Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2026, n. 63
Testo del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 99 del 30 aprile 2026), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 10), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure in materia di accise e disposizioni finanziarie

1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 29 aprile 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario e, per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 4,9 milioni di euro per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese rivenienti dal comma 1.
4-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
4-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.
4-quater. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, la parola: «trentesimo» e' sostituita dalla seguente: «centoventesimo». Restano fermi gli effetti gia' prodotti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, in relazione ai contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
«Allegato I
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED
ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO
UNICO.
PRODOTTI ENERGETICI
benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri.
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione.
Oli combustibili: usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi.
Gas naturale:
per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo
per combustione per usi non domestici: euro 0,012498
per metro cubo
per combustione per usi domestici:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,044 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,186 per metro cubo;
per combustione per usi domestici limitatamente ai
consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,150 per metro cubo.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE
Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:
lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per
ettolitro;
Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro.
Tabacchi lavorati:
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per
cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno
2028;
c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50
per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026,
60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento.
ENERGIA ELETTRICA
Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh
mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820.
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.
IMPOSIZIONI DIVERSE
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. Bitumi
di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (Revisione delle
disposizioni in materia di accise), pubblicato nella GU n.
79 del 4 aprile 2025:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di sussidi
ambientalmente dannosi). - 1. Ai fini del superamento del
sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026
e' applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella
misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento,
nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio
impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di
accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come
carburante di cui all'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica
misura:
a) benzina: euro 672,90 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per
mille litri.
2.
3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati
ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non
trovano applicazione la variazione, in aumento,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento,
della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b),
del presente articolo.
4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti
maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui
e' applicata, in base al criterio di tassazione per
equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato
come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici
ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in
consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si
applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota
di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la
medesima aliquota trova applicazione per un periodo
quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del
citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui
al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione
della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste
dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44,
paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in
materia di aiuti di Stato provvede il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Ferma restando la destinazione stabilita
dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle
aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita
dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate
tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e
4 del presente articolo nonche' di quelli derivanti
dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.»
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005» e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (Misure
urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e
del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la
competitivita' delle imprese e per la decarbonizzazione
delle industrie, nonche' disposizioni urgenti in materia di
risoluzione della saturazione virtuale delle reti
elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione
dati nel sistema elettrico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti per la competitivita'
delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie). - 1.
All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022
n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b):
1) al primo periodo:
1.1) le parole "a cedere il gas prodotto al punto
di scambio virtuale (PSV) e" sono soppresse;
1.2) dopo le parole "medi annui attesi" sono
inserite le seguenti: "calcolati sui primi cinque anni";
1.3) le parole "a un prezzo pari al costo
asseverato di cui al comma 7" sono sostituite dalle
seguenti: "al prezzo di cui al comma 8, lettera b)";
2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal
1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al
comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al
30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo
alla stipula del contratto medesimo" sono sostituite dalle
seguenti: "decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto di cui al comma 10, lettera a)";
3) il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. I contitolari di una medesima concessione
di coltivazione di gas naturale esistente o da conferire
hanno la facolta' di partecipare alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1
anche singolarmente.".
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le
modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla
ripresa o all'incremento della produzione, nonche' le
autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei
programmi di produzione di gas di cui al presente articolo
sono rilasciate a seguito di un procedimento unico,
comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo
III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del
2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui
al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero
opere su terraferma, l'intesa della regione interessata e'
acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il
procedimento unico di cui al primo periodo si conclude
entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione
della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno
manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita'
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove
previste, e' svolta dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo,
la valutazione dell'impatto ambientale e' svolta
congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una
medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche
tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti
giudizi di compatibilita' ambientale relativi a progetti di
ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla
stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto
periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche
ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e'
condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma
10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione
anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10,
lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei
contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo
comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la
possibilita' per il GSE di selezionare uno o piu' clienti
finali che subentrino nella posizione del cliente finale
che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda
la risoluzione anticipata.";
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole "di cui al
comma 7" sono aggiunte le seguenti: "del presente articolo,
comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625";
2) alla lettera d), le parole "ai costi definiti
ai sensi del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "al
prezzo di cui alla lettera b)";
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole "ammessi alla
specifica procedura" sono sostituite dalle seguenti:
"risultati assegnatari nell'ambito della procedura di cui
al comma 8";
2) al secondo periodo, le parole "offerte dagli"
sono sostituite dalle seguenti: "assegnate agli";
f) al comma 10, lettera a), le parole "pari al
costo asseverato ai sensi del comma 7" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 8, lettera b)";
g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole
"siano trasferiti" e' inserita la seguente: "totalmente" e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi
i costi operativi riconosciuti per il servizio di
aggregazione";
h) al comma 13:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", commisurata ai volumi di gas oggetto
del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su
base mensile e alla durata residua del contratto. In ogni
caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente
articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del
sistema gas.".
1-bis. Al fine di garantire l'unitarieta' funzionale
dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative
sequenziali nonche' il bilanciamento tra impatti ambientali
e benefici socio-economici derivanti dall'intero ciclo di
vita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo
sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da
fasi realizzative sequenziali relativi alle attivita' di
cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda
del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda
l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia
esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza
medesima, l'autorita' competente esprime un unico giudizio
di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale
fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero
ciclo di vita dell'opera puo' essere redatto utilizzando,
in caso di indisponibilita' dei dati perche' acquisibili
solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero
modellazioni. Il provvedimento di compatibilita'
ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione
obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di
esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero
delle modellazioni contenute nello studio di impatto
ambientale; in caso di incoerenza, l'autorita' competente
valuta eventuali azioni correttive".
1-ter. Le disposizioni del comma 7-ter dell'articolo
25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si
applicano, su istanza del proponente da presentare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti
di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato
ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilita'
ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente
integra la documentazione gia' presentata con gli elementi
necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del
progetto, senza che cio' comporti la decadenza degli atti
procedimentali gia' adottati.
2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «per i clienti finali negli
usi difficili da decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti:
", anche aggregati";
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la
gestione operativa del contratto, non e' consentita, in
ogni caso, la traslazione, anche indiretta, del valore
delle garanzie d'origine sulle altre voci di costo del
contratto.";
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la
correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2,
negli accordi di compravendita e' data evidenza delle
singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono
avvalersi di clausole contrattuali standard rese
disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la
conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al
primo periodo del presente comma, per eventuali successive
segnalazioni all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo
diretto di biometano in altro sito, agli accordi di
compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi
difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano
incentivato ai sensi del decreto del Ministro della
transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite
del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche
attraverso le societa' del Gruppo, promuove ed offre
servizi di aggregazione volontaria della domanda e
dell'offerta di biometano.»
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai
contratti sottoscritti a decorrere dal centoventesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione di
una disciplina organica della filiera delle attivita' di
cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di
carbonio (CCUS) e dell'attribuzione di apposite competenze
regolatorie all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), l'Autorita' stessa definisce un quadro
preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete
di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di
carbonio, nonche' per la contabilizzazione delle emissioni
di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento
alla rete e ai siti medesimi. L'ARERA provvede
all'attuazione del primo periodo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-bis. All'articolo 45-bis, comma 1, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "30 giugno
2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".»
 
Art. 1 bis Proroga del finanziamento in favore della societa' Ilva S.p.A. in
amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di
cessione del compendio aziendale

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalita' degli impianti siderurgici di proprieta' della societa' Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima societa', in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto gia' previsto dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA.121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con l'Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se piu' breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
3-ter. Nella valutazione delle condotte poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal comma 3-bis e' esclusa la gravita' della colpa di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, se il fatto dannoso trae origine dall'emanazione di atti previsti e autorizzati dal predetto comma 3-bis o che ne costituiscano il presupposto o la conseguenza logico-giuridica».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8 (Misure
urgenti per assicurare la continuita' operativa degli
stabilimenti ex ILVA) come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Finanziamento in favore della societa'
Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito
della procedura di cessione del compendio aziendale). -1.
Nell'ambito delle procedure di amministrazione
straordinaria in corso delle societa' Ilva S.p.A. e
Acciaierie d'Italia S.p.A., al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita' produttiva ove la cessione del
compendio aziendale a terzi non avvenga entro il 30 gennaio
2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' essere erogato un finanziamento a titolo
oneroso in favore della societa' Ilva S.p.A. sino a un
massimo di 149 milioni di euro per l'anno 2026, in una o
piu' soluzioni. La richiesta di finanziamento e' avanzata
dall'organo commissariale sulla base di un piano di
gestione transitoria correlato allo stato e ai tempi della
conclusione della procedura di cessione dei compendi
aziendali. La societa' Ilva S.p.A. in amministrazione
straordinaria puo' procedere direttamente all'utilizzo
delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo
commissariale, alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in
amministrazione straordinaria.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' erogato in
conformita' alla comunicazione della Commissione relativa
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), applicando
il tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base, ed e'
restituito entro sei mesi dall'erogazione, per capitale e
interessi, a valere sul ricavato della cessione a terzi del
compendio aziendale, in prededuzione, con priorita'
rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli di cui
all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, siano
essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli
assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di
prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In caso di
insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta
cessione, dell'obbligazione di restituzione risponde in via
solidale la societa' cessionaria del compendio aziendale
all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo
comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo
della procedura.
3. L'erogazione del prestito non puo' avvenire prima
che il regime di aiuto sia stato autorizzato dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed
urgenti esigenze di preservare la funzionalita' degli
impianti siderurgici di proprieta' della societa' Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della
procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e
del made in Italy e' autorizzato a trasferire direttamente
alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione
straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della
medesima societa', in una soluzione, sino a ulteriori 100
milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento
oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia
di aiuti di Stato, sulla base di quanto gia' previsto dalla
decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 -
C(2026) 891 final (SA.121569 2026/N). Alla restituzione del
finanziamento di cui al primo periodo la societa'
Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria
provvede en tro sei mesi dalla data di scadenza del
contratto di affitto stipulato con l'Ilva S.p.A. in
amministrazione straordinaria o, se piu' breve, entro sei
mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
3-ter. Nella valutazione delle condotte poste in
essere in esecuzione di quanto previsto dal comma 3-bis e'
esclusa la gravita' della colpa di cui all'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, se il fatto dannoso trae
origine dall'emana zione di atti previsti e autorizzati dal
predetto comma 3-bis o che ne costituiscano il presupposto
o la conseguenza logico-giuridica.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 149 milioni
di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro
19.131.552, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, e,
quanto a euro 129.868.448 per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136.»
 
Art. 1 ter Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e
dell'agricoltura

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, al primo periodo, le parole: «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026» e, al secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026».
2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole: «nel mese di marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026».
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 e' concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
7. All'articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la fruizione del rimborso con la modalita' di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 e' presentata esclusivamente in forma telematica». La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.
8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 2026, n. 79 (Disposizioni urgenti in
materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei
mercati internazionali) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Misure in favore dell'autotrasporto). -1. Al
fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato
come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia esercenti le attivita' di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a)
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un
contributo straordinario, sotto forma di credito di
imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in
ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026 rispetto
al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come
rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Il contributo di cui al presente comma e'
concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per
l'anno 2026 ed e' attribuito alle condizioni e con le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica
delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure
di concessione del contributo sotto forma di credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa
previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 5.
6. In considerazione dell'andamento delle sensibili
oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma
250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con
cadenza mensile con riferimento alla sola componente
riferita al costo del gasolio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del
decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
(Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8-ter (Credito d'imposta per l'acquisto di
gasolio e benzina a favore delle imprese agricole). - 1. Al
fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e
della benzina, derivanti dalle recenti crisi
internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel
limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei
mezzi utilizzati per l'esercizio delle attivita' agricole,
compreso il riscaldamento di serre destinate alla
coltivazione di piante orticole, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del
carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell'anno
2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito dell'impresa ne' della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta
e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, adottato entro il 3
maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con
particolare riguardo alle procedure di concessione del
contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e
all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nel rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 18.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)):
«Omissis.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.68
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento,
anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito
il seguente:
"Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del
Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica".
1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni
2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire
dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.»
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. Omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-ter del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio
commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa
con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego
dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo
unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte
nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali
di competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in
ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il
gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo
credito e' sorto per effetto del provvedimento di
accoglimento o del decorso del termine di trenta giorni dal
ricevimento della dichiarazione. Per la fruizione del
rimborso con la modalita' di cui al presente comma, la
dichiarazione di cui al comma 4 e' presentata
esclusivamente in forma telematica.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il
credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere
riconosciuto in denaro.»
 
Art. 1 quater
Rinnovo contrattuale in favore del trasporto pubblico locale

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanzia mento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto
nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi
della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di
monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al
Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio
economico della gestione e l'appropriatezza della gestione
stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.»
 
Art. 1 quinquies Disposizioni urgenti per l'istituzione del Centro di assistenza
tecnica «South East European Technical Assistance Center»

1. E' autorizzata la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo monetario internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato South East European Technical Assistance Center (SEETAC) con sede in Roma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 5,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.
 
Art. 1 sexies Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2026»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione puo' essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il pagamento delle somme dovute per la definizione e' effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027»;
4) alla lettera d), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2027»;
5) alla lettera e), le parole: «31 gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2027»;
b) al comma 2, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2026».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
(Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche'
disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti tributari):
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di
versamento). - 1. Il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte
delle persone fisiche, e delle societa' o associazioni di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il 30 giugno
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le
societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti
versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione.
Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e' effettuato entro l'ultimo giorno
del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 27 (Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'). - 1.
Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre,
per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali
regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione
di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1°
gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96
a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica,
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e
per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche:
a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o
professione;
b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31
dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui
redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista
dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24
dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi da 54 a 89
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
recante (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre 2014 - Suppl. Ordinario:
«Omissis.
54. I contribuenti persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo
la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
55. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito per l'accesso al regime forfetario di cui comma
54, lettera a):
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi
indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9
dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di
attivita' contraddistinte da differenti codici ATECO, si
assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle
diverse attivita' esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono
l'esercizio di imprese, arti o professioni possono
avvalersi del regime forfetario comunicando, nella
dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente
articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di
quelli che sono residenti in uno degli Stati membri
dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo
sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato
scambio di informazioni e che producono nel territorio
dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75
per cento del reddito complessivamente prodotto. Ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in
un altro Stato membro dell'Unione europea applicano il
regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo
V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'
limitata o associazioni in partecipazione, le quali
esercitano attivita' economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro,
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell'esercizio di arti o professioni.
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
lavoro e' cessato.
58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti di cui al comma 54:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le
operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni
intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni;
c) applicano agli acquisti di beni
intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli
7-ter e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni
e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, ferma restando
l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare
senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
successive modificazioni;
e-bis) versano l'imposta relativa agli acquisti
di beni o servizi per i quali si rende applicabile
l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo
mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. Per le
operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui
al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta
sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei
relativi documenti. L'emissione della fattura, ove
prevista, puo' avvenire in modalita' semplificata ai sensi
dell'articolo 21-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se di ammontare
complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del
medesimo articolo 21-bis. Resta fermo l'esonero
dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive
modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime
forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano
con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio dalle regole ordinarie di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui
all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella
dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal
regime forfetario alle regole ordinarie e' operata
un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione
del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in
cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata
anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non
si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo
6, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'
essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla
detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
63. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il
regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi
ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o
dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita'
nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla
presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito
imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15
per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi
quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa
familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora
il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui
collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo
10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita',
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e
per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e'
stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre
anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in
nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita'
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l'attivita'
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta
in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore al limite di cui al comma 54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito
riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il
regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata
rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione
del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia
del predetto regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della
determinazione del valore della produzione netta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito
oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a
ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale
fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione
dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono
e' soggetto ad imposta sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime
forfetario possono essere computate in diminuzione del
reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole
ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai
sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le
ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di
cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia,
nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i
quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata
operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime
forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e'
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata.
71. Il regime forfetario cessa di avere
applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54
ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al
comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione
dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti
sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e'
dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle
operazioni effettuate che comportano il superamento del
predetto limite.
72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o
duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in
base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso
a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche'
di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i
compensi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il
reddito e' stato determinato in base alle regole del regime
forfetario, non hanno concorso a formare il reddito
imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di
imposta successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti
criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio
da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese
sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito
degli anni successivi. Nel caso di cessione,
successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da
cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo
dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
assume come costo non ammortizzato quello risultante alla
fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre
il regime. Se la cessione concerne beni strumentali
acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come
costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate recante approvazione dei modelli da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono
individuati, per i contribuenti che applicano il regime
forfetario, specifici obblighi informativi relativamente
all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al
periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei
modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati
a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei
medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle
attivita' produttive; per i contribuenti che hanno un
fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture
elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo
43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' ridotto di un anno. In caso di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati
attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e
57 che determinano la cessazione del regime previsto dai
commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al comma 65,
le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono
aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime
forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo
a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto
definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al
comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie
indicate al comma 57.
75. Quando le vigenti disposizioni fanno
riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti
attivita' d'impresa possono applicare, ai fini
contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a
84.
77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei
precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale
reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini
previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per
l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o
coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente
articolo puo' indicare la quota di reddito di spettanza dei
singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente,
del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile
sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei
contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei
soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli
stessi termini previsti per il versamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente
articolo e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati
presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta',
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui
al comma 54 del presente articolo non si applica la
riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n.
233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere
applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54
ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma
57. La cessazione determina, ai fini previdenziali,
l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di
versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina
l'impossibilita' di fruire nuovamente del regime
contributivo agevolato, anche laddove sussistano le
condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne
facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno
della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo
agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono
l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano, mediante
comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a
disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita'
d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28
febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito,
nelle modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato
puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando
nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine
stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di
cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e
l'INPS stabiliscono le modalita' operative e i termini per
la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del
regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma
88:
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale
agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di
cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n.
98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma
54 del presente articolo, applicano il regime forfetario,
salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale
agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso
dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al
comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta
che residuano al completamento del quinquennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al
completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.
89. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei
commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative
modalita' applicative.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 115 e 116, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in
via principale. Per sede di direzione effettiva si intende
la continua e coordinata assunzione delle decisioni
strategiche riguardanti la societa' o l'associazione nel
suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il
continuo e coordinato compimento degli atti della gestione
corrente riguardanti la societa' o l'associazione nel suo
complesso.
4. I redditi delle imprese familiari di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49
per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun
familiare, che abbia prestato in modo continuativo e
prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa
risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto
di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.»
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per
l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa
dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa'
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel
caso di mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente
responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile
oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali
della societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115,
dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del
quarto periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del
comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo
87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3,
concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59.
2-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 112 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano
in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro
dell'economia e delle finanze e delle riserve di attivita'
previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo
possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui
all'articolo 111.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di
cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di
iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto
all'articolo 112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con
proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita'
finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione
nell'albo i confidi possono adottare la forma di societa'
consortile a responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando l'esercizio prevalente
dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo
possono concedere altre forme di finanziamento sotto
qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano
piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente
alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino
complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1°
gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi
forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a
condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia
forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste
dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La
Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente capo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10-quinquies del
decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
(Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-quinquies (Estensione della procedura di
accesso e gestione della definizione agevolata di cui
all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre
2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali). - 1. Le
disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le
seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con
esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna
della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della
riscossione dalle regioni e dagli enti locali che,
nell'esercizio della propria e autonoma potesta'
impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte
dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti,
l'applicazione alle proprie entrate:
a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della
riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area
riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati
necessari a individuare i carichi definibili;
b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15
dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma
86, della legge n. 199 del 2025, con le modalita',
esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica
nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre
2026. Tale dichiarazione puo' essere integrata entro la
data del 15 dicembre 2026;
c) il pagamento delle somme dovute per la definizione
e' effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o
nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di
pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime
cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30
settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla
sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo,
il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di
pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del
3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
d) l'agente della riscossione invia la
comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge
n. 199 del 2025 entro il 28 febbraio 2027;
e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94,
lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano
alla data del 31 marzo 2027;
f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle
per violazioni del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle
irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del
presente articolo si applicano limitatamente agli
interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui
all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112.
2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai
sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet
istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31
luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalita'
che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito
internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I
provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13,
commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1,
comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano
efficacia con la pubblicazione nel sito internet
istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini
statistici.»
 
Art. 1 septies
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 1-bis, 1-ter, commi da 1 a 6, 1-quater e 1-quinquies, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alla esigibilita' degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli accordi di cui al primo periodo sara' data, comunque, attuazione negli importi complessivi dagli stessi previsti a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;
e) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
g) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
i) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese rivenienti dall'articolo 1, commi 4-bis e 4-ter;
l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.494.275 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1,85 milioni di euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,14 milioni di euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,1 milioni di euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1,5 milioni di euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 0,75 milioni di euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 1,5 milioni di euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2 milioni di euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 1,3 milioni di euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1.865.725 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 177 e 178 dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure
afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi
per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione
finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le
politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei
fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), secondo principi di complementarita' e di
addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto
delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea
del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia'
disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di
ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle
risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota
prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate
alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione
dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro
interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
per la coesione", con il quale vengono individuati gli
obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il
concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare,
ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente
lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento
per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione
delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione, articolato per annualita', definito in
considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al
numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio
dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti si
applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera
b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun
Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono
d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione",
con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo
da perseguire attraverso la realizzazione di specifici
interventi, anche con il concorso di piu' fonti di
finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e'
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene
con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle
Amministrazioni centrali interessate, con particolare
riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali,
nell'ottica di una collaborazione interistituzionale
orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte
allocative delle regioni con le priorita' programmatiche
nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali
europei del periodo di programmazione 2021-2027. In
particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla
presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle
eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento,
selezionati all'esito dell'istruttoria espletata,
congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma
interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
loro coerenza con i documenti di programmazione europea e
nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di
finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane
nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse
destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni
reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo
eventualmente destinate al finanziamento della quota
regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e
provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52,
della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la
coesione articolato per annualita' definito in
considerazione del cronoprogramma finanziario degli
interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di
gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche'
di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia'
finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte
con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli
previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio
dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta
del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in
favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di
ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli
accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o
d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita'
del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si
provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle
disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti
alle iniziative e alle misure relative alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli
organi di controllo della delibera del CIPESS di
assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione
assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le
attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi
ovvero delle linee d'azione strategiche previste
nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione
delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di
coesione di cui alla lettera a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
quali per gli interventi, finanziati con le risorse del
Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello
previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro
valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o
per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro
il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla programmazione
2021-2027, ai fini della definizione della Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza e del
disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse
trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle
amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione,
secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi
accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre
disposizioni di legge, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione.
Ai fini della verifica dello stato di avanzamento
della spesa riguardante gli interventi finanziati con le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio
telematico. Per far fronte a eventuali carenze di
liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate,
possono essere riassegnate per un intervento di titolarita'
di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti
carattere di urgenza.
In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche di coesione,
d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse
per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare
dell'intervento definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione
2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima
lettera i).
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 750 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028):
«Omissis.
750. Al fine di consentire una corretta
programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole
della governance economica europea, ferme restando le
dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste
a legislazione vigente, in termini di competenza e residui,
i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a
favore della contabilita' di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, possono essere disposti, con
riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti,
entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026,
8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di
euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per
l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300
milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per
l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 519 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026):
«Omissis.
519. Il fondo per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri
interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione
delle suddette partite, ad assegnare direttamente le
medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui
e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale
provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle
operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante
(Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali):
«Art. 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del
settore automotive). - 1. Al fine di favorire la
transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella
filiera del settore automotive finalizzati
all'insediamento, alla riconversione e alla
riqualificazione verso forme produttive innovative e
sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di
riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di
sviluppo digitale, nonche' per la concessione di incentivi
all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il
recupero e il riciclaggio dei materiali, e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro
per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al
finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e
le modalita' di attuazione del presente articolo, nonche'
il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2025, n. 118, recante (Disposizioni urgenti
per il finanziamento di attivita' economiche e imprese,
nonche' interventi di carattere sociale e in materia di
infrastrutture, trasporti ed enti territoriali):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di trasporto rapido
di massa e di manutenzione stradale delle province e delle
citta' metropolitane). - 1. Al fine di efficientare
l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato
di avanzamento dei lavori e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti
metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul
predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in
competenza, cassa e residui nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della
legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 e'
istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme
relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del
comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di
bilancio, anche in conto residui.
3. In relazione agli interventi di cui all'allegato
1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i
soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione
giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione
degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi
del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono
comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative
eventualmente gia' avviate ai fini del finanziamento ai
sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili sul Fondo di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla
ricognizione degli interventi in corso al fine di
verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria
generale dello Stato e quelli con essi interoperabili,
l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
al 31 dicembre dell'anno precedente nonche' lo stato di
avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma
procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente
vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la
relativa assunzione, l'automatica decadenza
dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella
sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle
amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e
restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di
monitoraggio possono essere utilizzate quale prova
documentale ai fini delle verifiche di cui al presente
comma.
5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o piu'
successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottati di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione
delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della
sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi
procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con
gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorita' per gli
interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4.
L'assegnazione puo' riguardare anche solo la
predisposizione o il completamento dell'attivita' di
progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse
riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i
codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con
obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva
realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza
pubblica nonche' le modalita' di integrazione continua con
il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di
302,5 milioni di euro per l'anno 2026.
7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025
al 2028 sono ripartite tra le province e citta'
metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce
parte integrante del presente decreto. Le predette risorse
sono erogate secondo le modalita' individuate dal comma 8.
Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo
comma 8, le province e citta' metropolitane sono
autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica
per l'affidamento dei contratti strumentali alla
realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle
risorse di cui al primo periodo.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
modificato il decreto di ripartizione delle risorse
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, per le annualita' dal 2025 al
2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:
a) l'aggiornamento della somma complessiva da
ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in
considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente
articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30
dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-novies,
del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove
necessario, delle procedure per la programmazione degli
interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione
delle risorse;
b) la revisione delle modalita' di trasferimento
delle risorse secondo i seguenti criteri:
1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a
ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla
prima rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a
condizione che per gli interventi ammessi al riparto
dall'annualita' 2025 e comunque per il periodo di cui
all'alinea del presente comma sia stata avviata la
procedura di affidamento desumibile dalla data di
pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso
in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo
per una parte degli interventi ammessi al riparto, e'
proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di
anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025; a tal
fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15
ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure
di affidamento avviate;
2) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a
ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla
seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a
condizione che per gli interventi ammessi al riparto
dall'annualita' 2026 e comunque per il periodo di cui
all'alinea del presente comma sia stata avviata la
procedura di affidamento desumibile dalla data di
pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in
cui le procedure di affidamento siano state avviate solo
per una parte degli interventi ammessi al riparto, e'
proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di
anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a
tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30
luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure
di affidamento avviate;
3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale:
3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse
residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori rendicontati in relazione agli interventi
ammessi al piano di riparto di cui al numero 1) per i quali
il contratto e' stato stipulato alla data del 28 febbraio
2026;
3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30
settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le
successive annualita' e nei limiti delle stesse come
indicati nell'allegato 2, sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli
interventi ammessi al piano di riparto di cui ai numeri 1)
e 2), per i quali il contratto e' stato stipulato
rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data
del 15 settembre 2026.
c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle
risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.
9. Le risorse assegnate alle province e citta'
metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni dal
2025 al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualita'
per il mancato avvio delle procedure di affidamento entro
il 30 settembre 2025 per gli interventi di cui al comma 8,
lettera b), numero 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per
gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2),
per la mancata stipula dei contratti di affidamento degli
interventi entro il 28 febbraio 2026 per gli interventi di
cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 15
settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8,
lettera b), numero 2), nonche' per la mancata presentazione
degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti
dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate, sulla
base della documentazione acquisita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze
dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello
Stato, e revocate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 31
dicembre 2025 per le risorse relative all'annualita' 2025
ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse
relative alle annualita' dal 2026 al 2028. Le risorse di
cui al presente comma, presenti nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19
del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per
la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale,
devono essere oggetto di versamento, a cura
dell'amministrazione interessata, al netto delle spese
effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello
Stato per restare ivi definitivamente acquisite.
10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5
milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro
per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero
1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre
2021, n. 234;
d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91.
11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede,
tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della
Ragioneria generale dello Stato nonche' mediante espressa
attestazione da parte degli enti beneficiari, alla verifica
dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio 2020, anche
ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di
revoca.
12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di
decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate
prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5
milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183.»
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)):
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 485 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028):
«Omissis.
485. Per interventi normativi in materia di mobilita'
e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno
2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.
Omissis.»
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 17, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 27 (Patrimonio destinato). - 1.- 16. Omissis
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
Omissis.»
 
Art. 1 octies Modifiche al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «presso» e' sostituita dalla seguente: «tra»;
b) le parole: «il costo giornaliero di acquisto del greggio e» sono sostituite dalle seguenti: «sino al costo giornaliero di acquisto»;
c) le parole: «raffinati da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuto dal»;
d) le parole: «sui mercati di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «operante in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 2026, n. 79 (Disposizioni urgenti in
materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei
mercati internazionali) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Prevenzione e contrasto alle manovre
speculative sui carburanti). - 1. Le societa' petrolifere o
i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento
della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per
uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi
consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti
per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone
la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti
internet, e li trasmettono al Garante per la sorveglianza
dei prezzi e all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle
valutazioni di competenza relative al corretto
funzionamento del mercato. In caso di violazione degli
obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione
pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.
2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 23, non possono essere variati in aumento nell'arco
della giornata in cui e' stata effettuata la comunicazione.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy -
Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno
speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo
la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei
carburanti al fine dell'immediata rilevazione, previa
individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei
prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi
delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali.
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del
monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se
rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi
rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento,
comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli
operatori della distribuzione e delle relative compagnie
petrolifere tra i quali accertare e verificare, sulla base
della documentazione contabile disponibile, le eventuali
anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del
carburante e, risalendo lungo la filiera, sino al costo
giornaliero di acquisto dei prodotti sostenuto dal titolare
dell'autorizzazione petrolifera operante in regime
sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g),
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di
finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per
la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-quinquies
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale
avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti
dalle vigenti disposizioni.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice
di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei
prezzi trasmette entro due giorni all'Autorita' giudiziaria
le risultanze istruttorie di cui al comma 3, corredate di
un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del
reato di "manovre speculative su merci" di cui all'articolo
501-bis del codice penale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.».
 
Art. 1 novies Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto di passeggeri con
autobus

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: « indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, » sono sostituite dalle seguenti: « indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' alle imprese esercenti le attivita' di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misure in favore dell'autotrasporto). - 1. Al
fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato
come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile
organizzazione in Italia esercenti le attivita' di
trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a)
e b), del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non che' alle
imprese esercenti le attivita' di trasporto di cui alla
legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio di
autobus con conducente esercitate con veicoli di classe
ambientale euro V e VI, e' riconosciuto un contributo
straordinario, sotto forma di credito di imposta,
commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei
mesi da marzo a giugno dell'anno 2026 rispetto al prezzo
del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il
contributo di cui al presente comma e' concesso nel limite
massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2026 ed e'
attribuito alle condizioni e con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i
criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica
delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure
di concessione del contributo sotto forma di credito
d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa
previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle
condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 5.
6. In considerazione dell'andamento delle sensibili
oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma
250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con
cadenza mensile con riferimento alla sola componente
riferita al costo del gasolio.».
 
Art. 1 decies
Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano

1. Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agro alimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, garantendo il pieno utilizzo della capacita' produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonche' per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Possono essere altresi' ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2026. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo e' consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26 e 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al presente articolo e' considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal medesimo articolo 184-bis.

Riferimenti normativi

- Si riporta gli articoli 184-bis e 184-ter del decreto
legislativo 03 aprile 2006, n. 152:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un
sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un
elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute
umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e
razionale delle risorse naturale dando priorita' alle
pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis.».
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di
rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e'
stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente
delegata dal predetto Istituto, controlla a campione,
sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater.
3-quinquies.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 gennaio.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
(RECER) concluse ai sensi del presente articolo. Le
autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza,
per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di
assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle
attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di
cui al comma 2, e' istituito il Nucleo end of waste (NEW),
posto alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW e'
composto da cinque membri scelti tra professori o
ricercatori universitari, tra il personale di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto
superiore di sanita' e all'ENEA, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale, con
almeno cinque anni di esperienza professionale in materia
ambientale, con particolare riferimento al settore
dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, senza obbligo di procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in
ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo,
durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola
volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o
appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto
dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 e, per il personale in regime di diritto pubblico,
quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun
membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo
degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a
40.000 euro.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari
a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.».
 
Art. 1 undecies Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «e alla moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «, e tramite strumenti di moneta elettronica».
2. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «effettuato con una carta di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato con uno strumento di pagamento».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Pagamenti elettronici). - 1. L'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell'amministrazione digitale", e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in
Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di
pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro
utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che
riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il
riversamento dell'importo trasferito al tesoriere
dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i
codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),
le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del
comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento
per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba
essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi
casi devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i
contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite
gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1,
comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11,
comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se
richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono
definiti i micro-pagamenti in relazione al volume
complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di
cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le
medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare
le proprie norme al fine di consentire il pagamento
elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il
1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la
Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei
codici identificativi del pagamento di cui al comma 1,
lettere a) e b) e le modalita' attraverso le quali il
prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione
dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
in materia di pubblicazione dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di
attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal
sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e
una carta di credito, e tramite strumenti di moneta
elettronica come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera
h-ter), del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; tale obbligo non trova applicazione nei casi
di oggettiva impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso
fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di
mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo,
effettuato con uno strumento di pagamento di cui al comma
4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato
comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore
della transazione per la quale sia stata rifiutata
l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle
violazioni di cui al presente comma si applicano le
procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di
pagamento in misura ridotta. L'autorita' competente a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima
legge n. 689 del 1981 e' il prefetto della provincia nella
quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento si
provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto,
della citata legge n. 689 del 1981.
4.ter.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai
soggetti interessati, di attuazione della disposizione di
cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in
materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei
prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.138
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La valutazione della conformita' del
sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal
titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia
per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee
guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica".
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la
pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi
per il completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi"».
 
Art. 1 duodecies Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti
finali delle isole minori non interconnesse

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
«2-quinquies. In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'ARERA.
2-sexies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'ARERA.
2-septies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 50 a 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di venti anni senza oneri concessori.
2-octies. L'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse e' svolta dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'ARERA definisce le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale attivita'.
2-novies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 52 e' inserito il seguente:
«52-bis. Per le cooperative elettriche, la rimodulazione delle concessioni in essere e' riconosciuta, a condizioni semplificate definite con il decreto di cui al comma 50, anche in deroga alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, nonche' ai commi 51 e 52, per un periodo di venti anni. Nel definire le condizioni ai sensi del primo periodo, si tiene conto della funzione sociale svolta dalle cooperative di cui al presente comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 11 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 210, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica). - Sono clienti vulnerabili i clienti
civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n.
124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori
non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture
abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.21
2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio
di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui
al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia
elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di
cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia
elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle
attivita' di commercializzazione del servizio medesimo,
determinati sulla base di criteri di mercato. La societa'
Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e
modalita' stabilite dall'ARERA, la funzione di
approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica
all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il
servizio di vulnerabilita', utilizzando gli strumenti
disponibili sui mercati regolamentati dell'energia
elettrica ovvero mediante la stipulazione di contratti
bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso
selezionati all'esito di procedure competitive gestite
dalla societa' medesima. Il servizio di vulnerabilita' e'
esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti
abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di
cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25
agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure
competitive svolte dalla societa' Acquirente unico Spa ai
sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.18
26
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, l'ARERA
disciplina il servizio di vulnerabilita', prevedendo, in
particolare:
0a) la decorrenza del servizio da una data non
anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali
di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017,
n. 124;
a) la limitazione del servizio alla sola fornitura
di energia elettrica;
b) l'assegnazione del servizio, per una durata non
superiore a quattro anni, mediante procedure competitive
relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicita', massima
partecipazione e non discriminazione;
c) l'entita' del corrispettivo massimo di
assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto previsto
dalla lettera e-bis);
d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere
l'attivita' relativa al servizio di vulnerabilita' in
maniera separata rispetto a ogni altra attivita';
e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
1) il canale di commercializzazione del servizio
di vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato;
2) i dati e le informazioni acquisite nello
svolgimento del servizio di vulnerabilita' per attivita'
diverse da quella di commercializzazione del servizio
stesso;
3) per l'esercizio del servizio di
vulnerabilita', lo stesso marchio con cui svolge attivita'
al di fuori del servizio medesimo;
e-bis) che, al momento della presentazione
dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva,
i soggetti interessati possano manifestare la volonta' di
avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti
il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di
subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono
titolari al momento della cessazione del servizio medesimo,
correlati allo stesso servizio, sulla base delle
informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai
relativi rapporti giuridici messe a disposizione dei
soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo
rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla
lettera b) del presente comma, secondo modalita', anche in
relazione alla rappresentazione di dette informazioni,
stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181;
e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna area, sulla
base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto
della manifestazione di volonta' di cui alla lettera ebis)
del presente comma e del conseguente minor reintegro dei
costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125;
e-quater) che i soggetti che esprimono la
manifestazione di volonta' prevista dalla lettera e-bis)
siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di
aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in
coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.20
2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio
di vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive
disciplinate ai sensi del comma 2-bis, la societa'
Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova procedura
entro sei mesi dalla conclusione della precedente.20
2-quater.
2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio
di vulnerabilita', la fornitura di energia elettrica ai
clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto
un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il
servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, e la societa' Acquirente unico
S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento
sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza,
dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, ovvero mediante la stipulazione, con operatori del
mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure
competitive gestite dalla societa' medesima, di contratti
bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che
i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi
a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da
maggiore liquidita' per i prodotti a termine di analoga
durata.
2-quinquies. In deroga a quanto previsto dai commi 2,
2-bis, 2-ter e 2-quater, i clienti finali le cui utenze
sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le
imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese
alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'ARERA.
2-sexies. In deroga a quanto previsto dall'articolo
18, nelle isole non interconnesse i distributori locali
possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di
stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola
in cui esercitano la concessione di distribuzione di
energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite
dall'ARERA.
2-septies. In deroga a quanto previsto dall'articolo
1, commi da 50 a 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
le concessioni di distribuzione delle imprese elettri che
minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, sono prorogate di venti anni senza oneri concessori.
2-octies. L'attivita' di dispacciamento del l'energia
elettrica nelle isole non interconnesse e' svolta dai
distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione
all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione
di energia elettrica. L'ARERA definisce le modalita' e le
condizioni per l'esercizio di tale attivita'.
2-novies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai
commi 2-quinquies e 2-sexies e' subordinata alla preventiva
autorizzazione da parte della Commissione europea delle
pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della direttiva
(UE) 2019/944.
3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza
dei clienti finali sui prezzi dell'energia elettrica,
l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31
dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso.
4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla
base del riesame della Commissione europea sugli interventi
pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura
dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di
poverta' energetica o vulnerabili previsto dall'articolo 5,
paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone al
Consiglio dei ministri un disegno di legge per l'eventuale
superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente
articolo, con contestuale previsione delle misure sociali
di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli
interventi pubblici nella fissazione del prezzo di
fornitura dell'energia elettrica.
5. Con decreto del Ministro della transizione
ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
presso il Ministero della transizione ecologica,
l'Osservatorio nazionale della poverta' energetica.
L'Osservatorio e' un organo collegiale composto da sei
membri nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica. Dei sei membri, due, compreso il Presidente
dell'Osservatorio, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili; uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano; uno dall'ARERA.
L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore
dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico S.p.a.
La partecipazione all'Osservatorio non prevede il
riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di
presenze ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L'Osservatorio:
a) propone al Ministero della transizione ecologica
e all'ARERA misure di contrasto alla poverta' energetica,
anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e
assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei
portatori di interesse;
b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio
del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale,
anche ai fini della comunicazione integrata sulla poverta'
energetica di cui all'articolo 24, del regolamento (UE)
2018/1999;
c) anche ai fini di cui alla lettera b) del
presente comma, elabora criteri per l'elaborazione del
numero di famiglie in condizioni di poverta' energetica.
6-bis. Sulla base dei dati di cui al comma 6 forniti
dall'Osservatorio, il Ministro della transizione ecologica,
con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
adotta la Strategia nazionale contro la poverta'
energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce
obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a
livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo
e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e
di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche
al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il
fenomeno della poverta' energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma
6-bis e' sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti
della consultazione sono incorporati, in forma sintetica,
nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase
di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono
svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da
favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione
dell'aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La
Strategia nazionale di cui al comma 6-bis e' attuata con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli
enti locali che partecipano alle comunita' energetiche dei
cittadini, con le risorse disponibili a legislazione
vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, adottano iniziative per
promuovere la partecipazione alle comunita' stesse dei
clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente
articolo, affinche' questi ultimi possano accedere ai
benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla
comunita' stessa. A supporto della realizzazione di tali
progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a.,
nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore
dei comuni, mette a disposizione servizi informativi
dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di
simulazione.».
- La legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 305 del 31 dicembre
2024.
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.