| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
| DECRETO 17 febbraio 2026 |
| Modifica del decreto 16 gennaio 1997 concernente criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di societa' fiduciarie e di revisione e delle altre societa' assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, nonche' ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualita' di esperti. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la «Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione» ed il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le relative norme di attuazione; Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e di disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»; Visti gli articoli 39 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; Visti gli articoli 137 e 313 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, costituente il «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 16 dicembre 2022, n. 204, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in particolare l'art. 2, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, statuente il «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2012; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, con il quale sono stati statuiti i «Criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori di societa' fiduciarie e di revisione e delle altre societa' assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, nonche' ai componenti il comitato di sorveglianza nominati in qualita' di esperti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1997; Considerato che, pur in presenza di disponibilita' economica da parte della procedura, sono emersi problemi applicativi in tema di corresponsione dei compensi per il commissario liquidatore, specie nei casi di sostituzione dell'organo gestorio in uno stato avanzato della procedura, ossia quando sono state concluse le fasi di formazione dello stato passivo e di realizzazione dell'attivo, ovvero nei casi in cui l'attivo da realizzare, o realizzabile, sia assente o esiguo; Considerata riconoscere e quantificare il compenso anche per il commissario liquidatore succeduto in una fase avanzata della procedura, per l'espletamento delle attivita' residuali, quali l'eventuale predisposizione del piano di riparto e la chiusura della liquidazione, nonche' di garantire la parita' di trattamento tra i professionisti che si succedono nell'incarico; Considerata la necessita' di prevedere norme che permettano il pagamento delle spese di chiusura delle procedure delle societa' collegate prive di attivo o con capitali insufficienti; Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»; Ritenuto di dover aggiornare l'attuale disciplina, stabilendo anche ulteriori criteri per la determinazione dei compensi spettanti all'organo gestorio;
Decreta:
Art. 1 Aggiornamento della disciplina
1. Al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, all'ultimo ritenuto del preambolo, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570» e' aggiunto «e successive modifiche e integrazioni». 2. Al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, all'art. 1, comma 2, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 1992, n. 570» e' aggiunto «e successive modifiche e integrazioni». |
| | Art. 2
Disposizioni in materia di determinazione del compenso spettante ai commissari liquidatori
Al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente: Art. 4-bis (Determinazione e liquidazione del compenso per il commissario liquidatore succeduto nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa in stato avanzato o con attivo realizzato insufficiente). - 1. Fatto salvo il compenso di cui all'art. 2, comma 3, in caso di sostituzione del commissario liquidatore in uno stato avanzato della procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora non sia possibile la determinazione dei compensi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, per assenza di operazioni volte alla formazione dello stato passivo e/o alla realizzazione dell'attivo, ovvero nei casi in cui l'ammottare dell'attivo realizzato sia inferiore ad euro 50.000,00, il compenso e' determinato tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della liquidazione, nonche' della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni, secondo i seguenti criteri: a) per le procedure che vengono concluse ed aventi una disponibilita' economica pari o superiore ad euro 15.000,00, la determinazione del compenso consiste in una percentuale sulla somma convenzionalmente e forfettariamente fissata in euro 50.000,00, non superiore alle misure stabilite dal decreto del Ministro della giustizia, di cui all'art. 1. La liquidazione del compenso dovra', tuttavia, tener conto e permettere il pagamento delle spese di chiusura della procedura di liquidazione; b) per le procedure che vengano concluse, aventi disponibilita' economica inferiore ad euro 15.000,00, la determinazione del compenso deve consistere in una percentuale sulla somma convenzionalmente e forfettariamente fissata in euro 20.000,00, non superiore alle misure stabilite dal decreto del Ministro della giustizia, di cui all'art. 1. La liquidazione del compenso dovra', tuttavia, tener conto e permettere il pagamento delle spese di chiusura della procedura di liquidazione. 2. Fatto salvo il compenso di cui all'art. 2, comma 3, qualora non sia possibile la determinazione dei compensi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, nel caso in cui le procedure non vengano concluse dal commissario liquidatore, il compenso sara' determinato e liquidato a conclusione della procedura di liquidazione coatta ammnistrativa e consistera' in un'eventuale somma, nel massimo di euro 2.500,00, quantificata tenuto conto della disponibilita' economica, dell'attivita' espletata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni e delle spese di chiusura della procedura di liquidazione. 3. Il compenso di cui ai commi precedenti e' a totale carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa della sola societa' cui si riferisce e non potra' essere messo a carico di eventuali societa' collegate. |
| | Art. 3 Disposizioni in materia di spese di chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di societa' collegate
Al decreto ministeriale 16 gennaio 1997, dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente: 7-bis (Pagamento delle spese di chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa relative a societa' collegate in caso di attivo insufficiente). - 1. Qualora la disponibilita' economica di una o piu' societa' collegate assoggettate a liquidazione coatta amministrativa non permetta il pagamento delle spese di chiusura della liquidazione, previa autorizzazione dell'autorita' vigilante, queste dovranno essere ripartite tra le procedure collegate in proporzione all'attivo realizzato da ciascuna, ovvero poste a carico soltanto di alcune di esse o di una sola, qualora non sia possibile distribuirle per carenza o insufficienza di fondi. |
| | Art. 4 Disposizioni finali
1. Dal presente decreto non deriva nessun nuovo o maggiore onere a carico dello Stato. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2026
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 551 |
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