| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
| ORDINANZA 5 maggio 2026 |
| Aggiornamento della disciplina per la richiesta e la concessione dei contributi per la delocalizzazione degli immobili ad uso residenziale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza n. 60/2026). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e le ulteriori successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i seguenti articoli che disciplinano, tra l'altro, le misure per la ricostruzione privata: l'articolo 20-bis, che, nel definire il perimetro di applicazione delle misure di ricostruzione, al comma 1-bis stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata regolate dalle norme contenute nei capi da I-bis a I-quinquies del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»; l'articolo 20-sexies, che nel prevedere le misure per la ricostruzione privata, tra l'altro, contiene le seguenti disposizioni: la lettera f-bis) del comma 1, in base alla quale il Commissario straordinario, con proprie ordinanze puo' «prevedere apposite procedure affinche' situazioni di particolare complessita' possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate», disciplinandone l'attivita'; il comma 3, che individua le tipologie di contributi concedibili per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di beni immobili ad uso residenziale o produttivo e, in genere, per sovvenire ai danneggiamenti subiti da famiglie e imprese a seguito dei predetti eventi alluvionali; il comma 3-bis, come da ultimo modificato dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, che stabilisce che i contributi di cui al comma 3 possono essere destinati, nei limiti delle risorse disponibili, anche: «a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo; b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonche' alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»; il comma 3-bis.1, introdotto dal sopra citato articolo 21 del decreto-legge n. 25/2026, che stabilisce che «I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorita', di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni», disponendo che il Commissario straordinario provvede alla concessione di tali contributi e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata; il comma 3-bis.2, anch'esso introdotto dall' articolo 21 del decreto-legge n. 25/2026, che prevede che «qualora l'impossibilita' di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione e' ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione e' effettuata dall'autorita' che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»; il comma 3-ter, che dispone che, in caso di delocalizzazione, le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, nonche' gli immobili di cui al comma 3-bis, lettera b), e al comma 3-bis.1 «sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede, ove necessario, alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies»; il comma 3-quater, che stabilisce che «i contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione»; il comma 6-quater, che prevede che per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, presenti all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario riconosce «un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa», precisando che tali contributi siano riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili; l'articolo 20-septies, che regola le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata; Viste le seguenti ordinanze commissariali, adottate in attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023: l'ordinanza commissariale n. 11 del 20 ottobre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, al foglio n. 2785, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalita' e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle imprese, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023; l'ordinanza commissariale n. 14 del 3 novembre 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, al foglio n. 2948, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente disciplina, modalita' e procedure per la concessione e erogazione dei contributi per la ricostruzione privata a favore delle famiglie, in attuazione di quanto previsto dai richiamati articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023; l'ordinanza commissariale n. 23 del 9 aprile 2024, registrata, con osservazioni, dalla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, al foglio n. 1156, e coerentemente modificata e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente modifiche e integrazioni alle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023; l'ordinanza commissariale n. 29 del 18 luglio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2024, al foglio n. 2084, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei controlli da svolgere in relazione ai contributi concessi ai sensi delle richiamate ordinanze commissariali n. 11/2023 e n. 14/2023; l'ordinanza commissariale n. 36 del 23 ottobre 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 ai soggetti privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive e ai soggetti esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; l'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 17 settembre 2025, al foglio n. 2478, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente la disciplina dei contributi per la delocalizzazione degli immobili a uso residenziale; l'ordinanza commissariale n. 54 del 7 novembre 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 20 novembre 2025, al foglio n. 3012, e pubblicata sul sito internet istituzionale della struttura commissariale, contenente l'aggiornamento e semplificazione delle misure e procedure della ricostruzione privata finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione in attuazione delle innovazioni apportate al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101; Vista la determina commissariale n. 43 del 13 febbraio 2026 concernente le «Modalita' di attivazione e costituzione della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente per le verifiche dei requisiti di cui all'art. 20-sexies connesse alle procedure di delocalizzazione di edifici residenziali.»; Ritenuto di dover provvedere all'allineamento della disciplina dei contributi per la delocalizzazione delle unita' immobiliari a uso residenziale alla luce delle modifiche sopravvenute con l'adozione del richiamato articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare l'articolo 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026, assicurando la continuita' operativa e la relativa copertura finanziaria delle attivita' connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, al n. 385, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato prorogato fino al 31 maggio 2026 nel ruolo di Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025; Dato atto che lo schema della presente ordinanza commissariale e' stato sottoposto all'esame della cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater del citato decreto-legge n. 61/2023, riunitasi il giorno 16 aprile 2026; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 3934 del 28 aprile 2026; Acquisita l'intesa della Regione Toscana, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4075 del 4 maggio 2026; Acquisita l'intesa della Regione Marche, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 4017 del 30 aprile 2026;
Dispone:
Art. 1 Misure per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di delocalizzazione degli immobili a uso residenziale. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025
1. Nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono contenute le misure per l'aggiornamento delle disposizioni in materia di delocalizzazione degli immobili a uso residenziale che modificano l'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025, richiamata in premessa, e successive modifiche e integrazioni. 2. Nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, allo scopo di agevolare la lettura e attuazione delle procedure per la ricostruzione privata relative alle famiglie e ai soggetti privati, e' contenuto il testo coordinato del dispositivo dell'ordinanza n. 53 del 2025 - aggiornamento maggio 2026, comprensivo delle modifiche approvate ai sensi del comma 1. |
| | Art. 2 Copertura finanziaria
1. Alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modificazioni, nonche' delle risorse autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», nell'ambito della disciplina della procedura per accedere ai contributi di ricostruzione privata mediante credito di imposta. |
| | Art. 3 Efficacia
1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente ordinanza e' pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'autorita' nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Roma, 5 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Curcio
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1510
__________ Avvertenza: La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordin anze/elenco-ordinanze-2026/ |
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