| Gazzetta n. 142 del 22 giugno 2026 (vai al sommario) |
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
| DETERMINA 12 giugno 2026 |
| Inserimento del medicinale Regorafenib (Stivarga) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento. (Determina n. 814/2026). |
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IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025); Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi e' nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «Regorafenib» (Stivarga) per il trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento; Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Regorafenib» (Stivarga), nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento; Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell'AIFA nella riunione del 13,14, 15, 16 e 17 aprile 2026 - stralcio verbale n. 34; Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA del 29 maggio 2026, n. 40; Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Regorafenib» (Stivarga) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento;
Determina:
Art. 1
1. Il medicinale REGORAFENIB (Stivarga) e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed e' erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it |
| | Allegato Denominazione: REGORAFENIB (Stivarga). Indicazione terapeutica: trattamento del tumore fibroso solitario dell'adulto, non resecabile, recidivante o refrattario, dalla terza linea di trattamento. Criteri di inclusione: Pazienti di eta' > 18 anni; Diagnosi istologica di tumore fibroso solitario; Malattia localmente avanzata (ovvero resezione chirurgica della malattia locale radicalmente non fattibile, oppure non accettata dal paziente, oppure suscettibile di diventare meno demolitiva, o fattibile, o piu' agevole dopo citoriduzione) e/o malattia metastatica; Malattia misurabile o valutabile secondo i criteri di Choi; Evidenza di progressione secondo i criteri di Choi nei sei mesi precedenti il trattamento; Pazienti affetti da TFS in fase avanzata di malattia, in progressione alla chemioterapia convenzionale e al pazopanib (terza linea di trattamento); Performance status secondo Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≤ 2; Adeguata funzione midollare, definita come segue: globuli bianchi (WBC) > 3,0 x 109 /L, neutrofili assoluti (ANC) > 1,5 x 109 /L, piastrine > 100 x 109 /L, emoglobina (Hb) > 9 g/dL; Adeguata funzione d'organo, definita come segue: bilirubina totale < 1,5 volte il limite superiore della norma (eccetto in caso di sindrome di Gilbert); AST (SGOT) e ALT (SGPT) < 2,5 x limite superiore della norma (ULN); lipasi ≤ 1,5 x ULN; creatinina < 1,5 x ULN entro i limiti normali dell'istituto oppure clearance della creatinina ≥ 60 mL/min/1,73 m² per pazienti con livelli di creatinina superiori alla norma dell'istituto; fosfatasi alcalina < 2,5 x ULN (< 5 x ULN nei pazienti con coinvolgimento epatico della neoplasia e/o metastasi ossee); PT-INR/PTT < 1,5 x ULN; Frazione di eiezione cardiaca ≥ 50% misurata mediante ecocardiogramma; Le pazienti in eta' fertile devono avere un test di gravidanza negativo entro sette giorni prima dell'inizio della somministrazione del farmaco in studio. Le donne in post-menopausa devono essere amenorroiche da almeno dodici mesi per essere considerate non potenzialmente fertili. I pazienti di sesso maschile e femminile in eta' riproduttiva devono accettare di utilizzare un metodo contraccettivo efficace per tutta la durata dello studio e fino a tre mesi dopo l'interruzione del farmaco in studio; Nessuna storia di eventi tromboembolici arteriosi e/o venosi nei dodici mesi precedenti; Criteri di esclusione: Precedente trattamento con piu' di tre linee di terapia antitumorale; Altra neoplasia primaria con intervallo libero da malattia clinicamente valutato < 5 anni, ad eccezione di carcinoma cutaneo basocellulare, carcinoma cervicale in situ o altre neoplasie giudicate a basso rischio di recidiva; Precedente radioterapia entro quattordici giorni dal primo giorno di somministrazione di REGORAFENIB, oppure pazienti non ancora ristabiliti da eventi avversi dovuti a trattamenti somministrati oltre quattro settimane prima; Chirurgia maggiore entro quattro settimane prima dell'ingresso nello studio; Gravidanza; Allattamento al seno; Evidenza di insufficienza cardiaca congestizia classificata come Classe II o superiore secondo la New York Heart Association; Evidenza di angina instabile (sintomi anginosi a riposo) o angina di nuova insorgenza ≤ tre mesi prima dello screening; Anamnesi di infarto miocardico < sei mesi prima dell'inizio del trattamento; Aritmie che richiedono terapia antiaritmica, ad eccezione di beta-bloccanti o digossina; Ipertensione non controllata (pressione arteriosa sistolica [PAS] > 140 mmHg o pressione arteriosa diastolica [PAD] > 90 mmHg) nonostante terapia medica ottimale; Anamnesi di eventi trombotici o embolici arteriosi, come ictus (inclusi attacchi ischemici transitori), o embolia polmonare entro sei mesi prima dell'inizio del trattamento; Infezione in corso di grado ≥ 2 (NCI-CTCAE v 4.0); Anamnesi nota di infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV); Epatite B o C attiva o cronica che richiede trattamento antivirale; Anamnesi di trapianto d'organo; Evidenza o anamnesi di qualsiasi diatesi emorragica (inclusa emofilia lieve), indipendentemente dalla gravita'; Anamnesi di emorragia o evento emorragico ≥ Grado 3 (NCI-CTCAE v 4.0) entro quattro settimane prima dell'inizio del trattamento; Presenza di ferita, ulcera o frattura ossea non guarita; Insufficienza renale che richiede emodialisi o dialisi peritoneale; Disidratazione ≥ Grado 1 (NCI-CTCAE v 4.0); Malattia polmonare interstiziale con segni e sintomi in atto; Proteinuria persistente > 3,5 g/24 ore misurata mediante rapporto proteine/creatinina urinaria su campione urinario estemporaneo (≥ Grado 3, NCI-CTCAE v 4.0); Evidenza di qualsiasi altra malattia grave o instabile, oppure condizione medica, psicologica o sociale che possa compromettere la sicurezza del soggetto e/o la sua adesione al trattamento; Ipersensibilita' nota al medicinale, alle relative classi farmacologiche o agli eccipienti contenuti nella formulazione; Presenza di qualsiasi condizione di malassorbimento; Precedente radioterapia su almeno il 25% del midollo osseo. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco. Piano terapeutico Schema posologico: 40 mg di regorafenib per os, per tre settimane consecutive, seguite da una settimana di pausa. Durata del trattamento Fino a progressione e tossicita' non accettabile, nonostante rimodulazioni della posologia. Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico Esami ematochimici da effettuare all'inizio del trattamento, alla fine e nei giorni di visita programmati. In caso di neutropenia di Grado 4, e' raccomandato un monitoraggio piu' frequente della Conta assoluta dei neutrofili (ANC). Come minimo, l'ANC deve essere controllata al Giorno 6 dopo la documentazione della neutropenia di Grado 4, salvo recupero al Grado 3 o inferiore osservato prima. Gli esami ematochimici da effettuare sono: conta dei globuli bianchi (WBC), conta assoluta dei neutrofili (ANC), emoglobina, conta piastrinica, sodio, potassio, fosforo, calcio, creatinina, urea, bilirubina totale, fosfatasi alcalina, aspartato aminotransferasi (AST), alanina aminotransferasi (ALT), creatina fosfochinasi (CPK), albumina, proteine totali, tempo di protrombina (PT), tempo di tromboplastina parziale (PTT), PT-INR (International normalized ratio), ormone tireostimolante (TSH), FT3 (Triiodotironina libera), FT4 (Tiroxina libera), lipasi. Test di gravidanza per le pazienti di sesso femminile al basale (in alternativa al dosaggio plasmatico della beta-hCG), se necessario. Frequenza cardiaca, temperatura corporea, pressione arteriosa devono essere rilevati e registrati ad ogni visita e alla visita di fine trattamento. Esame obiettivo (inclusi peso corporeo, valutazione del dolore ed esame neurologico) deve essere effettuato al basale, ad ogni visita e alla visita di fine trattamento. |
| | Art. 2
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2026
Il Presidente: Nistico' |
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