Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 maggio 2026
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all'estero.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;
Visto il decreto interministeriale del 16 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2025, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2025 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2025;
Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';
Tenuto conto delle proposte formulate da ANEC con nota del 1° ottobre 2025, da FNSI con nota del 1° ottobre 2025, da CONFETRA con nota del 6 ottobre 2025, da ANITA con nota del 6 ottobre 2025, da INAIL con nota del 7 ottobre 2025, da CONFARTIGIANATO con nota del 15 ottobre 2025, da ENPAIA con nota del 23 ottobre 2025, nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 23 ottobre 2025;
Rilevata, tenuto conto dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, la necessita' di provvedere, per l'anno 2026, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, svoltasi il 18 dicembre 2025;
Visto il verbale della citata Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.
 
Art. 3

Frazionabilita' delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
 
Art. 4

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 si liquida il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati qualora ne ricorrano le condizioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone Il Ministro dell'economia
e delle finanze
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