| Gazzetta n. 142 del 22 giugno 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 12 giugno 2026 |
| Aggiornamento del decreto 12 maggio 2016, al fine di ridefinire le modalita' di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione degli enti territoriali. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 661, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalita' di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 659, lettera b)»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 concernente le modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 1, lettera a), le parole «Le lettere a4), a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere a5) e a6) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti»; b) all'art. 3, comma 1, lettera b) le parole «Le lettere b6), b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere b7) e b8) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti». 2. Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal rendiconto 2026. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2026
Il Ministro: Giorgetti |
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