Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2026 (vai al sommario)
LEGGE 9 giugno 2026, n. 105
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in
materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2026».

N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 12 della legge 4 aprile 2025,
n. 42, recante: «Misure in materia di ordinamento,
organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia,
delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2025, n. 79, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Delega al Governo per la disciplina in
materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1.
Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della
vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticita'
connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e
dalla transizione energetica, il Governo e' delegato ad
adottare, entro il 31 ottobre 2026, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni modificative e integrative
dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre
2018, n. 127.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto del seguente principio e criterio
direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
modifica, revisione e semplificazione del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica
dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale
istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative a livello
nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato,
che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla
data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza
medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni
del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione del presente articolo e dai
decreti legislativi da esso previsti non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I
decreti legislativi di attuazione della delega di cui al
presente articolo sono corredati di relazione tecnica che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero
dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura.».
 
Art. 2
Proroga del termine per l'esercizio della delega per la revisione del
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 10 novembre 2025, n. 167, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 14, comma 1, della legge 10
novembre 2025, n. 167, recante «Misure per la
semplificazione normativa e il miglioramento della qualita'
della normazione e deleghe al Governo per la
semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate
materie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre
2025, n. 265, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Delega al Governo per la revisione del
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la revisione del testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, al fine di adeguare la disciplina
dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di
dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle
liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali
stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) ricognizione delle norme statali vigenti in
materia di cause ostative al diritto di elettorato attivo,
di composizione, nomina e funzionamento degli organi
comunali e statali preposti alla regolare tenuta e al
controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso,
di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle
norme previste dal citato testo unico, al fine di
provvedere al coordinamento, all'aggiornamento e alla
semplificazione delle medesime norme, apportando le
modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica,
giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme
costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del
principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali
al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore
eta' e in assenza di cause preclusive del diritto di
elettorato attivo;
b) revisione delle procedure di tenuta e
aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza
dell'intervenuta integrazione delle liste elettorali con
l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle
revisioni ordinarie e straordinarie;
c) affidamento al responsabile dell'ufficio
elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta,
all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali
generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni
elettorali circondariali la competenza a decidere sui
ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o
iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di
iscrizione nelle liste elettorali;
d) armonizzazione delle disposizioni del citato
testo unico con quelle previste a livello nazionale e
dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel
rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni
richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia,
previa acquisizione del parere della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante
per la protezione dei dati personali, da rendere entro
trenta giorni.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
della procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni
integrative o correttive.».