Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 15 aprile 2026
Modalita' di adempimento all'obbligo di incremento di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'art. 28 relativo ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni e l'art. 42 relativo ai controlli in materia di incentivi;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare:
a) l'art. 4, che ha attribuito al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la facolta' di affidare al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. (di seguito GSE) le attivita' di gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal medesimo decreto legislativo n. 199/2021;
b) l'art. 10, secondo cui il meccanismo aggiornato di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applica anche a interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
c) l'art. 46, secondo cui il GSE rilascia e gestisce le garanzie di origine finalizzate a dimostrare la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonche' quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 199/2021, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le societa' che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantita' superiori a 500 TEP annui provvedono affinche' una quota dell'energia venduta sia rinnovabile; con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definite le modalita':
a) di attuazione dell'obbligo secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali di cui all'art. 3, comma 2;
b) di verifica del rispetto dell'obbligo;
c) con cui puo' essere ridotta la soglia di 500 TEP annui tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, e della sostenibilita' economica degli investimenti;
d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano l'obbligo provvedono al versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3;
e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo di cui alla lettera d), secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell'individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento;
e-bis) di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi delle attivita' di gestione, verifica e controllo dell'obbligo secondo criteri di proporzionalita' rispetto all'entita' dell'obbligo medesimo;
e-ter) di esclusione dall'applicazione dell'obbligo dei contratti di servizio energia, o analoghi, gia' in essere alla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza giuridica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con cui il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che ha esteso al 1° gennaio 2026 il termine di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 199/2021;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» e, in particolare, l'art. 4 e l'art. 14 che hanno modificato rispettivamente l'art. 4 e l'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 199/2021;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224, recante «Attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 luglio 2025, n. 194, recante «Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima del giugno 2024 trasmesso alla Commissione europea in data 1° luglio 2024 in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica di cui all'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per le societa' che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantita' superiori a 500 TEP annui.
2. Sono inoltre disciplinate le modalita' di gestione e verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e di ripartizione dei relativi costi a carico dei soggetti obbligati, nonche' le modalita' di versamento di un contributo compensativo in caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'istituzione e le modalita' di utilizzo di un fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) anno d'obbligo: ciascun anno solare incluso nel periodo d'obbligo a decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno 2030;
b) energia termica: calore per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria;
c) energia rinnovabile termica: energia termica prodotta da fonti rinnovabili;
d) GO: Garanzia di origine di cui all'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224 recante «Attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine»;
e) nuovo entrante: il soggetto obbligato che avvia l'esercizio dell'attivita' di vendita di energia termica per quantita' superiori a 500 TEP annui in uno degli anni dal 2026 al 2030;
f) periodo d'obbligo: il triennio 2026-2028 e il biennio 2029-2030, in cui deve essere adempiuto l'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica di cui al presente decreto;
g) OIERT: obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica;
h) Portale OIERT: il portale informatico che fa capo al soggetto gestore per l'attuazione e il monitoraggio dell'obbligo di incremento di energia rinnovabile termica di cui al presente decreto;
i) quota di energia rinnovabile termica: rapporto tra il quantitativo di energia rinnovabile termica venduta a utenti finali e il quantitativo complessivo di energia termica venduta a utenti finali;
l) soggetto obbligato: il soggetto che, nell'anno d'obbligo, esercita in qualsiasi forma societaria l'attivita' di vendita di energia termica a soggetti terzi per quantita' superiori a 500 TEP;
m) Soggetto gestore: Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
n) utente finale: soggetto terzo, giuridicamente distinto dal soggetto obbligato, che acquista da questo l'energia termica per uso proprio;
o) vendita di energia termica: qualsiasi tipologia di contratto o accordo tra un soggetto obbligato e un utente finale avente ad oggetto la fornitura di energia termica dietro il pagamento di un prezzo, inclusi i contratti di servizio energetico di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e i contratti di rendimento energetico di cui all'art. 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
2. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Obbligo di incremento della quota
di energia rinnovabile termica

1. Per ciascun periodo d'obbligo, i soggetti obbligati sono tenuti a conseguire una quota di energia rinnovabile termica secondo le traiettorie annuali definite all'Allegato I, in funzione della quota di energia rinnovabile termica media conseguita nel triennio 2022-2024. La media e' calcolata considerando le sole annualita' per le quali e' stata svolta l'attivita' di vendita di energia termica.
2. Per il primo anno di vendita, i nuovi entranti sono tenuti a conseguire una quota di energia rinnovabile termica pari alla somma dei valori degli incrementi annuali di riferimento stabiliti per i soggetti obbligati, a decorrere dall'anno 2026 e fino all'anno di avvio dell'attivita' di vendita di energia termica, secondo le modalita' indicate all'Allegato I. A partire dal secondo anno di vendita, la quota di energia rinnovabile termica da conseguire nell'anno d'obbligo e' definita in funzione della quota di energia rinnovabile termica utilizzata nel primo anno di vendita, secondo le modalita' indicate all'Allegato I.
3. Ai fini dell'individuazione del quantitativo di energia termica venduta, si fa riferimento al quantitativo di energia termica venduta annualmente agli utenti finali al netto delle perdite di rete.
4. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto obbligato sia sottoposto a operazioni societarie di trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda, salvo diverso accordo tra le parti, l'obbligo di cui al comma 1, per il periodo d'obbligo in corso, e' posto a carico del soggetto risultante dall'operazione societaria o, in caso di piu' soggetti, del soggetto titolare dei contratti di fornitura ai quali corrisponde il maggior volume di energia termica fornita nell'anno precedente all'operazione societaria. Se i contratti nella titolarita' dei soggetti risultanti dall'operazione societaria si equivalgono in termini di volume di energia termica fornita, l'obbligo di cui al comma 1 e' posto a carico di questi in misura uguale.
 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Modalita' di adempimento dell'obbligo

1. L'obbligo di cui all'art. 3 e' conseguito entro il 31 marzo dell'anno 2029, per il triennio dal 2026 al 2028, ed entro il 31 marzo 2031, per il successivo biennio dal 2029 al 2030.
2. Nelle more dell'aggiornamento delle regole applicative ai sensi dell'art. 14, comma 3, il quantitativo di energia rinnovabile termica conseguito in ciascun anno e' calcolato secondo le modalita' di cui all'Allegato II, sezione B. Successivamente, il medesimo quantitativo e' calcolato secondo le modalita' di cui all'Allegato II, sezione A, ed e' conseguito mediante l'annullamento delle seguenti tipologie di titoli:
a) le GO emesse per la produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili, relative a energia termica e frigorifera;
b) le GO emesse per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili impiegata dal medesimo soggetto obbligato per alimentare le pompe di calore;
c) i certificati emessi per il calore e freddo di scarto.
3. La quota di energia rinnovabile termica conseguita in misura superiore all'obbligo e' sottratta alla quota d'obbligo prevista per il periodo d'obbligo successivo.
 
Art. 5

Criteri tecnici di determinazione
del calore e del freddo di scarto

1. Con le regole applicative di cui all'art. 14, comma 3, il soggetto gestore definisce le modalita' tecniche di determinazione e certificazione del calore e freddo di scarto tenendo conto delle previsioni contenute nella comunicazione della Commissione europea C (2024) 5043 final, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) e all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 199/2021, nonche' dei seguenti criteri:
a) e' qualificabile come calore e freddo di scarto il calore latente di condensazione recuperato dai fumi della combustione di caldaie in impianti per la sola produzione di calore o in impianti termoelettrici, ivi inclusi gli impianti di cogenerazione;
b) e' qualificabile come calore e freddo di scarto il calore prodotto in cogenerazione, estratto in eccesso dal condensatore, quale il calore relativo alle perdite di condensazione.
2. Fatti salvi i casi di cui all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 199/2021, nonche' i casi di cui al comma 1, lettere a) e b), i soggetti obbligati dimostrano che la cogenerazione risulta tecnicamente o economicamente non fattibile sulla base dei dati riportati in un audit energetico o dell'analisi costi-benefici contenuti in una perizia asseverata, secondo modalita' definite nelle regole applicative di cui all'art. 14, comma 3.
 
