| Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 4 maggio 2026 |
| Disposizioni in materia di conferenza di servizi speciale della ricostruzione pubblica. Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020. (Ordinanza n. 277/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; nonche' il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Preso atto che, nel quadro normativo che disciplina la ricostruzione post-sisma del 2016, il decreto-legge n. 189 del 2016 ha rappresentato la base dell'intero sistema di governance commissariale; Preso atto, in particolare, che l'art. 16 ha istituito due strumenti di coordinamento fondamentali: la Conferenza permanente, presieduta dal Commissario straordinario, e le Conferenze regionali, presiedute dai vice Commissari, ossia i presidenti delle regioni interessate; Atteso che la funzione di queste sedi collegiali e' di assicurare l'unitarieta' e la semplificazione dell'azione amministrativa, concentrando in un solo procedimento tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata; Atteso, altresi', che la norma su richiamata ha attribuito alla determinazione conclusiva della Conferenza un valore particolarmente ampio, stabilendo che essa «sostituisce a ogni effetto pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli dei gestori di beni o servizi pubblici, e ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti»; questo meccanismo di concentrazione decisionale ha costituito una delle innovazioni piu' significative introdotte dal decreto-legge n. 189 del 2016, rendendo la ricostruzione un contesto amministrativo fortemente orientato alla collaborazione tra livelli istituzionali e alla semplificazione delle procedure; Dato atto che con l'evoluzione dell'attivita' commissariale e l'incremento del numero e della complessita' degli interventi, e' emersa tuttavia la necessita' di disporre di un ulteriore modulo operativo capace di affrontare, in sede unitaria, i progetti di maggiore rilievo tecnico, economico e territoriale in particolare quelli che coinvolgono piu' comuni o addirittura piu' regioni, oppure che richiedono il coordinamento simultaneo di amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali; Dato atto, inoltre, che per dare risposta a questa esigenza, il Commissario straordinario ha introdotto, con l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, una disciplina di carattere generale per l'esercizio dei poteri commissariali, prevedendo all'art. 7 la possibilita' di indire un'apposita e speciale conferenza di servizi per l'approvazione degli interventi di ricostruzione pubblica; Considerato che la stessa disposizione - nella sua formulazione originaria - ha chiarito che «la conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.»; Considerato che, nella formulazione originaria dell'ordinanza n. 110 del 2020, era dunque chiaro il ruolo di variante urbanistica della determinazione finale della conferenza di servizi speciali; Rilevato che, a seguito delle modifiche susseguitesi nel tempo e in particolare con l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, tale ruolo non risulta piu' espressamente richiamato, con conseguenti dubbi interpretativi e applicativi e una potenziale attenuazione della chiarezza e dell'efficacia del procedimento; Ritenuto, pertanto, necessario reintrodurre e precisare il ruolo di variante urbanistica nell'ambito dell'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020, al fine di restituire alla Conferenza dei servizi speciale il pieno ruolo originariamente previsto dalla normativa primaria e di ristabilire la coerenza con l'impianto semplificatorio delineato dal legislatore; Resta fermo che la Conferenza speciale della ricostruzione pubblica non costituisce un nuovo organo distinto, ma una modalita' di svolgimento, in forma dedicata, delle funzioni di coordinamento e concentrazione procedimentale proprie della Conferenza permanente, attivata per interventi di particolare complessita' o rilevanza strategica; Atteso che, nella sostanza, la Conferenza speciale opera con le stesse modalita', poteri e finalita' della Conferenza permanente: riunisce tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento, acquisisce i pareri, coordina le autorizzazioni e adotta la determinazione finale che tiene luogo di ogni atto di assenso; essa assicura in tal modo una visione unitaria degli interventi e un confronto tempestivo tra le amministrazioni interessate, riducendo drasticamente i tempi di approvazione dei progetti e garantendo uniformita' di indirizzo; Atteso inoltre che, cio' nonostante, il testo dell'ordinanza n. 110 del 2020 non richiama espressamente la denominazione di «Conferenza speciale», ne' esplicita in modo chiaro la sua competenza anche in materia di varianti urbanistiche, pur essendo tale effetto gia' implicito nel rinvio all'art. 16 del decreto-legge n. 189/2016; Ritenuto che per superare ogni possibile incertezza interpretativa, si ritiene opportuno procedere a una modifica e integrazione dell'ordinanza n. 110 del 2020, con due obiettivi precisi: a) da un lato, riconoscere formalmente la figura della Conferenza speciale della ricostruzione pubblica come articolazione della Conferenza permanente, richiamandone la funzione, la composizione e i poteri; b) dall'altro lato, ribadire espressamente che la determinazione conclusiva della Conferenza speciale produce gli stessi effetti giuridici della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali. Ritenuto, inoltre, che tale precisazione assume particolare rilievo per i numerosi procedimenti di ricostruzione pubblica che comportano l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali o sovracomunali: edifici pubblici da ricostruire in nuovi siti, infrastrutture viarie o scolastiche, delocalizzazioni di servizi pubblici, piani di ricostruzione integrati o programmi di rigenerazione urbana; Ritenuto, infine, che in tutti questi casi, la possibilita' che la Conferenza speciale approvi gli interventi con effetto di variante costituisce un elemento essenziale per assicurare continuita' amministrativa, certezza dei tempi e coerenza con la finalita' di accelerazione che permea l'intera disciplina della ricostruzione; Considerato che in conclusione, la modifica proposta non introduce innovazioni sostanziali, bensi' consolida e chiarisce una prassi gia' pienamente operativa, rendendo esplicito cio' che il sistema normativo gia' consente in via implicita: che la Conferenza speciale della ricostruzione pubblica costituisce una forma di esercizio del potere collegiale di approvazione previsto dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, con tutti i relativi effetti giuridici; e che l'integrazione proposta rafforza la chiarezza interpretativa, garantisce uniformita' applicativa tra le regioni del cratere e contribuisce a rendere ancora piu' efficace il modello di governance della ricostruzione; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 110 del 2020 nelle modalita' suddette; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere al fine di assicurare uniformita' applicativa e consentire ai soggetti attuatori di adeguare tempestivamente i cronoprogrammi, nonche' di garantire la celere conclusione dei procedimenti che comportano formazione, adozione e approvazione di strumenti urbanistici e varianti connesse agli interventi sisma; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Conferenza di servizi speciale della ricostruzione pubblica
1. Il comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 e' cosi' sostituito: «1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione del progetto, il Commissario straordinario, o suo delegato, in alternativa al ricorso al modulo procedimentale della conferenza permanente e della conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, puo' indire un'apposita conferenza di servizi, denominata «Conferenza di servizi speciale della ricostruzione pubblica», secondo modalita' semplificate e con termini ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi inderogabili di cui all'art. 2. Il parere di congruita' economica dei progetti e' reso dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal Commissario o dal suo delegato, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte, producendo tutti gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza viene immediatamente trasmessa in modalita' telematica al soggetto attuatore ai fini della verifica e dell'approvazione dei relativi progetti secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici.». |
| | Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 4 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1535 |
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