Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2026 (vai al sommario)
LEGGE 8 giugno 2026, n. 101
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 29 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles, di seguito denominata «Giornata nazionale».
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
 
Art. 2

1. In occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le societa' sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le universita' possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile.
2. In occasione della Giornata nazionale, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, puo' riservare appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio