Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 15 maggio 2026
Aggiornamento e semplificazione delle misure e procedure della ricostruzione privata delle imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole, finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione in attuazione delle innovazioni apportate al decreto-legge 1° giugno 2023, n, 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101. (Ordinanza n. 61/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i seguenti articoli che disciplinano, tra l'altro, le misure per la ricostruzione privata:
l'art. 20-bis, che, nel definire il perimetro di applicazione delle misure di ricostruzione, al comma 1-bis stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata regolate dalle norme contenute nei Capi da I-bis a I-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;
l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e, in particolare:
il comma 7, lettera c), punto 2), ove e' stabilito che il Commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»;
il comma 9, in base al quale «il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-commissari», i quali »operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario, assicurano la partecipazione alle attivita' della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'art. 20-quater e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies, nonche' al coordinamento, al pagina 4 di 8 monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;
gli articoli 20-sexies e 20-septies, che, nel prevedere i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione, erogazione, gestione e rendicontazione dei contributi per la ricostruzione privata, tra l'altro, contiene le seguenti disposizioni che hanno recepito le innovazioni e semplificazioni introdotte con gli articoli 5 e 6 del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025 e relative, in particolare:
alla previsione di una nuova tipologia di contributi dedicata a sovvenire ai danni minori subiti da famiglie e imprese, mediante la previsione di procedure particolarmente semplificate, alternativa alle altre tipologie di contributo;
alla previsione di apposite procedure affinche' situazioni di particolare complessita' possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, valutandosi, se del caso, l'adozione di apposite ordinanze speciali, specificamente motivate, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che prevedano procedure particolari giustificate dalle specifiche criticita' della situazione;
alla disciplina delle modalita' con le quali, qualora un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi verificatisi nel mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre-ottobre 2024, e il contributo spettante per gli eventi del 2023 sia stato concesso, ma gli interventi non fossero stati ultimati al verificarsi dei nuovi danni, sia possibile concedere l'ulteriore contributo relativo agli eventi del 2024, prevedendo che il precedente procedimento precedente sia concluso riducendo il contributo gia' concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato, specificando, altresi', che, a tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato debba attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere gia' eseguite o siano relative a interventi gia' autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno;
alla previsione che, in ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi per la ricostruzione privata possano essere concessi anche ai consorzi di cui all'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, stabilendo che, in tal caso, il contributo sia concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'art. 3, primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonche' a quanto previsto dall'art. 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale;
alla previsione che la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio sia obbligatoriamente allegata all'istanza di contributo per la ricostruzione privata unicamente qualora tale titolo sia richiesto per la realizzazione della specifica tipologia di interventi da eseguire;
alla facolta' per il Commissario straordinario di individuare un soggetto cui attribuire le funzioni di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, in particolare, che per i contributi destinati alle imprese, ivi comprese quelle agricole, le incombenze istruttorie siano assolte soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attivita' produttive e agricole;
alla previsione, qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, che il richiedente sia comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche nel caso in cui sia negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore, stabilendo, altresi', che in caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo sia revocato e le somme eventualmente percepite debbano essere restituite;
alla previsione che all'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata si provveda mediante uno o piu' acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione;
alla disciplina della possibilita' di richiedere i contributi per la ricostruzione privata anche per interventi gia' effettuati e completati, specificando le relative modalita', la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalita' con gli eventi calamitosi di cui all'art. 20-bis del citato decreto-legge n. 61 del 2023;
in particolare, sempre all'art. 20-sexies:
il comma 3, che individua le tipologie di contributi concedibili per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di beni immobili ad uso residenziale o produttivo e, in genere, per sovvenire ai danneggiamenti subiti da famiglie e imprese a seguito dei predetti eventi alluvionali;
il comma 3-bis, come da ultimo modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, che stabilisce che i contributi di cui al comma 3 possono essere destinati, nei limiti delle risorse disponibili, anche:
«a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonche' alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»;
il comma 3-bis.1, introdotto dal sopra citato art. 21 del decreto-legge n. 25/2026, che stabilisce che «I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'art. 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorita', di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni», disponendo che il Commissario straordinario provvede alla concessione di tali contributi e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata;
il comma 3-bis.2, anch'esso introdotto dall'art. 21 del decreto-legge n. 25/2026, che prevede che «qualora l'impossibilita' di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione e' ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione e' effettuata dall'autorita' che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»;
il comma 3-ter, che dispone che, in caso di delocalizzazione, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, nonche' gli immobili di cui al comma 3-bis, lettera b), e al comma 3-bis.1 «sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede, ove necessario, alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies»;
il comma 3-quater, che stabilisce che «i contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione»;
il comma 6-quater, che prevede che per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, presenti all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario riconosce «un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa», precisando che tali contributi siano riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili;
l'art. 20-septies, che regola le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata;
Visto l'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», con il quale e' stata disciplinata la procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta, disponendosi l'autorizzazione, allo scopo, della spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048;
Viste le seguenti ordinanze commissariali, adottate in attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023:
l'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, al foglio n. 2785, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalita' e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle imprese, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023;
l'ordinanza commissariale n. 20 del 15 gennaio 2024 e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i costi parametrici per ettaro per la determinazione dei contributi spettanti per determinate tipologie di interventi alle imprese del settore agricolo;
l'ordinanza commissariale n. 23 del 9 aprile 2024, registrata, con osservazioni, dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, al foglio n. 1156, e coerentemente modificata e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente modifiche e integrazioni alla richiamata ordinanza commissariale n. 11/2023;
l'ordinanza commissariale n. 29 del 18 luglio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2024, al foglio n. 2084, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei controlli da svolgere in relazione ai contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023, quest'ultima relativa ai contributi di ricostruzione privata destinati ai danni subiti dalle famiglie;
l'ordinanza commissariale n. 31 del 12 agosto 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, al foglio n. 2400, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina per la concessione dei contributi spettanti per i beni mobili, nonche' modifiche alle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 20/2024;
l'ordinanza commissariale n. 36 del 23 ottobre 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
l'ordinanza commissariale n. 52 del 21 agosto 2025, registrata alla Corte dei conti in data 2 settembre 2025, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire al Commissario straordinario di aggiornare le stime dei relativi fabbisogni finanziari, sono state regolate le modalita' con le quali i soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di cui al citato art. 20-sexies, che alla data di entrata in vigore della medesima ordinanza non avevano ancor presentato domanda di contributo, possono manifestare la volonta' di presentare la predetta istanza, mediante la compilazione, entro il 31 ottobre 2025, sulla piattaforma informatica denominata INDICA, dell'apposita dichiarazione;
l'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 17 settembre 2025, al foglio n. 2478, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale;
l'ordinanza commissariale n. 54 del 7 novembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 20 novembre 2025, al foglio n. 3012, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente l'aggiornamento e semplificazione delle misure e procedure della ricostruzione privata di cui alla richiamata ordinanza commissariale n. 14/2023, finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione in attuazione delle innovazioni apportate al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101;
l'ordinanza commissariale n. 55 del 24 dicembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026, al foglio. n. 112, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla precedente ordinanza commissariale n. 20/2024 in materia di contributi alle imprese del settore agricolo;
l'ordinanza commissariale n. 60 del 5 maggio 2026, in corso di verifica di legittimita' agli organi di controllo, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata ordinanza commissariale n. 53/2025 in materia di delocalizzazioni, in conformita' alle innovazioni introdotte in tema dal decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 aprile 2026, n. 59;
Vista la determina commissariale n. 43 del 13 febbraio 2026 concernente le «Modalita' di attivazione e costituzione della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente per le verifiche dei requisiti di cui all'art. 20-sexies connesse alle procedure di delocalizzazione di edifici residenziali.»;
Ritenuto di dover provvedere all'allineamento della disciplina dei contributi per la delocalizzazione delle unita' immobiliari a uso produttivo con quella relativa alle unita' immobiliari a uso residenziale alla luce delle modifiche sopravvenute con l'adozione del richiamato art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, per il recepimento delle quali e' in corso di aggiornamento anche la menzionata ordinanza commissariale n. 53/2025;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
Dato atto che allo scopo di svolgere un'istruttoria tecnica propedeutica all'adozione delle ulteriori misure di cui trattasi, adeguata e condivisa, in coerenza con il nuovo assetto della governance degli interventi di ricostruzione di cui al citato art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono stati costituiti appositi tavoli tecnici tematici coordinati dai dirigenti competenti per materia e dagli esperti della struttura commissariale, composti, oltre che da qualificato personale della struttura medesima e degli enti allo scopo convenzionati, anche dei referenti appositamente designati dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari alla ricostruzione, uno dei quali, in particolare, dedicato alla revisione delle misure per la ricostruzione privata, che si e' riunito in numerose riunioni ai fini dell'esame delle questioni oggetto della presente ordinanza, l'ultima delle quali si e' svolta il 20 aprile 2026;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nella richiamata ordinanza n. 11/2023, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle imprese, anche agricole, in attuazione delle novita' introdotte con i citati decreti-legge n. 65 del 2025 e n. 25 del 2026, sulla base degli approfondimenti sviluppati in seno al citato tavolo tecnico tematico per la ricostruzione privata, stabilendo, in particolare, che alcune di tali innovazioni divengano efficaci non appena le piattaforme informatiche rese disponibili dalle tre Regioni saranno state aggiornate, circostanza di cui verra' data specifica pubblica comunicazione, dando, contestualmente, atto che alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata si provvede nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili allo scopo a legislazione vigente;
Visti gli esiti della ricognizione delle manifestazioni di interesse raccolte mediante l'utilizzo della piattaforma INDICA, relativamente alla volonta' di presentare istanza di contributo per la ricostruzione privata, allo scopo di consentire l'assunzione di scelte consapevoli da parte dei cittadini e delle imprese interessati, alla luce delle ulteriori innovazioni e semplificazioni introdotte con le modifiche apportate alla normativa primaria di settore;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare l'art. 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026, assicurando la continuita' operativa e la relativa copertura finanziaria delle attivita' connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, al n. 385, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato prorogato fino al 31 maggio 2026 nel ruolo di Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
Dato atto che lo schema della presente ordinanza commissariale e' stato sottoposto all'esame della Cabina di coordinamento di cui all'art. 20-quater del citato decreto-legge n. 61/2023, riunitasi il giorno 16 aprile 2026;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4355 dell'11 maggio 2026;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4074 del 4 maggio 2026;
Acquisita l'intesa della Regione Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4417 del 13 maggio 2026;

Dispone:

Art. 1
Misure per l'integrazione e la semplificazione delle attivita' in
materia di ricostruzione privata. Modifiche e integrazioni
all'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023 e successive
modifiche e integrazioni

1. Nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono contenute le misure per l'integrazione e la semplificazione delle attivita' di ricostruzione privata che modificano l'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023, richiamata in premessa, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle imprese, ivi comprese quelle del settore agricolo.
2. Nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, allo scopo di agevolare la lettura e attuazione delle procedure per la ricostruzione privata relative alle imprese, ivi comprese quelle del settore agricolo, e' contenuto il testo coordinato del dispositivo dell'ordinanza n. 11 del 2023 - aggiornamento maggio 2026, comprensivo delle modifiche approvate ai sensi del comma 1, unitamente alla relativa modulistica, opportunamente aggiornata e integrata.
 
Art. 2
Copertura finanziaria

1. Alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modificazioni, nonche' delle risorse autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026», nell'ambito della disciplina della procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta.
 
Art. 3
Efficacia

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Roma, 15 maggio 2026

Il Commissario straordinario: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1647

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Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link:
https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordin anze/elenco-ordinanze-2026/