Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 8 maggio 2026, n. 109
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 26, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'articolo 9, comma 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, recante «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2026;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 26 marzo 2026;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di iscrizione all'albo degli idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito «Ministero»), con cadenza almeno quadriennale, mediante bando pubblicato sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' sul proprio sito internet istituzionale, indice una selezione per titoli per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco nazionale (di seguito «Albo»), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 11, terzo periodo, della legge n. 394 del 1991, l'iscrizione all'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante espletamento della procedura di selezione di cui al comma 1 del presente articolo.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12
settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: «Nuovi
interventi in campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998:
«26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal
comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono
iscritti i direttori in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' i soggetti inseriti
nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente del 14 aprile 1994.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 11, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle
aree protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292
del 13 dicembre 1991:
«Art. 9 (Ente parco). - Omissis.
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto
di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 recante: «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185
del 9 agosto 1994.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 13 novembre 2012.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2013.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante:
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 recante: «Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4
giugno 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante:
«Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche
di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2013:
«Art. 7 (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al concorso
per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a
cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono
altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
titolo di studio universitario, che hanno maturato, con
servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti
od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo
articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o
magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato
di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito
presso le scuole di specializzazione individuale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, o master di secondo livello conseguito
presso universita' italiane o straniere dopo la laurea
magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi,
altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso della laurea.
3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi
comprensivi di un periodo di applicazione presso
amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno
Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalita' determinate dal decreto
di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo
di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico
della Scuola nazionale dell'amministrazione.
4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili
riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non puo'
essere inferiore al cinquanta per cento.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2 e' abrogato;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Concorso pubblico per titoli ed esami";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1,
avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto
dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima
del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.";
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito
del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo
assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura
concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non puo'
superare il quaranta per cento della votazione finale del
candidato.";
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: "Il concorso
pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "Il
concorso pubblico per titoli ed esami";
d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: "prova
orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' il punteggio
conseguito all'esito della valutazione dei titoli";
e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono
inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato
per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono
inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato
per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente
nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per
una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei
posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione.";
h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Graduatoria del concorso). - 1. Al
corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i
candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei posti
disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del
venti per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di
ammissione al corso-concorso e' predisposta dalla
commissione esaminatrice in base al punteggio finale
conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei
voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova
orale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza. La
graduatoria di merito e' approvata con decreto del
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed
e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.";
i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le
commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al
corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14,
sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.";
l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi). - 1.
Con decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono
stabilite le modalita' di svolgimento della fase di
formazione generale del corso-concorso della durata di otto
mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo
della fase di formazione specialistica e dell'esame
finale.";
m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo
della fase di formazione generale). - 1. Gli allievi che
conseguono nella valutazione continua una media delle
votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
conclusivo della fase di formazione generale. Superano
l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel
limite dei posti di dirigente in concorso.";
n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Formazione specialistica). - 1. Gli
allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono
assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte
sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
graduatoria di merito, per svolgere un periodo di
formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione
provvede all'organizzazione del periodo di formazione
specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo
Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale
dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione
specialistica gli allievi sostengono un esame finale.
Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una
votazione di almeno ottanta su cento.";
o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso).
- 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene
pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di
cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica provvede
all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di
destinazione.";
p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Trattamento economico degli allievi).
- 1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non
dipendenti pubblici la Scuola nazionale
dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio
stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli
oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice
ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa
di studio corrisposto dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione sara' rimborsato dall'amministrazione
di destinazione finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo
dipendenti pubblici e' corrisposto, a cura
dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento
economico in godimento, senza alcun trattamento di
missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato
dall'amministrazione di destinazione del dipendente
all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il
trattamento economico del dipendente sia inferiore a
millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale
dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo
dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della
Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge.";
q) le parole: "Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Scuola Nazionale dell'Amministrazione".».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 aprile 2018, n. 80 recante: «Regolamento recante
l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i
diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di
dirigente della seconda fascia» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 35-ter, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1.
L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1,
comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti
avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima
partecipazione ai quali si accede mediante registrazione
nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3,
comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito
denominato "Portale", disponibile all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale
l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o
un domicilio digitale a lui intestato al quale intende
ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui
intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un
recapito telefonico. All'atto della registrazione
l'interessato puo' chiedere l'invio, da parte del Portale,
di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi
corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. Il
diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale
convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno
superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati
e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad
accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalita'
del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo
35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei
candidati esaminati, sono altresi' affissi al termine di
ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui
si e' svolta la prova e rimangono pubblicati fino al
termine di ciascuna giornata. La registrazione al Portale
e' gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente
mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo
64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al
medesimo da parte degli utenti, le modalita' di accesso e
di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di
cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi
di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di
selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le
comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o
comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' e
la riservatezza dei dati personali, nonche' le modalita'
per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche
tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il
reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3,
il decreto di cui al quarto periodo tiene conto delle
specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo
termine di cui al quarto periodo, per le amministrazioni di
cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e'
adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze e della
giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per
la protezione dei dati personali. La veridicita' delle
dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo
46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle
amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il
Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione
delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e
sul Portale unico del reclutamento esonera le
amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali,
dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al
Portale, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso
da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 e quelle
per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite
entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa
tra il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna
amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni
di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle
specificita' dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di
cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
locali per le rispettive selezioni di personale. Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali
sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di cui al comma 2.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo
schema predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della
documentazione relativa a tali procedure da parte delle
amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la
pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo
parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a
tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Per il testo dell'articolo 9, comma 11, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Per accedere alla selezione di cui all'articolo 1 e ai fini dell'iscrizione all'Albo, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un'universita' statale della Repubblica italiana o presso un'universita' non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.
Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui alle lettere a) o b), secondo la vigente normativa. A pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza sono dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione, fatta salva la possibilita', per il candidato medesimo, di richiedere l'ammissione alla selezione con riserva dell'acquisizione del provvedimento di equipollenza ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Per accedere alla selezione di cui all'articolo 1 e ai fini dell'iscrizione all'Albo, e' richiesto, altresi', il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere dirigente appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato, per almeno tre anni, specifica esperienza in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita';
b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in posizione non dirigenziale, che abbia ricoperto, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, incarichi di servizio correlati alla tutela dell'ambiente e della biodiversita';
c) sia in possesso di conoscenze e comprovata professionalita', anche di tipo gestionale, nei settori della tutela dell'ambiente e della biodiversita', desumibili da concrete esperienze di lavoro maturate nei medesimi settori per almeno sei anni. Nel caso in cui le concrete esperienze di lavoro siano state maturate presso amministrazioni statali, in posizione dirigenziale, il termine di sei anni di cui al primo periodo e' ridotto a tre anni.
3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 mediante dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da rendere sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo il candidato attesta altresi' se sia o sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione, indica le condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se riportate in primo grado di giudizio, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non e' tenuto a indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate o quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 38 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione - Art. 1
del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs. n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea). - 1. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
possono accedere ai posti di lavoro presso te
amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana,
nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1.
3. Sino all'adozione di una regolamentazione della
materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei
titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello
Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici destinati al
reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del
merito ovvero del Ministero dell'universita' e della
ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di
ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a
partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il
Dipartimento della funzione pubblica conclude il
procedimento di riconoscimento di cui al presente comma
solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno
l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di
riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione
della graduatoria finale, al Ministero dell'universita' e
della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del
merito.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni
al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 35-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 3

