Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2026 (vai al sommario)
LEGGE 12 giugno 2026, n. 106
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.
 
ACCORDO

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA
DIFESA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE
UNITED ARAB EMIRATES

CONCERNING DEFENCE COOPERATION

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 15.093 euro per l'anno 2026 e a 15.093 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio