| Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 4 maggio 2026 |
| Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, recante: «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni». (Ordinanza speciale n. 165). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; Viste le ordinanze: a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile; Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della Struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile; Vista l'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni», e successive modifiche e integrazioni, e in particolare, l'art. 2, comma 2, che, alla lettera e) prevede l'intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori comprensivo della creazione di una apposita struttura modulare metallica per la messa in sicurezza della viabilita' e per la cantierabilita' degli edifici; Vista l'ordinanza speciale n. 61 del 13 novembre 2023, recante «Integrazione e modifiche dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi in Comune di Visso», che individua, all'art. 1, comma 1, lettera e), come intervento aggiuntivo a quelli gia' menzionati all'art. 2 della ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, l'Intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori, per un importo stimato di euro 3.500.000,00; Vista l'ordinanza speciale n. 96 del 3 febbraio 2025, con cui all'art. 2 («Integrazione del comma 2, lettera e) dell'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 e conseguente incremento costo. Messa in sicurezza dell'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori in Comune di Visso») e' stato disposto un incremento di contributo pari a euro 664.045,30, a valere sull'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) dell'ordinanza speciale n. 61 del 13 novembre 2023, finalizzato alla copertura dei costi relativi alla fase 1 di messa in sicurezza del suddetto aggregato; Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0017162-A-23/04/2026 - Allegato utente 1 (A01), con la quale l'ufficio speciale ricostruzione Marche, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati, chiede il rifinanziamento dell'importo integrativo necessario a garantire la completa copertura finanziaria dell'intervento, cosi' come definito e approvato in sede di progetto esecutivo, con un incremento di importo pari ad euro 2.220.614,44. Considerata la Conferenza dei servizi speciale del 1° ottobre 2025, nella quale il progetto di fattibilita' tecnica economica dell'«Intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori» ha ricevuto pareri favorevoli dagli enti competenti, sebbene con alcune prescrizioni da prendere in considerazione in fase di progettazione esecutiva; Considerato che alcune di queste prescrizioni, segnatamente quelle del Comune di Visso e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, hanno richiesto una rivisitazione significativa delle soluzioni progettuali proposte, con lavorazioni aggiuntive rilevanti e costi aggiuntivi significativi; Vista la nota prot. CGRTS-0012661-A-24/03/2026 mediante la quale l'ufficio speciale per la ricostruzione Regione Marche ha trasmesso la documentazione riguardante il progetto esecutivo denominato «Intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori», richiedendo la convocazione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021. Vista la relazione istruttoria sull'incremento del costo dell'intervento a firma del sub Commissario, acquisita con nota prot. CGRTS-0018086-A-29 aprile 2026; Vista altresi', la documentazione prodotta ai fini del progetto esecutivo e, in particolare, l'elaborato «2403_LPB_Rel_giustificativa_costi», il quale ha dettagliato le lavorazioni necessarie per soddisfare le prescrizioni raccolte nell'ambito della Conferenza dei servizi speciale relativa al Progetto di fattibilita' tecnico economica, nonche' le variazioni di importo dei lavori di seguito indicate: opere provvisionali: da euro 167.427,52 a euro 74.281,75 (in diminuzione a seguito di una rimodulazione interna relativa alcune categorie); opere di sicurezza aggiuntiva: da euro 164.779,81 a euro 260.473,58 (in aumento a seguito della rimodulazione di cui al punto precedente): opere strutturali: da euro 2.582.343,33 a euro 2.573.571,43 (in diminuzione in seguito ad una ottimizzazione delle lavorazioni); opere di restauro: da euro 0,00 a euro 632.144,92 (non considerate in fase di fattibilita' tecnico economica e rese obbligatorie nel progetto esecutivo a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio); opere di finitura: da euro 511.425,69 a euro 735.106,15 (in aumento a causa delle lavorazioni aggiunte di restauro e per alcune lavorazioni prescritte dal Comune di Visso); impianto elettrico: da euro 135.239,26 a euro 121.646,64 (in diminuzione in seguito ad una ottimizzazione delle lavorazioni); impianto idro-termo-sanitario: da euro 276.822,18 a euro 218.450,41 (in diminuzione in seguito ad una ottimizzazione delle lavorazioni); nuovi ascensori: da euro 0 a euro 35.959,92 (in aumento a seguito della richiesta del Comune di Visso); Visto il parere di congruita' prot. CGRTS-0016911-A-22/04/2026 di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) dell'ordinanza n. 123/2021 che modifica il comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 110/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 161/2023, rilasciato dalla Struttura commissariale, favorevole in merito alla congruita' economica del progetto esecutivo relativo allo «Intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori»; Dato atto che tale incremento e' ritenuto congruo sotto il profilo tecnico‑economico dalla Struttura commissariale, al fine di consentire la piena e tempestiva attuazione di un intervento unitario strategico per la ricostruzione e il ripristino delle condizioni di normalita' del centro storico del capoluogo del Comune di Visso; Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 2.220.614,44, in aumento rispetto all'importo di euro 3.500.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 26 del 2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 26 del 2021; Verificati la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 aprile 2026, e' pari ad euro 1.458.542.719,62 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 472.697.016,00; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel territorio di riferimento; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, recante «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni»
1. Per l'intervento nel Comune di Visso, di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni» - CUP: H66H23000020001, e' autorizzato un incremento del contributo pari ad euro 2.220.614,44, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 26/2021. 2. In ragione di quanto previsto al comma 1, all'art. 2, comma 2, lettera e) dell'ordinanza n. 26 del 13 agosto 2021 «Interventi di ricostruzione del Capoluogo del Comune di Visso e frazioni», le parole 4.164.045,30 sono sostituite dalle parole «6.384.659,74». 3. In ragione di quanto previsto al comma 1, l'art. 15 («Disposizioni finanziarie»), comma 1, dell'ordinanza speciale n. 26 del 2021 e' sostituito dal seguente: «La spesa relativa agli oneri di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 33.936.159,74 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.». |
| | Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 2.220.614,44, si provvede con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 aprile 2026, e' pari ad euro 1.458.542.719,62. |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 4 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1628
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/. |
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