Gazzetta n. 137 del 16 giugno 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 4 maggio 2026
Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale. (Ordinanza speciale n. 164).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016,

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»;
e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo» e, in particolare, l'allegato B alla medesima ordinanza mediante il quale e' stato finanziato l'iniziale intervento di «Ripristino e adeguamento Residenza sanitaria assistenziale di Montereale (L'Aquila)» per un importo complessivo lordo di euro 4.300.000,00 a valere sui risparmi di spesa della Camera dei deputati di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all'art. 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ed e' stata, altresi' individuata la A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila quale soggetto attuatore;
Vista la relazione istruttoria dell'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0017071-A-23 aprile 2026, allegato sub 1), alla presente ordinanza, dalla quale si evince che:
a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017, l'edificio denominato «Residenza sanitaria assistenziale di Montereale» e' stato dichiarato temporaneamente inagibile da parte della squadra della protezione civile n. P1816 in data 20 gennaio 2017, come risulta dalle schede AeDES n. 1 - ID n. 81479 e n. 2 - ID n. 81495;
con ordinanza n. 144 del 26 gennaio 2017, il sindaco del Comune di Montereale ha ordinato lo sgombero della R.S.A., in attuazione delle misure di sicurezza e degli interventi di ripristino da porre in essere, identificati nel «modello GPI» allegato alla medesima ordinanza;
conseguentemente, si e' proceduto al trasferimento della struttura sanitaria presso plessi pubblici disponibili o attivabili, nelle more che la A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila provvedesse alle necessarie opere di recupero e ripristino della R.S.A.;
nel corso dei lavori, una serie di inadempienze dell'impresa affidataria ha determinato l'A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila alla risoluzione del contratto di appalto in essere, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
con delibera dell'A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila n. 568 del 24 marzo 2025 e' stato approvato l'accordo di collaborazione tra la medesima Azienda Sanitaria e l'USR Abruzzo sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1991, finalizzato alla determinazione, ex art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dello stato di consistenza delle lavorazioni effettuate a tutto il 28/06/2024 nell'ambito dei lavori di ripristino e adeguamento strutturale della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale, nonche' all'individuazione e quantificazione dello stralcio delle lavorazioni da eseguire con le somme residue del precedente appalto per il cui importo esatto si attendono le risultanze delle operazioni del collaudo tecnico-contabile;
il gruppo di Lavoro nominato per la gestione delle attivita' tecniche ed amministrative connesse all'accordo di collaborazione, nelle date 7 e 8 agosto 2025 e 5 settembre 2025 ha provveduto a trasmettere alla A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila la relazione generale sullo stato di consistenza e la relativa documentazione, dalla quale si evince che le lavorazioni ritenute riconoscibili all'impresa affidataria dei lavori ammontano ad euro 2.149.606,84 i.e., a fronte di euro 2.203.631,80 i.e. gia' liquidati dalla medesima azienda sanitaria;
con provvedimento n. 117 del 25 agosto 2025 la A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila ha disposto la nomina dell'organo di collaudo per l'accertamento tecnico-contabile, nonche' per la verifica della corrispondenza tra le lavorazioni eseguite ed ammesse in contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato e nella perizia di variante e/o disposto con ordini di servizio, oltre alla verifica dei materiali a pie' d'opera in considerazione dello stato di consistenza redatto dal gruppo di lavoro costituito dall'USR Abruzzo;
Considerato che nella citata relazione generale redatta dal gruppo di lavoro e' evidenziato che «i conteggi (...) non prendono in considerazione le eventuali decurtazioni di competenza della Stazione appaltante e relative alle intervenute contestazioni sui ritardi nell'esecuzione dei lavori e alle connesse penali, nonche' alla verifica dell'ammissibilita' delle riserve. A tali considerazioni devono inoltre aggiungersi i rilievi espressi nella presente relazione in merito alle opere realizzate non a perfetta regola d'arte, nonche' i rilievi sul materiale a pie' d'opera e sui documenti a supporto delle asserite spese sostenute dal RTI per oneri Covid»;
Preso atto che ad oggi l'USR Abruzzo ha provveduto a liquidare alla A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 129 del 2022, l'anticipazione del 40% (pari ad euro 1.720.000,00) dell'importo programmato a valere sulle risorse di cui al decreto del Commissario straordinario n. 352 del 17 maggio 2023 con cui e' stata trasferita sulla Contabilita' Speciale intestata al vice-commissario - Presidente della Regione Abruzzo la complessiva somma di euro 56.331.348,80 riferita al 40% del contributo programmato per la realizzazione degli interventi riportati negli allegati A, B e C all'ordinanza n. 129 del 2022;