Commissione di valutazione
e giudizio di idoneita'

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e' nominata la Commissione per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 2, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nel rispetto del principio della parita' di genere ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La partecipazione dei membri alla Commissione non da' diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Presidente e' scelto tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili. I restanti due componenti sono scelti tra:
a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che risultino aver maturato un'esperienza professionale, di almeno sei anni, in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversita';
b) professori universitari in discipline naturalistico-ambientali.
2. La valutazione dei titoli di cui all'articolo 2, ai fini del giudizio di idoneita', e' effettuata secondo le modalita' definite con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e aggiornato ogni quattro anni. Nel decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 2 e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli medesimi. Le modalita' di valutazione dei titoli di cui all'articolo 2 possono essere integrate con il bando di cui all'articolo 1.
3. Sono iscritti all'Albo coloro che riportano un punteggio non inferiore a quello minimo definito nel decreto ai sensi del comma 2.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 57 (Pari opportunita'). - Omissis.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di
quoziente frazionario si procede all'arrotondamento
all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o
superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra
decimale sia inferiore a 0,5;
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare
pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari
opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio.
Omissis.».
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'articolo 2.
 
Art. 4

Cause di inconferibilita', cancellazione
e sospensione dall'Albo

1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni;
c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;
d) hanno riportato sentenze penali di condanna o sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che dispongono l'applicazione di pene accessorie, ancorche' non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione, nonche' per i reati previsti dal libro secondo, titolo VI-bis, del codice penale, ancorche' nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entita' della pena inflitta, alla sentenza non consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
2. Il Ministero, previo contradditorio, dispone motivatamente la cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto nel caso in cui venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, sopraggiunga il collocamento in posizione di quiescenza del soggetto interessato, ovvero nel caso in cui il medesimo sia sottoposto o sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, salvi gli effetti della riabilitazione.
3. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta dell'Albo, ciascun soggetto iscritto e' tenuto a comunicare al Ministero, almeno sei mesi prima, e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio collocamento in quiescenza.
4. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto all'Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che, comunque, possono compromettere gravemente l'immagine dell'amministrazione o il complessivo giudizio di idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco nazionale, sentito l'interessato, puo' disporne cautelativamente la sospensione dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle circostanze sopra indicate.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 407 e 444 del
codice di procedura penale:
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una
contravvenzione, un anno.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo comma, e 630
dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma,
629, secondo comma, 630];
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice
penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter,
615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies
del codice penale, quando il fatto e' commesso in danno di
sistemi informatici o telematici di interesse militare o
relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o
alla sanita' o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico;
7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del
titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12,
comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non
possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza del termine per la conclusione delle
indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice.
3-bis.».
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata,
aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo
577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonche' per
i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti
previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto
comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione
della pena, se non presentata in udienza, deve essere
notificata a pena di inammissibilita', a cura della parte
richiedente, al difensore della persona offesa o, in
mancanza di questo, alla persona offesa che abbia
provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Il Capo I, Titolo II, Libro secondo del codice
penale, reca: «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica Amministrazione».
- Il Titolo VI-bis, Libro secondo del codice penale,
reca: «Dei delitti contro l'ambiente».
- Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 5

Disciplina transitoria e abrogazioni

1. I direttori in carica e i soggetti gia' iscritti nell'Albo alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono iscritti di diritto nell'Albo rinnovato ai sensi del regolamento medesimo.
2. I direttori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento permangono nelle loro funzioni fino alla cessazione della relativa nomina.
3. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e' abrogato.

Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143 recante:
«Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio
dell'attivita' di direttore di ente parco nazionale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre
1998, n. 426», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 27 luglio 2016.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare
Roma, 8 maggio 2026

Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1851