| Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
| ORDINANZA 11 giugno 2026 |
| Societa' «E.GIOVI S.r.l. in amministrazione giudiziaria». Impianto trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta 1, autorizzato con AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 e, da ultimo, con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378. Modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 30/2026). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica
Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 "al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022; Visto: il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda: la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006; l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia; Visti: l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...»; la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45; la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le successive modifiche ed integrazioni alla stessa; la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022»; Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020; Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257; Visti: la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero; la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attivita' di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques); la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»; direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020; direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti; la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalita' applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»; la delibera SNPA 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006»; il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»; il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»; la L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»; la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «Decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»; la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalita' di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della L.R. n. 27/1998»; la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalita' di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attivita' sottoposte a procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»; il regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante «Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attivita' di bonifica di siti contaminati»; Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al procedimento di Verifica di assoggettabilita' a Valutazione di impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di Valutazione preliminare (art. 6, commi 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. - art. 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni); approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni definita con disposizione n. 23/2023»; Dato atto che: con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.» del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato; con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea Capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.»; la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024; con determinazione dirigenziale n. 85 del 17 marzo 2026, prot. NA5372 Il Dipartimento ciclo rifiuti di Roma Capitale ha, fra l'altro, determinato «1. di prorogare, nell'ambito dell'affidamento in house di cui alla DAC n. 52/2015 di durata quindicennale valevole fino al 25 settembre 2030, e nelle more dell'approvazione dei necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo contratto di servizio, il contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a., approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 82 del 21 marzo 2024 e con scadenza alla data del 27 marzo 2026, fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026 (prima proroga)»; Premesso che: con la disposizione n. 46 del 25 novembre 2024, prot. n. RM/6878, il Commissario straordinario ha, fra l'altro, statuito: [...] «1 di approvare, al fine di definire le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, l'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento inerente la ricognizione: delle strutture a supporto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani localizzate nel territorio della citta' di Roma»; nel richiamato allegato 1, fra gli «Impianti di gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel territorio della citta' di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.a.», di competenza del Commissario straordinario, viene indicato: «a) Impianti TM/TMB: [...] c) E. Giovi - via Malagrotta, 257 - Roma»; con determinazione dirigenziale n. G06042 del 23 dicembre 2013 la Regione Lazio ha rilasciato, «...l'Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni alla E.Giovi S.r.l. (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), P.IVA 01301101000 e c.f. 04773710589 con sede legale in via Portuense n. 881 - 00148 Roma per gli impianti TMB denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma Capitale (RM) - via di Malagrotta n. 257 - 00050 Roma, secondo tutto quanto indicato nell'allegato tecnico al presente atto»; con determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024, la Regione Lazio - Direzione ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilita', parchi - Area autorizzazione integrata ambientale, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha, da ultimo, cosi', fra l'altro, disposto: «1. di recepire la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni rilasciata dalla Regione Lazio, comunicate dalla societa' E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, di cui alla nota prot. n. U114 del 5 aprile 2024, acquisita al prot. reg. n. 0464168 del 5 aprile 2024, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, costituita dalla 1° fase di ripristino dell'impianto come indicata in premessa e relativa a: a) Riconfigurazione temporanea "semplificata" delle linee di trattamento con modifica del layout impiantistico (mantenendo inalterato il processo autorizzato) per consentire una veloce riattivazione del TMB M1 con l'esclusione dal processo della sola linea di produzione CSS (fase di lavorazione della frazione secca con produzione di C.D.R./C.S.S.; recupero dei metalli non ferrosi e del PET) che verra' riattivata successivamente e al suo posto linea di pressatura e fasciatura della frazione secca (sopravvaglio) prodotto con codice EER 191212 ed avviata a successive operazioni di recupero presso impianti autorizzati; [...]»; nella medesima determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024, altresi', testualmente, viene riportato: «Evidenziato che a seguito degli incendi occorsi per entrambi gli impianti (incendio accaduto in data 24 dicembre 2023 presso l'impianto denominato "M1 Malagrotta 1", che si aggiunge a quello del 15 giugno 2022 presso l'altro impianto adiacente denominato "M2 Malagrotta 2"), i due impianti sono attualmente fuori uso; Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 0464168 del 5 aprile 2024 con la quale E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, nelle more dell'esito del riesame e con il fine di riattivare almeno uno dei due impianti TMB messi fuori uso dopo gli incendi, trasmette la documentazione tecnica di dettaglio finalizzata ad una modifica non sostanziale dell'A.I.A. temporanea ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni riguardante la configurazione impiantistica denominata 1° fase riguardante l'impianto TMB di Malagrotta 1 (grassetto e sottolineatura della scrivente Area), che la societa' intende introdurre rispetto a quanto indicato nell'AIA, ai sensi del Titolo III-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, [...] L'esito delle suddette verifiche ha pertanto consentito di programmare la ripartenza del TMB M1 in due distinte fasi: una prima fase di funzionamento con una configurazione "semplificata" che, con una riconfigurazione del layout impiantistico, consente una veloce riattivazione del TMB con l'esclusione della sola linea di produzione CSS. Tale 1ª fase che si protrarra' per un periodo di tempo limitato stimato in circa dodici mesi di funzionamento e' l'oggetto della presente comunicazione di modifica non sostanziale; una seconda fase di funzionamento che vede l'impianto completamente ripristinato e a regime nella sua piena funzionalita' operative secondo quanto gia' autorizzato e richiesto nel rinnovo autorizzativo in itinere. In tale fase verra' quindi riattivata la linea di produzione del CSS, mantenendo inalterato il processo previsto in autorizzazione, ottimizzando nel contempo il layout dei macchinari rispetto all'attuale configurazione. La societa' comunica inoltre che ... per il completamento dei lavori relativi alla 1ª fase e l'avvio delle linee, si prevede che occorreranno circa tre mesi. Gia' in questa prima fase di esercizio in modalita' semplificata, sara' possibile raggiungere la potenzialita' massima autorizzata dell'impianto, pari a 600 t/g per 6 gg/settimana per un totale di 187.000 tonnellate/anno»; con nota acquisita al prot. regionale R.U. E. 1206577 del 2 ottobre 2024, la societa' «E.Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ha comunicato che «l'impianto TMB M1 nella sua configurazione "semplificata" iniziera' a ricevere i rifiuti, a partire dalle ore 20,30 della giornata odierna ed iniziera' le operazioni di trattamento dalle ore 6,00 di giovedi' 3 ottobre 2024»; con nota acquisita al prot. RM/4652 del 4 giugno 2025 la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», dopo aver rappresentato di aver «recentemente terminato la progettazione preliminare della II fase che prevede il ripristino completo dell'impianto TMB con la riattivazione della linea di produzione CSS; il programma delle attivita', al fine di evitare fermate prolungate dell'impianto e per ottimizzare i costi, prevede tre step di realizzazione la cui descrizione particolareggiata e' riportata nella relazione tecnica in allegato. La complessita' delle attivita' previste per la Fase II, rendera' necessario predisporre una dettagliata progettazione esecutiva e una fase preliminare dedicata alla preparazione delle richieste di offerta e alla gestione degli ordini, con i relativi tempi di fornitura; inoltre al termine dei montaggi dovra' essere previsto un mese per prove in bianco e collaudi. La durata complessiva stimata per la realizzazione ed il completamento delle attivita' ricomprese nella II fase e' di quattordici mesi», ha richiesto «una proroga di quattordici mesi della suddetta autorizzazione (ossia fino al 1° dicembre 2026) al fine di consentire la completa esecuzione dei lavori di adeguamento delle linee impiantistiche previste per la II fase»; con nota prot. n. RM/5400 del 1° luglio 2025, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa indicate, ha, da un lato, disposto l'archiviazione, per improcedibilita', della suddetta istanza di «proroga», acquisita al prot. n. RM/4652 del 4 giugno 2025, dall'altro ha indicato alla societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» di valutare l'eventuale presentazione di un'«istanza di modifica (temporanea) ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 dell'AIA di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata dalla Regione Lazio», provvedendo a presentare la documentazione indicata al seguente link https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti- di-trattamento-rifiuti/modulistica/ unitamente alle spese di istruttoria per la stessa previste; nella medesima nota si e' rappresentato, altresi', che, relativamente al procedimento volto al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 106966 del 26 febbraio 2015, ed al fine della prosecuzione dello stesso, la medesima societa' avrebbe dovuto presentare la documentazione progettuale indicata al seguente link https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti- di-trattamento-rifiuti/modulistica/ debitamente aggiornata, atta a far comprendere quale fosse, invero, il progetto dell'impianto da autorizzare in sede di riesame; con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ha trasmesso un'«Istanza di modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1», «...autorizzato con AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 e successiva determinazione G08185 del 20 giugno 2024...», ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; nella suddetta istanza la societa' «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» ha rappresentato che «ha individuato un percorso tecnico operativo, denominato fase 2 della riattivazione del TMB M1, che si articola in tre step successivi, che apporteranno progressive modifiche all'attuale configurazione temporanea autorizzata con determinazione G08185 del 20 giugno 2024 fino alla riattivazione completa dell'impianto TMB M1 secondo un layout ottimizzato» e che la durata prevista dei lavori e': per lo «step 1: tre mesi», per lo «step 2: quattro mesi» e per lo «step 3: sette mesi + un mese per prove e collaudi»; con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ha disposto «di recepire ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali temporanee dell'A.I.A. di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, comunicate con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, come integrate con la documentazione acquisita al prot. n. RM/7145 del 22 settembre 2025, costituite dalla 2° fase di ripristino dell'impianto denominato «Malagrotta 1» della societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria»; con messaggio di posta elettronica certificata, acquisito al prot. n. RM/8208 del 28 ottobre 2025, la societa' «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» ha trasmesso «l'appendice alla polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211 [...] recante la variazione dell'intestazione del beneficiario», con scadenza alla data del 23 aprile 2026, rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health - Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580, Iscrizione IVASS: 40667, iscritta in data 22 ottobre 2016 all'albo imprese con n. II.01368; con nota prot. n. RM/8730 del 19 novembre 2025, per le motivazioni nella stessa riportate, si e' richiesto a codesta spett.le societa' «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, alla sostituzione della «polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211», rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health - Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580; «...garanzia finanziaria che, come disciplinato dall'art. 7 del "Documento tecnico" allegato alla D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' avere durata "pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni..." (punto D. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378); con nota vs. prot. n. U053 del 16 gennaio 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/282, codesta societa' «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» ha, testualmente, rappresentato: «desideriamo informarvi di aver tempestivamente incaricato broker di primaria rilevanza, Luca Della Valle e AON S.p.a. per il reperimento di una nuova idonea garanzia. Nonostante l'istruttoria sia in fase avanzata, i broker hanno rappresentato l'impossibilita' tecnica di formalizzare il nuovo contratto entro la scadenza assegnata. Al riguardo, si evidenzia quanto segue: contesto normativo: i provvedimenti dell'Autorita' bulgara (FSC), recepiti da IVASS, pur vietando la sottoscrizione di nuovi contratti per DallBogg, confermano la validita' delle polizze in essere (attualmente con scadenza 23 aprile 2026); garanzie accessorie: a ulteriore tutela del beneficiario, resta attivo il deposito vincolato di euro 850.000,00 a favore del beneficiario costituito presso la Banca Popolare di Sondrio S.p.a; tale pegno potra' essere svincolato e riutilizzato per la sostituzione della garanzia solo dopo avere risolto il contratto con Dallbogg o alla scadenza dello stesso; continuita' operativa: l'eventuale sospensione delle attivita' dell'impianto TMB Ml comporterebbe un'interruzione di pubblico servizio con gravi ripercussioni sulla gestione dei rifiuti di Roma Capitale; stato delle attivita': la compagnia assicurativa AON S.p.a., primario istituto assicurativo, e' attivamente impegnato su piu' fronti per perfezionare la pratica nel minor tempo possibile. Tutto cio' premesso, confermiamo che sara' ns. cura avvertire tempestivamente circa la costituzione della nova polizza in sostituzione dell'attuale anche nel termine di giorni trenta e prima della scadenza naturale». con nota prot. n. RM/391 del 22 gennaio 2026, sopra richiamata, a riscontro della nota Vs. prot. n. U053 del 16 gennaio 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/282, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, per le motivazioni nella stessa indicate, ha, invero, concesso una proroga, «nei limiti di trenta giorni dalla precedente scadenza (ovvero entro il 17 febbraio 2026)», a codesta societa' «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» per la sostituzione della «polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211», rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health - Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580, con scadenza alla data del 23 aprile 2026; «...garanzia finanziaria che, come disciplinato dall'art. 7 del "Documento tecnico" allegato alla D.G.R. n. 239/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' avere durata "pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni..." (punto D. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378); con nota prot. n. RM/1004 del 18 febbraio 2026, si e' diffidata codesta spett.le societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» «alla sostituzione della "polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211", rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health - Sofia (Bulgaria) C.F. 97967620580, entro quindici giorni dalla presente, ribadendo, come riportato nell'ordinanza del Commissario straordinario n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, che "Le garanzie finanziarie devono essere redatte secondo gli schemi di polizza previsti all'allegato 'B' del 'Documento tecnico', allegato 1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni" (punto D. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378)»; con nota vs. prot. n. U086 del 4 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/1410, codesta societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», per le motivazioni come nella stessa riportate, ha richiesto «una ulteriore proroga per l'emissione della fideiussione»; con nota prot. n. RM/1428 del 5 marzo 2026, per le motivazioni rappresentate da codesta societa', il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, concesso, per ulteriori dieci giorni (ovvero fino alla data del 15 marzo 2026), la proroga richiesta; con nota vs. prot. n. U089 del 13 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/1665, codesta spett.le societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», ha rappresentato che «l'operazione - definita con il supporto dei broker Luca Della Valle e AON S.p.a. - comporta implicazioni finanziarie tali da richiedere la preventiva autorizzazione del GIP. Considerati i tempi tecnici necessari per l'ottenimento di tale provvedimento» e richiesto «un'ulteriore proroga di quindici giorni per l'emissione della fideiussione definitiva»; con nota prot. n. RM/1675 del 13 marzo 2026, tenuto conto di quanto rappresentato da codesta societa', il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha concesso l'ulteriore proroga richiesta (ovvero fino al 31 marzo 2026); con nota vs. prot. n. U105 del 30 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/2048, codesta societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», in merito alla sostituzione della polizza fideiussoria n. 2025-30-08-000182-05-000069211, rilasciata dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg:Life and Health, ha rappresentato che «l'operazione - definita con il supporto del broker Luca Della Valle e AON S.p.a. - e' ormai prossima al completamento. Tuttavia necessitano ancora alcuni giorni per arrivare all'emissione delle polizze per i TMB» e richiesto di «un'ulteriore proroga di quindici giorni per la conclusione della pratica e per l'emissione delle fideiussioni»; con nota prot. n. RM/2283 del 13 aprile 2026 il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, tenuto conto di quanto rappresentato della societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», ha concesso l'ulteriore proroga richiesta sino al termine inderogabile del 23 aprile 2026; con nota prot. n. U161 del 21 aprile 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/2409, la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», in merito alla prestazione della garanzia fideiussoria relativa all'impianto TMB denominato «Malagrotta 1», ha rilevato di trovarsi «nella necessita' di rappresentare le circostanze sopravvenute che impediscono il rispetto di detto termine e di richiedere, pertanto, un'ulteriore proroga di almeno trenta giorni». Ha, infatti, rappresentato che «l'operazione di prestazione della garanzia finanziaria e' stata definita con il supporto del broker Luca Della Valle e AON S.p.a. ed e' ormai prossima al completamento. La struttura individuata prevede il rilascio di una polizza fideiussoria assistita da un pegno su disponibilita' liquide depositate presso istituto bancario, a garanzia degli obblighi della scrivente societa' nei confronti della compagnia assicurativa. Tuttavia, un evento sopravvenuto di carattere istituzionale sta determinando un significativo ritardo nella formalizzazione del pegno bancario: In data 18 aprile 2026 si e' concluso il processo di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio (BPS) in BPER Banca. [...] La risoluzione di tali aspetti richiede ulteriori interlocuzioni e presumibilmente non potra' essere completata entro il termine del 23 aprile. Si desidera rassicurare codesta Autorita' sul fatto che, come comunicatoci dai broker, le polizze fideiussorie per il TMB M1 [...] sono gia' completamente definite, numerate e pronte per l'emissione: la compagnia assicurativa attende esclusivamente la formalizzazione del contratto di pegno bancario per procedere immediatamente al rilascio delle polizze. Non vi e' dunque alcuna incertezza sulla disponibilita' o sulla validita' della garanzia, bensi' unicamente la necessita' di completare un adempimento tecnico-bancario i cui tempi sono stati resi imprevedibili dalla circostanza straordinaria sopra descritta. Si rappresenta che tali ostacoli sono del tutto indipendenti dalla volonta' della scrivente Amministrazione giudiziaria, che ha operato e continua ad operare con la massima diligenza per addivenire alla prestazione della garanzia nel piu' breve tempo possibile» e richiesto «un'ulteriore proroga di almeno trenta giorni rispetto al termine del 23 aprile 2026, al fine di consentire il perfezionamento del contratto di pegno con BPER Banca e la conseguente emissione della polizza fideiussoria in conformita' a quanto disposto dal regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2»; con nota prot. n. RM/2476 del 23 aprile 2026 il Commissario straordinario, a norma dell'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ha diffidato la societa' «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» alla prestazione, entro e non oltre trenta giorni, delle garanzie finanziarie necessarie all'esercizio dell'attivita' di gestione rifiuti per l'impianto di trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta I (M1), proseguendo nelle more nella gestione dell'impianto secondo le modalita' e le prescrizioni di cui all'ordinanza commissariale n. 52 del 1° ottobre 2025; con nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026, la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ha trasmesso «l'istanza di modifica non sostanziale relativa all'impianto TMB M1 e riferita alle determinazioni in oggetto, ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni», con allegata la seguente documentazione: «Modulo B - Istanza di variante non sostanziale; Modulo F - Autodichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti soggettivi; Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie; Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato che descrive la tipologia di interventi di variante richiesti; Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato attestante la non sostanzialita' delle modifiche richieste»; rappresentando che «La descrizione delle modifiche richieste e' dettagliata nell'allegata Relazione tecnica asseverata...» a firma del tecnico incaricato. Considerato che: nella premessa della «Relazione tecnica asseverata», cui si rinvia, viene, fra l'altro, dichiarato che: «le attivita' dello Step 2 si limitera' al solo ripristino dell'edificio area selezione, accorpando e ottimizzando nello Step 3 di tutte le attivita' di montaggio dei nuovi macchinari nella loro configurazione definitiva. Tale nuova proposta comporta una modifica dei flussi di rifiuti in uscita dall'impianto, che non sarebbero piu' costituiti dai codici "EER 191210", "EER 191202" ed "EER 191212" (come da configurazione dello "step 2 della fase 2", autorizzata con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378) ma unicamente dai codici "EER 191202" ed "EER 191212"» e che «Tale modifica non ricade tra le fattispecie previste dalla lettera 1-bis, comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi anche fra le fattispecie previste nell'art. 15, comma 14 della L.R. n. 27/1998 e pertanto di tipo non sostanziale»; nella medesima «Relazione tecnica asseverata», altresi', testualmente, si dichiara: «Come comunicato con nota prot. U095 del 16 marzo 2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/1720 dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 la societa' E.Giovi ha comunicato: il completamento delle attivita' riferite al primo step della seconda fase; l'avvio delle attivita' relative al secondo step della seconda fase. Comunicava inoltre che le operazioni di ripristino dell'impianto registrano attualmente un ritardo di circa due mesi e mezzo rispetto al cronoprogramma allegato all'stanza di modifica non sostanziale (prot. U329 del 3 settembre 2025). Tale differimento, come gia' esposto dalla societa' nella nota prot. U065 dell'11 febbraio 2026, e' sostanzialmente riconducibile ai ritardi nell'ottenimento delle disponibilita' finanziarie, che hanno impedito l'avvio nei tempi stabiliti delle attivita' di ripristino dell'area selezione e l'approvvigionamento dei macchinari previsti per lo Step 2. Pertanto, al fine di minimizzare l'impatto di tale ritardo, la societa' presenta istanza di modifica non sostanziale che riguardera' il solo ripristinino dell'edificio area selezione, non realizzando la configurazione impiantistica provvisoria per la produzione di CSS non raffinato, previsto nello step 2 della seconda fase. Nel successivo Step 3 saranno accorpante e ottimizzate tutte le attivita' di montaggio dei nuovi macchinari nella loro configurazione definitiva prevista in A.I.A.. Alla luce di quanto esposto sopra la nuova configurazione dello step 2 della fase 2 sara' cosi' composta: FASE 2 - step 2 senza produzione di CSS Nello step 2, in assenza di produzione di CSS, tutte le attivita' di selezione saranno svolte all'interno della sezione di ricezione, al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e ripristino dell'area relativa al reparto selezione. In questa fase, rispetto a quanto autorizzato per lo step 2 con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, non sara' riattivata la linea di produzione del CSS. Il layout impiantistico previsto per tale fase e' il seguente: la sezione di apertura sacchi e vagliatura rimane invariata rispetto a quanto previsto nel precedente step 1 (n. 1 vaglio Φ 3000 mm e n. 2 vagli Φ 2000 mm, di cui uno in stand-by). Il flusso di sopravaglio (frazione secca), convogliato in un'unica linea dotata di elettromagnete, viene inviato alla linea di pressatura e fasciatura ubicata esternamente, all'interno della tensostruttura posta sul lato sinistro dei portoni di scarico. La frazione umida (sottovaglio), anch'essa convogliata in un'unica linea dotata di elettromagnete, viene invece inviata alla sezione di stabilizzazione (secondo la configurazione gia' prevista dalla determinazione della Regione Lazio n. G06042/2013) e successivamente alla sezione di raffinazione, operante secondo la configurazione modificata con determinazione della Regione Lazio n. G08185/2024). Durata prevista dei lavori dello step 2 senza produzione di CSS: quattro mesi [...] FASE 2 - step 3 Per quanto riguarda lo step 3 della fase 2, la configurazione impiantistica sara' ricondotta a quella prevista in A.I.A., pur con un layout dei macchinari aggiornato e autorizzato con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/2025/0007378, recante «Modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni». Rispetto a quanto precedentemente autorizzato, si prevede di accorpare e ottimizzare tutte le attivita' di montaggio dei nuovi macchinari; conseguentemente, la durata complessiva dei lavori relativi allo step 3 e' stimata in cinque mesi, cui si aggiunge un mese dedicato alle prove e ai collaudi»; nella «Attestazione asseverata», allegata alla nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026, viene, asseverato quanto segue: «a) Che le modifiche proposte dalla societa' E.Giovi S.r.l., riguardanti al solo ripristino nello step 2 dell'edificio area selezione, accorpando e ottimizzando nello step 3 di tutte le attivita' di montaggio dei nuovi macchinari nella loro configurazione finale cosi' come autorizzate con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/2025/0007378, non ricadono tra le fattispecie richiamate nell'art. 15, comma 14 della L.R. n. 27/1998; b) La quantita' dei rifiuti, a seguito della richiesta della societa', non subisce aumenti rispetto a quanto gia' autorizzato (ovvero subisce variazioni all'interno del 10% della quantita' assentita) ne' la richiesta comporta variazioni alle quantita' gia' autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi; c) Quanto richiesto non comporta modifiche di processo e funzionali alle linee impiantistiche e tecnologiche previste in AIA autorizzata con determinazione Regione Lazio n. G06042/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; d) Non vengono utilizzati, a seguito della richiesta modifica, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle gia' autorizzate; e) Non si prevede di sostituzione di macchinari (previsti e autorizzati con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025); Inoltre, si assevera che; La modifica apportata non produce effetti peggiorativi sull'ambiente rispetto a quanto gia' autorizzato con determinazione Regione Lazio n. G06042 del 23 dicembre 2013; Che sussistono i requisiti ed i presupposti d'esercizio derivanti dalla realizzazione della modifica richiesta; Che la modifica richiesta ricade nella fattispecie di "modifica non sostanziale" cosi' come definita ai sensi della normativa nazionale e locale vigente in materia di gestione rifiuti non ricadendo tra le fattispecie previste dalla lettera I-bis, comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e quindi anche tra le fattispecie previste nell'art. 15, comma 14 della L.R. n. 27/1998, in quanto: non prevede l'utilizzo di aree e strutture fisse permanenti diverse da quelle gia' autorizzate; non prevede l'effettuazione di operazioni di gestione dei rifiuti diverse da quelle gia' autorizzate; non prevede variazioni in aumento degli impatti ambientali gia' esaminati ed autorizzati; non prevede la gestione di codice EER con caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche e qualitative diverse da quelli gia' autorizzati; non prevede l'inserimento di nuovi macchinari; o non prevede aumenti qua-quantitativi di emissioni in atmosfera, di emissioni sonore, di utilizzo di risorsa idrica e produzione di scarichi idrici rispetto a quelli gia' autorizzati»; le varianti presentate risultano non sostanziali non rientrando fra quelle previste all'art. 5, lettera l)-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che identifica, come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'Autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa»; con nota prot. n. RM/2949 del 26 maggio 2026 il Commissario straordinario ha accettato la polizza numerata come IPA-AIE-IT-2026- 066-08-000182-05-000077540 - emessa dalla compagnia assicurativa Accelerant Insurance Europe SA/NV, C.F. 16084711007, Iscrizione IVASS n.: D975R, iscritta in data 2 dicembre 2020 all'albo imprese di assicurazione in Italia con n. I.00172, rilasciata a favore della societa' «E. Giovi S.r.l.» con sede a Roma 00166 - via di Malagrotta, 257 - per l'importo di euro 2.850.000,00, relativamente all'Impianto di trattamento meccanico biologico "TMB-M1", emessa in data 21 maggio 2026 con decorrenza 23 aprile 2026 e scadenza 23 aprile 2027 (decorso tale termine sara' efficace per ulteriori due anni di validita'), trasmessa dalla societa' «E.Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria» con messaggio di posta elettronica certificata del 22 maggio 2026, acquisito in pari data al prot. n. RM/2916. Considerato, altresi', che: con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015 l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.», societa' in house di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della Citta' di Roma...», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato; con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la Giunta Capitolina ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024; con determinazione dirigenziale n. 85 del 17 marzo 2026, prot. NA5372 Il Dipartimento ciclo rifiuti di Roma Capitale ha, fra l'altro, determinato «1. di prorogare, nell'ambito dell'affidamento in house di cui alla DAC n. 52/2015 di durata quindicennale valevole fino al 25 settembre 2030, e nelle more dell'approvazione dei necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo contratto di servizio, il contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a., approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 82 del 21 marzo 2024 e con scadenza alla data del 27 marzo 2026, fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026 (prima proroga)»; l'«Impianto di trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta 1», sito in Roma, in via di Malagrotta n. 257 - Municipio XII, come riportato nell'allegato I della disposizione n. 46 del 25 novembre 2024, prot. n. RM/6878, risulta fra gli «Impianti di gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel territorio della Citta' di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.a.» e, dunque, a supporto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di Roma Capitale; la gestione di tale impianto da parte dell'amministrazione giudiziaria, non puo' che costituire, per il Commissario straordinario, indice di garanzia di trasparenza e legittimita' dell'azione gestoria medesima; in data 23 aprile 2026 la societa' «AMA S.p.a.» con nota prot. PG - 0073988. U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2465, ha rappresentato che «Roma Capitale produce ogni anno 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui circa 850.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati, con una produzione giornaliera di circa 2.400 tonnellate. La gestione quotidiana dei servizi e' garantita dalla ripartizione logistica degli scarichi dei mezzi di raccolta sui quattro poli impiantistici (i) Ponte Malnome/Malagrotta, (ii) Romagnoli (Ostia), (iii) Rocca Cencia/Porcarelli e (iv) Ambiente Guidonia, a servizio dei quattro quadranti della citta', che assicurano l'ottimizzazione dell'organizzazione e il completamento efficace dei servizi di raccolta e di gestione dei rifiuti, grazie a una logica di prossimita' e bacinizzazione dei punti di conferimento. Il venir meno della disponibilita' dell'impianto di E.Giovi (che garantisce ordinariamente la disponibilita' del trattamento di 187.000 tonnellate annue) causerebbe la mancanza di uno dei pilastri che mantengono in equilibrio il sistema di raccolta e la quotidiana gestione dei rifiuti della Citta' di Roma, determinando criticita' nella efficacia delle attivita' di raccolta, con conseguenti ripercussioni sulla qualita' e continuita' dei servizi e con il reale rischio di accumulo di rifiuti per le strade della citta', soprattutto per cio' che attiene al quadrante nord-ovest»; l'attivita' di trattamento meccanico biologico dei «rifiuti urbani non differenziati» (EER 20.03.01), residuali dalla raccolta differenziata, svolta presso l'impianto denominato «Malagrotta I» della societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», assume, dunque, una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale ed il medesimo impianto, peraltro, si colloca logisticamente in posizione idonea per essere punto di riferimento per i mezzi che, nello svolgere il servizio di raccolta urbana diviso per bacini di utenza, vi conferiscono direttamente parte dei rifiuti indifferenziati prodotti dal bacino di utenza di sud-ovest del territorio di Roma Capitale. Rilevato, quindi, che l'eventuale mancato conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale presso l'impianto denominato «Malagrotta I» della societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» genera l'inevitabile inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nel bacino sud-ovest della Citta' di Roma con potenziale deposito incontrollato dei rifiuti presso i punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare criticita' di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano. Ritenuto, quindi: che al Commissario straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando le situazioni di criticita' attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana; che conseguentemente e' necessario intervenire da parte del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 con i poteri previsti dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui all'art. 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 con specifico provvedimento per scongiurare il verificarsi di criticita' nello svolgimento del servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato nel quadrante sud-ovest della citta'. Rilevata: nelle more della presentazione, da parte della societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», della documentazione progettuale indicata al seguente link https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti- di-trattamento-rifiuti/modulistica/ debitamente aggiornata, come richiesto, dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/5400 del 1° luglio 2025, in relazione al procedimento volto al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 106966 del 26 febbraio 2015, ed al fine della prosecuzione dello stesso, la necessita' di un provvedimento, volto a garantire le condizioni del regolare svolgimento del servizio di raccolta e di igiene urbana a salvaguardia della tutela sanitaria ed ambientale; per quanto disciplinato dalla normativa di settore vigente, va, dunque, garantita efficacia, efficienza, economicita' ed autosufficienza alla gestione, di competenza del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, dei rifiuti urbani di Roma Capitale, all'interno dell'ambito territoriale ottimale (ATO-Roma), in conformita' con i principi di autosufficienza e prossimita' di cui all'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della Citta' di Roma. Dato atto che il comma 1 dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, testualmente, dispone che «...L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni...». Verificato che la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», come da ricevuta allegata alla nota acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026, ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria e' stata adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255. Ritenuto di poter recepire la modifica non sostanziale temporanea dell'A.I.A. di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo modificata con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, comunicata con nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026. Visto il sentito della Regione Lazio richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/3015 del 29 maggio 2026 ed espresso dalla Regione Lazio con nota prot. U. 0589331 dell'8 giugno 2026, acquisita al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/3107 del 9 giugno 2026. Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
Dispone:
A. di recepire ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la modifica non sostanziale temporanea dell'A.I.A. di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo modificata con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, comunicata con nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026, costituita nello step 2 della fase 2 dalle sole attivita' di ripristino dell'edificio selezione senza riattivazione della linea di produzione del CSS; B. di integrare e/o sostituire temporaneamente all'interno dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e successive modificazioni ed integrazioni, la documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Relazione tecnica asseverata - Rev.0 - data: 13 aprile 2026; Allegato 1 - Schema di flusso e bilanci di massa Fase 2 Step 2 senza produzione di CSS - Rev.0 - data: 13 aprile 2026; Allegato 2 - Layout impiantistico Fase 2 Step 2 senza produzione di CSS - Rev.0 - data: 13 aprile 2026; Allegato 3 - Cronoprogramma - Rev.0 - data: 13 aprile 2026; Attestazione Asseverata - Rev.0 - data: 13 aprile 2026; C. di specificare che le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti, nella nuova configurazione dello step 2 della fase 2, rimarranno invariate rispetto a quelle previste per la fase 2 - step 1, autorizzata con ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378; D. di stabilire che la presente ordinanza ha efficacia fino al 2 gennaio 2027 secondo il cronoprogramma relativo alla 2° fase, da ultimo, comunicato con nota prot. n. U164 del 24 aprile 2026, acquisita al prot. n. RM/2559 del 29 aprile 2026 (allegato 3); E. di precisare che: rimane in vigore tutto quanto previsto dall'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui, da ultimo, l'ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, prot. n. RM/7378, e non modificato con il presente provvedimento; il presente provvedimento dovra' essere conservato unitamente alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 ed alle sue successive modifiche ed integrazioni, tra cui, da ultimo, l'ordinanza n. 52 del 1° ottobre 2025, ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta; F. di sollecitare la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», relativamente al procedimento di «riesame con valenza di rinnovo» dell'Autorizzazione integrata ambientale gia' avviato dalla Regione Lazio, alla presentazione, entro e non oltre il 30 settembre 2026, di quanto richiesto con nota prot. n. RM/5400 del 1° luglio 2025 ovvero della documentazione progettuale indicata al seguente link https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti- di-trattamento-rifiuti/modulistica/ debitamente aggiornata e relativa all'installazione IPPC 5.3, b), 2) dell'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (TMB M1 e TMB M2); G. di stabilire che la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» resta l'unica responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto ed e' altresi' responsabile della conformita' di quanto dichiarato nella documentazione presentata rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto; H. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli enti preposti al controllo; I. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» dall'acquisizione di ulteriori nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attivita' autorizzata; J. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorita' competente procedera' secondo la gravita' delle infrazioni nei confronti della societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria»: alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita'; alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno; alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione; K. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; L. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione a supporto, alla societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», nonche' la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale economia circolare e bonifiche, alla Regione Lazio, alla Citta' metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione Servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P. e ad ARPA Lazio - Sezione di Roma e Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unita' valutazioni ambientali, al Comando provinciale dei VV.F., alla Prefettura di Roma e, per il tramite della polizia locale di Roma Capitale, al proprietario dell'area. La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025 Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo». Roma, 11 giugno 2026
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri
______ Avvertenza: Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito dei Commissario di Governo https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposiz ioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2026/ordinanze-commissari ali-anno-2026 |
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