| Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 12 maggio 2026 |
| Quantificazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 8-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», che prevede le modalita' e i criteri per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie, disponendo, in particolare: al comma 5, che «Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali»; al comma 6, che con la medesima procedura prevista per la definizione delle tariffe di cui al comma 5, «sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi»; Visto l'art. 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale: al comma 15, introduce una procedura, in deroga a quella prevista dall'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, per la determinazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, prevede che «il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale»; al comma 17, per come aggiornato dall'art. 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, detta precise disposizioni per la definizione delle tariffe regionali nei termini seguenti: «Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario. Qualora le regioni si avvalgano della deroga di cui al secondo periodo, le medesime regioni sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti la programmazione annuale previsionale, nella quale e' data evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo e del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale. Per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la valutazione e' effettuata nell'ambito delle modalita' attuative previste dall'accordo stesso. Le regioni che si sono avvalse della deroga di cui al secondo periodo sottopongono al Tavolo di verifica degli adempimenti, anche nell'ambito dell'esame dell'equilibrio di gestione del servizio sanitario regionale, la rendicontazione annuale che dia evidenza dell'impatto derivante dall'incremento delle tariffe oltre il massimo. Nel caso in cui, nell'ambito delle singole annualita', siano state applicate tariffe maggiorate rispetto al valore massimo nazionale e non si verifichi l'equilibrio di bilancio del servizio sanitario regionale, le regioni, nell'esercizio finanziario successivo, pongono in essere i necessari interventi di recupero. Alle medesime regioni e' preclusa la facolta' di avvalersi della deroga di cui al secondo periodo nell'esercizio successivo a quello in cui e' stato verificato il mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tengono conto di tali circostanze»; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 recante «Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2009; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 ottobre 2012 recante «Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, che ha provveduto a determinare, in attuazione dell'art. 15 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' a individuare, in applicazione dell'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70, recante il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2015; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che include i nuovi nomenclatori dell'assistenza specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica, che disciplinano interamente le relative materie; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 novembre 2024 recante «Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, con il quale sono determinate le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica a decorrere dal 30 dicembre 2024; Visto l'art. 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone: «Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo»; Visto l'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che dispone: «Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno in attuazione dell'art. 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per l'anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti»; Vista l'intesa adottata il 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Patto per la salute per gli anni 2014-2016» (rep. atti n. 82/CSR), all'art. 9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie); Visto il decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2016 che ha istituito e nominato la Commissione permanente di cui all'art. 9 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016; Visto il successivo decreto del Ministro della salute 26 maggio 2022 con il quale e' stata determinata la nuova composizione della Commissione permanente di cui all'art. 9 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, laddove prevede che la commissione, nel corso dello svolgimento della propria attivita', puo' sentire le associazioni di categoria e le societa' scientifiche e ha la facolta', ove se ne ravvisi la necessita', di avvalersi di esperti, nonche' i successivi decreti del Ministro della salute 21 giugno 2022 e 1° agosto 2023 con i quali si opera una ulteriore revisione dei componenti della citata Commissione permanente; Tenuto conto dell'esito della seduta plenaria della Commissione permanente tariffe del 10 novembre 2025 che ha visto la definitiva approvazione della proposta tariffaria di cui al presente decreto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, unitamente alla relazione che descrive il percorso metodologico seguito dalla medesima commissione nella definizione della proposta tariffaria di cui al presente decreto; Visto il decreto del Ministro della salute 5 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022, recante «Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera» che, tra l'altro, definisce per la disciplina «Recupero e riabilitazione funzionale (codice 56)» i seguenti tre differenti livelli di complessita' in regime di ricovero, in base alla diversa gravita' delle patologie disabilitanti e delle problematiche concomitanti, caratterizzati da un diverso fabbisogno di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, da un diverso utilizzo di attrezzature, farmaci, dispositivi, nonche' da una diversa durata del periodo appropriato per il completamento del progetto riabilitativo: ricoveri di riabilitazione intensiva ad alta complessita' (codice 56a); ricoveri di riabilitazione intensiva a minore complessita' (codice 56b); ricoveri di riabilitazione estensiva (codice 56c); Visto l'art. 6 del decreto del Ministro della salute 5 agosto 2021 che prevede un periodo di sperimentazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto, a seguito della adozione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) riabilitativa da parte del Ministero della salute e dell'adeguamento dei sistemi informatici regionali, mantenendo in vigore, fino alla fine della sperimentazione, per tutte le finalita' amministrative, le norme nazionali e regionali in essere in merito alla riabilitazione ospedaliera in tutti i setting codice 56, 28 e 75; Visto il decreto del Ministro della salute n. 165 del 26 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2023, contenente il «Regolamento recante modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»; Considerato che alla data di adozione del presente decreto non risulta concluso il periodo di sperimentazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro della salute 5 agosto 2021; Ritenuto, pertanto, con il presente decreto di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, determinando le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie mantenendo l'articolazione delle tariffe gia' definita con il precedente decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 ottobre 2012, affidando a un successivo provvedimento ministeriale iso-risorse la revisione della valorizzazione tariffaria presente, in applicazione dei contenuti del decreto del Ministro della salute 5 agosto 2021, all'esito della richiamata sperimentazione; Ritenuto, altresi', di dover fissare l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali (Agenas) espresso con nota n. 11767 del 17 novembre 2025, che segue il precedente parere n. 11583 del 13 novembre 2025 dell'Agenzia e il successivo riscontro con nota n. 19644 del 14 novembre 2025 del Ministero della salute; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 2 aprile 2026 (rep. atti n. 47/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In applicazione dell'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in coerenza con quanto previsto dall'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il presente decreto determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie, individuate sulla base del percorso metodologico di cui alla relazione allegata e di cui costituisce parte integrante (allegato 1). 2. Le tariffe massime di cui al presente decreto valgono come tariffe di riferimento per la compensazione di mobilita' interregionale. |
