| Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2026 (vai al sommario) |
| BANCA D'ITALIA |
| PROVVEDIMENTO 16 giugno 2026 |
| Modifiche alle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio» del 26 marzo 2019. |
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Il DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio); Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela; Viste le «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio», adottate con provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, come successivamente modificate; Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 di modifica alle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio, con il quale e' stato introdotto l'obbligo di nominare un esponente responsabile per l'antiriciclaggio; Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011 sulla procedura (cd. Or.So.) per l'invio delle segnalazioni concernenti le informazioni sui componenti gli organi sociali; Considerato l'approssimarsi del termine ultimo entro il quale gli intermediari sono tenuti a nominare un esponente responsabile per l'antiriciclaggio (fissato al 30 giugno 2026);
Emana: l'unito atto di modifica delle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio». Roma, 16 giugno 2026
Il Governatore: Panetta |
| | Allegato
Art. 1. Modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019.
1. Nella Parte II, Sezione III-bis «Esponente responsabile per l'antiriciclaggio», dopo l'ultimo paragrafo, che termina con le parole: «organo con funzione di gestione», e' aggiunto il seguente: «I destinatari comunicano alla Banca d'Italia la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e i successivi aggiornamenti relativi alla carica entro venti giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione della stessa. Con riferimento agli intermediari di nuova costituzione, l'invio della prima segnalazione va effettuato entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. In caso di errori segnaletici individuati dalla Banca d'Italia o dall'intermediario, questo dovra' segnalare la rettifica della segnalazione errata nel piu' breve tempo possibile. I destinatari assolvono agli obblighi di comunicazione attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. Or.So.) disciplinata dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011, quando applicabile.» |
| | Art. 2.
Disposizioni transitorie
1. Con riferimento agli esponenti responsabili per l'antiriciclaggio in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i destinatari effettuano la comunicazione alla Banca d'Italia entro venti giorni dalla medesima data di entrata in vigore. |
| | Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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