Considerato che nelle more della definizione del collaudo tecnico-contabile dell'opera e della verifica della corrispondenza tra le lavorazioni eseguite e quelle riscontrate nello stato di consistenza, si rende necessario accantonare le somme residue del quadro economico finanziato con l'ordinanza n. 129 del 2022, le quali saranno successivamente trasferite dalla struttura commissariale e liquidate dall'USR Abruzzo all'esito del ridetto collaudo e nella misura strettamente necessaria alla liquidazione di quanto effettivamente spettante agli operatori economici e ai professionisti incaricati;
Considerati i motivi di criticita' sopra esposti e la funzione strategica del presidio sanitario che risulta inserito in un contesto gia' fortemente colpito dai precedenti eventi sismici del 2009 ed e', altresi', caratterizzato da una consistente presenza di una popolazione anziana e fragile;
Considerato altresi' che, come si evince dalla relazione istruttoria dell'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo, la Residenza sanitaria assistenziale di Montereale e' stata dapprima destinataria di un'autorizzazione ed accreditamento provvisorio per complessivi sessanta posti letto residenziali mediante deliberazione della giunta regionale d'Abruzzo n. 816 del 27 settembre 2004. Successivamente, e' stata oggetto di accreditamento definitivo sulla base delle disposizioni dettate dalla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, poi confermato dal vigente piano sanitario regionale (approvato con legge regionale 10 marzo 2008, n. 5) sulla base del fabbisogno teorico, definito sulla base di parametri standard, di assistenza residenziale per la non autosufficienza e la disabilita' del territorio di riferimento. Da ultimo, con Deliberazione della giunta regionale d'Abruzzo n. 129 del 30 marzo 2017 e' stato ulteriormente confermato l'accreditamento dei sessanta posti letto, di cui quaranta destinati a pazienti anziani non autosufficienti e venti a pazienti disabili. Inoltre, alla data dell'evento sismico lavoravano nella RSA cinquantasette addetti, tra cui sei fisioterapisti, trentadue OSS, quattordici infermieri, una coordinatrice, due medici e un direttore. A tali numeri si aggiungono quelli relativi ai servizi esternalizzati quali quelli di pulizia, lavanolo, refettorio e vigilanza;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per il citato intervento di ricostruzione;
Ritenuto, pertanto, di approvare l'intervento urgente di «Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale», come meglio dettagliato nella relazione istruttoria allegata alla presente ordinanza;
Considerato che la stima del costo dell'intervento di completamento in oggetto e' stata definita dall'USR Abruzzo in complessivi euro 8.098.028,90, salva valutazione di congruita' in via definitiva in fase di approvazione del progetto esecutivo per l'affidamento del relativo appalto di lavori;
Considerato che, con successivo provvedimento, l'USR Abruzzo provvedera' a verificare la congruita' economica, la regolarita' e completezza documentale della rendicontazione finale del primo intervento, a seguito del collaudo parziale da parte dalla A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 comma 2, dell'ordinanza n. 129 del 2022 e, pertanto, quantifichera' eventuali somme ulteriori da erogare al soggetto attuatore, ovvero quelle che dovranno essere oggetto di recupero per l'ipotesi che l'importo gia' erogato per l'anticipazione risulti superiore alle spese ammissibili;
Considerato che, in ogni caso, la A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila dovra' assumere l'impegno, quale soggetto attuatore del primo intervento, a riversare a favore della contabilita' speciale del Commissario straordinario le ulteriori somme che la stessa dovesse ottenere quale risarcimento del danno per effetto della risoluzione disposta nei confronti dell'operatore economico ai sensi dell'art. 108, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto pertanto di stanziare le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi, pari a euro 8.098.028,90, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
Ritenuto altresi' che eventuali risparmi del quadro economico finale del primo finanziamento, successivi al collaudo parziale ex art. 108, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' eventuali proventi netti derivanti dall'azione risarcitoria ai danni dell'operatore economico, dovranno confluire nella contabilita' speciale del Commissario straordinario;
Considerata la necessita' di adottare misure acceleratorie, semplificatorie e di coordinamento per consentire di procedere agli interventi di cui sopra con la massima tempestivita' ed efficacia e al contempo garantire la sicurezza strutturale, la funzionalita' e la qualita' abitativa degli immobili da realizzare;
Considerato altresi' che occorre adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare l'intervento di cui alla presente ordinanza;
Vista la nota prot. n. 0189874/25 del 30 ottobre 2025 con cui la A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila della Regione Abruzzo, nel ripercorrere l'iter amministrativo e le vicende intercorse (come sopra succintamente riassunte), ha evidenziato che «I lavori di cui alle progettazioni approvate ed appaltate, non sono al momento sufficienti a riconsegnare alla piena funzionalita' la struttura dell'RSA sita nel Comune di Montereale, mancando numerose lavorazioni edili ed impiantistiche necessarie al completamento dell'opera»;
Preso atto che il completamento dei lavori per il ripristino dell'agibilita' della RSA di Montereale, necessita dell'espletamento delle procedure per l'affidamento della progettazione esecutiva degli interventi mancanti e degli ulteriori servizi tecnici di Direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo tecnico-amministrativo, nonche' all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, previa acquisizione dei pareri necessari;