Art. 6

Adempimenti dei soggetti obbligati

1. Entro il 30 settembre 2026 i soggetti obbligati sono tenuti a registrarsi sul portale OIERT al fine di comunicare al soggetto gestore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni:
a) entro la medesima data, l'ammontare di energia termica venduto a utenti finali comprensivo dei dati di cui all'Allegato II, Sezione C, per la determinazione della quota di energia rinnovabile termica relativa al triennio 2022-2024;
b) entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2027, l'ammontare di energia termica venduto a utenti finali nell'anno precedente;
c) entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2027, i dati richiesti per la determinazione della quota di energia rinnovabile termica conseguita secondo quanto previsto nell'Allegato II, Sezioni A e B;
d) in occasione delle comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c), i dati identificativi degli impianti utilizzati per la produzione dell'energia termica venduta, secondo modalita' definite dal soggetto gestore con proprie Linee guida.
2. In assenza dei dati relativi all'ammontare dell'energia venduta di cui al comma 1, il soggetto obbligato fornisce i dati basati su una stima che tenga conto, ove possibile, dei quantitativi di energia in ingresso agli impianti di produzione del calore, della loro capacita' produttiva e delle utenze fornite.
3. Le modalita' e i contenuti delle comunicazioni di cui al presente articolo, nonche' le modalita' di funzionamento del Portale OIERT, sono disciplinate da linee guida pubblicate dal soggetto gestore, aggiornate con continuita' con riguardo ai criteri di computo dell'energia rinnovabile venduta agli utenti finali.
4. Il soggetto gestore rende disponibili ai soggetti obbligati attraverso il Portale OIERT le quote di energia rinnovabile termica da conseguire per ciascun anno d'obbligo.
5. Il soggetto obbligato e' tenuto a conservare per un periodo di cinque anni:
a) la documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo;
b) i contratti di vendita di energia termica;
c) le fatture di vendita di energia termica;
d) i contratti di approvvigionamento relativi all'energia termica venduta agli utenti finali;
e) le fatture di approvvigionamento dell'energia termica venduta agli utenti finali;
f) i dati, i documenti di funzionamento e gli schemi degli impianti che hanno concorso alla produzione dell'energia termica venduta.
 
Art. 7

Controlli documentali

1. Annualmente, il soggetto gestore effettua controlli documentali a campione al fine di verificare la completezza e la veridicita' delle comunicazioni di cui all'art. 6.
2. Ai fini dei controlli, il soggetto gestore puo' acquisire dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito ARERA) i dati presenti nell'Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento.
3. D'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, e' promosso uno scambio informativo dei dati necessari alla verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
 
Art. 8

Controlli in sito

1. Il soggetto gestore puo' effettuare ispezioni in sito mediante sopralluogo con preavviso.
2. Il preavviso e' comunicato al soggetto obbligato destinatario sette giorni prima della data dell'ispezione e indica:
a) data, ora e luogo dell'ispezione;
b) il nominativo del soggetto o dei soggetti incaricati dell'ispezione;
c) l'invito a presenziare e collaborare, anche tramite delegato;
d) la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento dell'ispezione.
3. Nel corso del sopralluogo possono essere richiesti e acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonche' effettuati rilievi fotografici, purche' si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dell'ispezione, e' redatto un processo verbale con l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto obbligato o dal suo delegato. Il verbale e' sottoscritto dai soggetti incaricati del controllo e dal soggetto destinatario del controllo o un suo delegato a cui e' rilasciata una copia. Nel verbale si da' atto dell'eventuale rifiuto di sottoscrizione da parte del soggetto obbligato o del suo delegato.
 
Art. 9

Esiti dei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli emerga l'inadempimento degli obblighi relativi alle comunicazioni di cui all'art. 6, il soggetto gestore assegna al soggetto obbligato un termine non superiore a trenta giorni per fornire chiarimenti e integrare le comunicazioni medesime ai fini della quantificazione della quota di energia da conseguire nel periodo d'obbligo ai sensi dell'art. 3.
2. Qualora nel corso dei controlli emerga l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, il soggetto gestore determina il contributo compensativo di cui all'art. 10 e trasmette al soggetto obbligato una richiesta di pagamento.
3. Il soggetto gestore sottopone annualmente ad approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito Ministero) il piano delle verifiche corredato dei relativi costi, nonche' il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse.
 
Art. 10

Contributo compensativo

1. I soggetti obbligati che, sulla base delle dichiarazioni di cui all'art. 6, risultano inadempienti in tutto o in parte all'obbligo OIERT di cui al presente decreto sono tenuti a corrispondere un contributo compensativo in euro pari al prodotto tra il valore addizionale del TEP di energia rinnovabile termica e il numero dei TEP di mancata produzione da fonti energetiche rinnovabili rispetto a quello dovuto nel periodo d'obbligo, secondo le modalita' di calcolo di cui all'Allegato III.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero, su proposta del soggetto gestore, e' determinato il valore addizionale del TEP di energia rinnovabile termica, sulla base della differenza tra il costo di produzione di un TEP termico per mezzo delle tecnologie rinnovabili termiche di riferimento e il costo di produzione termica convenzionale a gas naturale, tenendo conto, tra l'altro, del costo degli impianti, del costo degli input energetici e dei rendimenti di conversione.
3. Il valore addizionale del TEP di energia rinnovabile termica di cui al comma 2 e' aggiornato, al termine di ogni periodo di obbligo, tenendo conto dell'andamento dei prezzi di mercato delle tecnologie, dei vettori energetici rilevanti per le modalita' di assolvimento dell'obbligo e dei dati di monitoraggio di cui all'art. 12, comma 2.
4. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a ogni periodo d'obbligo, il soggetto gestore quantifica il contributo compensativo dovuto dai soggetti obbligati risultati inadempienti e trasmette agli stessi una richiesta di pagamento.
5. Il contributo compensativo e' versato al fondo di cui all'art. 11 entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di cui al comma precedente, secondo le modalita' indicate dal soggetto gestore nel provvedimento medesimo.
6. Il soggetto gestore comunica al Ministero e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l'elenco dei soggetti per i quali e' stato adottato il provvedimento di cui al comma 4 e di cui all'art. 9 comma 2 e adotta tutti gli atti necessari ad assicurarne l'attuazione.
 
Art. 11

Fondo per la promozione
delle fonti rinnovabili termiche

1. E' istituito presso la CSEA il fondo denominato «Fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche».
2. Le risorse del Fondo sono destinate alla promozione dell'utilizzo dell'energia rinnovabile termica, attraverso il meccanismo di accesso competitivo per l'incentivazione degli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199/2021.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 199/2021, l'ARERA stabilisce con proprio provvedimento le modalita' di gestione del Fondo di cui al presente articolo.
 
Art. 12

Monitoraggio

1. Entro il 15 ottobre dell'anno successivo a ogni periodo d'obbligo, il soggetto gestore trasmette al Ministero una relazione sull'attivita' svolta in cui sono indicati:
a) lo stato di attuazione dell'obbligo, tenendo conto in particolare del numero dei soggetti obbligati e dei quantitativi di incremento di energia rinnovabile termica registrati;
b) una sintesi degli andamenti di mercato delle GO coinvolte nel meccanismo d'obbligo;
c) un'analisi degli interventi effettuati dai soggetti obbligati ai fini dell'OIERT;
d) eventuali criteri per la revisione della soglia d'obbligo e delle percentuali di incremento della quota d'obbligo di cui all'art. 3.
2. Con le Linee guida di cui all'art. 6, comma 3, il soggetto gestore stabilisce altresi' le modalita' con cui i soggetti obbligati trasmettono, a fini di monitoraggio, i dati relativi ai costi di investimento, ai costi operativi, ai costi dei combustibili e ai parametri di funzionamento degli impianti di produzione di calore.
 
Art. 13

Corrispettivi per la copertura
dei costi operativi

1. Il corrispettivo a copertura degli oneri sostenuti dal Soggetto gestore per l'esercizio delle attivita' di gestione, verifica e controllo derivanti dall'attuazione del presente decreto e' posto a carico dei soggetti obbligati in misura proporzionale all'entita' dell'obbligo derivante dal presente decreto.
2. Entro il 30 novembre 2026, il Soggetto gestore sottopone al Ministero per l'approvazione una proposta contenente:
a) la quantificazione degli oneri, ivi inclusi i costi di avvio dell'attivita';
b) le modalita' di ripartizione degli oneri secondo il criterio di cui al comma 1.
3. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a ciascun periodo d'obbligo, il Soggetto gestore sottopone al Ministero per l'approvazione una proposta contenente la determinazione dell'entita' del corrispettivo per il periodo d'obbligo di riferimento e le modalita' di pagamento del corrispettivo.
 
Art. 14

Disposizioni finali
e transitorie

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, lettera t), il punto 3 e' sostituito dal seguente: «3. con riferimento all'energia termica: qualsiasi sistema di distribuzione dell'energia termica/frigorifera, ivi incluse le reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo n. 102 del 2014 censite nell'Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi della delibera ARERA 574/2018/R/tlr»;
b) all'art. 14:
i. il primo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Possono essere qualificati ai fini dell'emissione delle GO di cui al presente capo tutti gli impianti di produzione di energia termica e/o frigorifera da fonti rinnovabili, anche mediante l'impiego di gas rinnovabili o di energia elettrica rinnovabile nell'ambito di un processo di conversione di energia finalizzato alla produzione di energia termica. Nel caso di utilizzo del gas rinnovabile prelevato dalla rete per la produzione di energia termica, anche cogenerata, gli impianti possono essere qualificati ai fini del riconoscimento delle GO. In tal caso, l'emissione delle garanzie per la produzione di energia termica e/o frigorifera dovra' prevedere l'annullamento delle GO emesse per la produzione di gas rinnovabili per certificarne l'uso nell'ambito di un processo di conversione di energia finalizzato alla produzione di energia termica.»;
ii. il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'emissione delle GO riferite all'energia termica e frigorifera prodotta e immessa nelle reti di teleriscaldamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera gg) del decreto legislativo n. 102 del 2014, il GSE acquisisce le misure dell'energia termica immessa in rete direttamente dai soggetti gestori del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Le modalita' e le tempistiche di acquisizione delle misure dell'energia termica e/frigorifera immessa in rete sono definite dal GSE nell'ambito delle regole applicative di cui all'art. 17, comma 1, previa verifica positiva da parte dell'ARERA»;
iii. dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nell'ambito della definizione dei provvedimenti di cui all'art. 20, commi 4 e 5, sono stabilite le modalita' attuative del comma 1, secondo periodo, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 4, e per garantire che la stessa quantita' di energia non sia conteggiata piu' volte»;
c) All'art. 16:
i. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «In caso di emissione della GO per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere emesse sia GO per la produzione di energia termica sia GO per la produzione di energia elettrica»;
ii. i commi 4 e 5 sono abrogati.
2. Per le finalita' del presente decreto, il GSE istituisce un sistema di certificazione della produzione di energia termica da calore e freddo di scarto in analogia a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023, n. 224.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto Gestore sottopone al Ministero per l'approvazione l'aggiornamento delle regole applicative del decreto ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, con cui definisce altresi' le modalita' tecniche di determinazione del calore e freddo di scarto nonche' le modalita' di emissione di certificati della produzione di energia termica da calore e freddo di scarto di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5.
4. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica le disposizioni di cui al presente decreto possono essere estese a societa' che effettuano vendita di energia termica a utenti finali per quantita' inferiori a 500 TEP annui, con conseguente aggiornamento delle traiettorie annuali incrementali, sulla base dei dati di monitoraggio di cui all'art. 12, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 199/2021 e della sostenibilita' economica degli investimenti.
5. Il presente decreto si applica ai contratti di servizio energetico e di prestazione energetica sottoscritti o rinnovati dopo la sua entrata in vigore.
6. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2026

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1750