Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 maggio 2026, n. 110
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e, in particolare, l'articolo 1-bis;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», ed in particolare la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, recante integrazioni al citato decreto ministeriale 14 ottobre 2021, 1154;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59, con il quale e' stato approvato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite le classi di laurea magistrale e, in particolare, la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, nonche' razionalizzati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari e ricondotti questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Considerata la necessita' di aggiornare ed unificare in un unico testo normativo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 e al decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2026;
Vista la nota del 20 aprile 2026, prot. n. 741, con la quale viene data la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento reca la disciplina del riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, che assumono la denominazione di "Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)", e dell'accreditamento delle sedi e dei corsi, nonche' delle modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendone i criteri, le procedure e i requisiti.
2. Le Scuole superiori per mediatori linguistici rilasciano, ove riconosciute e accreditate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio conseguibili al termine di corsi di studio di primo ciclo di durata triennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea rilasciati dalle Universita' al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648. Qualora le suddette Scuole abbiano ottenuto l'accreditamento di un corso e di una sede, le stesse possono rilasciare titoli di studio di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea magistrale rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca;
c) per Direzione, la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
e) per Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), le Scuole pubbliche e private di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697;
f) per soggetto gestore, i soggetti pubblici e privati che abbiano presentato istanza ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento di una SSML e l'accreditamento di uno o piu' corsi di primo ciclo di durata triennale, ai sensi dell'articolo 3;
g) per Comitato regionale di coordinamento, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
h) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, istituita ai sensi dell'articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
i) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18;
l) per supplemento di diploma, il documento integrativo del titolo di studio, rilasciato in formato standardizzato e allegato al titolo finale, recante la descrizione del percorso formativo, delle competenze acquisite e del livello del titolo nel sistema nazionale di istruzione superiore, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, di recepimento della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.

NOTE

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- La legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:
«Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle
Scuole superiori per interpreti e traduttori» e' pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 250 del 27 ottobre 1986.
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Si riportano i commi 95 e 96 dell'articolo 17 della
Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei
criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte
dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad
attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non
previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,
laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita'
purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e
abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e
professionale identificato dal corso di studio. Nell'ambito
dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte
dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad
attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non
previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,
laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita'
purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e
abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e
professionale identificato dal corso di studio. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n.
56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25
e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:
«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca). - 1. Sono
istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca ed e' conseguentemente
soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti
dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero
dell'universita' e della ricerca; 13) Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo; 14) Ministero
della salute.";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
Il numero dei Ministeri e' stabilito in quattordici. Il
numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.".
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e
2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali
327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'universita'
e della ricerca. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di
euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».
- Si riportano gli articoli 2, 51-bis, 51-ter e
51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2020, n. 12.
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i
seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle imprese e del made in Italy;
7) Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione e del merito;
12) Ministero dell'universita' e della ricerca;
13) Ministero della cultura;
14) Ministero della salute;
15) Ministero del turismo.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche
con riferimento alle agenzie dotate di personalita'
giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico
di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e la relativa responsabilita'.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri.
4-bis. Il numero dei Ministeri e' stabilito in
quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a
qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio,
vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».
«Art. 51-bis (Istituzione del ministero e
attribuzioni).- 1. E' istituito il Ministero
dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica
musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi
compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei
limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle
attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa
l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui
all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti
locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle
istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica.».
«Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria,
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di
ogni altra istituzione appartenente al sistema
dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti
tecnici superiori; programmazione degli interventi,
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita', delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione
in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e
internazionali in materia di istruzione universitaria e
alta formazione artistica musicale e coreutica,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del
sistema universitario e di alta formazione artistica
musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi
culturali stipulati a cura del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non
strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
formazione di grado universitario e di alta formazione
artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni
d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca nonche' nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca
pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a
programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno
della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti
con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con
il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
di competenza del Ministero dell'universita' e della
ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo
per le agevolazioni anche con riferimento alle aree
depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella
loro configurazione di European Research Infrastructure
Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009
del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi
nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la
diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto
alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli
articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del
coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita',
degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la
sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema
economico-produttivo, pubblico e privato, nonche'
valutazione dei progetti di ricerca; altre competenze
assegnate dalla vigente legislazione.».
«Art. 51-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a nove, in relazione alle aree
funzionali di cui all'articolo 51-ter.».
- La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante: «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei
titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella
Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme
di adeguamento dell'ordinamento interno» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38,
concernente recante: «Regolamento di riordino della
disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986,
n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96,
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno
2018.
- Si riporta l'articolo 1-bis decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170:
«Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore). - 1. Per i
fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio,
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei
diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore, avente i
seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e
internazionale degli studenti agevolando le procedure
connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del
sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione
per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento
dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative
in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, individua,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia
nazionale per la valutazione delle universita' e della
ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari
e le altre consulte degli studenti, i dati che devono
essere presenti nei sistemi informativi degli istituti
tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore da trasmettere periodicamente, con modalita'
telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
recante: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre
2004, n. 266.
- La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino
del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006.
- Si riportano i commi 138, 139, 140 e 141
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle
attivita' delle universita' e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici,
sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base
di un elenco di persone, definito da un comitato di
selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del
mandato dei suddetti componenti, compresi quelli
eventualmente nominati in sostituzione di componenti
cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalita' di selezione dei
componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra
qualificati esperti stranieri, e le relative indennita',
prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo,
la carica di presidente o di componente dell'organo
direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla
effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il
Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di
valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128.».
- Il decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007 recante: «Determinazione delle classi
delle lauree universitarie» e' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76 recante: «Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10
del 14 gennaio 2011.
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19 recante: «Valorizzazione
dell'efficienza delle universita' e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante
anche mediante la previsione di un sistema di
accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2012:
«Art. 6 (Definizione degli indicatori per
l'accreditamento). - 1. L'ANVUR, entro centoventi giorni
dalla data di emanazione del presente decreto, definisce
gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica
al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del
Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3,
elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida
stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione
della qualita' del sistema universitario (Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European
Association for Quality Assurance in Higher Education -
EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e
delle linee generali di indirizzo della programmazione
triennale delle universita', definite con decreto del
Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' dell'accertamento della
sostenibilita' economico-finanziaria.
3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale
dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola universita'.
4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3
sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale,
relativamente agli indicatori definiti per i corsi di
studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle
sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le
linee guida definite a livello europeo e in linea con gli
obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al
comma 2, nonche' al fine di tenere conto degli esiti
dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli
indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e
resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente
articolo.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE e' pubblicato nella GUUE L
119 del 4 maggio 2016.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4
settembre 2018.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59
recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10
gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle
scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato
in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della
legge 15 maggio 1997, n. 127» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
recante: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 11 ottobre 1986, n. 697
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 recante:
«Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998:
«Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I
comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai
rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione,
dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato,
nonche' da un rappresentante degli studenti se nella
regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti
se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero
di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla
componente studentesca dei senati accademici e dei consigli
di amministrazione delle universita' della regione, riunita
in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si
istituiscono due comitati provinciali di coordinamento,
ciascuno di essi composto dal presidente della provincia
autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle
universita' della provincia e dai rappresentanti degli
studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente
comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che
li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini
del supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al
coordinamento delle iniziative in materia di programmazione
degli accessi all'istruzione universitaria, di
orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione
professionale e di formazione continua e ricorrente, di
utilizzazione delle strutture universitarie, nonche' al
coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni
formative regionali, con le istanze economiche e sociali
del territorio.».
- Per i commi 138, 139, 140 e 141 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, si vedano le note
alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 16 gennaio 2006, n. 18,
si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 11 luglio 2002, n. 148 -
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore
nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e
norme di adeguamento dell'ordinamento interno, si vedano le
note alle premesse.
 
Allegato 1

a) Classi di laurea e laurea magistrale idonee ai fini dell'accesso al secondo ciclo formativo disciplinato dal presente regolamento
L10 CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE
L11 CLASSE DELLE LAUREE IN LINGUE E CULTURE MODERNE
L12 CLASSE DELLE LAUREE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA
L15 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DEL TURISMO
L20 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
L37 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE
L39 CLASSE DELLE LAUREE IN SERVIZIO SOCIALE
L40 CLASSE DELLE LAUREE IN SOCIOLOGIA
LM36 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA
LM37 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE
LM38 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LM39 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUISTICA
LM52 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN RELAZIONI INTERNAZIONALI
LM81 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
LM87 LAUREE MAGISTRALI IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
LM90 LAUREE MAGISTRALI IN STUDI EUROPEI
LM94 LAUREE MAGISTRALI IN TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO
b) Elenco dei settori scientifico-disciplinari (D.M. 639 del 2 maggio 2024 - All. A)
HIST-04/C ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
STAA-01/M ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA
COMP-01/A CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
GLOT-01/B DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
SDEA-01/A DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
STAA-01/H EBRAICO
LIFI-01/B FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
GLOT-01/D FILOLOGIA UGRO FINNICA
PHIL-04/B FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
GEOG-01/B GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
GLOT-01/A GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
ASIA-01/C INDOLOGIA E TIBETOLOGIA
INFO-01/A INFORMATICA
FRAN-01/A LETTERATURA FRANCESE
ANGL-01/A LETTERATURA INGLESE
ITAL-01/A LETTERATURA ITALIANA
LICO-01/A LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
FLMR-01/C LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA
SPAN-01/A LETTERATURA SPAGNOLA
GERM-01/B LETTERATURA TEDESCA
GLOT-01/C LINGUA E LETTERATURA ALBANESE
STAA-01/L LINGUA E LETTERATURA ARABA
GERM-01/E LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE
HELL-01/D LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA
STAA-01/O LINGUA E LETTERATURA PERSIANA
FLMR-01/E LINGUA E LETTERATURA ROMENA
SPAN-01/B LINGUA E LETTERATURE ISPANO AMERICANE
FRAN-01/B LINGUA E TRADUZIONE LINGUA FRANCESE
ANGL-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE
SPAN-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA
GERM-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA TEDESCA
FLMR-01/D LINGUA E TRADUZIONE LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA
ANGL-01/B LINGUE E LETTERATURE ANGLO AMERICANE
ASIA-01/G LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA
ASIA-01/F LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUDORIENTALE
STAA-01/I LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA
ASIA-01/D LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO
GERM-01/D LINGUE E LETTERATURE NORDICHE
LIFI-01/A LINGUISTICA ITALIANA
ARTE-01/D MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO
STAA-01/G SEMITISTICA-LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA
IINF-05/A SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
SLAV-01/A SLAVISTICA
GSPS-06/A SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
HIST-03/A STORIA CONTEMPORANEA
GSPS-04/B STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
HIST-02/A STORIA MODERNA
 
Art. 2

Requisiti per il riconoscimento delle SSML
e per l'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi

1. Il riconoscimento delle SSML e' effettuato, unitamente all'accreditamento di uno o piu' corsi di primo ciclo di durata triennale e delle sedi, con le procedure disciplinate dall'articolo 3 ed e' subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto istante, del possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) statuto della Scuola conforme ai requisiti organizzativi di cui all'articolo 4;
b) struttura atta a garantire la qualita' dell'offerta formativa, consistente in adeguate risorse patrimoniali e finanziarie e in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, strumentazioni informatiche, biblioteche e aule studio, in proporzione al numero degli studenti;
c) disponibilita' di qualificati docenti nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attivita' formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nell'Allegato al decreto ministeriale n. 1648 del 2023, con riferimento alla classe L-12, nei termini disciplinati dall'articolo 12;
d) possesso di una solida struttura patrimoniale e finanziaria, tale da garantire la piena sostenibilita' della gestione con una prospettiva di cinque anni, la cui sussistenza e' valutata attraverso l'analisi dei bilanci e della relativa documentazione contabile riferiti agli ultimi tre esercizi, redatti in conformita' al regime contabile applicabile al soggetto istante e, per le Scuole di nuova costituzione, sulla base di documentazione economico-finanziaria previsionale e di adeguate garanzie patrimoniali o finanziarie;
e) qualita' dell'offerta formativa, concernente la coerenza dei regolamenti didattici con gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea e di laurea magistrale di riferimento, l'articolazione dei percorsi di studio, le modalita' di verifica degli apprendimenti e i sistemi di assicurazione interna della qualita'.
2. La verifica del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e' svolta dall'ANVUR, secondo le procedure e nell'ambito delle competenze previste dal presente regolamento.
3. Con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvate le linee guida, volte a definire esclusivamente:
a) gli indicatori e gli elementi per l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di qualificazione scientifica;
b) le procedure operative per la valutazione, il monitoraggio e il controllo svolte dall'ANVUR, come disciplinate dal presente regolamento.
 
Art. 3
Procedura di riconoscimento delle SSML e di accreditamento dei corsi
di studio e delle sedi

1. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere il riconoscimento e l'accreditamento di un corso di studio per i fini di cui al presente regolamento, presentano documentata istanza al Ministero, tramite apposita piattaforma informatica, entro i termini stabiliti con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero, in coerenza con il procedimento di cui al comma 9. La documentazione da allegare all'istanza comprende, a pena di inammissibilita' della stessa, lo statuto della Scuola di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il regolamento didattico dei corsi di cui all'articolo 11, nonche' i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture, come previsti dall'articolo 2.
2. Le istanze di riconoscimento delle Scuole sono presentate unitamente all'istanza di accreditamento di uno o piu' corsi di primo ciclo di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai corsi di studio afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale n. 1648 del 2023, e di una o piu' sedi.
3. Le SSML gia' riconosciute, che hanno attivato corsi di primo ciclo da almeno sei anni, possono presentare, mediante la piattaforma di cui al comma 1, istanza di accreditamento di corsi di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti a tutti gli effetti ai corsi di studio afferenti alla classe delle lauree magistrali «Traduzione specialistica e interpretariato» (LM-94) di cui all'Allegato al decreto ministeriale n. 1649 del 2023. Le SSML che intendono attivare un corso di secondo possiedono, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, una congrua dotazione di cabine di simultanea, in proporzione al numero degli studenti.
4. Le istanze di riconoscimento delle Scuole e di accreditamento di corsi di primo ciclo e di secondo ciclo e delle sedi contengono, a pena di inammissibilita', il parere favorevole del Nucleo di Valutazione della Scuola di cui all'articolo 4, comma 2, e una relazione che tenga, altresi', conto delle possibilita' occupazionali del settore nell'ambito del bacino di utenza ove la Scuola andra' a operare, nonche' il parere motivato del Comitato regionale di coordinamento. Un rappresentante del soggetto gestore partecipa alle pertinenti deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento.
5. Entro 20 giorni dalla chiusura della procedura d'inserimento dell'istanza nella piattaforma di cui al comma 1, il Ministero provvede a rendere disponibili le istanze regolarmente inserite nella predetta piattaforma al CUN e all'ANVUR, che esprimono un parere vincolante. Il CUN e l'ANVUR procedono contemporaneamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai fini della formulazione del proprio parere e del coordinamento delle attivita' di valutazione.
6. Il CUN provvede alla valutazione dell'ordinamento didattico dei corsi di studio sia di primo che di secondo ciclo. L'ANVUR provvede alla valutazione del rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2 e dal comma 3 del presente articolo, ai fini del riconoscimento della Scuola e dell'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi. I suddetti pareri vengono resi nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle istanze, ivi inclusi eventuali termini intermedi, concessi per esigenze di supplemento istruttorio ovvero di adeguamento delle istanze iniziali. Il CUN e l'ANVUR assicurano lo scambio reciproco di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni, secondo modalita' tra di essi concordate.
7. L'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 e, ove ritenuto necessario, programmare accertamenti e ispezioni, anche mediante visite presso le sedi delle SSML. In caso venga disposta una visita in sede, il termine per la comunicazione del parere da parte dell'ANVUR e' prorogato di 30 giorni.
8. L'eventuale parere negativo del CUN ovvero dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, e' trasmesso entro 10 giorni dalla ricezione dal Ministero al soggetto gestore per la formulazione di osservazioni, che sono rese entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.
9. Il provvedimento con cui sono accolte o rigettate le istanze di riconoscimento e di accreditamento dei corsi e delle sedi e' motivato ed e' adottato dal Ministro, acquisiti i pareri dell'ANVUR e del CUN, entro il 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico. Il decreto di riconoscimento e di accreditamento determina la denominazione della Scuola, l'indirizzo della sede amministrativa e legale della Scuola, nonche' il numero massimo dei corsi e degli allievi ammissibili al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo. Qualora, sulla base delle osservazioni pervenute, ai sensi del comma 8, siano ravvisati elementi per un riesame, il Ministero, entro 20 giorni dalla ricezione delle stesse, per una sola volta, puo' richiedere una nuova valutazione della medesima istanza al CUN e all'ANVUR, che rendono il parere di competenza entro 30 giorni dalla predetta richiesta. Resta fermo che le osservazioni che si traducono nella sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero nella modifica delle risorse strutturali, finanziarie e di personale indicate nell'istanza, sono considerate irricevibili e possono essere valutate soltanto se proposte con nuova istanza da presentarsi per il successivo anno accademico.
10. Il mancato conseguimento del riconoscimento preclude ogni ulteriore fase della procedura di accreditamento del nuovo corso o dei nuovi corsi e delle sedi.
11. Qualora non sia stato concesso il riconoscimento, il soggetto gestore puo' presentare una nuova istanza per il successivo anno accademico, nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, sono dedotti, a pena di inammissibilita', elementi obiettivamente nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato con decreto del Direttore della competente Direzione del Ministero.
12. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nel caso di Scuole gia' riconosciute che richiedano l'attivazione di corsi in una nuova sede. L'istanza per una nuova sede puo', in ogni caso, essere presentata secondo le modalita' stabilite per le SSML nel presente regolamento, e deve essere corredata dal parere motivato del Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio.
13. In ogni caso, l'esercizio dell'attivita' formativa accreditata non puo' essere svolto da un soggetto differente da quello destinatario del provvedimento di riconoscimento, ferma la necessita' di un nuovo riconoscimento nell'ipotesi di cessione totale o parziale della sede o di sedi accreditate.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76:
«Art. 12 (Organizzazione e risorse). - 1. Per lo
svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia e'
organizzata in una direzione generale, articolata in tre
aree. L'organizzazione dell'Agenzia e' definita con
regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta
del Direttore generale.
2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla
struttura direzionale generale e' preposto il Direttore
generale di cui all'articolo 10; all'area
amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono
preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia
e' stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte
integrante del presente regolamento. La predetta dotazione
organica puo' essere modificata secondo la procedura di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione.
4. Con riferimento all'organizzazione e al
funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1
disciplinano:
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al
comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il
Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la
struttura direzionale e le relative aree;
b) i profili funzionali del personale non
dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;
c) il trattamento giuridico ed economico del
personale di cui all'Allegato A, in conformita' con quanto
previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le
modalita' e procedure di copertura dei posti della
dotazione organica, mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente, ovvero mediante
le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) la stipula, con il relativo trattamento
economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione,
che sono conferiti, previa delibera del Consiglio
direttivo, dal Direttore generale, ad esperti italiani e
stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio
dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
e) l'amministrazione e la contabilita', anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
f) le regole deontologiche che devono essere
seguite nelle attivita' di valutazione dal personale
dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).
5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con il Ministero per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro il termine di
sessanta giorni dalla loro ricezione.
6. In via di prima applicazione del presente
regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi,
gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono
conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal
Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto
previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai
sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti delle disponibilita' finanziarie
di cui al comma 7-bis.
7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia
derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie
derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle
attivita' eventualmente svolte nei confronti di soggetti
che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o
private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, puo' riservare annualmente
ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze
dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali.».
- Si riporta l'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando,
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare
nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.».
 
Art. 4

Organizzazione delle SSML

1. Le SSML adottano uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle SSML stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonche' le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Gli organi di cui al primo periodo sono in grado di assicurare il monitoraggio periodico della qualita' e l'autovalutazione per entrambi i cicli formativi.
2. Tra gli organi di cui al comma 1 e', in ogni caso, previsto un Nucleo di valutazione con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della Scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti, composto da almeno quattro componenti, di cui:
a) un docente interno alla Scuola;
b) un docente esterno alla Scuola, anche in quiescenza da massimo 5 anni, che sia o sia stato inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attivita' formative caratterizzanti di cui al decreto ministeriale n. 639 del 2024 con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parita';
c) un componente esterno esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla Scuola stessa;
d) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalita' stabilite dallo Statuto di cui al comma 1.
3. Le Scuole sono dotate di un organo di revisione contabile, anche in composizione monocratica, composto da soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalita'.
 
Art. 5

Verifica dei requisiti per il riconoscimento
e revoca del riconoscimento

1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, presenta ogni anno al Ministero, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, una relazione sul funzionamento della SSML e sull'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, nonche' sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla SSML sul piano didattico e sul piano di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito, presso la medesima, il titolo di studio. Sulla predetta relazione, da redigersi sulla base di apposito modello predisposto dall'ANVUR, sono acquisite le valutazioni dell'ANVUR stessa. La mancata presentazione al Ministero della relazione, per due anni consecutivi, determina, previa diffida a presentare entrambe le relazioni entro 30 giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, disposta con decreto del Ministro.
2. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, il Ministero puo' disporre verifiche ispettive a campione presso le SSML.
3. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti ovvero gli stessi vengano meno, puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, un provvedimento di revoca del riconoscimento, adeguatamente motivato, previo parere conforme dell'ANVUR e sentito il CUN. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il provvedimento di revoca e' adottato con decreto del Ministro.
4. In caso di revoca del riconoscimento, un diverso soggetto pubblico o privato che sia interessato a subentrare nella gestione della Scuola puo' proporre istanza di subentro al Ministero, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1. L'istanza di subentro e' presentata nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 2 e 3.
5. Qualora, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di revoca non sia stata presentata alcuna istanza di subentro da parte di un nuovo soggetto gestore, la SSML assicura il completamento del corso agli studenti iscritti ed e' comunque preclusa l'attivazione di un nuovo ciclo. In caso di comprovata impossibilita' di completare l'intero ciclo del corso di studio, la SSML assicura agli studenti il completamento dell'anno accademico in corso.
6. Con decreto del Ministro, su istanza delle SSML interessate, corredata del parere motivato del Comitato Regionale di Coordinamento, previo parere favorevole dell'ANVUR, e' autorizzato il trasferimento della sede, ovvero l'aumento degli studenti ammissibili, fermo restando il mantenimento dei requisiti necessari che hanno determinato il riconoscimento iniziale.
7. Il trasferimento della responsabilita' legale delle SSML su istanza di parte e' autorizzato dal Ministero entro 90 giorni, previo parere conforme dell'ANVUR e data comunicazione al CUN, ove l'aspirante nuovo soggetto gestore assicuri la piena sostenibilita' economico-finanziaria e logistica dell'operazione.
8. L'istanza di cui al comma 7 e' presentata nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 2 e 3.
 
Art. 6

Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio

1. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio ha durata quinquennale ed e' soggetto alla verifica della permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Ai fini della valutazione sul conseguimento dell'accreditamento periodico, l'ANVUR valuta le relazioni predisposte dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, che, a tale scopo, redige con cadenza quinquennale una relazione sulla permanenza dei requisiti ai sensi del comma 1.
3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, l'ANVUR propone al Ministero la conferma dell'accreditamento della sede o dei corsi di studio ovvero, qualora emergano criticita' rilevanti, l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'articolo 5.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'ANVUR puo' accertare, anche con visite in loco, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature, e i miglioramenti ottenuti con riferimento ai processi e ai risultati delle attivita' formative, eventualmente avvalendosi anche di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
 
Art. 7

Obiettivi formativi e criteri di ammissione
ai corsi di studio di primo ciclo

1. I corsi di primo ciclo attivati presso le SSML, equipollenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12), hanno lo scopo di fornire una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche, orali e scritte, adeguate alle professionalita' proprie dell'area della mediazione linguistica, nonche' specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue storico-naturali e un'adeguata formazione di base nei metodi dell'analisi e della didattica linguistiche.
2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi per le Scuole di mediazione linguistica (CFM). A ciascun credito formativo per le Scuole di mediazione linguistica corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo.
3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1 occorre il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 270 del 2004, da parte degli organi della Scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 11 richiede, altresi', il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le relative modalita' di verifica, nonche' l'eventuale assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento avviene entro il primo anno di corso.

Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 6 del citato del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270:
«Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).
- 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di
ateneo, ferme restando le attivita' di orientamento,
coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7,
lettera g), richiedono altresi' il possesso o
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal
fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le
conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le
modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita'
formative propedeutiche, svolte eventualmente in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la verifica non e' positiva vengono indicati
specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel
primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi
sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con
una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea
magistrale occorre essere in possesso della laurea o del
diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali
non sia previsto il numero programmato dalla normativa
vigente in materia di accessi ai corsi universitari,
l'universita' stabilisce per ogni corso di laurea
magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono,
comunque, il possesso di requisiti curriculari e
l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli
atenei, con modalita' definite nei regolamenti didattici.
L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale puo' essere
consentita dall'universita' anche ad anno accademico
iniziato, purche' in tempo utile per la partecipazione ai
corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti
stessi.
3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i
decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un
corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di
studio regolati da normative dell'Unione europea che non
prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo
livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo
iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera
a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle
professioni legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali
stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali
crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al
titolo di studio gia' conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di
ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale
ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di
studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a
corsi di studio e di dottorato di ricerca e' deliberata
dall'universita' interessata, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti.».
 
Art. 8

Riconoscimento dei crediti formativi ai fini
dell'accesso ai corsi di studio universitari

1. I competenti organi accademici delle universita' valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di primo e secondo ciclo, erogati dalle SSML, ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree e lauree Magistrali, di cui al decreto ministeriale n. 1648 del 2023 e al decreto ministeriale n. 1649 del 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 270 del 2004.

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 5 del citato del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270:
«Art. 5 (Crediti formativi universitari). - 1. Al
credito formativo universitario, di seguito denominato
credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per
studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle
predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
cento.
2. La quantita' media di impegno complessivo di
apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo
pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano,
altresi', per ciascun corso di studio la frazione
dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata
allo studio personale o ad altre attivita' formative di
tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita'
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto e' effettuata con
le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello
stesso o altro corso di altra universita', compete alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento
didattico di ateneo.
5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
inoltre le modalita' di acquisizione di parte dei crediti
in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di
mobilita' stipulate tra le istituzioni interessate.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono
prevedere forme di verifica periodica dei crediti
acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da
acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli
studi universitari o contestualmente impegnati in attivita'
lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonche' altre
conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso.».
 
Art. 9

Obiettivi formativi e criteri di ammissione
ai corsi di studio di secondo ciclo

1. I corsi di studio di secondo ciclo attivati presso le SSML, equipollenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), hanno lo scopo di fornire un'elevata competenza nell'interpretariato e nella traduzione, ivi incluse le problematiche teoriche e applicative di tipo linguistico correlate, un'approfondita conoscenza delle caratteristiche dei linguaggi settoriali e dei relativi ambiti di riferimento, un'elevata preparazione nella teoria e nelle tecniche dell'interpretariato e della traduzione e la capacita' di utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali ed informatizzati, oltre a fornire capacita' di concepire, gestire e valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti professionalizzanti degli obiettivi formativi qualificanti della citata classe LM-94.
2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata biennale, corrispondente a 120 crediti formativi per le Scuole di mediazione linguistica (CFM). A ciascun credito formativo per le Scuole di mediazione linguistica corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo.
3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo equipollenti alla classe delle Lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), occorre il conseguimento di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo rilasciato dalle SSML, ovvero di una laurea, laurea magistrale o corrispondente dei previgenti ordinamenti di cui all'Allegato 1, lettera a), del presente regolamento, o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente. Ai fini dell'ammissione, le SSML, in considerazione della natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valutano, altresi', le competenze linguistiche del candidato e possono attivare percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei candidati che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente. Il mancato superamento di tali percorsi preclude l'ammissione al corso di secondo ciclo.
 
Art. 10

Master

1. Le SSML che hanno svolto almeno un triennio completo di un corso di primo livello possono erogare Master di primo livello in materie attinenti ai corsi di studio accreditati. Per l'attivazione di un corso di Master di secondo livello, le SSML devono aver svolto almeno un biennio completo di un corso di secondo livello.
2. I titoli di Master di primo e di secondo livello rilasciati dalle SSML, qualora accreditati secondo la procedura indicata al comma 6, sono equipollenti a tutti gli effetti a quelli rilasciati dalle universita'.
3. Le SSML che intendono erogare un corso di Master nominano un coordinatore del corso. Il coordinatore del corso e' responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attivita' dello stesso e viene designato tra i docenti della Scuola. Un docente non puo' coordinare piu' di un corso di Master alla volta. Il coordinatore possiede adeguata qualificazione e capacita' organizzativa in campo didattico e scientifico. A tal fine, per i corsi di Master di primo livello, il coordinatore e' considerato idoneo dall'ANVUR se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore, ha raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico e professionale. Per i corsi di Master di secondo livello, il coordinatore e' considerato idoneo dall'ANVUR se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore e aver raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico e professionale, ha svolto il coordinamento di gruppi di ricerca ovvero di progetti o di unita' di progetto nazionali o internazionali.
4. Gli insegnamenti nei corsi di cui al presente articolo sono affidati, per almeno il venti per cento, a personale docente strutturato presso la Scuola istante ovvero al personale docente universitario titolare di insegnamenti presso la medesima.
5. I docenti impegnati nel Master sono soggetti a un giudizio di adeguatezza da parte dell'ANVUR, basato su specifici parametri di valutazione del profilo didattico, scientifico e culturale. La valutazione del profilo dei docenti e' effettuata secondo i requisiti e criteri indicati all'articolo 2. Il corpo docente del corso di Master puo' comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere, anche in quiescenza da massimo 5 anni, che siano stati inquadrati in settori scientifico-disciplinari coerenti con l'offerta formativa del Master. E' prevista, altresi', una adeguata componente di esperti esterni, diversa dai docenti di cui al terzo periodo, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, nonche' l'aggiornamento professionale.
6. L'istanza di accreditamento del corso di Master e' corredata dal parere favorevole del Nucleo di Valutazione, di cui all'articolo 4, comma 2, circa l'adeguatezza delle risorse di docenza e la sussistenza della piena sostenibilita' finanziaria e logistica, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. L'accreditamento del corso di Master di primo o secondo livello e' disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del CUN sull'ordinamento e dell'ANVUR sull'adeguatezza delle risorse di docenza, anche in relazione al numero di allievi, e sulla sussistenza della piena sostenibilita' finanziaria e logistica.
 
Art. 11

Regolamenti didattici

1. Le SSML adottano i regolamenti didattici dei corsi di studio in conformita' con gli obiettivi formativi qualificanti e con le attivita' formative indispensabili individuate per la classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) e per la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).
2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere f), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, l), m) ed n) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca n. 270 del 2004. I regolamenti stessi determinano, altresi', i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004.
3. Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo e' prevista la presentazione da parte dello studente di un progetto finale, elaborato in modo originale sotto la guida di un relatore scelto tra professori e ricercatori universitari appartenenti al corpo docente della Scuola e afferenti ai settori di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
4. Per la prova finale per il conseguimento del titolo di primo ciclo fa parte della Commissione un docente universitario afferente ai settori di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento, designato dal Ministero, con oneri a carico della Scuola.
5. Per la prova finale per il conseguimento del titolo di secondo ciclo fanno parte della Commissione un docente universitario afferente ai settori di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento, designato dal Ministero, nonche' un rappresentante del Ministero, con oneri a carico della Scuola.
6. Le SSML possono organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini curriculari ed extracurriculari per gli specifici profili professionali.
7. I corsi di primo e secondo ciclo, nonche' i corsi relativi a Master di primo e secondo livello, in considerazione della loro natura professionalizzante, possono prevedere, per le attivita' diverse da quelle pratiche e di laboratorio, una limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale.
8. Il regolamento e le modifiche allo stesso sono approvate con decreto del Ministro, sentito il CUN, entro 180 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il termine di cui al primo periodo decorra senza che il Ministro si sia pronunciato, il regolamento si intende approvato. Le predette istanze sono presentate tramite l'apposita piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1.

Note all'art. 11:
- Si riportano gli articoli 11 e 12 del citato del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270:
«Art. 11 (Regolamenti didattici di ateneo). - 1. Le
universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei
propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo
che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio,
delle disposizioni del presente regolamento e di successivi
decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre
1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative
modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in
vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto
rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei
corsi di studio, indicando le relative classi di
appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da
inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita'
formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto
riguarda quelle previste nelle lettere a) e b),
dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte
dalle universita' previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione,
dei servizi e delle professioni con particolare riferimento
alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi
professionali.
4-bis. I regolamenti didattici assicurano la
possibilita', su richiesta dello studente, di conseguire il
titolo secondo un piano di studi individuale comprendente
anche attivita' formative diverse da quelle previste dal
regolamento didattico, purche' in coerenza con
l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno
accademico di immatricolazione.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve
comunque essere prevista la presentazione di una tesi
elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida
di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere
piu' corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto
degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di
organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di
studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea,
prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base
comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel
regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti
didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai
corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi
affini di essi cosi' come definiti dai singoli ordinamenti
di ateneo, condividano le stesse attivita' formative di
base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti
prima della differenziazione dei percorsi formativi
prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri
stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la
prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le
competenti strutture didattiche provvedono collegialmente
alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei
risultati delle attivita' formative;
c) alle procedure di attribuzione dei compiti
didattici annuali ai professori e ai ricercatori
universitari, ivi comprese le attivita' didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato;
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e
delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova
finale per il conseguimento del titolo di studio;
e) alle modalita' con cui si perviene alla
valutazione del profitto individuale dello studente, che
deve comunque essere espressa mediante una votazione in
trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova
finale, con eventuale lode;
f) alla valutazione della preparazione iniziale
degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri
di accesso ai corsi di laurea magistrale;
g) all'organizzazione di attivita' formative
propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale
degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di
quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui
al comma 1 dell'articolo 6;
h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il
coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere
in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria
superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio
di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita'
organizzative delle attivita' formative per studenti non
impegnati a tempo pieno;
l) alle modalita' di individuazione, per ogni
attivita', della struttura o della singola persona che ne
assume la responsabilita';
m) alla valutazione della qualita' delle attivita'
svolte;
n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e
delle decisioni assunte;
o) alle modalita' per il rilascio dei titoli
congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le
modalita' con cui le universita' rilasciano, come
supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un
certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli
adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni
relative al curriculum specifico seguito dallo studente per
conseguire il titolo.
9. Le universita', con appositi regolamenti,
riordinano e disciplinano le procedure amministrative
relative alle carriere degli studenti in accordo con le
disposizioni del presente regolamento, di successivi
decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo.
Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee
sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro,
con propri decreti, individua i dati essenziali che devono
essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere
degli studenti di tutte le universita'.
Art. 12 (Regolamenti didattici dei corsi di studio).
- 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso
di studio, deliberato dalla competente struttura didattica
in conformita' con l'ordinamento didattico nel rispetto
della liberta' d'insegnamento, nonche' dei diritti e doveri
dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento e'
approvato con le procedure previste nello statuto
dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio
determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione
dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre
attivita' formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e
le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni
altra attivita' formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a
distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto
degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di
frequenza.
2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a
ciascuna attivita' formativa e' effettuata tenendo conto
degli obiettivi formativi specifici dell'attivita', in
coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di
studio.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei
corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti
assegnati alle attivita' formative e gli specifici
obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle
competenti strutture didattiche, previo parere favorevole
di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe
strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere
non sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato
accademico. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine la
deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere.
4. Le universita' assicurano la periodica revisione
dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in
particolare per quanto riguarda il numero dei crediti
assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita'
formativa.».
 
Art. 12

Docenza nei corsi

1. Le attivita' formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono affidate, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 2, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle universita' italiane e straniere, anche in quiescenza da non piu' di 5 anni, in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento. Ciascun docente assume la titolarita' di almeno un modulo di insegnamento, pari a un minimo di 36 ore. Le universita' di appartenenza possono negare ai docenti il nulla-osta allo svolgimento delle predette attivita' motivando il diniego esclusivamente in relazione alle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 2010.
2. In funzione del numero di studenti iscrivibili sono previsti, all'interno del corpo docente, almeno due docenti garanti per anno di corso attivo. I suddetti docenti assicurano il controllo interno della qualita' dei processi di gestione del corso di studio e possiedono i seguenti requisiti:
a) appartengono per almeno il 50 per cento ai ruoli dei professori universitari di prima o seconda fascia, anche in quiescenza da non piu' di 5 anni, gia' inquadrati in settori scientifico-disciplinari coerenti con l'offerta formativa dei corsi;
b) fanno riferimento per almeno il 50 per cento a insegnamenti caratterizzanti dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 2. Resta ferma, comunque, la presenza di almeno un docente ogni 30 iscritti al primo anno.
3. Le attivita' formative possono essere affidate anche ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonche' di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attivita' relative alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
4. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui al presente articolo risulta dal curriculum di studio e professionale, pubblicato sul sito internet istituzionale della Scuola.
5. Il reclutamento dei docenti e' effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 6 della citata legge 30
dicembre 2010, n. 240:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - 1. Il regime di impegno dei
professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo
definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di
ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita'
annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i
connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi,
e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori
a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori
a tempo definito. La quantificazione di cui al secondo
periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti
finanziatori, avviene su base mensile.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio
agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,
nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250
ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di
ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo,
sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di
verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore
in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in
regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono
affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con
la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di
criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento,
determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di
ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli
o corsi curriculari.
5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre
2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli
stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per
l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli.
Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo
straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore
usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli».
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al
comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto
della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio
dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al
rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno
accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta
l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un
anno accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la
verifica dell'effettivo svolgimento della attivita'
didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei
ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che
prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici
in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e
alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di
valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita'
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di
ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non
rappresenti detrimento delle attivita' didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
appartenenza.
10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono altresi' assumere, previa autorizzazione del
rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso
enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purche'
siano svolti in regime di indipendenza, non comportino
l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non
determinino situazioni di conflitto di interesse con
l'universita' di appartenenza e comunque non comportino
detrimento per le attivita' didattiche, scientifiche e
gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche
presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i
due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di
comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere, anche con
rapporto di lavoro subordinato, attivita' didattica e di
ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa
autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con
il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca
traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di
laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'articolo 9.».
 
Art. 13

Allineamento allo Spazio europeo dell'educazione superiore

1. Le SSML accreditate per i corsi di studio di primo e di secondo ciclo, ai sensi del presente regolamento, sono tenute al rilascio del supplemento di diploma di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), contestualmente a quello del titolo finale, secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, che recepisce la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997.
2. Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilita' per i cittadini appartenenti all'Unione europea o in essa regolarmente residenti, nonche' le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti alla legge 11 luglio 2002, n. 148
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 14

Norme di adeguamento

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le SSML gia' riconosciute ai sensi della normativa vigente si conformano alle disposizioni del presente regolamento, attraverso le procedure di riconoscimento e di accreditamento dei corsi di studio, nelle forme e nei termini di cui agli articoli 2 e 3. Entro il predetto termine e' adottato il decreto del Ministro di riconoscimento delle SSML e accreditamento di corsi e sedi, ovvero di revoca degli stessi.
 
Art. 15

Valutazione dei crediti formativi

1. Su istanza degli interessati, gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le Scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986, sono considerati dai competenti organi didattici come crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti alla legge 11 ottobre 1986, n. 697
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 16
Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea
magistrale

1. Le SSML, previa autorizzazione del Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, possono stipulare convenzioni con universita' site nella Regione ove hanno sede le stesse, esclusivamente per la realizzazione di corsi di laurea magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94). Restano riservate alle universita' la responsabilita' didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.
 
Art. 17
Inserimento degli studenti iscritti alle Scuole di mediazione
linguistica nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e
dei laureati delle istituzioni della formazione superiore
1. Gli studenti iscritti alle SSML sono inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti.
2. Con decreto del Ministro, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali per quanto di competenza, sono disciplinate le modalita' di inserimento degli studenti e dei diplomati presso le Scuole superiori di mediazione linguistica nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti all'articolo 1-bis del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, sono rispettivamente stabiliti in 40 giorni e in 180 giorni.
2. Il presente regolamento abroga i decreti ministeriali 10 gennaio 2002, n. 38, e 3 maggio 2018, n. 59, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2026/2027.

Note all'art. 18:
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38,
concernente recante: «Regolamento di riordino della
disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986,
n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96,
lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno
2018.
- Per i riferimenti al decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 maggio
2018, n. 59 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 maggio 2026

Il Ministro: Bernini Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1429