Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2026 (vai al sommario)
LEGGE 12 giugno 2026, n. 111
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Estensione dei servizi di assistenza sanitaria italiana per i
cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in
Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono
all'EFTA

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utenti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno».
2. Il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida nel territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), e' subordinato al versamento del contributo di cui all'articolo 2.
3. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio
sanitario nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 360 del 28 dicembre 1978, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Prestazioni delle unita' sanitarie locali).
- Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare le
prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di
medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del
secondo comma dell'articolo 3.
Ai cittadini e' assicurato il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi
dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono
iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati
presso l'unita' sanitaria locale nel cui territorio hanno
la residenza. Gli utenti iscritti all'Anagrafe dei
cittadini italiani resi denti all'estero, di cui
all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea
e non aderiscono all'Associazione europea di libero
scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria locale
presente nel territorio, che raccoglie le loro schede
individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria
locale competente per il domicilio di soggiorno.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate
ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in
luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza
di qualsiasi unita' sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di
assistenza delle localita' ove prestano servizio con le
modalita' stabilite nei regolamenti di sanita' militare.
Gli emigrati, che rientrano temporaneamente in
patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza
della localita' in cui si trovano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
agosto 1982, n. 526 recante: «Provvedimenti urgenti per lo
sviluppo dell'economia», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1982, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7. - Entro sessanta giorni dalla data di
approvazione della presente legge le unita' sanitarie
locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del
Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di
medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando
altresi' i nominativi di coloro che anche temporaneamente
fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai
sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620.
Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il
31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1°
gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie
indebitamente percepite.
Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che
ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti
a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai
comitati di gestione delle unita' sanitarie locali.
Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le
unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore
della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi
provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n.
168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno
1981, n. 331.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai cittadini residenti in Paesi che non
appartengono all'Unione europea e non aderiscono
all'Associazione europea di libero scambio.».
 
Art. 2 Contributo nazionale per l'assistenza sanitaria per i cittadini
italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non
appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA

1. Il possesso della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, in corso di validita' e' condizione necessaria per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA. La tessera e' valida per periodi annuali continuativi decorrenti dalla data di rilascio. L'ammontare del contributo, non frazionabile, per il rilascio e il rinnovo della validita' della tessera e' determinato in 2.000 euro annui. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di cui al terzo periodo puo' essere adeguato annualmente tenendo conto delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, e della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
2. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purche' almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera sanitaria nazionale in corso di validita' ai sensi del comma 1.
3. Il mancato versamento del contributo annuale di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'utente dall'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In assenza del versamento del contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti.
4. In caso di sospensione ai sensi del comma 3, il rinnovo della tessera sanitaria nazionale per l'accesso alle prestazioni e' subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale in corso nonche' dei contributi dovuti per il periodo di sospensione maggiorati degli interessi legali.
5. Il contributo di cui al comma 1 e' versato dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio e' compresa l'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4
Disposizioni finali

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalita' attuative per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, gli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e l'attivita' di monitoraggio degli effetti derivanti dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio