Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2026), convertito, senza modificazioni, dalla legge 19 giugno 2026, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia
di rimpatri volontari assistiti

1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «con il Consiglio nazionale forense,» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole «e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti «, per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti»;
c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, e' riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.».
2. Il decreto di cui all'articolo 14-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il comma 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, e' abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in euro 281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede:
a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3;
b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del decreto
legislativo del 28 luglio 1998 n. 286, recante: «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
18 agosto 1998, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le linee guida per la realizzazione dei programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i
quali non sono in vigore accordi di riammissione nonche' i
criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli
enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, per l'individuazione dei rappresentanti di cui al
comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei
compensi ad essi spettanti.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente
presente nel territorio e' ammesso ai programmi di
rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove
egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla
competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo
quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2,
13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle
misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli
articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,
dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione,
anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
3-bis. Al rappresentante munito di mandato, che ha
fornito assistenza allo straniero nella presentazione della
richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio
volontario assistito, e nel relativo procedimento, e'
riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un
compenso pari alla misura del contributo economico per le
prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028,
in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi
europei.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato
a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita'
in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;
c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione
o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di
arresto da parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed
espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con
decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30-bis del
decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di
attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in
presenza di polizia e del Ministero dell'interno, nonche'
di immigrazione e protezione internazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2026 n. 45 e
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026,
n. 54, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30-bis (Disposizioni in materia di rimpatri
volontari assistiti). - 1. All'articolo 14-ter del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo del 28 luglio 1998, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "anche in
collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri," sono
inserite le seguenti: "con il Consiglio nazionale
forense,";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e per la corresponsione ai singoli rappresentanti
legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei
compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al rappresentante legale munito di
mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero
nella fase di presentazione della richiesta di
partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario
assistito, e' riconosciuto, ad esito della partenza dello
straniero, un compenso pari alla misura del contributo
economico per le prime esigenze previsto ai sensi del
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2".
2. (abrogato).».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.