| Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 4 maggio 2026 |
| Disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento degli interventi interessati dal Superbonus. (Ordinanza n. 273/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni; Visti gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38; Visto l'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria», che ha apportato significative modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 inserendo il comma 3-ter.1 e abrogando il comma 3-quater; Visto l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha inserito il comma 8-ter.1. all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e modificato il comma 3-ter.1. del decreto-legge n. 11 del 2023; Visto l'articolo 1, commi 616, 617 e 618 della legge 30 dicembre 2025, n. 199; Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Oggetto
1. In relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e' riconosciuto, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, un incremento del contributo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 618, della legge n. 199 del 2025, la presente ordinanza definisce i criteri per la concessione dell'incremento del contributo, le modalita' di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento, nonche' le ipotesi di revoca. 3. Il Commissario straordinario con successivo decreto provvede a definire i criteri di monitoraggio della spesa, sentito il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
| | Art. 2 Disposizioni generali
1. La disciplina della presente ordinanza si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente a quelli con destinazione abitativa, o prevalentemente abitativa, per i quali alla data del 31 dicembre 2025 non sono stati conclusi i lavori finanziati mediante accesso agli incentivi fiscali previsti dall'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l'utilizzo delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. 2. L'accesso al contributo di cui all'articolo 1 e' riconosciuto in favore dei soggetti legittimati per gli interventi relativi alle istanze per la concessione del contributo depositate in data antecedente al 30 marzo 2024, per i quali sussiste almeno una delle seguenti condizioni: a) e' stata indicata in sede di presentazione della RCR l'adesione al superbonus mediante dichiarazione nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR, per la quota eccedente il contributo concedibile risultante dal quadro economico del progetto presentato; b) e' stata presentata, entro il termine del 31 dicembre 2025, la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di detrazione fiscale all'Agenzia delle entrate prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 60 del 2018 o dall'articolo 48, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata (TURP), ovvero una specifica variante (RCR) - anche progettuale ove necessaria a giustificare significativi scostamenti della eventuale eccedenza gia' dichiarata - all'interno del fascicolo GE.DI.SI. con indicazione del dato economico del superbonus mediante dichiarazione nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» dell'adesione alla fruizione degli incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo concedibile, mediante esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020; c) e' stata effettuata, entro il termine del 15 settembre 2025, la trasmissione delle comunicazioni sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche (P.N.C.S.) e sulla piattaforma GE.DI.SI. con le modalita' previste dai decreti del Commissario straordinario n. 675 del 24 luglio 2025 e n. 739 del 6 agosto 2025. 3. L'accesso al contributo di cui all'articolo 1 e', altresi', riconosciuto in favore dei soggetti legittimati in relazione agli interventi per i quali: a) e' stata presentata l'istanza per la concessione del contributo a far data dal 30 marzo 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 e la stessa non e' stata ammessa al fondo previsto dall'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023, per incapienza dello stesso, oppure per la mancata indicazione del dato economico del superbonus nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR. In tale caso, l'accesso al contributo e' riconoscibile nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico del progetto presentato entro la medesima data del 31 dicembre 2024; b) e' stata presentata l'istanza per la concessione del contributo a far data dal 30 marzo 2024 e la stessa e' stata ammessa al fondo di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023, per un importo caratterizzato da errore di fatto nella compilazione del dato economico del Superbonus del Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR. In tale caso, l'accesso al contributo e' riconoscibile nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico di progetto presentato entro il 31 dicembre 2024; c) e' stata presentata l'istanza per la concessione del contributo a far data dal 30 marzo 2024 e la stessa non e' stata ammessa al fondo di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023, per una compilazione caratterizzata da errore di fatto nella selezione dell'opzione di adesione al superbonus nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR. In tale caso, l'accesso al contributo e' riconoscibile nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico di progetto presentato entro il 31 dicembre 2024 e a condizione che non sia stata usufruita alcuna quota di detrazione fiscale; d) e' stata presentata l'istanza per la concessione del contributo a far data dal 24 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024 ed e' stata indicata nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR l'adesione al Superbonus mediante l'utilizzo diretto della detrazione, a seguito del blocco delle opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito disposto dalla struttura commissariale in ragione dell'esaurimento del fondo di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023. In tale caso, l'accesso al contributo e' riconoscibile nei limiti dell'importo indicato nel quadro economico di progetto presentato entro il 31 dicembre 2024. 4. Sono esclusi dalla disciplina della presente ordinanza i seguenti casi: a) istanze ricadenti nelle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 3-ter.1., del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali continuano ad applicarsi le modalita' di fruizione degli incentivi fiscali ed i termini previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, fatti salvi i casi di cui al precedente comma 3, lett. b) e c); b) istanze per le quali il costo degli interventi non determina il superamento del costo convenzionale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. g) del TURP con generazione di quota eccedente il contributo concedibile rimasta effettivamente a carico del soggetto legittimato, fatti salvi gli scostamenti dovuti alla valorizzazione delle singole categorie di intervento nell'ambito di un solo quadro economico (contributo sisma o quota eccedente); c) istanze per le quali e' stato dichiarato l'utilizzo diretto della detrazione fiscale da parte del soggetto legittimato per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020; d) istanze per le quali alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e' stata gia' formalizzata l'adesione alle disposizioni di maggior favore previste dall'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025; e) interventi ricadenti nella fattispecie prevista dall'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; f) interventi non agevolabili con gli incentivi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020. |
| | Art. 3 Modalita' di presentazione della domanda
1. Ai fini del riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'articolo 1, nei casi di mancato esercizio totale o parziale entro il 31 dicembre 2025 delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti legittimati producono nell'ambito del fascicolo GE.DI.SI. una specifica variante (RCR), corredata da un nuovo quadro economico dell'intervento, comprensivo delle lavorazioni eccedenti il contributo sisma per le quali non sia stata effettuata sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche (P.N.C.S.) e sul portale ENEA la comunicazione di spesa sostenuta a valere sugli incentivi fiscali di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l'utilizzo delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, distinguendo le diverse forme di finanziamento utilizzate e/o l'eventuale impiego di risorse proprie, mediante utilizzo del modello di cui all'allegato A alla presente ordinanza. 2. In caso di intervenuta parziale rendicontazione di spesa eccedente il contributo concesso a valere sugli incentivi fiscali mediante comunicazione sul P.N.C.S. e sul portale ENEA, i soggetti legittimati producono la relativa documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, comprensiva del visto di conformita' di cui all'articolo 119, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, dando evidenza nella documentazione contabile della univoca riferibilita' delle lavorazioni gia' oggetto di rendicontazione nelle suddette piattaforme. 3. Gli uffici speciale per la ricostruzione possono adottare una specifica circolare che, in alternativa a quanto previsto dal comma 2, consenta al direttore dei lavori di produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorieta' con la quale assevera l'avvenuto deposito nelle apposite piattaforme della ridetta documentazione, nonche' gli effettivi importi gia' rendicontati e richiesti mediante stato di avanzamento dei lavori a valere sugli incentivi fiscali, ferma restando l'indicazione della univoca riferibilita' delle lavorazioni gia' oggetto di rendicontazione. 4. Nelle fattispecie di cui ai commi che precedono, in nessun caso sono ammesse variazioni in aumento del dato economico afferente agli incentivi fiscali gia' comunicato entro i termini di cui al precedente articolo 2, mediante dichiarazione nel Quadro C - Sezione «Disciplina in materia di concorso di risorse» della RCR o nei documenti agli atti del fascicolo, presenti nella piattaforma informatica GE.DI.SI., coincidendo tale importo con il limite massimo dell'incremento del contributo previsto al precedente articolo 1, detratta l'eventuale quota gia' rendicontata in via parziale sui ridetti portali nazionali. 5. Per gli interventi oggetto di decreto di concessione che usufruiscono dell'incremento del contributo di cui all'articolo 1, non si applicano le percentuali di riparto tra opere strutturali e opere di finitura di cui agli articoli 36, comma 5, e 41, comma 5, del TURP. |
| | Art. 4 Determinazione dei costi ammissibili
1. Sono finanziabili con l'incremento di contributo di cui all'articolo 1 gli interventi relativi all'esecuzione di opere finalizzate: a) alla riduzione delle vulnerabilita' al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilita' inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio, ovvero alla realizzazione di interventi che interessino singoli elementi strutturali che, pur non alterando significativamente il comportamento globale della costruzione, determinino un aumento della sicurezza di almeno una porzione della medesima; b) al miglioramento sismico dell'edificio ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, come definito dall'articolo 3, comma 1, lett. v) e x) del TURP; c) all'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero alla demolizione e ricostruzione dell'edificio, come definite dall'articolo 3, comma 1, lett. a) e aa) del TURP; d) all'efficientamento energetico dell'edificio al fine di consentire il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe piu' alta; e) all'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13; f) al ripristino dell'agibilita', nonche' all'esecuzione delle opere di cui alle lettere che precedono, relativamente agli immobili ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge speciale Sisma, non adibiti ad abitazione principale e non ricadenti all'interno di centri storici e borghi caratteristici. 2. Non sono ammissibili all'incremento di contributo di cui all'articolo 1 gli interventi che non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 41 del TURP, oppure che non rientrano tra quelli indicati nell'allegato B alla presente ordinanza. In ogni caso non sono ammissibili gli interventi che non rientrano nei massimali dei singoli incentivi gia' previsti dalla legislazione di settore, nonche' nel massimale di spesa gia' comunicato dal professionista con le modalita' di cui all'articolo 2. 3. Non sono altresi' ammissibili all'incremento di contributo di cui all'articolo 1 le opere aggiuntive diverse da quelle specifiche attinenti alla ricostruzione post sisma 2016, quali quelle finalizzate alla realizzazione di aumenti di cubatura, piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura, nonche' le opere di cambio destinazione d'uso e le variazioni del numero delle unita' immobiliari, ai sensi dell'articolo 41, commi 10 e 13 e dell'articolo 103 del TURP, che restano a carico dei soggetti legittimati. 4. Fanno eccezione al divieto di cui al comma che precede gli interventi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU. In tali casi l'incremento di contributo e' riconoscibile per la parte relativa all'incremento di volume entro il limite del 15% della volumetria originaria in caso di edifici isolati unifamiliari e bifamiliari e del 20% negli altri casi. 5. In relazione agli interventi relativi alla lett. f) del comma 1, l'incremento di contributo non puo', altresi', eccedere il costo convenzionale di progetto come descritto dall'articolo 3, comma 1, lett. m) del TURP. 6. Per le pratiche in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i compensi professionali relativi all'incremento del contributo di cui all'articolo 1 sono determinati secondo le modalita' indicate all'articolo 114 del TURP. Per le pratiche per le quali sono in corso i lavori, il compenso aggiuntivo per le spese tecniche e' calcolato secondo le modalita' indicate all'articolo 1 dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, oppure dalla previgente normativa di cui alle ordinanze n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 29 del 9 giugno 2017. Le spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse nei limiti di cui all'articolo 124 del TURP. 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, per gli interventi finanziati mediante l'incremento di contributo di cui all'articolo 1 non e' richiesta la stipula della polizza di assicurazione della responsabilita' civile nelle forme e modalita' previste dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. |
| | Art. 5
Modalita' di concessione ed erogazione dell'incremento del contributo
1. Il Vicecommissario, o suo delegato, definisce il procedimento di riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'articolo 1 attraverso l'emanazione del provvedimento di concessione nelle medesime forme e modalita' previste per il rilascio del contributo, ovvero attraverso l'emanazione del provvedimento di motivato rigetto, anche parziale, della domanda. 2. L'incremento del contributo e' erogato a valere sulle risorse indicate dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 199 del 2025. Il Commissario straordinario, in coerenza con l'autorizzazione di spesa decennale prevista dall'ultimo periodo del citato comma 616 della legge n. 199 del 2025, provvede con proprio decreto alla definizione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione dell'incremento di contributo. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, sono utilizzate le somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di consentire l'erogazione dell'incremento del contributo al momento della sua maturazione. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 ed in fase di prima attuazione della presente ordinanza, gli uffici speciali per la ricostruzione sono autorizzati ad utilizzare le somme giacenti sui propri fondi di rotazione per le anticipazioni di cui all'articolo 122, comma 14, del TURP e provvedono a rendicontare mensilmente al Commissario straordinario i flussi dei pagamenti anticipati in base alle esigenze. Il Commissario straordinario dispone, con proprio provvedimento, il trasferimento delle risorse previa rendicontazione di un importo pari ad almeno l'80% delle risorse in precedenza trasferite e in coerenza con l'effettivo andamento della spesa. 5. Il Commissario, all'esito della rendicontazione di cui al comma 4, dispone il riaccredito delle somme anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione. |
| | Art. 6 Verifiche a campione
1. Sulle domande di concessione del contributo, che rientrano nell'incremento previsto dalla presente ordinanza, sono effettuate le verifiche e controlli previste dall'articolo 66, comma 5, e dalle disposizioni del Capo VII della Parte II del TURP. |
| | Art. 7 Termini per l'esecuzione dei lavori e casi di revoca del contributo
1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza, si applicano i termini previsti dalle disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo II della Parte II del TURP e alle ulteriori ordinanze commissariali in tema di proroghe. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, non e' computato nei termini di esecuzione dei lavori il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2025 e la data di entrata in vigore della presente ordinanza. 3. Al fine di consentire la tempestiva istruttoria da parte degli uffici speciali per la ricostruzione delle domande di incremento di contributo di cui all'articolo 3, e' altresi' concessa una proroga eccezionale di mesi quattro per la conclusione dei relativi lavori. 4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esecuzione dei lavori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 10, del TURP. 5. Qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 6 emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il finanziamento, il Commissario o il Vicecommissario procedono alla revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvedono a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del TURP. 6. In caso di intervenuta parziale rendicontazione di spesa eccedente il contributo concesso a valere sugli incentivi fiscali mediante comunicazione sul P.N.C.S. e sul portale ENEA, ai fini del consolidamento dell'esercizio delle relative opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020, e' necessario ultimare gli interventi entro i termini previsti dai relativi atti abilitativi e dal presente articolo. |
| | Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, e' stata liquidata la rata di saldo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data della liquidazione. 2. Per le domande disciplinate ai sensi del TURP, nonche' per quelle che hanno ottenuto il decreto di concessione del contributo ai sensi delle ordinanze previgenti, i soggetti legittimati hanno facolta', previa comunicazione all'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dall'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025. Ai fini dell'attuazione del presente comma non si applica quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 relativamente all'inciso «che non comportino un aumento contributivo». 3. Resta ferma la necessita', per i casi di cui al comma 2 che precede, di espressa rinuncia da parte del soggetto legittimato ad usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 199 del 2025. |
| | Art. 9 Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it 2. La presente ordinanza e' pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 616 a 618, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'efficacia della presente ordinanza e' subordinata all'entrata in vigore del provvedimento con il quale il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri procede al riparto tra i Commissari straordinari e uffici speciali per la ricostruzione delle risorse stanziate nel limite degli importi complessivi di cui all'Allegato VI della legge n. 199 del 2025 secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 1, comma 616, della medesima legge. Roma, 4 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1513
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze |
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