| | Allegato 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E METODOLOGICA PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE MASSIME PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE OSPEDALIERA E LUNGODEGENZA POST ACUZIE SOMMARIO 1. IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO 2. CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA DI RIABILITAZIONE E DI LUNGODEGENZA POST ACUZIE 3. IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE VIGENTE 4. IL PERCORSO E L'APPROCCIO METODOLOGICO UTILIZZATO PER AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DI RIABILITAZIONE E DI LUNGODEGENZA POST ACUZIE 5. STUDI DISPONIBILI RELATIVI ALL'ANALISI DI COSTO STUDIO PILOTA DELL'EMILIA-ROMAGNA STUDIO AGENAS OSSERVAZIONI AGLI STUDI DISPONIBILI 6. LA RILEVAZIONE DEI COSTI PER GIORNATA DI DEGENZA E LA METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA POST ACUZIE 1. IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO La determinazione delle tariffe massime nazionali, ai sensi dell'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992, rientra nell'ambito delle tradizionali funzioni governative di programmazione sanitaria ed economica. La recente emanazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 novembre 2024, recante la «Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica», ha permesso di dare piena applicazione su tutto il territorio nazionale ai contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (DPCM LEA) recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». Le tariffe nazionali relative all'assistenza ospedaliera sono a normativa vigente quelle fissate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012. In tale quadro generale si inserisce la legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 Supplemento ordinario n. 43 del 31 dicembre 2024, che all'art. 1, comma 300, stabilisce che «Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva attuazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno in attuazione dell'art. 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per l'anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti.» L'emanazione del presente provvedimento finalizzato ad aggiornare le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie costituisce provvedimento finalizzato all'aggiornamento tariffario delle prestazioni sanitarie ricomprese nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri LEA 2017 consentendo l'utilizzo del relativo finanziamento previsto. Il presente provvedimento e' adottato in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie) del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, oggetto dell'Intesa sancita nella seduta del 10 luglio 2014 della Conferenza Stato-regioni (rep. atti n. 82/CSR), in applicazione dell'art. 8-sexies, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In particolare, il citato art. 9 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 ha previsto l'istituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della salute di una Commissione permanente, costituita dai rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle regioni e province autonome e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con il compito di provvedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alle seguenti attivita': aggiornare e manutenere le tariffe massime di riferimento per le prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione, di lungodegenza post-acuzie, di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica; individuare le funzioni assistenziali ed i relativi criteri di remunerazione massima; definire criteri e parametri di riferimento per l'individuazione di classi tariffarie; promuovere la sperimentazione di metodologie per la definizione di tariffe per i percorsi terapeutici assistenziali territoriali. La commissione, formalmente istituita con decreto del Ministero della salute del 18 gennaio 2016, si e' insediata il 2 febbraio 2016 presso la sede del Ministero della salute. Con il successivo decreto del Ministero della salute del 26 maggio 2022 si e' provveduto al rinnovo dei componenti (ulteriormente modificati con decreti del 21 giugno 2022 e del 1° agosto 2023) ed alla individuazione di ulteriori funzioni legate alla definizione di regole e criteri di remunerazione dei servizi di telemedicina. 2. CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA DI RIABILITAZIONE E DI LUNGODEGENZA POST ACUZIE
La riabilitazione, accanto alla prevenzione e alla diagnosi e cura, costituisce il terzo pilastro del sistema sanitario per il completamento delle attivita' a tutela della salute dei cittadini. L'insieme delle pratiche riabilitative rappresenta un percorso mirato e personalizzato volto al raggiungimento del miglior livello di autonomia possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, intellettivo e relazionale degli assistiti colpiti da malattia, lesioni o disabilita'. Al fine di garantire la presa in carico globale dell'assistito, la Conferenza Stato-regioni, in sede di accordo del 7 maggio 1998 (rep. atti n. 457/CSR), ha emanato le prime «Linee-guida del Ministro della sanita' per le attivita' di riabilitazione», mentre il successivo «Piano di Indirizzo per la riabilitazione» del 10 febbraio 2011 (rep atti n. 30/CSR) ha definito i principi a cui le regioni e le province autonome devono ispirarsi per l'organizzazione dei modelli erogativi, per il miglioramento dei sistemi riabilitativi e per una maggiore omogeneita' delle prestazioni, dell'accuratezza e dell'appropriatezza, oltre agli strumenti e metodi per la realizzazione dei suddetti principi. L'attivita' riabilitativa viene quindi classificata per livello di intensita', per regime di erogazione e per fase dell'intervento. Infine, l'accordo Stato-regioni del 4 agosto 2021 (rep. atti n. 124/CSR) ha definito le «Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione», mentre il conseguente decreto del Ministero della salute 5 agosto 2021 ha disciplinato i «Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedalieri». L'ambito di applicazione del suddetto decreto sono i ricoveri dei pazienti adulti effettuati in regime ordinario e diurno (DH - Day Hospital) da Unita' operative afferenti alle discipline Unita' spinale (codice 28), recupero e riabilitazione funzionale (codice 56), neuroriabilitazione (codice 75) e attribuibili principalmente alle macro categorie diagnostiche (MDC) MDC 1-Malattie e disturbi del sistema nervoso, MDC 4-Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio, MDC 5-Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio, MDC 8-Malattie e disturbi dell'apparato muscolo scheletrico fino a tutti gli altri MDC 2-3-6-7-9 fino a 25 e gli altri DRG non classificabili. A quest'ultimi si aggiungono i pazienti ricoverati in lungodegenza post acuzie (codice 60), provenienti da degenze per acuti, mediche o chirurgiche, con quadri clinici instabili che necessitano di importanti trattamenti sanitari. Inoltre, viene precisato che per «ricoveri di riabilitazione conseguenti ad evento acuto», devono intendersi i ricoveri di riabilitazione ospedaliera effettuati in regime ordinario e diurno (DH) in Unita' operative afferenti alle suddette discipline e relative MDC che sono stati preceduti, nei dodici mesi precedenti al ricovero in riabilitazione, da un ricovero in acuzie rilevabile attraverso la ricostruzione del percorso assistenziale (longitudinale) dei pazienti, mediante le informazioni presenti nel flusso informativo della scheda di dimissione ospedaliera (SDO). Vengono pertanto definiti i criteri da adottare per un'appropriata associazione dei ricoveri al codice disciplina e alle relative MDC, tenendo conto della correlazione clinica tra le diagnosi (principale o secondaria) di dimissione indicate nella SDO del ricovero in acuzie e il successivo ricovero di riabilitazione. A tal proposito e' opportuno precisare che il decreto del Ministero della salute 26 settembre 2023, ha previsto l'integrazione e l'aggiornamento delle informazioni raccolte dal flusso SDO (tracciato C) relative alle sole dimissioni di ricoveri effettuati presso reparti di riabilitazione (discipline con codici 28, 56, 75), prevedendo le scale di disabilita' e di complessita' clinica per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri, allo scopo di fornire una migliore descrizione del ricovero riabilitativo e di rappresentarne il prodotto assistenziale anche in termini di esito. In seguito a tale implementazione, e' stato pertanto possibile avviare, dal 1° gennaio 2024, il periodo di sperimentazione dei criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera sanciti dal decreto 5 agosto 2021 e individuati nel protocollo definito dal gruppo tecnico interistituzionale incaricato di realizzare la sperimentazione, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto. L'attivita' di sperimentazione di cui sopra non risulta conclusa alla data del presente decreto. Per la disciplina recupero e riabilitazione funzionale (codice 56), il decreto 5 agosto 2021 definisce tre differenti livelli di complessita' in regime di ricovero, in base alla diversa gravita' delle patologie disabilitanti e delle problematiche concomitanti, caratterizzati da un diverso fabbisogno di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, da un diverso utilizzo di attrezzature, farmaci, dispositivi, nonche' da una diversa durata del periodo appropriato per il completamento del progetto riabilitativo. I livelli di complessita' definiti sono i seguenti: ricoveri di riabilitazione intensiva ad alta complessita' (codice 56a); ricoveri di riabilitazione intensiva a minore complessita' (codice 56b); ricoveri di riabilitazione estensiva (codice 56c). I livelli di complessita' sono correlati a specifici criteri di appropriatezza basati sulla presenza, nella SDO del ricovero di riabilitazione (SDOr), di specifici codici ICD-9-CM1 (1) rappresentativi di situazioni di complessita' clinico-assistenziale per comorbilita' da patologie concomitanti e interagenti con la prognosi riabilitativa, tali da aggravare il percorso diagnostico, clinico-terapeutico e assistenziale e dei valori in ingresso indicati nel protocollo sperimentale per le scale di funzionalita' premorbosa Rankin Scale, di disabilita' Barthel Index (BI), Barthel Index Dispnea (BD) (solo per riabilitazione respiratoria), Six Minute walk test (6MWT) (solo per riabilitazione cardiologica) e di complessita' Rehabilitation Complexity Scale (RCS) individuate per la valutazione del grado di disabilita' per ciascun livello di complessita' delle strutture che presentano codice disciplina 56. L'attivita' ospedaliera di riabilitazione intensiva ad alta specializzazione afferisce invece all'Unita' spinale (codice disciplina 28) e alla neuroriabilitazione (codice disciplina 75). Le Unita' di neuroriabilitazione sono strutture finalizzate alla presa in carico di pazienti affetti da esiti di gravi cerebrolesioni acquisite (GCA), persone affette da danno cerebrale, di origine traumatica o di altra natura, tale da determinare una condizione di coma piu' o meno protratta con punteggio GCS (Glasgow Coma Scale) inferiore o uguale a 8, e associate a menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali che comportano disabilita' grave, ovvero pazienti con esiti di grave cerebrolesione acquisita, di origine traumatica o di altra natura, che presentano tra le diagnosi principali o secondarie uno o piu' codici ICD9-CM precisati dal citato decreto 5 agosto 2021, con inserimento obbligatorio nella SDOr di valori di ingresso delle specifiche scale di funzionalita' indicate nel protocollo sperimentale relativi a indicatori di gravita' sia della compromissione funzionale che della complessita' riabilitativo assistenziale superiori a soglie definite dal gruppo tecnico che si occupa di realizzare la suddetta sperimentazione. Le Unita' spinali sono strutture di alta specialita' destinate ad accogliere il paziente con lesione midollare traumatica e non traumatica, con l'obiettivo del recupero della massima autonomia e indipendenza, compatibilmente con il livello di lesione midollare e con le sue condizioni generali. Il decreto 5 agosto 2021, in analogia a quanto operato per le altre due discipline, provvede a indicare gli elementi del flusso SDO per identificare i pazienti affetti da «mielolesione» afferenti al codice disciplina 28. Rispetto all'attivita' riabilitativa, si evidenzia che la stessa puo' anche esplicarsi attraverso la lungodegenza medica (codice disciplina 60), ovvero attraverso un regime assistenziale destinato ad accogliere pazienti provenienti da degenze per acuti, mediche o chirurgiche, con quadri clinici instabili che necessitano di trattamenti sanitari rilevanti. In coerenza con la disamina effettuata e in accordo con le «Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione», in sede ospedaliera, il riferimento per la corretta e omogenea codifica e' il sistema internazionale di classificazione ICD9-CM, mentre per gli aspetti remunerativi, che saranno oggetto di approfondimento nei successivi paragrafi, si fa riferimento al sistema DRG e alla classificazione MDC. 3. IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE VIGENTE Il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2012, avente ad oggetto «Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale», all'allegato 2 riporta le tariffe giornaliere nazionali massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, a carico del SSN. Le suddette tariffe, definite per giornata di degenza e per singola MDC, sono ulteriormente distinte in «ricovero ordinario, durata di degenza entro ed oltre il valore soglia» e «ricovero diurno, entro ed oltre il valore soglia». Per ciascuna MDC viene pertanto riportato il numero di giornate da considerare come valore soglia, inoltre, la tariffa massima della giornata di ricovero ordinario, oltre il valore soglia specifico per MDC, e' abbattuta del 40%. Al contempo, la tariffa massima per accesso in ricovero diurno e' pari all'80% di quella relativa al ricovero ordinario, inoltre e' previsto un abbattimento del 40% della tariffa massima di remunerazione dell'accesso in ricovero diurno qualora venga superato il valore soglia relativo al numero di accessi specifico per MDC e stabilito dalla normativa regionale. Il medesimo decreto 18 ottobre 2012 specifica che per particolari soggetti, ovvero per coloro che sono affetti da grave cerebrolesione acquisita e per i pazienti mielolesi con una gravita' di lesione A, B, C (classificazione dell'American Spinal Injury Association) la tariffa giornaliera e' maggiorata rispetto a quella prevista per la categoria MDC associabile; inoltre, per questa tipologia di pazienti riconducibili ai codici disciplina 75 e 28, non viene applicato l'abbattimento tariffario pari al 40% previsto per il superamento del valore soglia definito. Separatamente, viene indicata la tariffa per la lungodegenza (codice disciplina 60) per la quale non e' prevista la modalita' di ricovero in regime diurno. Anche in questo caso la tariffa massima giornaliera oltre il valore soglia prevede un abbattimento del 40%, mentre per i pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza la tariffa giornaliera risulta maggiorata e non sono previsti abbattimenti connessi alla durata del ricovero. 4. IL PERCORSO E L'APPROCCIO METODOLOGICO UTILIZZATO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE MASSIME NAZIONALI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DI RIABILITAZIONE E DI LUNGODEGENZA POST ACUZIE
Per aggiornare gli strumenti informativi e normativi riguardanti i ricoveri di riabilitazione, il Ministero della salute - Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria (d'ora in poi DGPROGS) ha avviato un percorso condiviso con la Direzione generale del sistema informativo, le cui competenze sono poi confluite nel 2025 nell'Unita' di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, e con le societa' scientifiche di riabilitazione, volto alla definizione del nucleo minimo di contenuti informativi da integrare nella SDO per descrivere adeguatamente i ricoveri di riabilitazione ospedaliera e per rappresentarne il prodotto assistenziale, anche in termini di esito. Tale percorso ha portato all'emanazione del richiamato decreto del Ministero della salute 26 settembre 2023, che ha disposto l'implementazione delle informazioni raccolte dal flusso SDOr relative alle sole dimissioni di ricoveri effettuati presso reparti di riabilitazione (codici discipline 28, 56, 75), rendendo possibile l'avvio, a partire dall'anno 2024, della sperimentazione dei criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera definiti con il decreto 5 agosto 2021 e individuati nel protocollo definito dal gruppo tecnico interistituzionale, ai sensi del citato art. 6 dello stesso decreto. La sperimentazione dei suddetti criteri, oltre a consentire l'attribuzione della casistica appropriata alle tre differenti discipline di riferimento, consentira' anche di ottenere maggiori informazioni per lo studio dei profili di costo utili ai prossimi aggiornamenti delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera. Per quanto riguarda le nuove previsioni normative in ambito riabilitativo, come gia' descritto al paragrafo 2, il decreto 5 agosto 2021 ha introdotto tre diversi livelli di complessita' per le unita' operative di codice disciplina 56 (Recupero e riabilitazione funzionale), nei quali viene erogata la grande maggioranza dei ricoveri di riabilitazione. Tale previsione, oltre a consentire una migliore definizione dell'appropriatezza in base alla complessita' del ricovero, consente di superare per il codice 56 la remunerazione a tariffa unica per giornata di degenza basata sulla MDC di appartenenza del ricovero. La distinzione del codice 56 in tre sottolivelli consente, pertanto, di introdurre una differenziazione delle tariffe che tenga conto dei livelli di complessita' della casistica e dei diversi gradi di intensita' riabilitativa, collegando la remunerazione alle risorse impiegate nel trattamento. Considerate le suddette premesse, nelle more di portare a compimento il sopracitato lavoro, il Ministero della salute ha avviato un'attivita' finalizzata alla revisione e all'aggiornamento delle vigenti tariffe per le prestazioni, di riabilitazione nel rispetto dell'impianto normativo vigente. Pertanto e' stata effettuata, coerentemente con quanto sancito dal decreto legislativo n. 502/1992, una preliminare valutazione delle tariffe regionali vigenti, quindi una valutazione delle analisi e studi di costo disponibili, e infine, una elaborazione di dati di costo resi disponibili nel corso dei lavori. 5. STUDI DISPONIBILI RELATIVI ALL'ANALISI DI COSTO 5.1 Studio pilota dell'Emilia-Romagna Per definire una metodologia utile per la rilevazione dei costi delle prestazioni di tipo riabilitativo, il Ministero della salute ha stipulato con la Regione Emilia-Romagna un accordo di collaborazione (DGR n. 2275/2018), ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato allo sviluppo di uno strumento di rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione, da testare su un campione di strutture riabilitative della regione stessa e potenzialmente estendibile a un campione allargato di strutture collocate sul territorio nazionale. I risultati dello studio sono stati trasmessi al Ministero della salute nel mese di giugno 2021. La scelta dell'Emilia-Romagna e' stata motivata dal fatto che la rete regionale dell'offerta riabilitativa pubblica e privata accreditata di tale regione e' organizzata sin dal 2002 sul modello Hub&spoke, coerentemente con quanto indicato nel decreto del Ministero della salute n. 70 del 2015, presenta un buon tasso di attrazione per pazienti provenienti da altre regioni e, dal 2016, ha introdotto l'uso di scale per la valutazione della disabilita' (Barthel Index - BI) e della complessita' clinico-assistenziale (Rehabilitation Complexity Scale - RCS) per tutti i ricoveri nei reparti di riabilitazione. Il suddetto accordo ha stabilito, nell'ambito della ripartizione dei compiti tra le parti, l'impegno della Regione Emilia-Romagna a effettuare uno studio pilota con i seguenti obiettivi:
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I risultati finali attesi e relativi indicatori sono i seguenti:
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Per adempiere a tale mandato, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a stipulare specifici accordi di collaborazione con le Aziende sanitarie USL e le Aziende ospedaliero-universitarie della regione, nonche' con le strutture private accreditate. Inoltre, e' stato costituito un apposito gruppo di lavoro deputato alla definizione di una metodologia per la rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione, costituito da professionisti appartenenti alle strutture pubbliche e private accreditate, dai direttori sanitari delle Aziende collaboratrici e dal referente per il Ministero della salute. Il gruppo di lavoro e' giunto alla definizione di una metodologia di indagine, proponendo due procedure:
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La selezione per tipologia di setting (discipline con codici 28, 56 e 75) del campione di strutture partecipanti allo studio pilota, e' stata effettuata in riferimento all'anno 2018 prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) compilazione di almeno 1 delle 2 scale riabilitative nella SDO riabilitativa; b) distribuzione in riferimento alla disciplina con codice 56, della casistica di ricovero per le 4 MDC oggetto del decreto ministeriale 5 agosto 2021 sui criteri di appropriatezza (MDC 1-Sistema nervoso; MDC 4-Apparato respiratorio; MDC 5-Apparato cardio-circolatorio; MDC 8-Apparato muscolo-scheletrico, tessuto connettivo). L'osservazione si e' concentrata sulle strutture pubbliche e private accreditate che hanno soddisfatto il punto a); c) distribuzione del numero dei posti letto, del numero dei dimessi e del totale delle giornate di degenza fra strutture pubbliche e private accreditate. Sono state selezionate le seguenti strutture (sei strutture private accreditate e otto pubbliche per la disciplina con codice 56, una struttura pubblica e una privata accreditata per la disciplina con codice 75 e 2 strutture pubbliche per la disciplina con codice 28):
