Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2026, n. 62
Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Bonus donne 2026

1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, donne di qualsiasi eta', ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e che appartengono ad una delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da b)a g) del numero 4) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite massimo di importo paria 800 euro su base mensile se la lavoratrice di cui al medesimo comma 1 e' residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 e di cui al comma 2 e' riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a g) del numero 4) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17giugno 2014.
4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta, altresi', con riferimento alle donne che, alla data dell'assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero stesso.
5. Le assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
6. All'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, e l'esonero stesso spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ne' a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio1991, n.223, nella medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta beneficiando dell'esonero di cui ai commi 1, 2 e3 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva della prima, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comportala revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito.
8. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51,3 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sulle risorse destinate al Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
9. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente articolo e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
10. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Riferimenti normativi

Il regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del
SEE e' pubblicato nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014.
- Si riporta l'articolo 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Si riporta l'articolo 31 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n.150 recante: "Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - 1. Al fine di garantire un'omogenea
applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di
lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione
hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi
o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a
quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione
i benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
un incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
La legge 23 luglio 1991, n. 223 recante: «Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
- Si riporta dei commi 399 e 400, l'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2024, n.207 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»:
«399. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle
condizioni ivi previste, anche agli incrementi
occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei
predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta
precedente.
400. Nella determinazione degli acconti delle imposte
sui redditi dovuti:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando il citato articolo 4 del decreto
legislativo n. 216 del 2023;
b) per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si
tiene conto delle disposizioni di cui al comma 399 del
presente articolo.».
 
Art. 2
Bonus Giovani 2026

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 9. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e sono privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito ovvero sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartengono ad una delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere c), e), f) e g) del numero 4) dell'articolo 2 del regolamento(UE) n.651/2014 della Commissione, del 17giugno 2014. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 9.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 e di cui al comma 3 e' riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi in relazione alle assunzioni a tempo in determinato di soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, appartengono aduna delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a c) e da e) a g) del numero 4) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
5. L'esonero di cui ai commi 1, 3 e 4 spetta altresi' con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero stesso.
6. Le assunzioni di cui al presente articolo devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
7. All'esonero di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, e l'esonero stesso spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ne' a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio1991, n.223, nella medesima unita' produttiva.
8. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto beneficiando dell'esonero di cui ai commi 1, 3 e4 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 5.
9. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 109,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 252,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 135,4 milioni di euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
10. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
11. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
12. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 109,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 252,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 135,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Riferimenti normativi

Per il regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 2359 del codice civile si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
Per la legge 23 luglio 1991, n. 223 si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n.150 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 3
Bonus ZES 2026

1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unita' produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al comma 1 spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto trentacinque anni di eta' e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. L'esonero di cui ai commi da 1 a 3 spetta, altresi', con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero stesso.
5. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
6. All'esonero di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e l'esonero stesso spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ne' a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto beneficiando dell'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.
8. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 26 milioni di euro per l'anno 2026, di 60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 34 milioni di euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
9. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
10. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 26 milioni di euro per il 2026, a 60 milioni di euro per il 2027 e a 34 milioni di euro per il 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Riferimenti normativi

Per il regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 2359 del codice civile si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
Per la legge 23 luglio 1991, n. 223 si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n.150 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 4
Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

1. Al fine di rafforzare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi, di personale non dirigenziale che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non e' mai stato occupato a tempo indeterminato. Il beneficio di cui al comma 1 si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuita' con i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.
3. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
4. Ai fini del godimento del beneficio, le trasformazioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. All'esonero di cui al presente articolo si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e l'esonero stesso spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti la trasformazione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ne' a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero di cui al presente articolo o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi alla trasformazione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito.
8. Il beneficio contributivo di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite di spesa di 18,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 87,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 69,3 milioni di euro per l'anno 2028. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo.
9. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
10. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 18,2 milioni di euro per il 2026, a 87,5 milioni di euro per il 2027 e a 69,3 milioni di euro per il 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Riferimenti normativi

Per il testo dell'articolo 2359 del codice civile si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE 26 ottobre 2012, C 326.
Per la legge 23 luglio 1991, n. 223 si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n.150 si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
 
Art. 4 bis
Limite di durata dei tirocini extracurriculari

1. Dopo il comma 726 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito il seguente:
«726-bis. La durata massima dei tirocini extracurriculari di cui ai commi da 720 a 726 non puo' eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente».

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi all'articolo 4-bis
La legge 30 dicembre 2021, n.234 recante: "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 310 del 31 dicembre
2021.
 
Art. 5 Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' abrogato;
b) al comma 1-ter, alinea, le parole «come modificati dal comma 1-bis del presente articolo,» sono soppresse.
 
Art. 6
Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro

1. Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternita' e la paternita', a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e' riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. L'esonero viene riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorita' politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del comma 1, ivi compresi le procedure di acquisizione delle certificazioni previste dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, e il periodo di validita' delle stesse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
3. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di euro 7 milioni per l'anno 2026 e di euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 17.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari connessi all'attuazione del presente articolo, comunicando le risultanze alle amministrazioni di cui al comma 1.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, beneficiano, altresi', di attivita' di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), individuate con provvedimenti adottati secondo l'ordinamento della stessa Agenzia. L'ICE provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 355 e' inserito il seguente:
«355-bis. Ai fini di cui al comma 355, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attivita' relative alla fornitura di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In fase di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione di cui al primo periodo e' effettuata entro il 1° settembre 2026. Ciascun aggiornamento relativo ai dati e agli elementi identificativi e' trasmesso entro il 1° settembre dell'anno di riferimento. I dati acquisiti sono messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 27 novembre 2025, n.184 recante: "Codice degli
incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»:
«Art. 8 (Elementi premianti e riserve specifiche). -
1. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in
fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi
premianti:
a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating
di legalita' di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della
premialita' e' subordinata alla presenza del proponente,
alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle
agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating
di legalita' previsto dalla normativa di riferimento;
b) il possesso della certificazione della parita'
di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma
3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione
della premialita' e' subordinata al possesso della
certificazione alla data di presentazione dell'istanza di
accesso alle agevolazioni;
c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal
bando, di persone con disabilita', aggiuntive rispetto agli
obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68;
d) la valorizzazione della quantita' e qualita' del
lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto,
nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici
elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare
aziendali e le azioni adottate dal proponente per ridurre i
divari rispetto a opportunita' di crescita e per la parita'
salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla
complessiva pianta organica e la situazione delle
assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale
predefinito al di sopra della soglia minima prevista da
specifiche disposizioni di legge o del bando, come
requisito di partecipazione; il possesso di idonee
certificazioni utili alla dimostrazione della
valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di
idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui
alla lettera b) atte a dimostrare la valorizzazione del
lavoro femminile;
e) la valorizzazione del sostegno alla natalita' e
alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle
valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti
dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni
adottate dal proponente a favore della genitorialita'; il
possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a
quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di
tali misure.
Omissis.».
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante: "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 297 del 21 dicembre
2016.
- Si riporta il comma 29 dell'articolo 1, comma 29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)»:
«29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la
Commissione e' formata da quattordici componenti, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Autorita' politica delegata in materia di coesione
territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di
statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree
vaste, e e tre designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome.».
 
Art. 6 bis
Tutor per la sostenibilita' economica

1. Nell'ambito dei programmi operativi, nazionali o regionali, cofinanziati con fondi strutturali europei, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' relativi al periodo di programmazione 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del «tutor per la sostenibilita' economica», al fine di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale.
2. Il tutor di cui al comma 1 svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza finalizzate alla riorganizzazione della sostenibilita' economica per la persona che abbia subito la perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori ultracinquantenni, ai soggetti in condizioni di fragilita' occupazionale e ai lavoratori caratterizzati da difficolta' di reinserimento lavorativo.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, il tutor coadiuva il lavoratore nella valutazione della sostenibilita' delle proprie obbligazioni economiche, finanziarie e abitative e lo assiste nei rapporti con gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, le amministrazioni pubbliche, gli enti impositori e gli agenti della riscossione, le universita', gli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico e gli altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche della prestazione o del debito maturato e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 6 ter Graduatorie per il collocamento lavorativo delle persone con
disabilita'

1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I lavoratori con disabilita' mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda anche quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8 della legge 12 marzo1999,
n.68 recante: "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le persone di
cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e
aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai
servizi per il collocamento mirato nel cui ambito
territoriale si trova la residenza dell'interessato, il
quale puo', comunque, iscriversi nell'elenco di altro
servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione
dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni
persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota
in una apposita scheda le capacita' lavorative, le
abilita', le competenze e le inclinazioni, nonche' la
natura e il grado della disabilita' e analizza le
caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento
delle persone di cui al primo periodo del presente comma
alle dipendenze dei datori di lavoro.30
1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato
opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei
servizi medesimi e da esperti del settore sociale e
medico-legale, con particolare riferimento alla materia
della disabilita', con compiti di valutazione delle
capacita' lavorative, di definizione degli strumenti e
delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione
dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni
di disabilita'. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie,
umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente.
Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque
denominato.31
2. Presso gli uffici competenti e' istituito un
elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano
disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere
risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della
capacita' lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalita' di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri
indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono
la posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda.
5-bis. I lavoratori con disabilita' mantengono la
posizione in graduatoria acquisita all'atto
dell'inserimento nell'azienda anche quando sono assunti con
contratto di apprendistato o con contratto di lavoro a
tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o
alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato.».
 
