Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 giugno 2026
Prima emissione dei buoni del Tesoro poliennali, legati all'inflazione italiana, con godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze.»;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato, (di seguito «decreto trasparenza»);
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («Testo unico della finanza»);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita' dell'azione amministrativa;
Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modificazioni;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 giugno 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 42.346 milioni di euro;
Ritenuto opportuno disporre una prima emissione di buoni del Tesoro poliennali legati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi), «BTP Italia Si'» con godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.;
Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualita' di Dealers, nonche' a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e a Banco BPM S.p.a., nella qualita' di co-dealers, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;
Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverra' in conformita' all'«Information Memorandum» del 12 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta una prima emissione dei buoni del Tesoro poliennali legati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) (di seguito: «BTP Italia Si'») con le seguenti caratteristiche:


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|decorrenza: |23 giugno 2026 |
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|scadenza: |23 giugno 2031 |
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| |cedole semestrali, con ciclo |
| |cedolare: 23 giugno e 23 |
| |dicembre di ogni anno di durata|
| |del prestito, a partire dal 23 |
| |dicembre 2026, determinate |
| |dalla somma di due componenti: |
| |Fissa (tasso cedolare annuo) e |
| |Inflazione, secondo le |
| |disposizioni di cui all'art. 4 |
|interessi: |del presente decreto |
+-----------------------+-------------------------------+
| |il tasso cedolare annuo sara' |
| |annunciato successivamente alla|
| |chiusura del periodo di |
| |collocamento, il giorno 19 |
| |giugno, salvo chiusura |
| |anticipata, ed il medesimo non |
| |potra' essere inferiore a |
| |1,60%. In caso di chiusura |
| |anticipata, il tasso cedolare |
| |annuo sara' fissato e reso noto|
| |al pubblico (mediante |
| |comunicato stampa) entro il |
| |giorno successivo a quello di |
|Tasso cedolare annuo: |chiusura anticipata |
+-----------------------+-------------------------------+
| |pari allo 0,6% del capitale |
| |nominale sottoscritto |
| |riconosciuto all'acquirente del|
| |titolo all'emissione che |
| |detenga lo stesso fino alla |
| |scadenza finale (23 giugno |
|Premio Finale Extra: |2031) |
+-----------------------+-------------------------------+
|prezzo di emissione: |100 (alla pari) |
+-----------------------+-------------------------------+
|taglio unitario: |1.000 euro |
+-----------------------+-------------------------------+
|regolamento |23 giugno 2026. |
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Il capitale nominale verra' rimborsato in unica soluzione alla scadenza.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato A).
Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' all'offerta dei «BTP Italia Si'» in conformita' e secondo le modalita' descritte nell'«Information Memorandum» del 12 giugno 2026.
 
Art. 2

Il periodo di collocamento avra' inizio alle ore 9,00 del 15 giugno 2026 e terminera' alle ore 13,00 del 19 giugno 2026, salvo chiusura anticipata.
Il collocamento non prevede eventuali riparti, ne' sara' applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facolta' da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.
Tale chiusura anticipata, che comunque non potra' avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (17 giugno 2026), verra' comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (16 giugno 2026) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (17 giugno 2026). Dell'eventuale chiusura anticipata verra' data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.
Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (18 giugno 2026), la medesima avra' luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verra' effettuata entro il termine del terzo giorno di collocamento (17 giugno 2026) contestualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.
L'emissione verra' poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 19 giugno 2026, con il quale sara' accertata la quantita' nominale emessa finale, nonche' il tasso cedolare annuo, fissato sulla base dell'andamento del mercato.
Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (17 giugno 2026) o del quarto giorno di collocamento (18 giugno 2026), il decreto di accertamento verra' emanato entro la giornata successiva.
I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.
Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, cosi' come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo - «BTP Italia Si'» - Prima emissione - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato Information Memorandum del 12 giugno 2026, sono: A) persone fisiche comunque classificate; B) soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; C) societa' di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B); E) societa' fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B).
La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., e' affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualita' di dealers, e ai co-dealers Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e a Banco BPM S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.
Con i medesimi istituti e' concluso un accordo di sottoscrizione in data 12 giugno 2026, al fine di regolare l'attivita' connessa all'emissione dei titoli.
Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e a Banco BPM S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attivita' di quotazione sul mercato secondario con le modalita' previste dall'accordo di sottoscrizione datato 12 giugno 2026, verra' corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, cosi' suddivisa:
0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a.;
0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e a Banco BPM S.p.a.
La commissione da attribuire ai co-dealers verra' corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a., in conformita' all'accordo di sottoscrizione.
Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei «BTP Italia Si'» viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,6% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.
Tale commissione verra' corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attivita' di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attivita' di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della finanza, in conformita' con le disposizioni del «Decreto trasparenza».
Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le societa' fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.
La responsabilita' di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimita' rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.
Tale ordine potra' essere effettuato allo sportello o mediante il sistema home banking, abilitato al trading on-line.
Alla clientela non dovra' essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza.
Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 25 giugno 2026 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.
Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.
Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvedera' all'attivita' concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonche' ad ogni attivita' connessa e conseguente, in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.
I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT prima della data di regolamento e mediante l'abbinamento tra le proposte di vendita, immesse dai dealers nel corso del periodo di distribuzione, e le proposte di acquisto, immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i dealers, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 23 giugno 2026.
Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e al «Premio finale extra» di cui all'Information Memorandum, i dealers ed i co-dealers, al fine di adempiere agli impegni di quotazione, a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun dealer e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun co-dealer. Nella specifica ipotesi ai dealers e co-dealers non verra' corrisposta alcuna commissione. Ai titoli cosi' acquistati dai dealers e dai co-dealers non si attribuisce alcun «Premio finale extra» in conformita' a quanto indicato nell'Information Memorandum stesso. Inoltre, i dealers ed i co-dealers, si impegnano a chiedere a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.), entro cinque giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica del codice ISIN dei titoli dagli stessi acquistati (dal codice con «Premio finale extra» al codice senza «Premio finale extra»), in conformita' alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.).
Ai «BTP Italia Si'» verra' assegnato un codice ISIN con «Premio finale extra» durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice ISIN senza «Premio finale extra», che sara' quello di mercato. A partire dalla data di regolamento, il codice ISIN con «Premio finale extra» verra' sostituito dal codice ISIN senza «Premio finale extra» al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Lo stesso verra' corrisposto esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN con «Premio finale extra», da calcolarsi sull'importo nominale acquistato.
Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN con «Premio finale extra» sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantita' alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.), che a sua volta comunichera' mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.
 
Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei «BTP Italia Si'» di cui al presente decreto e' di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213 e successive modificazioni, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
 
Art. 4

Gli interessi sui «BTP Italia Si'» da corrispondere al tasso determinato alla scadenza semestrale della Cedola sono ottenuti applicando al capitale nominale sottoscritto la somma della Componente fissa e della Componente inflazione:
Cedolat = capitale nominale minimo *[Componente fissa + Componente inflazionet ]
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel capitale nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Dove:
Componente fissa, indica il tasso cedolare annuo diviso due;
Componente inflazione, indica, con riferimento ad una data, la variazione su base semestrale dell'indice FOI senza tabacchi, a tale data, espressa in termini percentuali, con un minimo di zero.
Componente inflazionet indica, con riferimento ad una Cedola (la «Cedolat »), la Componente inflazione calcolata alla relativa data di pagamento della Cedola.
Si precisa che il limite minimo pari a zero previsto per la Componente inflazione si applica anche ai fini del calcolo del rateo di interesse maturato sui titoli in occasione delle negoziazioni sul mercato secondario; conseguentemente, ai fini di tale calcolo, la Componente inflazione non potra' assumere in alcun caso un valore negativo.
Indice FOI senza tabacchi o Indice indica l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
La Componente inflazionet e' calcolata a partire dalla seguente formula:
MAX[0% ; 100% * (CI(d,m) )-1)]
dove:
CI(d,m)
indica, con riferimento alla Componente inflazione, al giorno d del mese m, il Coefficiente di inflazione calcolato sulla base dell'inflazione rilevata dall'Indice FOI senza tabacchi, mediante la seguente formula

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
Il valore del Coefficiente di inflazione cosi' ottenuto e' troncato alla sesta decimale e arrotondato alla quinta decimale.
Numero indice(d,m) indica, con riferimento ad una Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno d del mese m di pagamento della Cedola, vale a dire alla relativa data di pagamento della Cedola;
Numero indice(d,m)-1 indica, con riferimento ad una Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi), (i) alla data di pagamento della Cedola immediatamente precedente (ossia la Cedola pagata sei mesi prima), ovvero, (ii) con riferimento alla prima Cedola, alla data di regolamento.
Per calcolare il valore dell'Indice ad una data generica (giorno d del mese m), si procede con la seguente modalita' di calcolo per interpolazione:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
Numero indiced,m indica il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno d del mese m;
NIfoim-3 indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;
NIfoim-2 indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;
d e' il numero dei giorni dall'inizio del mese m, ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo;
gg e' il numero di giorni effettivi del mese m, ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo.
Il valore dell'Indice cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
Qualora l'Indice FOI senza tabacchi subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuera' ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.
Qualora l'Indice FOI senza tabacchi per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, sara' utilizzato un numero indice sostitutivo (il «Numero indice sostitutivo»), calcolato mediante la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
NISm indica il Numero indice sostitutivo relativo al mese per il quale l'indice FOI senza tabacchi non e' stato pubblicato in tempo utile;
NIfoim-1 indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese precedente quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero indice sostitutivo;
NIfoim-13 indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tredici mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero indice sostitutivo.
Il Numero indice sostitutivo sara' utilizzato ai fini della determinazione dei pagamenti di cedole effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'Indice definitivo. L'Indice definitivo sara' applicato ai pagamenti di cedole effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti gia' effettuati sulla base dell'Indice sostitutivo non saranno rettificati.
Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice FOI senza tabacchi, il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti gia' effettuati, individuera' un indice (cosiddetto «Indice Successivo») che succeda all'Indice FOI senza tabacchi con riferimento ai «BTP Italia Si'». Ai fini del calcolo della Componente inflazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'Indice Successivo rilevati alla data di pagamento della Cedola precedente.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario, il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al giorno di regolamento dello scambio verra' calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali applicando all'ammontare nominale acquistato la somma della Componente fissa e della Componente inflazione, quest'ultima calcolata secondo il Coefficiente di inflazione relativo alla data di regolamento dello scambio troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. L'importo del rateo di interesse da corrispondere si ottiene moltiplicando l'ammontare nominale acquistato per il valore ottenuto diviso per 100.
 
Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e del «Premio Finale Extra», ai «BTP Italia Si'» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni, nonche' quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
 
Art. 6

Il giorno 23 giugno 2026 la Banca d'Italia ricevera', dalle banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.
Il giorno 23 giugno 2026 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo introitato presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.
La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.
Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 25 giugno 2026.
L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.
 
Art. 7

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.
 
Art. 8

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'onere per il pagamento del «Premio Finale Extra», di cui all'art. 1 del presente decreto, fara' carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2031 e corrispondente al capitolo 2224 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni