| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2026 |
| Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze, per il triennio 2025-2027. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e DEL MINISTRO PER LE DISABILITA' di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilita'» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare l'art. 3; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze»; Visto l'art. 1, comma 1265, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare gli articoli, 3, che definisce i principi generali, e 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa'; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge finanziaria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013»), laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui; Visto l'art. 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ai sensi del quale, in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, e' compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer; Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», che istituisce la rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera c), che attribuisce alla rete la responsabilita' di elaborare un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, nonche' il comma 7, secondo il quale il Piano ha natura triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, ed e' adottato nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 592, della medesima legge , ove si prevede che a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarieta' dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni; Visti, altresi', i commi da 159 a 171 dell'art. 1 della medesima legge n. 234 del 2021, concernenti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e, in particolare, il comma 162, secondo cui i servizi socio assistenziali nei confronti delle persone anziane non autosufficienti sono erogati nelle aree individuate alle lettere a), b) e c) del comma medesimo, e il comma 167, ai sensi del quale, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono determinate le modalita' attuative, le azioni di monitoraggio e le modalita' di verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168; Visto in particolare l'art. 1, comma 168, della medesima legge, ove e' previsto che per le finalita' di cui al comma 162, lettere a), b) e c), e al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze gia' destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilita' gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'art. 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze e' integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, concernente l'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e il riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, ed in particolare l'allegato F, recante «Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente»; Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilita'»; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77, concernente il «Regolamento recante la definizione di modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale, e' stato conferito alla dott.ssa Alessandra Locatelli l'incarico di Ministro senza portafoglio per le disabilita' e sono state delegate le relative funzioni in materia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022, con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza e ripartito il Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024; Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane»; Visto il comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 33 del 2023, con il quale si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilita' e della non autosufficienza; Vista in particolare la lettera a) del medesimo comma 3, ove e' previsto che il CIPA adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonche' le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilita', il «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana», che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, che disciplina le modalita' di funzionamento e l'organizzazione delle attivita' del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione»; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» ed, in particolare, l'art. 1, comma 199, il quale stabilisce che, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato dalle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, risultino risorse assegnate e non spese da parte di questi ultimi, queste verranno restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente, al Fondo di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonche' al Fondo di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare, la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», una disponibilita' per gli anni 2025-2027, pari a euro: 919.755.000,00 per il 2025; 934.570.000,00 per il 2026; 1.108.470.000,00 per il 2027; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 gennaio 2025, n. 3, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio finanziario 2025 ai Capi Dipartimento, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 14 in data 16 gennaio 2025, ed in particolare l'art. 4 che dispone che per l'esercizio finanziario 2025 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12 e 27.6 di cui alla citata tabella 4; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione», e in particolare l'art. 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il «Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie» e il successivo art. 39 che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140; Visti, altresi', gli articoli 20 e 21 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230, che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta'», cui e' attribuita, tra l'altro, la gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi, precedentemente attribuita alla ex Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale; Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 1 del 12 febbraio 2025, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 88 in data 14 febbraio 2025, con il quale all'art. 1 sono assegnate, per l'esercizio finanziario 2025, al direttore della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta' le risorse finanziarie dei capitoli della Missione 24, Programma 12; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33»; Visto decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»; Visto il decreto 12 novembre 2024, n. 197, recante «Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalita', le risorse da assegnare e il monitoraggio»; Visto il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94, recante «Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione»; Considerato che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha evidenziato la necessita' di provvedere ad una modifica dei criteri di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, per renderli piu' coerenti con la platea dei potenziali beneficiari degli interventi finanziati; Considerato che nell'ambito della rete della protezione e dell'inclusione sociale, in sede tecnica, sono stati individuati in maniera condivisa con i rappresentanti delle regioni e dell'ANCI i nuovi criteri di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, prevedendo di ripartire l'80% delle risorse disponibili sulla base della popolazione anziana di eta' pari o superiore a settantacinque anni; il 10% delle risorse in ragione del numero di soggetti titolari di indennita' di accompagnamento e il restante 10% in ragione del numero di soggetti in possesso di una certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992; Considerato che le risorse disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», nel triennio 2025-2027, sono pari ad euro 919.755.000,00 per l'annualita' 2025, euro 934.570.000,00 per l'annualita' 2026 ed euro 1.108.470.000,00 per l'annualita' 2027; Tenuto conto che per ciascuna annualita' del triennio 2025-2027 l'importo di 14.640.000,00 euro e' destinato alla realizzazione dei progetti di vita indipendente; Tenuto conto che per ciascuna annualita' del triennio 2025-2027 l'importo di 250 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza e', invece, specificamente destinato alla platea delle persone anziane non autosufficienti per le finalita' di cui all'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c), della citata legge n. 234 del 2021 e che ulteriori 50 milioni di euro sono, altresi', destinati agli interventi di cui all'art. 1, comma 163, della medesima legge, finalizzati alle assunzioni di personale presso i Punti unici di accesso (PUA); Considerato che, ai fini del relativo riparto, l'importo residuo di euro 605.115.000,00 per l'annualita' 2025, di euro 619.930.000,00 per l'annualita' 2026 e di euro 793.830.000,00 per l'annualita' 2027 del Fondo per la non autosufficienza e' destinato, in maniera indistinta, alla platea delle persone con disabilita' in condizione di non autosufficienza e alle persone anziane non autosufficienti; Considerato che le regioni, rispetto alla quota di risorse da destinare in maniera indistinta alla platea delle persone con disabilita' in condizione di non autosufficienza e alle persone anziane non autosufficienti, hanno manifestato l'esigenza di prevedere un meccanismo di flessibilita' che consenta di gestire eventuali scostamenti in risposta alle esigenze rilevate a livello territoriale; Considerato l'art. 1, comma 235, della legge n. 207 del 2024, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», il quale prevede che all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalita' del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree di cui all'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.»; Vista la nota prot. 0005462 del 24 aprile 2025, con la quale la Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto, nelle more dell'adozione del nuovo Piano per la non autosufficienza 2025-2027, la possibilita' per le regioni di poter garantire la continuita' assistenziale e gli interventi rivolti alle persone in condizioni di disabilita' gravissima, utilizzando risorse proprie in anticipazione e in continuita', con specifico riferimento alle mensilita' dell'anno 2025 antecedenti all'adozione del nuovo Piano nazionale e nei limiti delle risorse attribuite per l'annualita' 2024; Vista la nota prot. 28/0022159 del 30 ottobre 2025, con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto la variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 33, comma 4-sexies, della legge n. 196 del 2009, dal capitolo 3555, piano gestionale 01 - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, (istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 334, per la copertura di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) al capitolo 3538, piano gestionale 01 - Fondo per le non autosufficienze, per l'importo di euro 62.500.000,00 per l'annualita' 2025; Visto il DMT n. 239688 del 3 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2025, numero registrazione 1935, concernente la variazione compensativa in termini di cassa e competenza dal capitolo 3555 al capitolo 3538, per euro 62.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2025; Considerato che, alla luce della variazione richiamata innanzi, la somma disponibile, afferente al Fondo per le non autosufficienze, e' rideterminata in euro 982.255.000,00 per l'annualita' 2025; Visto il comma 1 dell'art. 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove si prevede che: «Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»; Visto l'allegato atto di programmazione pluriennale «Piano nazionale per la non autosufficienza» e la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze, per il triennio 2025-2027, approvato dalla rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 147/2017 nella seduta del 4 dicembre 2025; Ritenuto, pertanto, di provvedere, con un unico decreto, all'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e alla ripartizione delle risorse stanziate sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», per il triennio 2025-2027; Accertata la disponibilita' finanziaria sul capitolo 3538, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in conto residui per il 2025 e in conto competenza per il 2026 e 2027; Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028», e in particolare il comma 699 che ha istituito un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i livelli essenziali delle prestazioni sociali, compresi quelli di cui all'art. 1, commi 162 e 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il comma 700 che alle lettere a), b) e c), ha previsto ulteriori livelli essenziali delle prestazioni sociali; Visto altresi' il comma 701 del medesimo art. 1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono determinati entro il 30 giugno 2026 i livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS nonche' i criteri e gli obiettivi delle prestazioni di cui al comma 700 e sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori; Tenuto conto che, al comma 705 del medesimo art. 1, viene disposto che al finanziamento del Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale di cui al comma 700 dello stesso articolo, ad esclusione della lettera b), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalita' di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Acquisito il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, espresso in data 28 gennaio 2026; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 18 marzo 2026;
