Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 maggio 2026
Istituzione di titoli professionali per il personale marittimo destinato a prestare servizio esclusivamente a bordo di navi battenti bandiera italiana impiegate in navigazione nazionale costiera svolta tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto in particolare l'art. 123 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, il quale prevede che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e si disciplina la necessaria attivita' di certificazione»;
Ritenuta la necessita' di istituire nuovi titoli professionali per la navigazione marittima, adeguati alla formazione e all'abilitazione richieste per la navigazione e il traffico a cui sono destinati;
Considerati gli esiti della consultazione pubblica avviata con nota n. 21516 del 9 ottobre 2025 con le associazioni di categoria interessate e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Viste le note n. 156469 del 14 novembre 2025 e n. 33746 dell'11 marzo 2026 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto istituisce nuovi titoli professionali per il personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare destinato a prestare servizio esclusivamente a bordo di navi battenti bandiera italiana impiegate in navigazione nazionale costiera svolta tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di venti miglia dalla costa.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Titoli professionali per il personale marittimo

1. I titoli professionali di cui all'art. 1 sono:
a) Comandante per il traffico costiero (per i servizi di coperta);
b) Capo motorista (per i servizi di macchina);
c) Conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio;
d) Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio.
 
Art. 3

Comandante per il traffico costiero

1. Il comandante per il traffico costiero assume il comando di navi adibite al trasporto di merci e/o passeggeri o di rimorchiatori, non superiori a 500 GT, in navigazione tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa.
2. Per conseguire il titolo professionale di comandante per il traffico costiero occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) avere la qualifica di allievo ufficiale di coperta;
c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
d) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di guardia in coperta su navi adibite alla navigazione marittima risultanti dal training record book;
e) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validita', dell'addestramento di base (Basic Training), antincendio avanzato, Radar osservatore normale, Radar ARPA ove previsto, Leadership e Teamwork conseguiti presso istituti, enti o societa' autorizzati ed essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;
f) avere sostenuto con esito favorevole, al termine del periodo di navigazione prescritto e dell'addestramento obbligatorio di cui alla lettera e) del presente articolo, un esame teorico-pratico volto all'accertamento delle competenze tecnico-professionali, da sostenersi presso le autorita' marittime, secondo le modalita' e il programma stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a imbarcare su mezzi adibiti al trasporto passeggeri, deve essere in possesso dell'attestato del corso istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, in corso di validita'.
4. Il comandante per il traffico costiero qualora svolga funzioni connesse ai servizi radio di bordo, deve essere in possesso della pertinente certificazione di operatore radio (GMDSS) o analoga certificazione in base alla stazione radio presente a bordo rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a imbarcare su unita' equipaggiata con sistema di informazione e visualizzazione della carta elettronica (ECDIS), deve essere in possesso del relativo addestramento, in corso di validita'.
6. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a imbarcare su unita' dotate di mezzi di salvataggio per i quali sia prescritta la presenza di personale in possesso dell'abilitazione di «Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» (MAMS) deve essere in possesso del relativo certificato di addestramento, in corso di validita';
7. Il comandante per il traffico costiero che sia in possesso anche di un titolo professionale di macchina puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, a condizione che le sistemazioni di bordo siano idonee e che i requisiti tecnici delle navi siano stati verificati, tramite apposita dichiarazione rilasciata dall'ente tecnico competente.
 
Art. 4

Capo motorista

1. Il capo motorista assume la direzione di macchina di navi adibite al trasporto di merci e/o passeggeri, o di rimorchiatori, non superiori a 500 GT, tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa.
2. Per conseguire il titolo di capo motorista occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
b) avere la qualifica di allievo ufficiale di macchina;
c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e n. 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
d) avere effettuato ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina su navi adibite alla navigazione marittima, risultanti dal libretto di navigazione;
e) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validita', dell'addestramento di base (Basic Training) e antincendio avanzato, Leadership e Teamwork conseguiti presso istituti, enti o societa' autorizzati ed essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;
f) avere sostenuto con esito favorevole, al termine del periodo di navigazione prescritto e dell'addestramento obbligatorio di cui alla lettera e) del presente articolo, un esame teorico-pratico volto all'accertamento delle competenze tecnico-professionali, da sostenersi presso le autorita' marittime, secondo le modalita' e il programma stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il capo motorista qualora destinato a imbarcare su mezzi adibiti al trasporto passeggeri deve essere in possesso dell'attestato del corso istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, in corso di validita'.
4. Il capo motorista qualora destinato a imbarcare su unita' dotate di mezzi di salvataggio per i quali sia prescritta la presenza di personale in possesso dell'abilitazione di «Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» (MAMS) deve essere in possesso del relativo certificato di addestramento, in corso di validita'.

Titoli speciali

 
Art. 5

Conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 99 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, il conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio puo' condurre le navi adibite al servizio di pilotaggio di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate e di potenza non superiore a 900 kW per ogni motore installato entro i limiti territoriali di svolgimento del servizio e nell'ambito delle esigenze funzionali della corporazione.
2. Per conseguire il titolo di conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio e' necessario:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
b) avere assolto l'obbligo scolastico;
c) avere compiuto i diciotto anni di eta';
d) avere i requisiti indicati nell'art. 238, n. 1 e n. 4, del regolamento al codice della navigazione;
e) essere in possesso dell'attestato in corso di validita' dell'addestramento di base (Basic training) conseguito presso istituti, entri o societa' autorizzati ed essere in possesso di certificato di Primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato da strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della salute;
f) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione di cui nove mesi di navigazione in servizio di coperta o di macchina su qualsiasi tipo di nave e tre mesi di navigazione a bordo di navi destinate al pilotaggio;
g) essere in possesso del titolo di marinaio motorista o superiore; la navigazione effettuata a bordo delle navi destinate al pilotaggio dotate di comandi centralizzati e' da considerarsi valida anche come navigazione al servizio di motori endotermici ai fini del conseguimento del titolo di marinaio motorista.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione a bordo di navi destinate al pilotaggio negli ultimi quarantotto mesi conseguono automaticamente il titolo professionale di conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio.
 
Art. 6

Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio

1. Coloro che siano iscritti con la qualifica di ormeggiatore nel relativo registro, abbiano conseguito il certificato professionale di competenza di cui all'art. 213-bis del regolamento di esecuzione al codice della navigazione (parte marittima) introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2024, e abbiano frequentato lo specifico corso il cui contenuto e' definito con decreto direttoriale, conseguono il titolo professionale di comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio. Il comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio conduce i mezzi nautici in dotazione delle societa' cooperative di ormeggio, a prescindere dai limiti di stazza e di potenza dei motori entro i limiti territoriali di svolgimento del servizio e nell'ambito delle esigenze funzionali della societa' cooperativa di ormeggio e acquisisce i certificati MAMS, GMDSS e Medical Care laddove richiesti per esigenze di servizio.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti nel relativo registro con la qualifica di ormeggiatore, aspirante ormeggiatore o allievo ormeggiatore conseguono i titoli di capo barca per il traffico nello stato e di motorista abilitato previa frequentazione di uno specifico corso il cui contenuto e' definito con decreto direttoriale. I titoli cosi' conseguiti sono validi ai soli fini dell'acquisizione del certificato professionale di competenza di ormeggiatore e non consentono il conseguimento dei titoli disciplinato all'art. 8.

Disposizioni generali

 
Art. 7

Rinnovo dei certificati di competenza

1. La navigazione effettuata sulle navi di cui all'art. 1 con le abilitazioni disciplinate dal presente decreto, o con certificazioni di competenza (CoC) conformi alla Convenzione STCW '78 come emendata conseguite a livello operativo o direttivo, e' riconosciuta utile ai fini del rinnovo delle certificazioni stesse ai sensi del decreto direttoriale 5 febbraio 2025, n. 16.
 
Art. 8
Regime transitorio per il conseguimento dei titoli professionali di
comandante per il traffico costiero e di capo motorista
1. I titolari di certificato di competenza di ufficiale di coperta, in corso di validita', possono conseguire il titolo di comandante per il traffico costiero se in possesso di almeno sei mesi di navigazione effettiva con la qualifica di ufficiale di coperta o nelle funzioni di comandante, risultanti dal libretto di navigazione, nei quattro anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e degli attestati di addestramento in corso di validita', secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera e). Il requisito della navigazione puo' essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. I titolari del titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, rilasciato ai sensi dell'art. 259 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione conseguono il titolo di comandante per il traffico costiero se in possesso:
i. dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4) del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
ii. degli attestati di addestramento, in corso di validita', di cui all'art. 3, comma 2, lettera e);
iii. di dodici mesi di navigazione in qualita' di comandante effettuati nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione puo' essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. I titolari del certificato di competenza di ufficiale di macchina, in corso di validita', conseguono il titolo di capo motorista se hanno effettuato sei mesi di navigazione nelle funzioni di ufficiale di macchina o nelle funzioni di direttore di macchina effettuati nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, risultanti dal libretto di navigazione, e degli attestati di addestramento in corso di validita' di cui all'art. 4, comma 2, lettera e). Il periodo di navigazione puo' essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. I titolari del titolo professionale di direttore di macchina fino a 750 kW conseguono il titolo di capo motorista se in possesso:
i. dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
ii. degli attestati di addestramento, in corso di validita', di cui all'art. 4, comma 2, lettera e);
iii. di dodici mesi di navigazione nelle funzioni di direttore di macchina effettuati nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione puo' essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. La richiesta per il conseguimento del titolo deve essere avanzata dall'interessato, in possesso dei requisiti, alla capitaneria di porto di iscrizione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 9

Rilascio dei documenti di abilitazione e modelli

1. I documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali istituiti col presente decreto sono rilasciati dal capo del compartimento marittimo di iscrizione e sono conformi ai modelli di cui agli allegati A, B, C e D.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2026

Il Ministro: Salvini