Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2026 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DELIBERA 22 aprile 2026
Pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115. (Delibera n. 1/2026).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'art. 4, modifica il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendovi, in particolare, l'art. 57-bis, successivamente modificato dall'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 11 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nonche' dall'art. 15 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;
Visto il succitato art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, con il quale, in particolare:
al comma 1, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
al comma 2, e' previsto che il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy, ed e' composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, disponendosi inoltre che alle riunioni del Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno;
al comma 7, e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE (CTC), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al sopracitato comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE;
al comma 8, e' inoltre previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e' adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento, e che le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
al comma 9, e' previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2021, al n. 2113, recante, ai sensi del sopracitato art. 57-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, il Regolamento interno del CITE che, all'art. 3, istituisce il Comitato tecnico di supporto al CITE, chiamato a svolgere funzioni di supporto al CITE per l'istruttoria delle questioni poste all'o.d.g. di quest'ultimo Comitato e a curare l'attivita' propedeutica allo svolgimento dei lavori del CITE medesimo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, «che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020»;
Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 84/2024, con il quale, in particolare:
al comma 1, si prevede che quando e' presentata presso la Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche, da attuare sul territorio nazionale, il CITE, integrato dal Ministro della difesa, dall'Autorita' delegata di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, si pronuncia, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 8, del predetto regolamento (UE) 2024/1252, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione europea;
al comma 2, si dispone che nel caso di progetti sulla terraferma, la determinazione del CITE e' adottata sentita la Regione interessata;
al comma 3 si prevede altresi' che, fermo restando quanto disposto dai commi precedenti del medesimo articolo, dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualita' di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti;
Tenuto conto che la Commissione europea, in data 20 febbraio 2026, ai sensi di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2024/1252, ha comunicato ai membri del Comitato europeo per le materie prime critiche di aver caricato sul sito web appositamente dedicato alcune proposte di progetti strategici ricadenti sul territorio italiano;
Vista la nota prot. n. 68066 del 27 marzo 2026 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto la convocazione del CTC, per l'avvio della procedura di verifica di eventuali elementi ostativi al riconoscimento della strategicita' dei predetti progetti, la cui documentazione e' stata inserita nella relativa cartella condivisa accessibile ai membri del Comitato, segnalando altresi', trattandosi di progetti sulla terraferma, di avere richiesto, ai sensi del citato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 84/2024, con note del 18 marzo 2026, l'avviso di competenza delle Regioni interessate - ossia Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto - evidenziando la necessita' di esprimere il citato avviso a firma del Presidente della regione;
Tenuto conto che nella medesima nota del 27 marzo 2026 il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato di aver richiesto un parere alle Direzioni Generali «Economia circolare e bonifiche» e «Fonti energetiche e titoli abilitativi» del medesimo Dicastero, quali punti unici di contatto di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge n. 84/2024, nonche' all'Unita' di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI) del Ministero delle imprese e del made in Italy, punto unico di contatto per i progetti di trasformazione, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto-legge;
Tenuto conto dell'istruttoria svolta dal CTC durante la riunione del 9 aprile 2026, indetta con nota prot. DIPE n. 3730 del 30 marzo 2026, nel corso della quale, nel condividere gli elementi istruttori acquisiti o in corso di acquisizione, e' stata rappresentata l'esigenza di ricevere con urgenza i pareri ancora non pervenuti al fine di garantire il rispetto delle scadenze fissate a livello europeo;
Viste le note prot. n. 75951 dell'8 aprile 2026 e prot. n. 77330 del 10 aprile 2026 della Direzione generale «Economia circolare e bonifiche» del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cui e' stato comunicato che non sussistono motivi ostativi sui sei progetti di riciclaggio («Neodymium Circular Magnets»; «REW-ITA green HUB»; «9PV-up»; «Relith»; «CRM4Defence»; «ReSuPLIR») di competenza;
Viste le note prot. n. 73910 del 3 aprile 2026 della Direzione generale «Fonti energetiche e titoli abilitativi» e prot. n. 76137 del 9 aprile 2026 della Direzione generale «Tutela della biodiversita' e del mare» del Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica, con cui sono state rilevate una serie di criticita' sul progetto di estrazione denominato «Project Pianpaludo», sia in termini di certezza della capacita' del progetto di contribuire in modo significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea di materie prime strategiche, di sostenibilita' ambientale e sociale e di fattibilita' tecnica entro un lasso di tempo ragionevole; sia in merito alla localizzazione rispetto ai siti della Rete Natura 2000, sussistendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il divieto di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS), nonche' l'obbligo di assoggettabilita', nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), alla Valutazione di incidenza ambientale (VIncA), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Vista la nota prot. n. 8486 del 9 aprile 2026 del Capo di Gabinetto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di trasmissione delle valutazioni tecniche positive dell'UMASI sui due progetti di trasformazione («Neodymium Circular Magnets» e «Alkeemia PureGraph») di competenza;
Viste le note acquisite al prot. MASE n. 71547 del 1° aprile 2026 del Presidente della Regione Lazio; n. 72944 del 2 aprile 2026 del Presidente della Regione Toscana; n. 73957 del 3 aprile 2026 del Presidente della Regione Marche; n. 74851 del 7 aprile 2026 del Presidente della Regione Umbria; n. 76060 dell'8 aprile 2026 del Presidente della Regione Puglia; la deliberazione di giunta regionale n. 4-2411 del 9 aprile 2026 del Piemonte, acquisita al prot. MASE n. 76955 in pari data; le note prot. MASE n. 78914 del 13 aprile 2026 del Presidente della Regione Lombardia e n. 81718 del 16 aprile 2026 del Presidente della Regione Campania; nonche' la nota prot. MASE n. 83161 del 17 aprile 2026 del Presidente della Regione Veneto, di formalizzazione della posizione dell'ente adottata con deliberazione della giunta regionale n. 259 del 16 aprile 2026, con cui tali regioni, con riferimento ai progetti da localizzarsi sulla terraferma e ricadenti nei rispettivi territori, hanno espresso parere favorevole o comunque non ostativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 84/2024;
Vista la nota acquisita al prot. MASE n. 78003 del 10 aprile 2026 del Presidente della Regione Liguria che, con riferimento ai progetti sulla terraferma e ricadenti nel proprio territorio, non ha rilevato motivi ostativi al progetto «CRM4Defence», mentre ha espresso parere negativo sul progetto «Project Pianpaludo», in ragione delle criticita' ambientali che lo caratterizzano, che hanno condotto anche alla sua esclusione dal Piano nazionale delle esplorazioni minerarie (PNE); della parziale interferenza con aree tutelate dal Parco regionale del Beigua, la cui disciplina non consente lo sfruttamento minerario; nonche' della forte opposizione manifestata dalle comunita' locali per i temuti impatti su ambiente, biodiversita', salute e traffico pesante;
Vista la nota prot. n. 82293 del 16 aprile 2026 con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, essendo stato completato l'iter di acquisizione dell'avviso delle Regioni previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 84/2024, ha formulato una richiesta di convocazione del CITE, trasmettendo la relazione tecnica illustrativa con la sintesi dei progetti e il riepilogo dell'istruttoria condotta;
Vista la nota prot. DIPE n. 4738 del 17 aprile 2026, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'ordine del Presidente del CITE, ha convocato l'odierna seduta del Comitato;
Tenuto conto che i progetti considerati sono comunque destinati ad essere oggetto delle procedure autorizzatorie e di valutazione ambientale previste dalla normativa vigente;
Considerato quanto emerso nel dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115:
a) di non ravvisare la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico dei seguenti progetti di trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche ricadenti nel territorio delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Toscana e Veneto:
«CRM4Defence» nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria;
«Neodymium Circular Magnets» nella Regione Marche;
«REW-ITA green HUB» nella Regione Piemonte;
«9PV-up» nella Regione Veneto;
«Alkeemia PureGraph» nella Regione Veneto;
«Relith» nella Regione Lazio;
«ReSuPLIR» nella Regione Toscana;
b) di ravvisare motivi ostativi al riconoscimento del carattere strategico del progetto di estrazione delle materie prime strategiche «Project Pianpaludo», ricadente nel territorio della Regione Liguria.
Roma, 22 aprile 2026

Il Presidente: Pichetto Fratin Il Segretario: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1774