Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 maggio 2026
Modalita' di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79;
Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, recante «Credito di imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche»;
Visto il comma 1, dell'art. 4, del citato decreto-legge n. 33 del 2006, ove si dispone che, «1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, e' riconosciuto alle imprese esercenti l'attivita' di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il successivo comma 3, ove si stabilisce che «Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»;
Visto il successivo comma 5, ove si stanziano, per l'anno 2026, 10 milioni di euro da destinare alla suddetta misura di credito di imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e l'art. 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 final);
Vista la raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e, in particolare, gli articoli 67, 91 e 92;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», e, in particolare, gli articoli 31 e seguenti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e l'on. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della pesca continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN e SIPA;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di accesso al beneficio nonche', i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, alle imprese ittiche;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese esercenti l'attivita' di pesca di cui all'art. 2 un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita' ittica, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 e' concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
 
Art. 2
Beneficiari

1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono le microimprese, le piccole e le medie imprese, come definite dall'art. 2 della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, attive nel settore della pesca professionale.
2. Possono accedere al contributo le imprese di cui al comma 1, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:
a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
b) le imprese che rientrano nei casi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
4. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 33 del 2026, si considera rientrante nel contributo straordinario esclusivamente l'acquisto di gasolio e di benzina per l'alimentazione del naviglio peschereccio, con esclusione del gasolio e della benzina destinato a ogni altro impiego.
 
Art. 3
Domanda di concessione del contributo

1. Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati presentano domanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale del medesimo Ministero. Con circolare della Direzione generale PEMAC, da emanarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, sono comunicate le date entro le quali, a pena di esclusione, puo' essere presentata la domanda, nonche' le relative istruzioni operative. L'arco di tempo disponibile per la trasmissione della domanda non puo' essere inferiore a trenta giorni.
2. La domanda contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) anagrafica dell'impresa, con l'indicazione delle unita' da pesca dalla stessa armate;
b) ammontare delle spese sostenute dall'impresa richiedente per l'acquisto di gasolio e benzina per l'esercizio dell'attivita' ittica dal 1° marzo 2026 al 31 maggio 2026;
c) eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi;
d) nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensita' di aiuto piu' elevata, o dell'importo di aiuto piu' elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;
e) dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo e' stata impiegata esclusivamente per l'alimentazione del naviglio peschereccio;
f) dichiarazione di regolarita' fiscale;
g) dichiarazione di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
h) dichiarazione di non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
3. Il richiedente allega alla domanda:
a) copia delle fatture di acquisto del gasolio e della benzina effettuate nel periodo 1° marzo - 31 maggio 2026;
b) quietanza di pagamento delle fatture o altro documento idoneo a comprovare il pagamento delle stesse;
c) estratto, in copia, del «libretto di controllo» del carburante per il periodo oggetto di contribuzione.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1 i soggetti interessati possono:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto.
5. Sono considerate irricevibili le domande che non sono trasmesse secondo le modalita' definite nel presente articolo.
 
Art. 4
Riparto, ammontare e concessione del beneficio

1. Decorso il termine per l'invio delle domande di cui all'art. 3, la Direzione generale PEMAC, con le modalita' di cui ai commi seguenti, determina l'ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di credito d'imposta dalle domande ammissibili ai sensi dell'art. 3 e individua, con decreto pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero, l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del contributo sotto forma di credito di imposta spettante a ciascun richiedente ammesso alla fruizione del beneficio.
2. Ove l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 sia inferiore allo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, l'aliquota e' pari al limite di legge, fissato nel 20 per cento.
3. Ove l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, l'aliquota e' determinata rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d'imposta richiesti.
4. Per le imprese che hanno diritto a un contributo sotto forma di credito d'imposta superiore a 150.000,00 euro, il beneficio e' utilizzabile all'esito dell'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la Direzione generale PEMAC comunica all'impresa richiedente la possibilita' di utilizzare il credito d'imposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
 
Art. 5
Modalita' di fruizione

1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale e' comunicato il codice tributo.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non puo' eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Art. 6
Cumulabilita'

1. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purche' il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto, nonche' con aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi purche' tale cumulo non determini il superamento dell'intensita' di aiuto consentita dalla disciplina europea di riferimento.
 
Art. 7
Controlli, sanzioni e decadenza dal beneficio

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio in relazione al costo agevolabile sostenuto, attestato dalle relative fatture, e sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonche' sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione e per il mantenimento dell'agevolazione.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'indebita fruizione totale o parziale del credito d'imposta di cui al presente decreto, ne da' comunicazione in via telematica al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che, previo svolgimento delle verifiche di competenza, provvede ad attivare le procedure di recupero.
3. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente fruito ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di legge.
 
Art. 8
Registrazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nei Registri SIAN/SIGEPA e' effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste provvede altresi' alla registrazione degli aiuti individuali concessi ai sensi del comma 5 del precedente articolo nei Registri SIAN/SIGEPA, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
 
Art. 9
Regolazioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto stanziate sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778 denominata «AGENZIA ENTRATE - FONDI BILANCIO», aperta presso la Tesoreria dello Stato.
 
Art. 10
Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed entra in vigore nella data della sua pubblicazione. Il presente decreto e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 22 maggio 2026

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 813