Art. 7
Salario giusto e incentivi

1. La contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantita' e alla qualita' del lavoro prestato.
2. Ai fini dell'individuazione del salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonche' all'attivita' principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
3. Il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al trattamento economico complessivo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonche' all'attivita' principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
4. Per i settori non coperti da contrattazione collettiva, il trattamento economico complessivo non puo' essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso all'attivita' effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto del settore e della categoria produttivi di riferimento nonche' dell'attivita' principale o prevalente esercitata e della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.
4-bis. Il trattamento economico complessivo di cui al comma 2 e' costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilita' aggiuntive e le indennita' fisse e continuative, nonche' dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalita' dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennita' aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
5. L'accesso ai benefici previsti dal presente decreto e' consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le posizioni di lavoro pubblicate recano l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro recante il codice alfanumerico unico assegnato ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e della retribuzione ricollegata alla qualifica e al livello contrattuale, corrispondenti alla mansione oggetto della posizione.
7. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio
2023, n.48, recante: "Misure urgenti per l'inclusione
sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85:
«Art. 5 (Sistema informativo per l'inclusione sociale
e lavorativa - SIISL). - 1. Al fine di consentire
l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari
dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire
percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento
delle competenze da parte dei beneficiari, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo
dell'Assegno di inclusione, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema
informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL,
realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente
l'interoperabilita' di tutte le piattaforme digitali dei
soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che
concorrono alle finalita' di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la
piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno
di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al
lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5,
attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a
informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di
formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti
utili alla collettivita' e altri strumenti di politica
attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e
competenze, nonche' a informazioni sullo stato di
erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal
patto di servizio personalizzato e dal patto per
l'inclusione. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro,
l'individuazione di attivita' di formazione e rafforzamento
delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla
collettivita', tenendo conto da una parte delle esperienze
educative e formative e delle competenze professionali
pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilita'
di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti
utili alla collettivita', di tirocini e di altri interventi
di politica attiva.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di
concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'istruzione e del merito e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono
individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli
interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle
informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione
dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' con le quali, attraverso specifiche convenzioni,
societa' pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione
pubblica, possono accedere al sistema informativo per la
ricerca di personale.
4. Per la realizzazione delle finalita' indicate ai
commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera
d-bis) e' aggiunta la seguente: ‹‹d-ter) la piattaforma
digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa
in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il
sistema di cooperazione applicativa con i sistemi
informativi regionali del lavoro.».
4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4,
all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero
2-bis) e' inserito il seguente:
"2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di
inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione".
5. Alle attivita' previste dal presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 16-quater del decreto-legge 16
luglio 2020, n.76, recante: "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120:
«Art. 16-quater (Codice alfanumerico unico dei
contratti collettivi nazionali di lavoro). - 1. Nelle
comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui
all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto
collettivo nazionale di lavoro e' indicato mediante un
codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni
interessate.
Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione
del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo
17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione
del codice e' definita secondo criteri stabiliti dal CNEL
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.».
 
Art. 7 bis
Disciplina della contrattazione collettiva di prossimita'

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I contratti collettivi di lavoro e le specifiche intese di cui al comma 1 sono depositati presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936»;
b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, le specifiche intese di cui al comma 1, realizzate dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale applicati dai datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti, le quali operano in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove prevedano trattamenti peggiorativi, sono sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, qualora le specifiche intese di cui al comma 1 prevedano trattamenti peggiorativi, l'impresa informa i lavoratori interessati, entro tre giorni dalla sottoscrizione, con comunicazione scritta anche mediante posta elettronica ovvero con le modalita' previste dalle procedure aziendali».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8 del decreto-legge 13agosto
2011, n.138, recante: "Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148:
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimita'). - 1. I contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai
sensi della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo
interconfederale del 28 giugno 2011,)) possono realizzare
specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i
lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte
sulla base di un criterio maggioritario relativo alle
predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla
maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di
lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei
lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli
incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione
delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all'avvio di nuove attivita'.
1-bis. I contratti collettivi di lavoro e le
specifiche intese di cui al comma 1 sono depositati presso
la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e presso l'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui
all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono
riguardare la regolazione delle materie inerenti
l'organizzazione del lavoro e della produzione con
riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di
nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla
classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario
ridotto, modulato o flessibile, al regime della
solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del
rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e le partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle
conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta
eccezione per il licenziamento discriminatorio e il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione,
nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e
dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche
intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle
disposizioni di legge che disciplinano le materie
richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
2-bis, le specifiche intese di cui al comma 1, realizzate
dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale
applicati dai datori di lavoro che occupano fino a quindici
dipendenti, le quali operano in deroga alle disposizioni di
legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e
alle relative regolamentazioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro, ove prevedano trattamenti
peggiorativi, sono sottoscritte presso l'Ispettorato
territoriale del lavoro competente per territorio.
2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma
2-bis, qualora le specifiche intese di cui al comma 1
prevedano trattamenti peggiorativi, l'impresa informa i
lavoratori interessati, entro tre giorni dalla
sottoscrizione, con comunicazione scritta anche mediante
posta elettronica ovvero con le modalita' previste dalle
procedure aziendali.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi
aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima
dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le
parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il
personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con
votazione a maggioranza dei lavoratori.
3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: "e la normativa
regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria,
ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa
regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di
settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed
applicati";
b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) condizioni di lavoro del personale.».
 
Art. 8
Monitoraggio e raccolta dei dati in materia retributiva

1. Al fine di garantire il monitoraggio, la trasparenza e l'informazione in materia retributiva, fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), gli enti pubblici e gli istituti di statistica, inclusi l'INPS, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), e gli altri soggetti individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al successivo comma 2, collaborano per:
a) raccogliere e condividere, in forma integrata e interoperabile, i dati retributivi disaggregati per genere, eta', disabilita', settore economico e dimensione d'impresa;
b) elaborare indicatori statistici e analisi periodiche, su base settoriale omogenea, volti a evidenziare la copertura retributiva garantita dalla contrattazione collettiva e la relativa adeguatezza rispetto ai principi di cui all'articolo 36 della Costituzione;
b-bis) elaborare, con cadenza periodica e su base territoriale omogenea, indicatori sintetici relativi al costo della vita, al mercato delle locazioni immobiliari e ai prezzi al consumo dei beni e dei servizi anche a livello locale;
c) elaborare indicatori relativi alla produttivita', all'incidenza del costo del lavoro sui ricavi, al tasso di occupazione e alla variabilita' della domanda nei diversi settori economici.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti:
a) i criteri operativi e le regole tecniche per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati;
b) le specifiche tecniche e i formati di interscambio da adottare per garantire l'interoperabilita' delle banche di dati;
c) le modalita' per assicurare la massima tutela dei dati personali e la conformita' alle disposizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679;
d) gli ulteriori elementi informativi da dichiarare obbligatoriamente in sede di versamenti e denunce contributivi, necessari ai fini del controllo del rispetto del salario giusto.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016 e' pubblicato nella GUUE
del 4 maggio 2016, L. 119.
 
Art. 9 Rapporto nazionale sulle retribuzioni e monitoraggio della
contrattazione decentrata

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) elabora con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici omogenei e per ambiti territoriali omogenei, da trasmettere alle Camere e da pubblicare in apposita sezione del sito internet istituzionale, contenente: 1) l'analisi dei livelli retributivi applicati; 2) i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi; 3) la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate; 4) ulteriori elementi conoscitivi, ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e al potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali, utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all'articolo 36 della Costituzione».
2. All'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentitol'Istituto nazionale della previdenza sociale, provvede alla istituzione di un archivio amministrativo, quale parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, contenente i contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3-ter. Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro».
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CNEL istituisce l'archivio amministrativo di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, introdotto dal comma 2 del presente articolo.
4. (Soppresso)
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 16 e 17 della legge30
dicembre 1986, n.936 recante: "Norme sul Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro», come modificati
dalla presente legge:
«Art. 16 (Commissione dell'informazione) - 1. Il
Consiglio istituisce nel proprio seno una commissione
speciale, composta da un numero di membri non superiore a
quindici e preposta alla raccolta, all'organizzazione e
all'elaborazione dell'informazione nelle materie di cui
agli articoli 10 e 17. La commissione e' presieduta dal
presidente del CNEL o, su sua delega, da un consigliere
scelto tra gli esperti di cui al comma 1 dell'art. 2.
2. La commissione:
a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono
tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo,
sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e
sull'efficienza degli uffici e servizi;
b) ha facolta' di disporre indagini, anche di
natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di
lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti
a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli
e le garanzie di cui all'articolo 4, quarto comma, della
legge 22 luglio 1961, n. 628;
c) svolge direttamente tramite il personale del
CNEL studi e ricerche, anche comparative, in materia di
mercato del lavoro, di contratti collettivi, di
retribuzioni e di condizioni di lavoro;
c-bis) elabora con cadenza almeno annuale, d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
Rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per
settori economici omogenei e per ambiti territoriali
omogenei, da trasmettere alle Camere e da pubblicare in
apposita sezione del sito internet istituzionale,
contenente: 1) l'analisi dei livelli retributivi applicati;
2) i dati di copertura contrattuale e i livelli di
retribuzione minima contrattuale praticati nei principali
settori produttivi; 3) la valutazione degli effetti delle
politiche di sostegno alla contrattazione collettiva
eventualmente adottate; 4) ulteriori elementi conoscitivi,
ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai
costi abitativi, alla componente energetica e al potere di
acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti
territoriali, utili a valutare l'efficacia del sistema
retributivo nazionale alla luce dei principi di cui
all'articolo 36 della Costituzione.
d) impartisce le direttive per l'organizzazione
dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro di cui all'articolo 17;
e) impartisce le direttive per l'organizzazione
della banca dei dati di cui all'articolo 17;
f) procede alla formazione e all'aggiornamento di
un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge
prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal
fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL
l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalita'
fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL
pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti,
nonche' la lista dei nominativi dei rappresentanti delle
categorie presenti in tali organismi.».
«Art. 17 (Archivio dei contratti e banca di dati). -
1. E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il
quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di
rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro
stipula e dalla loro stesura.
2. Il deposito avviene a cura dei soggetti
stipulanti.
3. L'organizzazione dell'archivio nazionale dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve
consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica
consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e
procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e con il centro elettronico di
documentazione della Corte di cassazione, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro.
3-bis. Il CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e sentito l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, provvede alla istituzione di un
archivio amministrativo, quale parte integrante
dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi
collettivi di lavoro, contenente i contratti collettivi
aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3-ter. Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti
collettivi di lavoro depositati il trattamento economico
complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale
dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
4. E' istituita presso il CNEL una banca di dati sul
mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro,
alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti
pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.
5. Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della
documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i
rapporti di cui all'articolo 10, lettera c).
6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere,
del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni
interessati, quale base comune di riferimento a fini di
studio, decisionali ed operativi.».
 
Art. 10
Rinnovi contrattuali

1. Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuita' alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarita' nei rinnovi nonche' meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla data di scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura del 50 per cento della stessa.
3. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalita' e variabilita' dei ricavi ai sensi dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, ovvero nei settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la misura dell'adeguamento di cui al comma 2 e' determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali e non puo' comunque superare il valore percentuale previsto dal medesimo comma 2.
4. Il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non puo' essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo rinnovo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti collettivi nazionali di lavoro gia' scaduti, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Riferimenti normativi

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525 recante: "Elenco che determina le attivita' a
carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,
lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.307 del 26 novembre
1963.
 
Art. 11
Obblighi di informazione

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
«q-bis) per i soli datori di lavoro privati, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q)» e' inserita la seguente: «, q-bis)».
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4, dopo le parole: «le singole trattenute» sono aggiunte le seguenti: «e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il codice alfanumerico unico relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, indicato nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi informativi previdenziali, e' utilizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche mediante interoperabilita' delle banche di dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell'individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati anche ai fini di cui all'articolo 8 del presente decreto.
4. Le risultanze del monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate per la programmazione dell'attivita' di vigilanza, per l'analisi dei fenomeni di dumping contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l'accesso a benefici normativi, contributivi o economici comunque denominati.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo
26maggio 1997, n.152 recante: "Attuazione della direttiva
91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di
informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Informazioni sul rapporto di lavoro). - 1.
Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a
comunicare al lavoratore, secondo le modalita' di cui al
comma 2, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti ivi compresa quella dei
co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276;
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di
lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica
che il lavoratore e' occupato in luoghi diversi, o e'
libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica
attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando
in caso di rapporti a termine la durata prevista dello
stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di
somministrazione di lavoro, l'identita' delle imprese
utilizzatrici, quando e non appena e' nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal
datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonche' degli
altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se
cio' non puo' essere indicato all'atto dell'informazione,
le modalita' di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso
in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque
il compenso e i relativi elementi costitutivi, con
l'indicazione del periodo e delle modalita' di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro
e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario
e alla sua retribuzione, nonche' le eventuali condizioni
per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro
prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o
in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da
modalita' organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro
programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore
circa:
1) la variabilita' della programmazione del
lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e
la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore
garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il
lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il
lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione
lavorativa e, ove cio' sia consentito dalla tipologia
contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro
cui il datore di lavoro puo' annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale,
applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle
parti che lo hanno sottoscritto;
q-bis) per i soli datori di lavoro privati, il
codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato ai sensi dell'articolo
16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
r) gli enti e gli istituti che ricevono i
contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore
di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di
sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di
monitoraggio automatizzati.
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 e'
assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto
dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima
dell'inizio dell'attivita' lavorativa, alternativamente:
a) del contratto individuale di lavoro redatto per
iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente
non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e
b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore
entro i sette giorni successivi all'inizio della
prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere
g), i), l), m), q), q-bis) e r) possono essere fornite al
lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione
lavorativa.
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima
della scadenza del termine di un mese dalla data
dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata,
al momento della cessazione del rapporto stesso, una
dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui al
comma 1, ove tale obbligo non sia stato gia' adempiuto.
5. Agli obblighi informativi di cui al presente
articolo e' tenuto, nei limiti della compatibilita', anche
il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei
rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' dei contratti di
prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h),
i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al
lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con
l'indicazione del riferimento normativo o del contratto
collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
6. Le disposizioni normative e dei contratti
collettivi nazionali relative alle informazioni che devono
essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a
tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo
e facilmente accessibile, tramite il sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni
sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento
della funzione pubblica.
6-bis. Ai fini della semplificazione degli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della
uniformita' delle comunicazioni, il datore di lavoro e'
tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del
personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i
contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali,
nonche' gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al
rapporto di lavoro.
7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della
pesca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1,
lettere p) e r).
8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate
e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne
conserva la prova della trasmissione o della ricezione.».
- Si riporta l'articolo 16-quater del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante: "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale "convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
«Art. 16-quater (Codice alfanumerico unico dei
contratti collettivi nazionali di lavoro). - 1. Nelle
comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui
all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto
collettivo nazionale di lavoro e' indicato mediante un
codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni
interessate.
Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione
del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo
17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione
del codice e' definita secondo criteri stabiliti dal CNEL
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale».
 
Art. 11 bis
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai lavoratori di cui al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
 
Art. 12 Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati
da piattaforme digitali di cui al capo V-bis del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81

1. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale rilevano le concrete modalita' di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti.
2. La qualificazione del rapporto di lavoro tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.
3. Quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria.
 
Art. 13
Comunicazioni obbligatorie

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-quinquies, e' inserito il seguente:
«2-sexies. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e INPS, sono individuati gli indicatori di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare. In ogni caso, le piattaforme registrano e conservano per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorita' ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono posti a disposizione dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS per le attivita' di vigilanza di rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli. I soggetti di cui al terzo periodo condividono gli esiti dei controlli con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di perfezionare e aggiornare gli indicatori di rischio. Le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro sono comunicate all'Autorita' europea del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello europeo»
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9-bis del decreto-legge
1°ottobre 1996, n.510, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di
collocamento). - 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, nonche' di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, comprese le attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo
67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel
cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro
il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data
di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di somministrazione
autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o
piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del
medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e'
assolto mediante un'unica comunicazione contenente le
generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data
di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di
lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale.
2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma
2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale
la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il
cui corrispettivo e' erogato dal committente tramite una
piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e'
effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del
mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o piu' contratti
di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo
di cui al comma 2 puo' essere assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del committente e
dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione
della prestazione, la durata presunta, espressa in ore,
della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le
modalita' di trasmissione della comunicazione sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-sexies. Al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa
sulla sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentiti INAIL, Ispettorato nazionale
del lavoro (INL) e INPS, sono individuati gli indicatori di
rischio e i dati che le piattaforme digitali di
intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare. In
ogni caso, le piattaforme registrano e conservano per
almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle
assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi,
rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorita'
ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono
posti a disposizione dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS per
le attivita' di vigilanza di rispettiva competenza e di
coordinamento per i controlli. I soggetti di cui al terzo
periodo condividono gli esiti dei controlli con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di
perfezionare e aggiornare gli indicatori di rischio. Le
violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di
piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro sono
comunicate all'Autorita' europea del lavoro (European
Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni
preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello
europeo
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del
decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da
ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15
giorni.
All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatone di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alle loro formazioni. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di iavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto. del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della
Repubblica e' emanato entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e
l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle
graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del
lavoro, competenti per territorio, che decidono, con
provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti
provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995,
continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.».
 
Art. 14
Obblighi di informazione nei riguardi del lavoratore

1. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per:
a) l'assegnazione delle attivita';
b) la determinazione o modifica dei compensi;
c) la valutazione delle prestazioni;
d) la sospensione, limitazione o cessazione dell'accesso alla piattaforma.
2. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura del suo account, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale del lavoratore stesso.
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili anche alle autorita' competenti, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla legge.
 
Art. 15
Rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47-bis, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'accesso alla piattaforma da parte del lavoratore puo' essere consentito con il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identita' elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale con un sistema di autenticazione a piu' fattori, nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le credenziali di accesso al proprio account rivestono carattere strettamente personale ed e' fatto divieto di cessione a terzi. La cessione del proprio account o l'uso di account da parte di persona diversa dal titolare comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 1.200.
2-ter. La piattaforma digitale non puo' rilasciare piu' di un account per ogni singolo codice fiscale, ne' commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.»;
b) all'articolo 47-quater, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, e' tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis del presente decreto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attivita', anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore.»;
c) all'articolo 47-septies e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Ad integrazione della attivita' formativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono annualmente stabilite le attivita' di formazione base essenziali che il lavoratore di cui all'articolo 47-bis del presente decreto, entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione, deve seguire accedendo alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I Patronati possono prestare assistenza per facilitare l'accesso del lavoratore alla fruizione dei corsi sulla piattaforma del SIISL. Il mancato completamento del corso di formazione base obbligatorio entro i termini previsti e' segnalato al committente. Al committente che si avvale delle prestazioni di un lavoratore oggetto di segnalazione di cui al presente comma per tre mesi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro 2.400.».
1-bis. Con riferimento alle annotazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine ivi previsto e' prorogato di novanta giorni.
2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 58 e' inserito il seguente:
«58-bis. Le disposizioni del comma 58 si applicano anche alle persone che prestano la propria attivita' lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali di cui alla direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.».

Riferimenti normativi

- Si riporta gli articoli 47-bis, 47-qauter e
47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81
recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183», come modificati dalla presente legge:
«Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di
applicazione) - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo
stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori
autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per
conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di
velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma
2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme
anche digitali.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano
piattaforme digitali i programmi e le procedure
informatiche utilizzati dal committente che,
indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono
strumentali alle attivita' di consegna di beni, fissandone
il compenso e determinando le modalita' di esecuzione della
prestazione.
2-bis. In caso di lavoro intermediato da piattaforma
digitale, l'accesso alla piattaforma da parte del
lavoratore puo' essere consentito con il sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), la carta di identita' elettronica (CIE) o
la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure con un account
rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice
fiscale con un sistema di autenticazione a piu' fattori,
nel rispetto delle garanzie di sicurezza previste dal
Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le credenziali di accesso
al proprio account rivestono carattere strettamente
personale ed e' fatto divieto di cessione a terzi. La
cessione del proprio account o l'uso di account da parte di
persona diversa dal titolare comportano l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a euro
1.200.
2-ter. La piattaforma digitale non puo' rilasciare piu'
di un account per ogni singolo codice fiscale, ne'
commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo
stesso lavoratore. La violazione della presente
disposizione comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.».
«Art. 47-quater (Forma contrattuale e informazioni) -
1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo
47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono
ricevere entro la data di instaurazione del rapporto di
lavoro le informazioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in quanto
compatibili, nonche' le informazioni inerenti alla tutela
della sicurezza ai sensi del comma 3 dell'articolo
47-septies.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma
1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a
un'indennita' risarcitoria di entita' non superiore ai
compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata
equitativamente con riguardo alla gravita' e alla durata
delle violazioni e al comportamento delle parti.
3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 e'
valutata come elemento di prova delle condizioni
effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle
connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
3-bis. Il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026,
e' tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di
cui all'articolo 47-bis del presente decreto del libro
unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale devono essere
annotati, per ciascun mese di attivita', anche il numero di
consegne e l'importo totale erogato al lavoratore.».
«47-septies (Copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) - 1. I prestatori di lavoro di cui al
presente capo sono comunque soggetti alla copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali prevista dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL e' determinato ai
sensi dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di
rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del
calcolo del premio assicurativo, si assume come
retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965,
la retribuzione convenzionale giornaliera di importo
corrispondente alla misura del limite minimo di
retribuzione giornaliera in vigore per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale, rapportata ai giorni di effettiva attivita'.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente
che utilizza la piattaforma anche digitale e' tenuto a
tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
3. Il committente che utilizza la piattaforma anche
digitale e' tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al
comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3-bis. Ad integrazione della attivita' formativa
obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
annualmente stabilite le attivita' di formazione base
essenziali che il lavoratore di cui all'articolo 47-bis del
presente decreto, entro i primi trenta giorni dalla prima
prestazione, deve seguire accedendo alla piattaforma del
Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa
(SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3
luglio 2023, n. 85. I Patronati possono prestare assistenza
per facilitare l'accesso del lavoratore alla fruizione dei
corsi sulla piattaforma del SIISL. Il mancato completamento
del corso di formazione base obbligatorio entro i termini
previsti e' segnalato al committente. Al committente che si
avvale delle prestazioni di un lavoratore oggetto di
segnalazione di cui al presente comma per tre mesi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 a
euro 2.400.».
La legge 29 dicembre2022, n.197 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. n.303 del 29
dicembre 2022.
 
Art. 16 Disposizioni in materia di versamento al fondo di tesoreria e di
destinazione del trattamento di fine rapporto per l'anno 2026

1. Per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al fondo di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto di quanto disposto dal sesto periodo del comma 756 del medesimo articolo 1, introdotto dall'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, ne' interessi o somme aggiuntive.

Riferimenti normativi

- Si riporta dei commi 755 e 756, l'articolo 1, della
legge 27 dicembre 2006, n.296:
755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il
«Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalita' di
finanziamento rispondono al principio della ripartizione,
ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un
apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello
Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori
dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti
di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al
comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile
medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal
1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui
al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo
pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile,
al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a
decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma
756-bis. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai
datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non
sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori
di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50
addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e
delle relative anticipazioni al lavoratore viene
effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal
lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal
Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo,
mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di
lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano
le disposizioni in materia di accertamento e riscossione
dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di
qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Con effetto
sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono
tenuti al versamento del contributo di cui al presente
comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o
raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio
dell'attivita', la soglia dimensionale di cui al terzo
periodo, prendendo a riferimento la media annuale dei
lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno
del periodo di paga considerato, e, limitatamente al
periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno
solare, la predetta media annuale non sia inferiore a
sessanta addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui
periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono
altresi' tenuti al versamento del contributo di cui al
presente comma i datori di lavoro che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta
o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di
inizio dell'attivita', la soglia dimensionale di quaranta
addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare
precedente all'anno del periodo di paga considerato.
 
Art. 16 bis Disposizioni in materia di organi delle forme pensionistiche
complementari

1. Gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, durano in carica cinque esercizi e gli incarichi non possono essere rinnovati per piu' di due mandati consecutivi.
2. Il presidente e il vicepresidente delle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 sono eletti dall'organo di amministrazione tra i propri componenti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 1 non si computano i mandati completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 12 e 13 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.252:
«Art. 12(Fondi pensione aperti) - 1. I soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), possono istituire
e gestire direttamente forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono
aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto
legislativo, i quali vi possono destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano
diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi
pensione aperti puo' avvenire, oltre che su base
individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le
rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti
in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di
partecipazione secondo le norme di cui al presente
decreto.».
«Art. 13(Forme pensionistiche individuali) - 1. Ferma
restando l'applicazione delle norme del presente decreto
legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo
12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.
3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1,
lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in
base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvato nei termini temporali di cui
all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le
modalita' di partecipazione, il trasferimento delle
posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilita' dei costi e dei risultati di gestione e la
trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali
nonche' le modalita' di comunicazione, agli iscritti e alla
COVIP, delle attivita' della forma pensionistica e della
posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte
integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali
dei contratti devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le
risorse delle forme pensionistiche individuali ((di cui al
comma 1, lettera b), costituiscono patrimonio autonomo e
separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, e
la gestione delle stesse, avviene secondo le regole
d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c).
4. L'ammontare dei contributi, definito anche in
misura fissa all'atto dell'adesione, puo' essere
successivamente variato. I lavoratori possono destinare a
tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al
TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali
abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o
d'impresa si considera eta' pensionabile quella vigente nel
regime obbligatorio di base.».
 
Art. 16 ter Disposizioni in materia di prestazioni delle forme pensionistiche
complementari

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 201, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal termine del 1° luglio 2026 previsto dal primo periodo del comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 nonche' per l'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni di cui alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, del suddetto comma 201, che si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.252:
«Art. 11 (Prestazioni) - 1. Le forme pensionistiche
complementari definiscono i requisiti e le modalita' di
accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto
dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio
di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari. Il predetto
termine e' ridotto a tre anni per il lavoratore il cui
rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti
dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una
pensione complementare e che si sposta tra Stati membri
dell'Unione europea.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di
contribuzione definita e di prestazione definita possono
essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
ad un massimo del 60 per cento del montante finale
accumulato, e in rendita vitalizia. Nel computo
dell'importo complessivo erogabile in capitale sono
detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le
quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui
la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno
il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per
cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e
7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione puo'
essere interamente erogata in capitale.
Omissis.».
- Si riporta il comma 202 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2025, n.199, come modificato dalla presente
legge:
«202. Le disposizioni di cui al comma 201 si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione
per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo
comma 201 nonche' per l'erogazione frazionata del montante
accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni di
cui alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, del
suddetto comma 201, che si applicano a decorrere dal 31
ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni
entro le medesime date.».
 
Art. 16 quater Distacco per finalita' di salvaguardia occupazionale e continuita'
produttiva

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2029, il distacco di uno o piu' lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, e' ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non adottano il medesimo contratto collettivo, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuita' produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell'attivita' lavorativa, riduzioni dell'orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 30 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276.
«Art. 30 (Distacco) - 1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni
deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva
sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e'
adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo
8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione,
la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell'articolo 27, comma 2.
4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra
aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di
impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte
distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare
della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice
civile. Inoltre, per le stesse imprese e' ammessa la
codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole
stabilite attraverso il contratto di rete stesso.».
 
Art. 16 quinquies
Continuita' occupazionale dei lavoratori somministrati

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dei periodi di missione» sono inserite le seguenti: «di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato,»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato puo' svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale».
2. Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori gia' assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.
3. E' nulla ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo15
giugno 2015, n.81, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) -
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di
cui all'articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera
a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e
comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura
tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle
parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
1.1.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione di lavoratori assunti dal
somministratore con contratto di lavoro a tempo
determinato, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e
categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato puo' svolgere
periodi di missione a termine presso un medesimo
utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e
categoria legale, per una durata complessiva, anche non
continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal
comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il
contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un
diverso limite temporale.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata
non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale
indicazione e' necessaria solo quando il termine
complessivo eccede i dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici
di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».
 
Art. 16 sexies
Contributo alla Federazione nazionale Maestri del lavoro

1. Al fine di promuovere la cultura del lavoro, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'orientamento dei giovani ai percorsi formativi e professionali, e' autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2027 e di 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 quale contributo statale a favore della Federazione nazionale Maestri del lavoro, per lo svolgimento delle attivita' di interesse sociale e formativo previste dal suo statuto.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato, in particolare, alle seguenti attivita':
a) orientamento e formazione dei giovani e supporto ai percorsi di transizione dalla scuola al lavoro;
b) diffusione della cultura della sicurezza e dell'etica del lavoro;
c) promozione della legalita', del volontariato e della solidarieta' sociale.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 1 e di rendicontazione delle attivita' finanziate.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 130.000 euro per l'anno 2027 e a 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 16 septies Misure urgenti per garantire la continuita' dei servizi di assistenza
sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per coloro che intendono esercitare l'attivita' di operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con intesa da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche professionali conseguite all'estero devono soddisfare.
2-ter. L'assunzione degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 2-bis avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di idoneita' delle qualifiche professionali conseguite all'estero previste dall'intesa di cui al medesimo comma 2-bis da parte delle strutture di cui al comma 1»;
c) al comma 3, le parole: «dell'intesa di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis»;
d) al comma 4, le parole: «sulla base del riconoscimento regionale,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, assunti presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo».
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 15 del decreto-legge 30marzo
2023, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n.56, come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Disposizioni in materia di esercizio
temporaneo di attivita' lavorativa in deroga al
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
conseguite all'estero) - 1. Al fine di fronteggiare la
grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che
si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre
2029 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli
articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture
sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private
accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una
professione medica o sanitaria o l'attivita' prevista per
gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad
una qualifica professionale conseguita all'estero.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e' definita la disciplina per
l'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorativa di cui al
comma 1limitatamente a coloro che intendono esercitare una
professione medica o sanitaria.
2-bis. Per coloro che intendono esercitare
l'attivita' di operatore di interesse sanitario di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con intesa da adottare in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche
professionali conseguite all'estero devono soddisfare.
2-ter. L'assunzione degli operatori di interesse
sanitario di cui al comma 2-bis avviene previa verifica
della sussistenza delle condizioni di idoneita' delle
qualifiche professionali conseguite all'estero previste
dall'intesa di cui al medesimo comma 2-bis da parte delle
strutture di cui al comma 1
3. Nelle more dell'adozione delle intese di cui ai
commi 2 e 2-bis nonche' dei relativi provvedimenti
attuativi da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate
all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni di cui
agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano
altresi' al personale medico e infermieristico assunto ai
sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o
socio-sanitarie, pubbliche o private, con contratto
libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata
superiore a tre mesi e rinnovabili.Fino al 31 dicembre 2029
le disposizioni dell'articolo 27 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano
altresi' agli operatori di interesse sanitario di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43, assunti presso le strutture di cui al comma 1 del
presente articolo.».
 
Art. 17
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, pari a 160,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 411,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 250,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;
b) quanto a 48,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;
c) quanto a 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;
d) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
f) quanto a 215,1 milioni di euro per l'anno 2027 e a 159,8 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Riferimenti normativi

- Si riporta gli articoli 22, comma 7 e 24, comma 7,
del decreto-legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio2024, n.95:
«Art. 22 (Bonus Giovani) - Omissis
7. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4
milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro
per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma
10. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via
prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche
tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura
finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle
ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al
presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo,
pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni
di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno
2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a
valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro
2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i
beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle
procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di
ammissibilita' allo stesso applicabili.
Omissis.».
«Art. 24 (Bonus Zona economica speciale per il
Mezzogiorno - ZES unica) - Omissis.
7. I benefici contributivi di cui al presente
articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2
milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro
per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e
di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attivita' di
monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il
raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede
all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per
l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni
di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno
2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni
di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura
degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo
Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso
applicabili.
Omissis.».
- Si riporta il comma 208, l'articolo 1, della legge30
dicembre 2024, n.207:
«208. L'onere derivante dal comma 206 e' valutato in
330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026.».
- Si riporta il comma 511, l'articolo 1, della legge 27
dicembre 2006, n.296:
511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
- Si riporta l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge
4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n.248:
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai) - 1.
Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela
della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
"Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da
adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per
donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le
regioni con le modalita' di cui all'articolo 5-bis, comma
2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».
 
Art. 18
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto, fatte salve le esclusioni di cui al comma 2 del presente articolo, si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
4. Restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165:
«Art. 1(Finalita' ed ambito di applicazione) - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
 
Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.