Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 giugno 2026
Assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'interno.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);
Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;
Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 e' destinato a interventi, anche gia' finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalita' di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonche' la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;
Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;
Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale e' stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546 di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;
Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025 individua per il Ministero dell'interno n. 19 linee di investimento, assegnando un importo pari a complessivi euro 1.188.000.000 di cui euro 103.000.000 per l'anno 2027, euro 104.000.000 per l'anno 2028, euro 50.000.000 per l'anno 2029 ed euro 133.000.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, e' stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;
Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, e' stato altresi' rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonche' definanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;
Viste le note prot. n. 30907 del 31 marzo 2026, prot. n. 32513 del 3 aprile 2026 e prot. n. 53957 del 28 maggio 2026 con le quali il Ministero dell'interno ha tramesso l'elenco degli interventi, identificati mediante il CUP e corredati dal relativo cronoprogramma procedurale, cui destinare le risorse assegnate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;
Considerato che con proposta del Ministro dell'interno le risorse assegnate alle linee di investimento «Portale servizi Albo nazionale segretari comunali e provinciali» e «Progetti strategici infrastruttura digitale», confluiscono nella linea di investimento «Control room elettorale» e contestualmente viene richiesta la rimodulazione, per l'anno 2027, ai sensi dell'ultimo periodo, comma 876, dell'art. 1, della citata legge n. 207 del 2024, con contestuale compensazione nell'anno 2029, per un importo di 1 milione di euro per l'adeguamento di sicurezza dell'infrastruttura centrale di emissione della carta d'identita' elettronica (CIE), a valere sulla linea di finanziamento dell'intervento «Creazione control room elettorale», nel rispetto dei saldi di finanza pubblica;
Tenuto conto che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il proprio decreto del 30 dicembre 2025, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;
Ritenuta la necessita' di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) amministrazione titolare: il Ministero dell'interno;
c) intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;
d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;
f) obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
g) economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;
h) monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attivita' in essere per l'attuazione degli interventi;
i) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilita' con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche sulle linee di investimento

1. Le linee di investimento «Portale servizi Albo nazionale segretari comunali e provinciali» e «Progetti strategici infrastruttura digitale», confluiscono nella linea di investimento «Control room elettorale», di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025.
2. Viene apportata una rimodulazione delle risorse, per l'anno 2027, ai sensi dell'ultimo periodo, comma 876, dell'art. 1, della citata legge n. 207 del 2024, con contestuale compensazione nell'anno 2029, in relazione ai tempi di realizzazione dell'intervento «Control room elettorale», per una somma di 1 milione di euro, che viene destinata all'adeguamento infrastrutturale per l'emissione della carta d'identita' elettronica.
3. In relazione alle modifiche apportate ai commi 1 e 2, l'articolazione annuale delle risorse della linea di investimento «Control room elettorale» e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, l'articolazione della linea di investimento «Control room elettorale» e delle relative risorse assegnate al Ministero dell'interno e' quello di seguito riportato:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' approvato l'elenco degli interventi proposti dal Ministero dell'interno contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.
2. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, come modificato ai sensi dell'art. 2. Per ogni intervento e', inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonche' le modalita' di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.
3. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformita' al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.
 
Art. 4

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualita' e fermo restando l'importo complessivamente assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione degli stessi, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, il Ministero dell'interno comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che fornisce il riscontro entro trenta giorni. In caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.
2. Le rimodulazioni tra gli interventi come disciplinate al comma 1, possono essere disposte nell'ambito delle risorse assegnate ad ogni capitolo e piano gestionale indicati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, come modificato ai sensi dell'art. 2.
 
Art. 5

Modalita' di erogazione delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualita' dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture completate. Nei casi di contributi agli investimenti delle imprese si procede sulla base della disciplina stabilita negli atti amministrativi che regolano la procedura.
2. I mandati di pagamento riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o piu' investimenti ovvero a due o piu' CUP.
3. Le risorse assegnate, ancorche' eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o alla regolare esecuzione, oppure fino al completamento degli interventi medesimi.
 
Art. 6

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. Il soggetto attuatore provvede ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi e, ove richiesto, fornisce dettagliate informazioni sul relativo stato di realizzazione.
2. L'amministrazione titolare, entro il 31 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.
3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga, anche sulla base della relazione di cui al comma 2, il mancato raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale, l'amministrazione titolare puo' assegnare, previa verifica della compatibilita' finanziaria, un congruo termine comunque non superiore a trenta giorni, al fine di provvedere ai necessari adempimenti, comunicandolo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonche' le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalita' di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.
6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.
 
Art. 7

Variazioni contabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2027 e 2028, nel sottoindicato stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2026

Il Ministro: Giorgetti