Decreta:
Art. 1 Piano nazionale per la non autosufficienza
1. E' adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2025-2027, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale, pluriennale, delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione degli obiettivi di servizio delle prestazioni sociali da poter raggiungere su tutto il territorio nazionale, in continuita' con quanto gia' previsto dal precedente Piano per il triennio 2022-2024. 3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita' in condizione di non autosufficienza, le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Piano nazionale, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie. 4. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua in particolare, su base triennale, gli specifici interventi e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 2 del presente decreto. Il Piano regionale o l'atto di programmazione sono redatti secondo le modalita' di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, e contiene: a) il quadro di contesto e le modalita' di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria; b) le modalita' di individuazione dei beneficiari; c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati e, in particolare, le caratteristiche dei servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuita' e la qualita' di vita a domicilio delle persone con disabilita' in condizione di non autosufficienza, compresa l'attuazione degli obiettivi di servizio in favore di tale platea, in continuita' con quanto previsto dal precedente Piano 2022-2024; d) la programmazione delle risorse finanziarie; e) le modalita' di monitoraggio degli interventi; f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle «Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente» di cui all'art. 4 del presente decreto. 5. Gli ambiti territoriali sociali garantiscono anche l'offerta dei servizi e degli interventi nelle aree di attivita' declinate nella precedente programmazione 2022-2024, sulla base del Progetto di assistenza individualizzato (PAI), ovvero, laddove richiesto, del Progetto di vita, definiti, con il concorso del destinatario, dalle equipe multidisciplinari operanti presso i Punti unici di accesso (PUA). Tali equipe sono rafforzate mediante l'utilizzo delle risorse destinate al reclutamento del personale aggiuntivo con professionalita' sociale di cui all'art. 5 del presente decreto, come indicato nella tabella n. 6 di cui al presente decreto, denominata «Unita' di personale PUA per regione». L'offerta di servizi, in continuita' con la precedente programmazione 2022-2024, puo' essere integrata da contributi, diversi dall'indennita' di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza, in coerenza con gli interventi previsti nello strumento di programmazione adottato con il presente decreto. 6. La programmazione e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'approvazione della programmazione regionale una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione regionale, la coerenza di quest'ultimo con il Piano nazionale per la non autosufficienza adottato con il presente decreto. 7. Gli interventi previsti nel Piano 2025-2027, in un quadro piu' generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, sono condizionati all'ISEE secondo quanto previsto dalla programmazione regionale. Nel caso di interventi forniti a persone con necessita' di un sostegno di livello elevato o molto elevato ai sensi del decreto legislativo n. 62 del 2024, le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50.000,00 euro, elevati a 65.000,00 euro in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE da utilizzare e' quello per prestazioni di natura socio-sanitaria. |
| | Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Risorse finanziarie
1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2025-2027 sono pari a: 982.255.000,00 euro per l'anno 2025; 934.570.000,00 euro per il 2026 e 1.108.470.000,00 euro per il 2027. 2. Ai fini dell'assegnazione alle regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono individuate le somme da riservare alle seguenti finalita': a) 14.640.000,00 euro, destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, ed in particolare della tabella 5 e dell'allegato F che forma parte integrante del presente decreto, recante Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente; b) 250.000.000,00 euro, destinati agli interventi rivolti alle persone anziane non autosufficienti, finalizzati all'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) ai sensi dell'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge n. 234/2021, per la realizzazione di quanto previsto dal Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33. Tale importo e' ripartito alle regioni sulla base dei seguenti criteri: il 70% delle risorse disponibili e' attribuito sulla base della popolazione anziana residente di eta' pari o superiore a settanta anni; il 30% delle risorse e' attribuito in ragione dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni che siano titolari di indennita' di accompagnamento; c) 50.000.000,00 euro, quale quota parte delle risorse destinate agli interventi di cui al punto b), specificamente rivolti alle assunzioni di personale con professionalita' sociale, finalizzate all'implementazione dei PUA, di cui dell'art. 1, comma 163, della legge n. 234/2021. 3. La quota indistinta, pari a 605.115.000,00 di euro per l'annualita' 2025, 619.930.000,00 di euro per l'annualita' 2026 e 793.830.000,00 per l'annualita' 2027, e' ripartita alle regioni, come gia' richiamato in premessa, sulla base dei seguenti criteri: l'80% delle risorse disponibili e' attribuito sulla base della popolazione anziana residente di eta' pari o superiore a settantacinque anni; il 10% delle risorse e' attribuito in ragione dei soggetti titolari di indennita' di accompagnamento; il restante 10% e' attribuito in ragione dei soggetti in possesso di una certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. 4. Per il triennio 2025-2027, in considerazione dei tempi tecnici dovuti all'adozione del presente Piano e della progressiva attuazione delle recenti riforme, rispettivamente in materia di politiche in favore delle persone anziane ai sensi della legge n. 33 del 23 marzo 2023 e delle persone con disabilita' ai sensi del decreto legislativo n. 62 del 2024, la quota indistinta e' programmata dalle regioni in funzione delle specificita' dei diversi contesti territoriali, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilita' in condizione di non autosufficienza e delle persone anziane non autosufficienti, nonche' della necessita' di garantire la continuita' dei servizi e dei sostegni gia' assicurati a carico delle precedenti programmazioni. Per quanto concerne tale ultima platea, la programmazione regionale e' definita anche in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana, da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 33 del 23 marzo 2023. 5. Fino all'adozione degli interventi legislativi richiamati all'art. 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie indicate al medesimo comma 334 integrano le risorse di cui al comma 1, ai sensi l'art. 1, comma 235, della legge n. 207 del 2024, per le medesime finalita' del Fondo per le non autosufficienze, per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali nelle aree di cui all'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In particolare, per l'annualita' 2025 la somma di euro 15.686.593,00 e' ripartita alle regioni per compensare, in fase di prima applicazione, gli effetti dei nuovi criteri di riparto e garantire la necessaria continuita' degli interventi assistenziali gia' previsti e realizzati a livello territoriale. Le ulteriori risorse disponibili pari ad euro 46.813.407,00 sono destinate alla platea degli anziani non autosufficienti sulla base dei criteri individuati per la realizzazione degli interventi dei LEPS, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). Per l'annualita' 2026, nella prospettiva dell'adozione degli interventi legislativi richiamati al primo periodo, a valere sulle medesime risorse di cui all'art. 1, comma 235, della legge n. 207 del 2024, e' ripartita alle regioni la somma di euro 9.007.893,00 all'analogo fine di compensare gli effetti dell'applicazione dei nuovi criteri di riparto e di garantire la necessaria continuita' degli interventi assistenziali programmati a livello territoriale. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede a disporre la relativa variazione compensativa, in termini di cassa e competenza, dal capitolo 3555 al capitolo 3538 per l'esercizio finanziario 2026. 6. Le somme ripartite alle regioni per le annualita' 2025, 2026 e 2027 sono indicate rispettivamente nella colonna «Importo quota indistinta» della tabella 1, al netto delle quote di cui al comma 2 del presente articolo. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse ai rispettivi ambiti territoriali sociali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo trasferimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali sociali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Eventuali, ulteriori risorse derivanti dall'incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le regioni secondo le quote percentuali indicate nella tabella 1. 8. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, per una quota nel limite del 50 per cento delle risorse assegnate, per gli interventi in favore di persone in condizione di disabilita' gravissima e comunque fino al soddisfacimento della platea individuata all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione. |
| | Art. 3 Monitoraggio ed erogazione
1. Le regioni assicurano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi programmati a valere sulle risorse assegnate, secondo le indicazioni del Piano di cui all'art. 1, come declinate nel presente articolo. 2. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' e' condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del SIOSS, da parte degli ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, secondo le modalita' di cui alla scheda della piattaforma SIOSS denominata «Rendicontazioni FNA», fatta salva la facolta' della regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione. 3. Le regioni sono altresi' tenute a rilevare, a livello di ambito territoriale sociale, a fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rendendole disponibili, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, n. 103, entro il 31 maggio dell'anno successivo. |
| | Art. 4 Progetti di vita indipendente
1. Sono finanziate azioni volte alla realizzazione dei progetti previsti dalle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente», di cui all'allegato F al Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 approvato con il presente decreto, per centottantatre ambiti territoriali coinvolti ed un ammontare complessivo di risorse a livello nazionale pari a 14.640.000,00 euro per ciascun a annualita' d el triennio 2025-2027, a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze trasferita a ciascuna regione, come indicato nella tabella 5 del presente decreto. Le suddette Linee di indirizzo individuano le modalita' attuative e, per ogni progetto di vita indipendente, il singolo ambito territoriale puo' accedere ad un finanziamento pari ad euro 80.000,00, cui deve essere aggiunto un cofinanziamento di 20.000,00 euro da parte della regione. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la corretta e uniforme attuazione sul territorio nazionale di quanto previsto al comma 1. |
| | Art. 5 Personale con professionalita' sociale per il rafforzamento dei PUA
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021, ai fini del rafforzamento dei PUA, nell'ambito delle risorse disponibili, per ciascuna annualita' del triennio 2025-2027 l'importo annuo di 50 milioni di euro e' vincolato alle assunzioni di personale con professionalita' sociale presso gli ambiti territoriali sociali, come indicato nella tabella 6 del presente decreto. 2. I dati relativi al personale con professionalita' sociale per il rafforzamento dei PUA sono raccolti, a cura degli ambiti territoriali sociali, ai fini dell'inserimento nel Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, secondo le modalita' riportate nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| | Art. 6 Adozione del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana 2025-2027 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' recepito il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilita' e della non autosufficienza nella popolazione anziana 2025-2027, come adottato dal CIPA. |
| | Art. 7 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati alle persone non autosufficienti perseguendo le finalita' del Piano di cui al comma 1 nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potesta' amministrativa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 20 aprile 2026
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro per le disabilita' Locatelli Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1603 |
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