| Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2026 |
| Assegnazione alla Presidenza del Consiglio di ministri delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (Legge di bilancio 2025); Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»; Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 e' destinato a interventi, anche gia' finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalita' di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonche' la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»; Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione e in particolare prevede la destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 nell'ambito della quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, e' stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024; Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, e' stato altresi' rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonche' definanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» corredato delle relative note, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»; Vista la nota prot. 249 del 21 maggio 2026 con la quale e' stata richiesta l'assegnazione di quota parte delle risorse attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, per un importo pari a complessivi 270 milioni di euro, di cui 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 73 milioni di euro per l'anno 2030 e 83 milioni di euro per l'anno 2031, ai fini della realizzazione del progetto strategico nazionale «ELMED», per il quale sono stati forniti il codice unico di progetto e il relativo cronoprogramma procedurale; Ritenuto di procedere all'assegnazione al predetto intervento delle risorse richieste; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, con il quale il dott. Alfredo Mantovano e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; b) Itervento: progetto di investimento individuato tramite il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP; c) Amministrazione titolare: la Presidenza del Consiglio dei ministri; d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge l6 gennaio 2003, n. 3; e) Soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento; f) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; g) Economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento ovvero, nei casi diversi dalla realizzazione dei lavori o acquisto di beni, non utilizzate a seguito del conseguimento dell'obiettivo previsto nel cronoprogramma procedurale; h) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attivita' in essere per l'attuazione degli interventi; g) Sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilita' con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. |
| | Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Assegnazione risorse
1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per un importo pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 73 milioni di euro per l'anno 2030 e 83 milioni di euro per l'anno 2031 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate all'intervento individuato nella scheda progettuale di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La scheda progettuale riporta le informazioni relative all'intervento medesimo, identificato tramite il CUP, e al soggetto attuatore nonche' il cronoprogramma finanziario con il contributo annuale a carico delle risorse di cui al primo periodo e il cronoprogramma procedurale, che individua gli obiettivi da raggiungere ogni anno. Per la fase relativa all'esecuzione dei lavori gli obiettivi sono definiti con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori espressi in termini percentuali. 2. Il soggetto attuatore individuato nella scheda progettuale e' responsabile dell'attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario, nonche' in conformita' al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, e applica le opportune misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento dell'intervento anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| | Art. 3
Spese anticipate
1. Le spese relative alla realizzazione dei progetti effettivamente sostenute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono ammissibili al finanziamento a condizione che siano strettamente necessarie per la realizzazione dell'intervento e strettamente connesse ad esso e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualita' dal presente provvedimento. |
| | Art. 4
Modalita' di erogazione delle risorse
1. Le risorse assegnate vengono trasferite all'amministrazione titolare e, successivamente, erogate al soggetto attuatore in relazione allo stato di avanzamento lavori, nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualita' dal presente provvedimento. 2. I mandati di pagamento riportano il codice CUP del progetto. 3. Le risorse assegnate, ancorche' eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione dell'intervento, rimangono vincolate fino al relativo collaudo. |
| | Art. 5
Monitoraggio e revoca
1. Il soggetto attuatore provvede ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, ove richiesto, fornisce, sulla base delle risultanze dei predetti sistemi informativi, dettagliate informazioni sullo stato avanzamento dei lavori e sull'utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione dell'intervento, anche provenienti da altre fonti di finanziamento. 2. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'amministrazione titolare trasmette una relazione complessiva che dia conto dello stato di avanzamento degli interventi. 3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progettuale. In caso di mancato rispetto del suddetto cronoprogramma, e previa verifica della compatibilita' finanziaria, l'amministrazione titolare, informando il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, puo' assegnare un congruo termine al fine di provvedere ai necessari adempimenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 4. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma o dell'ulteriore termine assegnato ai sensi del secondo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revoca delle risorse assegnate. 5. Le risorse revocate e quelle non utilizzate in esito al collaudo dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario. Il presente decreto e' comunicato alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2026
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Mantovano Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1691 |
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