Preso atto, altresi', della volonta' espressa dalla A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila nella richiamata nota prot. n. 0189874/25 del 30 ottobre 2025 di continuare ad avvalersi dell'USR Abruzzo «al fine di pervenire nel piu' breve tempo possibile a definire un percorso tecnico, economico ed amministrativo volto al raggiungimento del comune obiettivo di restituire la struttura dell'RSA sita nel Comune di Montereale a servizio del territorio»;
Ritenuto pertanto di attribuire all'USR Abruzzo il ruolo di soggetto attuatore per l'intervento urgente di «Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale», sulla base delle esperienze e professionalita' maturate relativamente alle tipologie di intervento in oggetto e al loro carattere di complessita';
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'USR Abruzzo possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione dell'intervento, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione dell'intervento, l'USR Abruzzo potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione dell'intervento, tra cui l'attivita' di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;
Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76, del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Considerato che l'intervenuta obbligatorieta' dei nuovi metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. Building information modeling - BIM) potrebbe generare ritardi in strutture amministrative complesse che ancora non vi si sono efficacemente adeguate;
Ritenuto, pertanto, di sospendere, sino al completamento dell'intervento di cui alla presente ordinanza l'obbligo, previsto dall'art. 43, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo;
Ritenuto opportuno, al fine di non bloccare o comunque rallentare l'operativita' dell'USR Abruzzo, sospendere, fino al completamento dell'intervento di cui alla presente ordinanza e in relazione al solo USR Abruzzo, l'obbligo di qualificazione previsto dagli articoli 62 e 63 e dall'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che l'USR Abruzzo possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto di consentire che l'USR Abruzzo possa prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma;
Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di porzioni dell'unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi;
Ritenuto per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, di consentire sempre la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del medesimo decreto;
Ritenuto necessario riconoscere all'USR Abruzzo la facolta' di avvalersi di un collegio consultivo tecnico allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;
Ritenuto di stanziare le risorse necessarie a finanziare il predetto intervento, pari a euro 8.098.028,90, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 23 aprile 2026 e' pari a euro 1.458.542.719,62, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a 472.697.016,00;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento in Comune di Montereale, come meglio descritto nella relazione istruttoria di cui all'allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, consistente nel «Completamento del ripristino con adeguamento sismico della Residenza sanitaria assistenziale di Montereale» con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico dall'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo per un importo stimato in 8.098.028,90, euro.
2. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dall'istruttoria redatta dall'USR Abruzzo, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0046808-A-26 novembre 2025:
a) la sospensione dei lavori intervenuta dopo la risoluzione contrattuale sta determinando il deterioramento di parte della struttura sanitaria in ragione delle infiltrazioni d'acqua dovute al mancato completamento degli interventi di impermeabilizzazione, con il connesso rischio di dover realizzare ex novo consistenti lavorazioni sinora eseguite nell'ambito del precedente appalto, risolto ex art. 108, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 dalla A.S.L.1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila della Regione Abruzzo;
b) la chiusura della residenza sanitaria ha comportato il trasferimento dei degenti presso altra struttura pubblica situata a 30 km di distanza e la sua mancata tempestiva riapertura sta comportando notevoli disagi al personale addetto ed alla popolazione residente, con il conseguente rischio, connesso al protrarsi di una situazione di oggettiva incertezza in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori, di uno spopolamento della cittadina di Montereale, gia' fortemente colpita dalle conseguenze socio-economiche legate al doppio sisma 2009/2016;
c) la chiusura della residenza sanitaria sta inoltre comportando notevoli disagi all'intero comprensorio dell'Alta Valle dell'Aterno, stante la disciplina del piano sanitario regionale vigente che individua la medesima RSA quale struttura di riferimento per il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza residenziale per la non autosufficienza e la disabilita' della popolazione anziana ivi residente.
3. Al fine di assicurare la pronta attuazione dell'intervento necessario, in base all'istruttoria compiuta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo, nella relazione di cui all'allegato sub 1) alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura, la tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Individuazione del soggetto attuatore

1. Ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui all'art. 1 e ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'USR Abruzzo e' individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare l'intervento in oggetto.
2. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, l'USR Abruzzo puo' avvalersi, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, di professionalita' individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. Ai fini dell'accelerazione dell'intervento, l'USR Abruzzo puo' procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla sua realizzazione, tra cui la Direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e il Coordinamento della sicurezza di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.
 
Art. 3
Modalita' di esecuzione dell'intervento - Disposizioni organizzative,
procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione delle opere al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario numeri 109 e 110 del 21 novembre 2020, l'USR Abruzzo puo' realizzare l'intervento di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito l'affidamento diretto in deroga dell'art. 50, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e' consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
c) per i contratti di lavori e' consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c), e fino alla soglia di cui all'art. 14 del medesimo decreto, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;
d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del medesimo decreto, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
2. L'USR Abruzzo individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga a quanto previsto dall'art. 108, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'USR Abruzzo puo' ricorrere, per le procedure indicate alle lettere c) e d), del comma 1, del presente articolo, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso. In tal caso, indipendentemente dall'importo posto a base di gara e in deroga a quanto previsto dagli articoli 54 e 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'USR Abruzzo prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui all'allegato II.2 del medesimo decreto, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. L'USR Abruzzo, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto, l'USR Abruzzo autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
5. Ai fini di cui al presente articolo e nell'ottica del principio del risultato, e' comunque consentita l'esecuzione anticipata dei contratti di servizi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'USR Abruzzo applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' facolta' dell'USR Abruzzo procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto per le procedure indicate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.
7. L'USR Abruzzo puo' decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del medesimo decreto.
8. Sino al completamento dell'intervento di cui alla presente ordinanza e' sospeso l'obbligo, previsto dall'art. 43, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
9. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, l'USR Abruzzo puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5, del decreto-legge n. 76 del 2020 (i cui contenuti si devono intendere qui interamente riprodotti) si applica fino a conclusione dell'intervento di cui alla presente ordinanza.
11. L'USR Abruzzo puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e la consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma.
12. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
13. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare della residenza sanitaria assistenziale per renderla fruibile in tempi piu' rapidi.
14. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del medesimo decreto. Il contratto eventualmente stipulato e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
15. In deroga agli articoli 62 e 63, e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' sospeso, fino al completamento dell'opera, l'obbligo di qualificazione dell'USR Abruzzo per la progettazione, l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per l'esecuzione dei relativi contratti.
16. Le disposizioni del presente articolo recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali, nonche' deroghe a vigenti disposizioni di legge, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture, nonche' ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione senza pregiudizio delle disposizioni di legge e delle deroghe previste a legislazione vigente in materia di lavori pubblici, ove piu' favorevoli.
 
Art. 4

Conferenza di servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. La conferenza e' indetta dal vice-commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal vice-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Abruzzo e con il Comune di Montereale. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata dell'intervento di cui all'art. 1.
 
Art. 5

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento, e per l'intera durata dello stesso, l'USR Abruzzo puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto.
2. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
3. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
4. L'USR Abruzzo individua, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 6

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 8.098.028,90, con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 aprile 2026 e' pari ad euro 1.458.542.719,62.
2. L'importo dell'intervento e' determinato in via definitiva all'esito dell'approvazione del progetto esecutivo per l'affidamento del relativo appalto di lavori.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione dell'opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate per il completamento della stessa.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie derivanti dal ribasso d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi dell'intervento programmato e quello effettivamente derivante dall'approvazione del progetto e dal relativo computo metrico, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3, dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021. In tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria dell'intervento programmato sulla base dell'istruttoria dell'USR Abruzzo.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine dell'intervento di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Nelle more della definizione del collaudo tecnico-contabile del primo appalto relativo alla RSA di Montereale, gia' finanziato mediante ordinanza n. 129 del 2022, sono accantonate le relative somme residue del quadro economico. Eventuali risparmi del quadro economico finale del primo finanziamento, successivi al collaudo parziale ex art. 108, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' eventuali proventi netti derivanti dall'azione risarcitoria ai danni dell'operatore economico, dovranno confluire nella contabilita' speciale del Commissario straordinario.
 
Art. 7

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio dell'intervento individuato come urgente e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 4 maggio 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1624

__________
Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali