesca, per cinque giorni a settimana o una durata equivalente, e' conteggiato dal momento in cui l'unita' entra nella zona di sforzo al momento in cui ne esce.
4. L'Amministrazione procedera' alla verifica del consumo dei plafond a disposizione dei vari segmenti di flotta al fine di scongiurare il superamento dei limiti previsti al comma 1.
5. Al raggiungimento di livelli di cattura preoccupanti e a rischio di superamento di uno o piu' massimali previsti, l'Amministrazione procedera', qualora vi sia disponibilita', alla modifica dei predetti plafond ovvero ad emanare provvedimenti che prevedano ulteriori diminuzioni dello sforzo di pesca per i segmenti interessati.
6. Si procedera', ove possibile all'eventuale compensazione tra segmenti, qualora dal monitoraggio dovesse risultare che in alcuni segmenti lo sforzo di pesca e' minore di quello preventivato.
7. Le modifiche di cui ai precedenti commi 5 e 6 saranno effettuate nel rispetto dei fattori di conversione stabiliti all'art. 1 del decreto ministeriale n. 9260946 del 22 ottobre 2020 citato in premessa.
8. Al fine di avvalersi di quanto previsto all'articolo 8 «Meccanismo di compensazione» del regolamento (UE) n. 2026/266 nelle GSA 8, 9, 10 e 11 sono adottate le misure di compensazione di cui alle lettere d), j) e n), pertanto nell'anno 2026:
le attivita' di pesca con pescherecci da traino sono vietate per quattro settimane consecutive dal 1° ottobre al 30 ottobre (lett. d);
e' vietata l'attivita' di pesca con pescherecci da traino a una profondita' superiore a 800 metri (lett. j);
piu' del 10% della flotta autorizzata all'attivita' di pesca nell'areale delle GSA 8-9-10-11, cosi' come individuata dal decreto direttoriale n. 166067 del 10 aprile 2025, sara' ritirata dalla flotta nazionale con un provvedimento di cessazione definitiva dall'attivita' (demolizione) (lett. n);
9. Nel corso del 2026, verificato il consumo dei plafond a disposizione dei vari segmenti di flotta, l'Amministrazione potra' valutare l'opportunita' e la necessita' di adottare, nell'areale delle GSA 8,9,10 e 11, una o piu' delle altre misure di compensazione previste dall'articolo 8 «Meccanismo di compensazione» di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), k), l) e m).
10. Successivamente, con provvedimento del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a seguito della conclusione delle procedure di accettazione delle misure di compensazione (punto 8), verranno definiti i giorni massimi di sforzo di pesca per le GSA 8, 9, 10 e 11 per l'annualita' 2026.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Adempimenti obbligatori

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle unita' operanti nelle GSA 17 e 18, abilitate all'uso dell'attrezzo «sfogliara rapido (TBB)», provvedono a comunicare alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa la scelta per l'anno 2026 dell'utilizzo esclusivo dell'attrezzo «sfogliara rapido (TBB)» utilizzando il modello allegato 1 del presente decreto.
2. La comunicazione alla direzione generale dovra' avvenire esclusivamente (pena irricevibilita') a mezzo pec all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: «comunicazione scelta TBB».
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli armatori delle imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondita' (Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), provvedono a comunicare, alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l'anno 2026 di svolgere in via esclusiva l'attivita' di pesca dei gamberi di profondita' utilizzando il modello allegato 2 del presente decreto.
4. La comunicazione alla direzione generale dovra' avvenire esclusivamente (pena irricevibilita') a mezzo Pec all'indirizzo aoo.pemac@pec.masaf.gov.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: «comunicazione pesca gamberi di profondita'».
 
Art. 4

Disposizioni specifiche per la pesca dei gamberi di profondita'

1. Le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondita' (Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), per le quali gli armatori hanno comunicato alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l'anno 2026 di svolgere in via esclusiva l'attivita' di pesca dei gamberi di profondita' sulla base di quanto previsto dal precedente art. 3, commi 3 e 4 - purche' munite di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, nonche' di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondita' superiori ai 300 metri - possono scegliere di effettuare il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di cui al precedente articolo 1, anche in Compartimenti Marittimi diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine della stagione di pesca delle richiamate specie ittiche. A tale scopo, l'armatore interessato deve darne comunicazione preventiva all'Autorita' Marittima del porto di iscrizione dell'unita' stessa, entro due giorni precedenti l'inizio del richiamato periodo d'interruzione.
2. In considerazione delle caratteristiche batimetriche dell'Alto Tirreno e della durata giornaliera delle rispettive battute di pesca, le unita' che praticano la pesca dei gamberi di profondita' in Liguria, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, ne' di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata.
3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondita', sono ammesse le catture accessorie anche di altre specie. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con attrezzi autorizzati e regolari, ovvero nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, i gamberi di profondita' devono costituire la quota prevalente, cioe' almeno il 50%, in peso vivo, sul totale riportato nelle singole dichiarazioni di sbarco riferito unicamente alle specie dei gamberi di fondo (Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus).
4. Ai sensi di quanto previsto dalla raccomandazione CGPM/45/2022/5 le unita' autorizzate alla pesca dei gamberi di profondita' operanti nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) dovranno osservare un periodo di arresto temporaneo obbligatorio delle attivita' di pesca di 30 giorni consecutivi, che sara' stabilito con successivo provvedimento del direttore generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura.
 
Art. 5

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attivita' di pesca con gli attrezzi reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi nelle GSA 8, 9, 10, 11, e' consentito per un massimo di 4 giornate lavorative su base settimanale. Al termine delle quattro giornate e' obbligatorio il rientro nel porto di iscrizione, o porto base, con il divieto di continuare l'attivita' di pesca, anche con la sostituzione dell'attrezzo a bordo.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attivita' di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti nelle GSA 16 e 19 e' consentito per un massimo di cinque giornate lavorative su base settimanale.
3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attivita' di pesca nelle GSA 17 e 18 con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e' consentito a scelta dell'armatore:
per un massimo di tre giornate lavorative su base settimanale o
per un massimo di settantadue ore settimanali (su un massimo di quattro giorni consecutivi).
La predetta scelta dell'armatore va preventivamente comunicata all'ufficio marittimo di iscrizione e/o di operativita'.
4. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attivita' di pesca nelle GSA 17 e 18 con gli attrezzi reti gemelle a divergenti (OTT) e' consentito per un massimo di tre giornate lavorative su base settimanale.
5. L'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti e' sempre vietato nei giorni coincidenti con le festivita' nazionali.
6. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano alle unita' autorizzate all'esercizio del pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima.
7. A parziale deroga delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 in ragione delle rispettive peculiarita' operative, per le unita' abilitate alla pesca mediterranea e/o abilitate alla pesca entro le quaranta miglia ovvero per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondita', l'esercizio della pesca puo' essere svolto per piu' di quattro, tre giorni a settimana o settantadue ore settimanali, rispettivamente previsti dai richiamati commi; il recupero obbligatorio dei giorni coincidenti con le festivita' nazionali, ovvero delle giornate di fermo settimanale previsti ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 e' ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
8. Dalla data del 1°luglio e fino al 31 ottobre 2026 e' vietata, nelle acque dei Compartimenti Marittimi dell'Adriatico (ad eccezione delle acque dei Compartimenti di Monfalcone e di Trieste) e dello Ionio, la pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti e sfogliare-rapidi, reti gemelle a divergenti entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a sessanta metri.
9. Dalla data del 1° luglio e fino al 31 ottobre 2026, in deroga al divieto di cui al precedente comma 5, e' autorizzata la pesca oltre le quattro miglia dalla costa alle unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e alle unita' con lunghezza fuori tutto fino a quindici metri.
10. In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del reg. (UE) 266/2026 del Consiglio del 26 gennaio 2026 e' stabilita una taglia minima di conservazione di 25 mm di lunghezza del carapace (LC) per lo scampo (Nephrops Norvegicus) nella GSA 9 e nella GSA 11. Di conseguenza sono vietate la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento, lo sbarco, l'immagazzinaggio, la vendita e l'esposizione da parte degli operatori della pesca professionale di esemplari di scampo (Nephrops Norvegicus) di taglia inferiore alla taglia minima di conservazione nella GSA 9 e nella GSA 11.
 
Art. 6

Modalita' di esecuzione

1. Durante i periodi di interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui all'articolo 1, e' fatto divieto, entro le dodici miglia, di esercitare l'attivita' di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque e nei porti del Compartimento Marittimo in cui si attua la misura, anche alle unita' da pesca provenienti da altri Compartimenti Marittimi abilitate agli attrezzi interessati.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, l'attivita' di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 deve intendersi vietata nel periodo dal 1° al 30 ottobre ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2, comma 8.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le unita' da pesca che operano in Compartimenti Marittimi diversi da quello d'iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea obbligatoria nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione formale dell'armatore all'ufficio di iscrizione della nave, entro i due giorni precedenti l'interruzione. Le medesime unita' possono, altresi', svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base, ottemperando alle disposizioni impartite dall'Autorita' marittima per il transito nell'areale soggetto al periodo d'interruzione.
4. In deroga a quanto disposto al comma 1 e 2, ai pescherecci che operano - di consuetudine - nel canale di Sicilia e' consentito presso il porto di Lampedusa lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.
5. Le unita' abilitate, in licenza, all'utilizzo di altri sistemi e/o attrezzi, diversi dallo strascico, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo, possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatoria, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'autorita' marittima. A tal fine l'armatore interessato deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto base.
6. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca, lo svolgimento, durante i periodi di interruzione disciplinati dal presente decreto, di ulteriori attivita' diverse da quelle espressamente indicate al precedente comma 4, purche' debitamente autorizzate e conformi alla pertinente normativa nazionale e sovranazionale, e' utile ai fini del conteggio complessivo dei predetti periodi di interruzione.
7. Al fine di consentire lo svolgimento dell'attivita' di pesca nelle giornate di sabato e domenica, entro sessanta gg dall'entrata in vigore del presente decreto, e' richiesta la sottoscrizione di accordi esclusivamente nazionali fra le organizzazioni cooperative, datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, dandone comunicazione scritta alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di iscrizione e/o di operativita' dell'unita' da pesca al fine di permettere alle autorita' marittime di effettuare i competenti controlli.
 
Art. 7

Misure sociali

1. Per i marittimi imbarcati a bordo delle unita' che effettuano i periodi d'interruzione temporanea di cui all'articolo 1 attraverso specifico provvedimento del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' attivata la «misura sociale a sostegno del reddito» o altre misure di sostegno al reddito equipollenti.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Nelle zone individuate dal decreto direttoriale n. 13128 del 31 dicembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni la pesca professionale esercitata con gli attrezzi «rete a strascico a divergenti», «sfogliara rapido», «reti gemelle a divergenti» «reti da traino pelagiche a coppia», «reti da traino pelagiche a divergenti» e «draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) e' vietata, ai fini di realizzare una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame e di riproduttori di nasello, in zone di «nursery», cosi' come previsto dall'art. 11, comma 2 del reg. (UE) n. 1022/2019.
2. In presenza di specifiche esigenze biologiche connesse alle marinerie di propria competenza, le regioni possono deliberare ulteriori periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, oltre a quelli definiti all'articolo 1, per le unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti.
3. Nei periodi supplementari di cui al comma 2, l'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, e' vietata anche ai pescherecci provenienti da altri Compartimenti Marittimi abilitati agli attrezzi da pesca interessati.
4. Il rispetto delle norme relative all'arresto temporaneo obbligatorio e' requisito essenziale per l'inserimento e la permanenza dell'iscrizione negli elenchi delle unita' autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino.
5. Le disposizioni previste dal presente decreto in materia di arresto temporaneo, misure tecniche e modalita' di esecuzione si intendono vigenti sino all'entrata in vigore delle medesime disposizioni relative all'annualita' 2027.
6. Con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si provvede:
ad autorizzare l'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del Compartimento marittimo in cui si attua la misura;
ad autorizzare lo svolgimento dell'attivita' di pesca in coincidenza con le festivita' nazionali, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi;
a stabilire periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto;
a modificare i plafond di cui all'art. 2 del presente provvedimento;
ad emanare ulteriori misure di contenimento dello sforzo di pesca, provvedendo, ove necessario, anche alla chiusura delle attivita' di pesca;
a modificare quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di modifiche alle misure di gestione previste dall'art. 11 del reg. (UE) n. 1022/2019;
a individuare misure di gestione ad hoc per i palangari che effettuano la pesca attiva delle specie demersali nello stretto di Sicilia (GSA da dodici a sedici) ai sensi delle vigenti raccomandazioni CGPM;
a individuare misure di gestione ad hoc per la pesca delle specie demersali praticata con le reti da posta;
ad adottare, se necessario, nell'areale delle GSA 8, 9, 10 e 11, ulteriori misure di compensazione.
Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto. Il presente decreto entra in vigore nella data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 857