| Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 4 maggio 2026 |
| Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 276/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visti, in particolare: (i) l'art. 6, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacita' strutturale.»; (ii) l'art. 41, con particolare riguardo al comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e il successivo Allegato I.14 denominato «Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali»; Visto l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, con la quale il Commissario straordinario ha approvato il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022, quale strumento unitario di riferimento per la determinazione dei costi degli interventi ricadenti nell'ambito della ricostruzione post-sisma 2016; Visto il decreto commissariale n. 329 del 7 luglio 2022, recante disposizioni applicative del Prezzario unico del cratere - Edizione 2022, con il quale sono stati forniti indirizzi operativi, criteri interpretativi e indicazioni tecniche finalizzati a disciplinare in modo uniforme le modalita' di utilizzo del prezzario medesimo all'interno del Cratere; Vista l'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025, recante «Aggiornamento e adeguamento dei costi parametrici. Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022», e successive modifiche e integrazioni; Preso atto che, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, il territorio del cratere ha assunto caratteristiche del tutto peculiari sotto il profilo economico, logistico e organizzativo, connesse alla simultanea presenza di un elevato numero di interventi di ricostruzione, alla concentrazione della domanda di lavori in ambiti territoriali circoscritti, alla necessita' di operare in condizioni ambientali spesso complesse, nonche' alla difficolta' di reperimento di manodopera specializzata, materiali e servizi in un contesto di forte pressione sul mercato locale; e che tali condizioni hanno determinato una significativa alterazione dei meccanismi ordinari di formazione dei prezzi, con effetti che non possono essere adeguatamente intercettati dai prezzari regionali, i quali, pur aggiornati periodicamente, non risultano in grado di rappresentare in modo puntuale le specificita' economiche, tecniche e organizzative proprie della ricostruzione post-sisma; Preso atto che, in tale contesto, si e' resa necessaria, sin dalle prime fasi della ricostruzione, la definizione di uno strumento unitario, specificamente calibrato sulle esigenze del cratere, idoneo a garantire uniformita' di trattamento tra territori appartenenti a diverse regioni, omogeneita' nella determinazione dei costi degli interventi e coerenza tra progettazione, istruttoria e concessione dei contributi; il Prezzario unico del cratere del Centro Italia e' stato pertanto concepito quale strumento speciale, distinto e autonomo rispetto ai prezzari regionali, con la finalita' di superare le disomogeneita' territoriali, assicurare un quadro economico unitario e di riferimento per tutti gli interventi di ricostruzione e rispondere alle esigenze di un sistema caratterizzato da una forte integrazione tra livelli istituzionali e da una elevata complessita' procedimentale; Considerato che l'adozione di un prezzario unico consente altresi' di garantire la comparabilita' dei quadri economici, la trasparenza nella determinazione dei costi, la semplificazione delle attivita' istruttorie degli Uffici speciali per la ricostruzione e la riduzione dei margini di discrezionalita' tecnica nella valutazione delle voci di prezzo, contribuendo in modo significativo alla prevenzione del contenzioso e alla stabilita' del sistema; Considerato che, nel corso degli anni di applicazione del Prezzario unico del cratere, sono emerse ulteriori esigenze di aggiornamento e affinamento dello strumento, connesse sia all'evoluzione delle tecniche costruttive e delle normative di settore, sia alla necessita' di includere nuove lavorazioni, materiali e soluzioni tecnologiche, non presenti nelle versioni precedenti del prezzario; Considerato inoltre che il contesto economico globale, a partire dal 2022, e' stato interessato da rilevanti e persistenti fenomeni inflattivi e da tensioni nei mercati delle materie prime e dell'energia, con effetti diretti sull'incremento dei costi delle lavorazioni edilizie; Considerato che, in particolare, tali fenomeni e tenzioni sono stati originati e successivamente aggravati da una pluralita' di fattori, a partire dal conflitto Russo-Ucraino, con le conseguenti tensioni geopolitiche sui mercati energetici, l'incremento eccezionale dei costi di produzione e trasporto, la volatilita' dei prezzi delle materie prime, nonche' le diffuse criticita' registrate nelle catene di approvvigionamento a livello globale; che tali fenomeni hanno inevitabilmente inciso in misura significativa sul settore delle costruzioni, determinando aumenti rilevanti e in taluni casi repentini dei prezzi - a titolo esemplificativo - dei materiali da costruzione, dei semilavorati, delle componenti impiantistiche, dei noli, dei trasporti e della manodopera specializzata, con effetti diretti sulla formazione dei costi delle opere e sulla sostenibilita' economica degli interventi di ricostruzione; Considerato che l'impatto delle citate dinamiche non si e' esaurito in una fase temporanea circoscritta, ma ha prodotto e sta producendo conseguenze protratte nel tempo, con oscillazioni dei prezzi e progressive ridefinizioni degli equilibri di mercato che hanno reso sempre meno aderenti alla realta' economica i valori contenuti nei prezzari elaborati in epoca antecedente, con effetti che si sono progressivamente riflessi sulla formazione dei computi metrici estimativi, sulla sostenibilita' dei quadri economici e sulla complessiva attendibilita' dei parametri economici utilizzati nell'ambito delle azioni di ricostruzione; Ritenuto pertanto che, nel quadro descritto, la predisposizione e l'aggiornamento del Prezzario unico del cratere costituiscono attivita' essenziali per il corretto funzionamento del sistema della ricostruzione, richiedendo un costante monitoraggio dei prezzi, un'interlocuzione con il mercato e una capacita' di adattamento alle evoluzioni del contesto economico e normativo; e solo attraverso un prezzario specificamente calibrato sul contesto del cratere e' possibile garantire l'equilibrio tra esigenze di rigore nella spesa pubblica, sostenibilita' economica degli interventi, qualita' della progettazione e tempestivita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo uniformita' di trattamento tra i diversi territori e tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione; Considerato che il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026, come chiarito nel documento di premessa e nota metodologica, e' stato elaborato in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, in particolare, dell'Allegato I.14, il quale disciplina in modo organico la struttura, i contenuti e i criteri di formazione dei prezzari dei lavori pubblici, recependo le specifiche tecniche della norma UNI/TS 11337-3 e le linee guida elaborate in sede istituzionale da ITACA, e sulla base di una articolata attivita' di rilevazione e analisi dei dati di mercato, condotta con riferimento sia al territorio del cratere sia al contesto nazionale, attraverso il coinvolgimento di operatori economici rappresentativi delle diverse filiere produttive, gli ordini professionali, nonche' mediante il ricorso a fonti ufficiali e a parametri normativi, quali i costi della manodopera desunti dalle tabelle ministeriali vigenti; Ritenuto, altresi', che l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, con la quale e' stato approvato il Prezzario unico del cratere - Edizione 2022 e il correlato decreto attuativo n. 329 del 2022 debbano intendersi superati, sul piano sostanziale e regolatorio, dall'adozione di un nuovo Prezzario unico del cratere del Centro Italia; Considerato che il Testo unico della ricostruzione privata richiama in modo diffuso e sistematico il prezzario quale parametro di riferimento per la determinazione del contributo concedibile, per la redazione dei computi metrici estimativi, per la costruzione dei quadri economici, per le verifiche di congruita' tecnico-economica svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione e, piu' in generale, per l'intero procedimento di valutazione delle istanze di contributo; Considerato che risulta pertanto necessario assicurare un coordinamento sistematico, espresso e non meramente implicito tra il Prezzario unico del cratere del Centro Italia e le disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata; Considerato altresi' che - prevedendo il PUC 2026 un adeguamento dei prezzi alla realta' del mercato - si ritiene di procedere a un contestuale adeguamento dei costi parametrici e quindi del costo convenzionale, per un verso, limitando l'accollo di spesa a carico del beneficiario ai soli casi di interventi non necessari al ripristino dell'immobile terremotato; per un altro verso, evitando spinte inflattive e speculative sui costi degli interventi di ricostruzione; Considerato che le misure sono state individuate previa analisi della casistica registrata dagli uffici speciali della ricostruzione (USR) e sono orientate a garantire la possibilita' di ricostruire meglio sotto l'aspetto strutturale, ambientale, energetico, di sostenibilita' e di utilizzo razionale dei suoli; Ritenuto, pertanto, di prevedere un aumento contenuto del costo parametrico pari al 4% per gli interventi su edifici con livello operativo L4, al 2% per gli interventi su edifici con livello operativo L1-L2-L3, e all'1% per gli interventi su edifici con livello operativo L0; valutando necessario tale adeguamento a fronte dei maggiori costi dovuti all'applicazione del PUC 2026, secondo una analisi dell'incremento dei costi in relazione a diverse tipologie costruttive; fissando il maggior incremento pari al 4% per interventi su edifici con livello operativo L4 a fronte del significativo accollo registrato attraverso la piattaforma Ge.Di.Si. nelle richieste di contributo per interventi che prevedono demolizione e ricostruzione; Ritenuto, inoltre, di favorire l'utilizzo di sistemi di dissipazione di energia, sia per la realizzazione di nuovi edifici che per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con l'obiettivo di minimizzare eventuali danneggiamenti, e conseguentemente disagi e costi, causati da futuri eventi sismici, anche a fronte dell'aumento del prezzo unitario riconducibile al PUC 2026 (incremento del 5% sia per gli edifici a destinazione produttiva, sia per quelli a prevalente destinazione abitativa); Ritenuto inoltre di incentivare, in relazione agli edifici a prevalente destinazione abitativa, per ragioni di celerita' esecutiva, l'utilizzo di materie prime rinnovabili e, pertanto, prevedere: (a) un incremento del contributo sino al 5% (attualmente e' del 2%) per la realizzazione di solai in legno su almeno il 70% della superficie complessiva degli stessi solai; (b) un incremento del contributo del 15% (attualmente e' al 10%) - non cumulabile con quello di cui alla lettera precedente - per la realizzazione di strutture portanti in legno nei soli casi di demolizione con ricostruzione di edifici con livello operativo L4; e nell'ipotesi in cui almeno l'80% del legno massiccio utilizzato, in base alla massa di legno ammessa a contributo in kg, sia stato tagliato e lavorato entro una distanza massima di 200 km dal cantiere elevare l'incremento al 20%; Ritenuto, ancora, di favorire l'impiego della tecnica dell'isolamento sismico alla base, sia per la realizzazione di nuovi edifici che per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con l'obiettivo di minimizzare eventuali danneggiamenti, e conseguentemente disagi e costi, causati da futuri eventi sismici, anche a fronte dell'aumento del prezzo unitario riconducibile al PUC 2026 (incremento del 10%); Ritenuto che - al fine di evitare un cumulo di benefici - i soggetti interessati ad usufruire dei descritti incrementi del contributo debbano necessariamente presentare formale rinuncia ad usufruire anche delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora le stesse siano state richieste; Ritenuto che, al fine di evitare incrementi della spesa pubblica, non possono usufruire degli incrementi in questione i soggetti che abbiano gia' ottenuto un decreto di concessione del contributo e che presentino una successiva variante ad hoc finalizzata all'applicazione dei nuovi prezzi di cui al PUC 2026, secondo quanto previsto dagli articoli 42, comma 9, e 44, comma 17, del TURP; Ritenuto, al fine di chiarire i confini applicativi tra il vecchio e nuovo prezzario unico del cratere, di definire un regime transitorio e di coordinamento per l'introduzione del nuovo PUC 2026 nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata e ricostruzione pubblica; Ritenuto, infine, ai sensi dell'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge n. 207 del 2024, di estendere l'applicazione della presente ordinanza e del PUC 2026 anche ai processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, cosi' da garantire una informita' e parita' di trattamento di tutti i cittadini che siano stati danneggiati dai diversi eventi sismici che si sono susseguiti dal 2016 al 2023 nelle aree del Centro Italia; Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026
1. E' approvato il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 (di seguito anche «PUC 2026»), allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale. 2. Il PUC 2026 costituisce il parametro tecnico-economico di riferimento per la determinazione dei costi degli interventi ricadenti nell'ambito della ricostruzione disciplinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ai fini della redazione dei computi metrici estimativi, della costruzione dei quadri economici, della verifica della congruita' tecnico-economica delle lavorazioni e della determinazione del contributo concedibile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni commissariali attuative. 3. Il PUC 2026 e' adottato in conformita' ai criteri metodologici e strutturali di cui all'Allegato I.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' secondo l'impostazione tecnica risultante dalle specifiche di classificazione delle opere, delle attivita' e delle risorse recepite nella documentazione allegata. 4. Il PUC 2026 sostituisce, a decorrere dalla data di efficacia individuata ai sensi della presente ordinanza, il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022, approvato con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e le relative disposizioni applicative, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni attuative, transitorie e di coordinamento recate dai successivi articoli. 5. Il PUC 2026 e' pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, unitamente agli allegati tecnici, alle eventuali tabelle di raccordo e alla documentazione metodologica di supporto, al fine di assicurarne la piena conoscibilita', l'uniforme applicazione e la corretta utilizzazione da parte dei soggetti attuatori, dei professionisti incaricati, degli Uffici speciali per la ricostruzione e delle stazioni appaltanti operanti nell'ambito del cratere. |
| | Art. 2
Clausola di coordinamento normativo
1. A decorrere dalla data di efficacia del Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 (PUC 2026), ogni richiamo al Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022, comunque contenuto nelle ordinanze commissariali, nei decreti attuativi, nelle disposizioni applicative, nei provvedimenti amministrativi, negli atti istruttori, nei modelli procedimentali e in ogni altro atto o documento adottato nell'ambito della ricostruzione disciplinata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si intende riferito - ove compatibile - al PUC 2026, salvo quanto espressamente previsto dalle disposizioni transitorie di cui alla presente ordinanza. 2. Restano fermi, nei limiti di compatibilita' con la presente ordinanza, gli effetti degli atti, dei procedimenti e delle determinazioni gia' validamente assunti sulla base del Prezzario unico del cratere - Edizione 2022, con salvezza dei rapporti giuridici gia' sorti e delle situazioni procedimentali gia' consolidate, salvo quanto diversamente disposto nelle disposizioni applicative e transitorie. |
| | Art. 3 Coordinamento generale con il Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.
1. Il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 (PUC 2026) costituisce, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, il parametro tecnico-economico di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata (TURP) in tutte le fasi del procedimento di determinazione, concessione, erogazione e rendicontazione del contributo, nonche' per le attivita' di progettazione, verifica e controllo degli interventi di ricostruzione privata. 2. Ai fini del coordinamento sistematico tra il PUC 2026 e il TURP, ogni disposizione di quest'ultimo che faccia riferimento al «prezzario vigente», al «prezzario del cratere» o a espressioni equivalenti deve intendersi riferita al PUC 2026, quale unico strumento tecnico-economico vigente, fatto salvo quanto previsto dal regime transitorio di cui alla presente ordinanza. 3. Restano ferme le disposizioni del TURP relative ai limiti, alle condizioni e alle modalita' di determinazione del contributo, ivi comprese quelle concernenti la ammissibilita' delle spese, le eventuali maggiorazioni, le esclusioni e le specifiche tecniche delle lavorazioni, che continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con il PUC 2026. 4. In caso di difformita' o incongruenze tra le voci del PUC 2026 e le previsioni del TURP, l'interpretazione deve essere orientata alla massima coerenza tra i due strumenti, privilegiando soluzioni che assicurino: a) la corretta determinazione dei costi sulla base di valori aggiornati e attendibili; b) il rispetto dei limiti del contributo concedibile; c) la sostenibilita' finanziaria dell'intervento; d) l'uniformita' di trattamento tra i soggetti beneficiari. 5. Resta in ogni caso ferma la possibilita' per il Commissario straordinario di adottare ulteriori disposizioni interpretative o attuative, qualora emergano esigenze di chiarimento o criticita' applicative connesse all'utilizzo del PUC 2026 nell'ambito del sistema della ricostruzione privata. |
| | Art. 4 Modifiche puntuali al Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022
1. All'Allegato 4 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilita', livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva) del Testo unico della ricostruzione privata, alla Tabella 6 (Costi Parametrici) i costi parametrici riferiti ai livelli operativi della precedente Tabella 5 (Livelli Operativi) del medesimo Allegato 4 sono sostituiti dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. All'Allegato 4 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilita', livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva) del Testo unico della ricostruzione privata, alla Tabella 7 (Incrementi dei costi parametrici) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: (a) dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «l) del 5% per interventi che prevedano l'utilizzo di sistemi di dissipazione di energia, anche nel caso in cui non sia prevista la demolizione dell'edificio, e per i quali si applica il PUC 2026.». 3. All'Allegato 5 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilita', livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa) del Testo unico della ricostruzione privata, alla Tabella 6 (Costi Parametrici) i costi parametrici riferiti ai livelli operativi della precedente Tabella 5 (Livelli Operativi) del medesimo Allegato 5 sono sostituiti dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. All'Allegato 5 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilita', livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa) del Testo unico della ricostruzione privata, Tabella 7 (Incrementi dei costi parametrici) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: (a) alla lettera k), dopo le parole «degli stessi solai.» sono aggiunte le seguenti: «La percentuale di cui alla presente lettera e' incrementata al 5% per gli interventi ai quali si applica il PUC 2026.»; (b) alla lettera k-bis), dopo le parole «con livello operativo L4;» e prima delle parole «» e' sostituita dalla seguente: «k-bis) del 10% per la realizzazione di strutture portanti in legno nei soli casi di demolizione con ricostruzione di edifici con livello operativo L4 per gli interventi a cui si applica il PUC 2022. Per gli interventi ai quali si applica il PUC 2026 la maggiorazione e' elevata al 15%, oppure al 20% qualora almeno l'80% del legno massiccio utilizzato, in base alla massa di legno ammessa a contributo in kg, sia stato tagliato e lavorato entro una distanza massima di 200 km dal cantiere. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera non sono cumulabili con quella di cui alla lettera k).»; (iii) dopo la lettera p), sono inserite le seguenti: «q) del 10% per interventi che prevedano l'utilizzo di sistemi di isolamento sismico anche nel caso in cui non sia prevista la demolizione dell'edificio, e per i quali si applica il PUC 2026; r) del 5% per interventi che prevedano l'utilizzo di sistemi di dissipazione di energia, anche nel caso in cui non sia prevista la demolizione dell'edificio, e per i quali si applica il PUC 2026.» |
| | Art. 5 Disposizioni applicative e transitorie in materia di ricostruzione privata
1. Il Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026 si applica ai procedimenti inerenti alla concessione dei contributi per la ricostruzione avviati sulla base di domande di contributo presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Per le domande di contributo gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e non ancora definite con provvedimento di concessione del contributo, resta ferma, in via generale, l'applicazione del Prezzario unico del cratere - Edizione 2022, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la stabilita' dell'istruttoria gia' svolta e la tutela dell'affidamento del beneficiario. E' riconosciuta al soggetto istante la facolta' di richiedere l'applicazione del PUC 2026, mediante variante in Ge.di.si. con relativo aggiornamento del computo metrico estimativo e revisione complessiva del quadro tecnico economico, da sottoporre a verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione. 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 42, comma 9, e 44, comma 17, del TURP, per gli interventi per i quali sia gia' intervenuto il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della presente ordinanza resta fermo il prezzario applicato in sede di determinazione del contributo medesimo. 4. Le disposizioni dell'art. 4 della presente ordinanza si applicano esclusivamente agli interventi ai quali si applica il PUC 2026 per la determinazione del contributo. In ogni caso le disposizioni dell'art. 4 della presente ordinanza non si applicano agli interventi per i quali i soggetti legittimati, a fronte di concessioni del contributo gia' decretate, esercitino la facolta' di proporre una variante per utilizzare il PUC 2026, ai sensi degli articoli 42, comma 9, e 44, comma 17, del TURP. In relazione a tali ipotesi resta fermo il contributo massimo concedibile calcolato sulla base delle disposizioni del TURP vigenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 5. Per usufruire delle disposizioni di cui all'art. 4, il beneficiario deve presentare espressa rinuncia ad usufruire delle disposizioni di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora le stesse siano state richieste. |
| | Art. 6 Disposizione applicative e transitorie in materia di ricostruzione pubblica
1. Il PUC 2026 si applica a tutte le nuove progettazioni di opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Il PUC 2026 si applica altresi' alle progettazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e per le quali non sia ancora intervenuta l'approvazione del progetto da porre a base di gara. 3. In alternativa a quanto previsto ai precedenti commi, resta ferma la facolta' delle stazioni appaltanti di applicare e continuare ad applicare i prezzari regionali vigenti nei rispettivi territori di riferimento, sia per le nuove progettazioni, sia per le progettazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. |
| | Art. 7 Disposizioni di coordinamento con i processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 e 2023.
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la presente ordinanza si applica anche ai processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023. |
| | Art. 8
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. La medesima e' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 4 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1598
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze |
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