Parte di provvedimento in formato grafico 5.1.1 Indagine retrospettiva per la rilevazione dei dati di costo e relativi risultati Come gia' rappresentato, la rilevazione retrospettiva dei dati di costo della riabilitazione ospedaliera e' stata effettuata attraverso i dati della contabilita' analitica forniti dal controllo di gestione delle strutture coinvolte. I fattori produttivi utilizzati per il calcolo del costo standard di produzione delle prestazioni osservate sono:
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Il criterio di rilevazione utilizzato per i costi del personale e' il metodo del costo effettivo, considerando il valore di competenza economica (maturato) del periodo e non il valore pagato. Per quanto riguarda l'attribuzione del personale dipendente alle discipline, ciascun dipendente e' allocato, dal punto di vista contabile, a una unita' di offerta specifica alla quale fornisce il proprio contributo per la produzione di prestazioni e servizi. Infine, per tutti gli stabilimenti partecipanti sono stati raccolti i dati relativi al numero dei posti letto e alle giornate di degenza di tutti i ricoveri e in qualsiasi MDC. Una volta completata la raccolta delle informazioni richieste, e' stato quindi calcolato il costo medio pieno per giornata di degenza per ciascun setting (discipline con codici 28, 56, 75) e in ognuna delle strutture partecipanti allo studio, giungendo al costo medio regionale della giornata di riabilitazione per le tre discipline di seguito riassunti:
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Le tre discipline della riabilitazione ospedaliera mostrano costi per giornata di degenza significativamente differenti, derivanti dalla tipologia di casistica trattata, in particolare le strutture aventi discipline con codice 28 e 75 hanno costi per giornata di degenza nettamente maggiori rispetto alle strutture aventi discipline con codice 56. Questa differenza e' attribuibile alla casistica piu' complessa, che inevitabilmente si riflette su un maggior assorbimento di beni e servizi, ma soprattutto su un maggior impegno di personale. Si osserva anche una sostanziale differenza nel costo giornaliero della disciplina con codice 56 tra strutture pubbliche (390 euro) e private (293 euro); in particolare, per il personale si rileva una dotazione superiore per le strutture pubbliche, che si traduce in un costo per giornata di degenza di quasi 100 euro superiore rispetto a quelle private. Cio' in relazione alla diversa natura dei contratti di lavoro del personale dipendente con particolare rilevanza di quello medico (nel pubblico tutti i medici sono dipendenti, nel privato la maggior parte dei medici e' assunta con contratto libero-professionale che presenta un costo inferiore). I costi generali delle strutture private sono significativamente superiori a quelli delle strutture pubbliche. Cio' a causa del diverso dimensionamento (maggiore) delle strutture pubbliche (le private rappresentano anche realta' mono-specialistiche), con la possibilita' di una maggiore ripartizione dei costi generali tra i reparti. Infine, i costi di beni e servizi delle strutture pubbliche risultano molto piu' elevati rispetto a quelli osservati nelle strutture private. Cio' perche' le otto strutture pubbliche analizzate vi sono strutture che, pur avendo posti letto attribuiti alla disciplina con codice 56, trattano pazienti complessi con maggiore impegno anche in termini di beni e servizi. I. 5.1.2 Indagine prospettica per la rilevazione dei dati di costo per caso trattato e relativi risultati Come anticipato, lo studio pilota ha previsto una indagine prospettica per la determinazione dei consumi per caso trattato sulla base dei dati di micro-costing, rilevando ogni principale intervento clinico-riabilitativo (dalla diagnosi alla cura) proposto durante la degenza e per ciascun paziente ricoverato nei reparti con disciplina con codice 56, nelle principali MDC (1,4,5,8). Lo stesso studio ha previsto di indagare, attraverso l'uso delle scale riabilitative RCS-Ev13 e BI (Barthel Index), i livelli di complessita' della disciplina ospedaliera di riabilitazione avente codice 56. Il gruppo di lavoro ha discusso e identificato una lista delle principali variabili di interesse al raggiungimento degli obiettivi di studio, giungendo al calcolo della dimensione campionaria e alla definizione delle modalita' di raccolta delle informazioni identificate. Il calcolo della dimensione campionaria e' stato effettuato considerando un'analisi multivariata della covarianza, andando a indagare le differenze tra trenta gruppi di pazienti (ogni gruppo rappresenta una variabile dipendente), caratterizzati ciascuno da un profilo di outcome espresso in termini di disabilita' (Barthel Index) e complessita' (RCS-EV13) cioe' variabili indipendenti. Inoltre, il modello ha previsto una serie di variabili secondarie (covariate) che potrebbero influenzare la relazione tra le variabili dipendenti e quelle indipendenti di interesse primario. Per la raccolta e registrazione dei dati di costo, delle caratteristiche utili a definire il profilo clinico dei casi e a identificare le differenti organizzazioni degli stabilimenti partecipanti, sono state ideate specifiche schede di rilevazione dati, la cui compilazione e' stata a carico delle strutture partecipanti. In particolare e' stata elaborata una scheda di informazioni per struttura e una scheda informazioni per paziente. Il processo di analisi ha previsto tre fasi preliminari:
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Adottando lo stesso approccio clinico, e' stato possibile identificare, all'interno dell'area di appropriatezza di ricovero, tre ulteriori aree distinte:
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I dati di consumo per caso trattato sono stati calcolati moltiplicando la valorizzazione economica di ciascuna prestazione erogata, di cui alla soprariportata «Fase 1.», per il numero di prestazioni di ciascun caso registrato e dividendo tale risultato per il numero di giornate di ricovero. L'indagine ha previsto quindi un approfondimento dei rapporti tra la distribuzione dei consumi, identificando i «pesi» del campione raccolto. E' stato attribuito il valore di 100% al consumo totale medio o mediano emerso per giornata di degenza, sono stati ricavati i «pesi percentuali» di ciascuna classe A-B-C in ciascuna MDC. Dalla distribuzione percentuale dei pesi si rileva come il rapporto tra l'MDC 1 e il totale risulti maggiore rispetto alle altre categorie diagnostiche, inoltre emerge che il peso minore sia rappresentato dalla MDC 8. I rapporti nella distribuzione dei pesi sembrano infine mostrare un profilo coerente anche nei gradi di complessita' delle classi A-B-C per la disciplina con codice 56, dove la classe A risulta maggiore della B e della classe C. II. 5.1.3 Integrazione indagine retrospettiva e prospettica e risultanze finali dello studio Al fine di identificare un possibile costo medio pieno per giornata di degenza e per MDC, sono stati integrati i pesi percentuali, come decritti sopra, con il costo medio pieno per giornata di degenza risultato dalla indagine retrospettiva, arrivando cosi' a definire un costo medio pieno per giornata di degenza nelle differenti MDC e nelle rispettive e complessive classi A-B-C. Tali risultanze sono sintetizzate nella tabella seguente:
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Tra gli aspetti di particolare interesse emersi dallo studio e' stato evidenziato l'impatto delle prestazioni tecniche della riabilitazione (fisioterapia, massoterapia, logoterapia, terapia occupazionale) quale variabile rappresentativa del profilo di complessita' A-B-C del paziente ricoverato in riabilitazione intensiva e dei suoi profili di consumo in tutte le MDC considerate, pertanto la stessa puo' essere utilizzata in ottica predittiva per i costi della riabilitazione ospedaliera su scala nazionale. 5.2 STUDIO AGENAS In data il 16 agosto 2021 e' stato siglato un accordo di collaborazione in base al quale la DGPROGS del Ministero della salute ha affidato all'Agenas la realizzazione del «Progetto nazionale per lo sviluppo e la sperimentazione di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere - It Drg». L'accordo prevedeva lo studio dei costi relativi ai ricoveri per acuti associati ai nuovi gruppi It.DRG e ai pesi relativi ad essi correlati. Gli esiti dello studio cosi' impostato sono stati trasmessi da Agenas alla DGPROGS in data 28 settembre 2023, poi integrato il successivo 27 ottobre da uno studio finalizzato alla valorizzazione tariffaria per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera in regime di ricovero. La rilevazione ha riguardato le discipline con codici 28, 56 e 75 ed e' stata condotta con strutture private accreditate indicate da Associazioni di riferimento (AIOP-ARIS) e attraverso autocandidature delle strutture. Le strutture di riabilitazione interessate dalla rilevazione sono state le seguenti: I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia (Regione Lazio); I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele (Regione Lazio); I.R.C.C.S. Ospedale Sacro Cuore Don Calabria (Regione Veneto). La rilevazione e' stata condotta attraverso l'utilizzo del tracciato record gia' predisposto da Agenas per la rilevazione dei costi delle prestazioni sanitarie ospedaliere, opportunamente riadattato per il nuovo ambito di indagine della riabilitazione post-acuzie. Sono stati quindi rilevati i costi diretti, i costi di supporto e i costi generali e amministrativi. Il costo medio e' stato calcolato ponderando i costi rilevati con il numero delle giornate di degenza relative a ogni struttura. Tale costo medio fa riferimento al costo per giornata di degenza in regime di ricovero ordinario ospedaliero. Per la rilevazione dai costi del personale impiegato sono stati utilizzati i dati di costo rilevati nelle singole strutture, suddivisi per singolo codice disciplina, mentre in altri casi sono stati utilizzati i dati cosi' come forniti dalle singole strutture sanitarie. Inoltre, e' stato assunto che il numero dei ricoveri effettuati nel corso dell'anno 2022 fosse una variabile costante per il calcolo della stima dell'impatto. La tabella seguente sintetizza per singola disciplina, i dati dei casi totali analizzati (in giornate di degenza), il costo medio e la tariffa nazionale vigente di cui all'allegato 2 del decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2012:
Parte di provvedimento in formato grafico 5.3 CONSIDERAZIONI SUGLI STUDI DISPONIBILI Lo studio effettuato dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta un'ottima base di partenza, dal punto di vista metodologico, per porre le fondamenta per il cambiamento delle regole di sistema e di remunerazione che si inquadrano nel piu' ampio percorso tracciato dal Ministero della salute per aggiornare gli strumenti informativi e normativi riguardanti i ricoveri di riabilitazione, volto alla definizione del nucleo minimo di contenuti informativi da integrare nella SDO per descrivere adeguatamente i ricoveri di riabilitazione ospedaliera e per rappresentarne il prodotto assistenziale anche in termini di esito (flusso SDOr), relative alle sole dimissioni di ricoveri effettuati presso reparti di riabilitazione (discipline con codici 28, 56, 75). La sperimentazione dei suddetti criteri, oltre a consentire l'attribuzione della casistica appropriata alle tre differenti discipline di riferimento, consentira', come detto, anche di ottenere maggiori informazioni per lo studio dei profili di costo utili per l'aggiornamento delle tariffe di cui all'allegato 2 del decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2012, nonche' alla futura manutenzione delle stesse. In quest'ottica, lo studio risulta valido per acquisire informazioni utili alla rilevazione dei dati di costo per fattori produttivi utilizzati per il calcolo del costo standard di produzione della prestazione di riabilitazione. Tuttavia, dall'estrazione della SDO, e in particolare delle giornate di degenza nella disciplina avente codice 56, si evince che circa il 70% della produzione e' erogata dal privato accreditato. La stratificazione del campione, nello studio sopra presentato, non ricalca tale percentuale, ancor di piu' per quanto concerne le discipline aventi codici 75 (neuro-riabilitazione) e 28 (unita' spinale). Il lavoro condotto da Agenas, sotto il profilo metodologico, e' basato su un sistema di analisi volto a rilevare il costo pieno della produzione per singolo caso di ricovero con discipline aventi codice 28 (unita' spinale), 56 (recupero e riabilitazione funzionale), 75 (neuroriabilitazione ad alta specializzazione e post coma), costruendo un «modello misto», basato in minima parte sulla tecnica del direct costing (valorizzazione dei fattori produttivi attraverso l'imputazione diretta dei costi derivanti da un sistema di contabilita' analitica), e per la maggior parte sulla tecnica dell'Activity Based Costing (ABC), per la valorizzazione dei costi non direttamente imputabili. Si rileva la bassa numerosita' del campione delle strutture utilizzato: sole tre strutture (tutte IRCCS) di cui due del Lazio, tutte private accreditate, e una della Regione Veneto, autocandidatesi per lo studio. Tale aspetto risulta evidente dal confronto tra il dato nazionale dei posti letto e quelli attivi presso le strutture indicate:
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La dimensione campionaria scelta non garantisce la stratificazione necessaria alla raccolta di dati statisticamente significativi e dunque non consente l'estensione dei risultati su scala nazionale. Tenuto conto dei caveat metodologici rappresentati, gli studi descritti non possano essere, in generale, presi in considerazione come una proposta di aggiornamento delle tariffe nazionali; tuttavia possano essere utilizzati come termine di confronto di un'analisi ben piu' ampia e strutturata su scala nazionale di cui si dira' piu' avanti. 6. LA RILEVAZIONE DEI COSTI PER GIORNATA DI DEGENZA E LA METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA POST ACUZIE
Sulla base di quanto sopra esposto, il Ministero della salute ha approfondito le risultanze degli studi gia' disponibili, effettuando una rilevazione campionaria ben piu' ampia, basata sui dati della contabilita' analitica forniti dal controllo di gestione delle strutture pubbliche e private accreditate delle regioni opportunamente selezionate. E' stata dapprima condotta un'analisi preliminare a partire dalle SDO 2023, che ha ricostruito la frequenza a livello nazionale, in termini di copertura, per le giornate di degenza per le discipline aventi codice 56, 75 e 28. In particolare, per la disciplina con il codice 56, come si evince nella tabella sottostante, le strutture pubbliche e private di sette Regioni (in ordine Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Campania, Sicilia ed Emilia-Romagna) erogano circa l'80% del totale nazionale delle giornate di degenza:
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Lo stesso puo' dirsi per la disciplina con codice 28: le strutture pubbliche e private accreditate di Sette Regioni (in ordine Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Lazio e Friuli V.G) erogano circa l'80% del totale nazionale delle giornate di degenza:
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Anche per quanto concerne la disciplina con codice 75 si rileva che le strutture pubbliche e private accreditate di sette Regioni (in ordine Lazio, Sicilia, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Puglia) erogano circa l'80% del totale nazionale delle giornate di degenza:
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Si evidenzia, inoltre, che circa l'80% delle giornate di degenza totali nazionali sono erogate da istituti privati, ed escluso il codice 75, per il quale la Regione Lazio da sola copre il 20% delle giornate, per il resto la regione con la piu' alta percentuale di copertura di giornate erogate da istituti privati e' la Lombardia con il 23%. Partendo dagli elementi sopra rappresentati, il Ministero della salute ha avviato in data 30 aprile 2025 una attivita' di ricognizione dei costi delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza post acuzie presso le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Sicilia. Le citate regioni sono state individuate in quanto da sole garantiscono una percentuale decisamente elevata di copertura delle giornate di degenza totali nazionali sia per la disciplina con codice 56, sia per la disciplina con codice 28, sia per la disciplina con codice 75, come si evince dai dati provenienti dalle SDO 2023 di seguito riportati, oltre a garantire una rappresentazione delle diverse aree del Paese: Percentuale di giornate di degenza in codice 56
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Percentuale di giornate di degenza in codice 28
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Percentuale di giornate di degenza in codice 75
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A fronte della richiesta ministeriale sopra citata sono pervenuti riscontri da parte delle Regioni Lombardia, Veneto, ed Emilia-Romagna; dette regioni affermando di non poter fornire costi di riabilitazione ospedaliera disaggregati per MDC in quanto l'organizzazione dei reparti di riabilitazione non e' mono specialistica, e affermando altresi' di non poter fornire dati di costo relativamente all'utilizzo dei macchinari impiegati per le prestazioni riabilitative ospedaliere, hanno provveduto a fornire i dati di costo disponibili sulla base di una scheda di rilevazione dati secondo il tracciato di contabilita' analitica che rileva i dati dei costi (diretti-indiretti-generali) per le discipline (codici 56 - Riabilitazione intensiva; codici 28 - Unita' spinale; codici 75 - Neuroriabilitazione; codici 60 - Lungodegenza post acuzie e riabilitazione estensiva) sia in regime ordinario che day-hospital, insieme alle note di compilazione e alla scheda di sintesi con il costo medio pieno per giornata di degenza. Nella nota di compilazione si da' evidenza che nei costi generali confluisce la quota parte dei costi delle attivita' di supporto (magazzino, logistica, acquisti, gestione del personale, etc.) e dei costi generali di azienda riferibili all'attivita' di riabilitazione, assegnata in proporzione ai costi diretti e indiretti sostenuti sul totale aziendale. Hanno risposto al questionario numerose strutture afferenti alle regioni sopra indicate. In particolare quarantaquattro aziende pubbliche e sessantadue strutture private accreditate per la Regione Lombardia (elenco fornito da ARIS), quindici aziende pubbliche tra cui un IRCCS per la Regione Emilia-Romagna e undici aziende pubbliche per la regione Veneto. Tali strutture erogano 2.286.565 giornate di degenza (dato fornito dalle citate regioni su anno 2023, circa il 23% del totale nazionale), di cui 1.294.709 sono erogate dal privato accreditato (57%); solo per la Lombardia le giornate di degenza erogate dal privato accreditato (per le strutture osservate) rappresentano il 77%, dato abbastanza in linea con la ripartizione pubblico-privato presente a livello nazionale. In molti studi su grandi popolazioni, un tale campione, si puo' ritenere di potere statistico significativo, ancor di piu' perche' non e' totalmente casuale, ma randomizzato per le strutture maggiormente rappresentative dei casi trattati nelle discipline aventi codice 56, 28 e 75. In dettaglio, l'elenco delle aziende pubbliche che hanno fornito i dati di costo:
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Al prospetto di cui sopra, si aggiunge l'elenco delle strutture private selezionate da ARIS:
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I dati pervenuti sono stati dettagliatamente analizzati. A seguito di una preliminare valutazione della completezza ed esattezza della compilazione dei prospetti, e' stato effettuato un test di normalita' del campione. In particolare e' stato svolto il test di normalita' di Shapiro Wilk, uno dei test piu' potenti per la verifica della normalita'. Il test statistico e' stato utilizzato per verificare se il campione di dati proviene da una distribuzione normale, attivita' propedeutica all'analisi dei possibili outliers. Verificata la normalita' del campione, lo stesso e' stato ripulito di tutti i valori di costo che presentavano una divergenza (outliers) rispetto alla media di un valore (piu' o meno) di 1,5 volte la deviazione standard. Tale formula intercetta un importante numero di valori compreso nel range e pertanto si ritiene sufficientemente solida e robusta. Inoltre, avendo a disposizione i dati relativi alle strutture, alle giornate di degenza e ai posti letto accreditati risultanti dall'anagrafica HSP del NSIS, e' stata effettuata un'analisi sul tasso di occupazione dei posti letto al fine di verificare se i costi forniti fossero riferiti a un efficiente utilizzo delle risorse. In presenza di un tasso di occupazione diverso da quello ottimale (85-90%), i costi delle strutture interessate da tali condizioni sono stati «aggiustati», riparametrandoli sulla base della formula costo effettivo x tasso di occupazione reale/tasso di occupazione ottimale. Tale livello di analisi ha riguardato un numero di strutture limitato e per lo piu' riferite alla disciplina avente codice 56. La maggiore attivita' di pulizia del dato risiede comunque nella descritta analisi degli outliers. Si riporta di seguito la tabella sintetica dei costi medi per giornata di degenza ordinaria per tipologia di ricovero, ottenuti a seguito dell'analisi sopra descritta:
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Si rileva la scarsita' di giornate osservate per quanto riguarda la lungodegenza post acuzie (codice 60) e per quanto riguarda la neuro-riabilitazione (codice 75), con una percentuale di copertura pari rispettivamente al 16% e 11%. La percentuale di copertura dell'unita' spinale (codice 28) e recupero e riabilitazione funzionale (codice 56) e' abbastanza elevata, pari rispettivamente al 32% e al 26%. Come noto, il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2012, all'allegato 2, riporta le tariffe giornaliere massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, a carico del SSN, definite per giornata di degenza e per singolo MDC. La rilevazione, sopra descritta ha restituito un costo medio pieno per giornata di degenza e per disciplina per come riportato nella tabella precedente. Per riportare il dato di costo medio per singola disciplina alla MDC, e' stato utilizzato l'incremento percentuale del costo medio (289,59 euro) rispetto alla tariffa media ottenuta ponderando le singole tariffe del decreto ministeriale 18 ottobre 2012 per le singole MDC (1,4,5,8 e altre) con la distribuzione percentuale delle giornate di degenza registrate nelle strutture oggetto di rilevazione (come da tabella sottostante). Tale distribuzione rispecchia l'andamento registrato a livello nazionale.
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La descritta ponderazione restituisce una tariffa media pari a 254,4 euro. L'incremento percentuale sopra descritto risulta essere pari al 13,8% (289,59 / 254,4 - 100%). Tale incremento e' stato successivamente spalmato sulle tariffe delle singole MDC valorizzate con il decreto ministeriale 18 ottobre 2012. Di seguito la tabella con i nuovi valori tariffari (valori arrotondati):
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel corso dell'attivita' istruttoria e' stato acquisito anche un documento predisposto dalla Commissione riabilitazione di AIOP contenente la stima dei costi delle prestazioni di riabilitazione per le MDC 1,4,5,8 e altre, in regime ordinario e diurno, per le discipline aventi codice 28 (unita' spinale), 75 (neuro-riabilitazione) e 60 (lungodegenza post acuzie e pazienti in stato vegetativo). All'interno di tale documento viene proposta, in particolare, una revisione delle tariffe per MDC che riconosce alla MDC 1 un maggiore incremento rispetto all'incremento medio per le altre MDC, peraltro coerentemente anche a quanto emerge dall'osservazione dei tariffari regionali, nonche' dai contributi dei rappresentati regionali interpellati ai fini dell'acquisizione dei dati di costo. Inoltre, lo stesso documento fornisce ulteriori elementi e indicazioni in merito ai rapporti dei valori fra le diverse MDC 1, 4, 5, 8. Sulla base dei pesi esposti, si e' provveduto a riequilibrare i rapporti relativi fra le MDC, apportando un incremento del valore associato al ricovero ordinario, con durata di degenza entro il valore soglia, alla «MDC 1 - Malattie e disturbi del sistema nervoso» di ulteriori 20 euro rispetto al valore di 310 euro e pari a 330 euro, e conseguentemente un decremento di 19 euro del valore della «MDC 8 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrivo e del tessuto connettivo», pari a 262 euro. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa:
Parte di provvedimento in formato grafico
La tariffa massima della giornata di ricovero ordinario oltre il valore soglia specifico per MDC, come gia' stabilito nell'allegato 2 del decreto del Ministero della salute del 18 ottobre 2012, e' abbattuta del 40%. La tariffa massima per accesso in ricovero diurno e' pari all'80% della tariffa della giornata di ricovero ordinario analogamente a quanto stabilito nell'allegato 2 del decreto ministeriale 18 ottobre 2012.
Parte di provvedimento in formato grafico
La tariffa massima per la remunerazione dell'accesso in ricovero diurno oltre il valore soglia di numero di accessi specifico per MDC, come gia' stabilito dalla normativa nazionale, e' abbattuta del 40%. La tariffa massima giornaliera per i ricoveri di soggetti affetti da grave cerebrolesione acquisita intesi come «persone affette da danno cerebrale, di origine traumatica o di altra natura, tale da determinare una condizione di coma con punteggio GCS inferiore o uguale a 8 e protratto per almeno ventiquattro ore, ed associate menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali, che comportano disabilita' grave»: 1) in continuita' con il momento acuto della malattia; 2) in discontinuita' con il momento acuto per completamento del progetto riabilitativo o per rivalutazioni per aggravamenti da parte dello stesso presidio di alta specialita' che lo aveva in carico, e' ottenuta utilizzando come riferimento i dati di costo provenienti dalle strutture private nell'ambito del campione osservato, essendo la produzione di tali prestazioni orientata in misura rilevante sul settore privato. Il valore ottenuto dalla descritta analisi statistica e' risultato essere pari a 498 euro. Detto valore e' stato messo a confronto con gli esiti del citato lavoro predisposto dalla Commissione riabilitazione di AIOP che, per i ricoveri di soggetti affetti da grave cerebrolesione acquisita, indica una proposta tariffaria di 506,65 euro. Si ritiene, pertanto di determinare la tariffa per le prestazioni in argomento in euro 500,00. Per i ricoveri di questi pazienti non sono previsti abbattimenti tariffari connessi alla durata del ricovero. La tariffa massima giornaliera per i ricoveri di pazienti mielolesi con una gravita' di lesione A, B, C secondo la classificazione dell'American Spinal Injury Association (A.S.I.A.): 1) in immediata continuita' con il momento acuto (conseguentemente trasferiti da un reparto di terapia intensiva, neurochirurgia, ortopedia od altro reparto per acuti); 2) in discontinuita' con il momento acuto per completamento del progetto riabilitativo o per rivalutazioni per aggravamenti da parte dello stesso presidio di alta specialita' che lo aveva in carico, e' ottenuta utilizzando come riferimento i dati di costo provenienti dalle strutture nell'ambito del campione osservato. Il valore ottenuto dalla descritta analisi statistica e' risultato essere pari a 584 euro. Detto valore e' stato messo a confronto con gli esiti del citato lavoro predisposto dalla Commissione riabilitazione di AIOP, dal quale risulta che per i ricoveri di pazienti mielolesi la proposta tariffaria e' pari a 506,65 euro. Si ritiene, pertanto di determinare la tariffa per le prestazioni in argomento in corrispondenza del valore medio tra i due appena citati, quantificata in euro 545,00. Per quanto concerne la lungodegenza post acuzie, come osservato precedentemente, in assenza di un dato abbastanza robusto, rilevando comunque maggiori costi medi per giornata di degenza, si e' proceduto incrementando l'attuale valore tariffario per il ricovero ordinario pari a 154 euro di una percentuale di incremento (23%) pressoche' analoga a quella massima registrata per la riabilitazione ospedaliera, in corrispondenza del MDC 1 ottenendo una tariffa per il ricovero ordinario a giornata di degenza pari a euro 190,00 (valore arrotondato per eccesso). La tariffa massima giornaliera oltre il valore soglia stabilito nell'allegato 2 del decreto ministeriale 18 ottobre 2012 e' abbattuta del 40%. La tariffa massima giornaliera per i ricoveri di pazienti in stato vegetativo o in stato di minima coscienza e' stata costruita con la medesima modalita' adottata per la lungodegenza post acuzie, incrementando l'attuale valore di euro 262,00 in misura pressoche' analoga (22%) all'incremento operato per il valore tariffario associato alla lungodegenza post acuzie, ottenendo cosi' una tariffa pari a euro 320,00 (valore arrotondato per eccesso). Per tali ricoveri non sono previsti abbattimenti tariffari connessi alla durata del ricovero.
(1) International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification |
| | Art. 2 Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in post acuzie
1. Le tariffe giornaliere massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, sono riportate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto. l'allegato 2 riporta anche i valori soglia dei ricoveri ordinari, per classi di categorie diagnostiche maggiori (di seguito MDC), oltre i quali si applica la specifica tariffa giornaliera ridotta indicata nel medesimo allegato. Per i ricoveri diurni, la tariffa giornaliera ridotta indicata nel suddetto allegato si applica agli accessi erogati oltre i valori soglia, per MDC, stabiliti a livello regionale. 2. Le tariffe giornaliere massime per la remunerazione delle prestazioni di lungodegenza post acuzie sono riportate nell'allegato 2 del presente decreto. Per tali prestazioni, la remunerazione delle giornate erogate oltre il valore soglia della degenza e' effettuata sulla base della tariffa giornaliera ridotta, come riportato nel medesimo allegato 2. |
| | Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 3
Criteri generali per l'adozione dei tariffari regionali
1. Le regioni e le province autonome per l'adozione dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8-sexies, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Le regioni tengono conto, altresi', nella definizione dei propri tariffari regionali, di quanto previsto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per come successivamente aggiornato dall'art. 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 2. Le regioni e le province autonome possono adottare, per la remunerazione dei propri erogatori pubblici e privati accreditati tariffe ridotte rispetto a quelle definite con il presente decreto anche qualora cio' sia utile per promuovere l'appropriatezza delle prestazioni i processi di de-ospedalizzazione. |
| | Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2026
Il Ministro della salute: Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 605 |
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