Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNICATO
Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale nonche' ai rischi conseguenti.


IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Al Prefetto Matteo Piantedosi
Ministro dell'interno

All'On. Guido Crosetto
Ministro della difesa

All'On. Francesco Lollobrigida,
Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle
foreste

All'On. Gilberto Pichetto Fratin
Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica

All'On. Matteo Salvini
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Al Dott. Alessandro Giuli
Ministro della cultura

All'On. Roberto Calderoli
Ministro per gli affari regionali e
autonomie

All'On. Tommaso Foti
Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione

Ai Presidenti delle regioni
e delle province autonome

Al Presidente dell'Unione delle
province italiane

Al Presidente dell'Associazione
nazionale
dei comuni italiani
Come noto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attivita' antincendio boschivo.
Tali attivita' risultano delegate al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022.
Cio' premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attivita', per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e si concluderanno il 15 ottobre 2026.
In vista della stagione estiva 2026, pertanto, al fine di garantire una piu' efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. «incendi di interfaccia»), nonche' dei rischi conseguenti, si ritiene doveroso condividere con le SS.LL. le considerazioni di cui alle «Raccomandazioni» in allegato, che scaturiscono dalla generale evoluzione del fenomeno incendi che si sta registrando non solo nel bacino del Mediterraneo e in Italia, ma anche in Paesi storicamente non interessati da fenomeni incendiari significativi.
Tali «Raccomandazioni» individuano puntualmente le priorita' di azione delle varie componenti del sistema con l'auspicio che le SS.LL., ciascuna per quanto di competenza, ne diano tempestiva attuazione, adottando tutte le azioni e le iniziative utili a prevenire e a fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, nonche' le situazioni di emergenza conseguenti, con particolare attenzione alla salvaguardia delle persone e dei beni.
Il 2025 ha fatto registrare in Europa un quadro particolarmente critico: numero di incendi, superficie totale bruciata, durata della stagione ad alto rischio, hanno mostrato un peggioramento significativo rispetto agli anni precedenti. Si e' inoltre confermata la tendenza degli ultimi anni, con eventi che hanno interessato anche aree del centro e nord Europa, tradizionalmente non esposte alla problematica. Periodi prolungati di condizioni siccitose hanno caratterizzato in molti paesi la stagione primaverile che, in concomitanza di ondate di calore estive particolarmente intense, hanno portato a eventi incendiari di eccezionale estensione ed intensita'.
Tali evidenze confermano l'esigenza di adattare le politiche di gestione del fenomeno incendi, considerando la variabilita' annuale degli scenari ma anche la possibile occorrenza di eventi che superano la capacita' operativa ordinaria del sistema.
In un contesto segnato da cambiamenti climatici e da dinamiche socio-economiche complesse, si conferma la necessita' di adottare un approccio integrato, in cui le attivita' di lotta attiva risultino complementari a una strutturata azione di prevenzione e mitigazione del rischio, coinvolgendo tutti i soggetti che a vario titolo operano sul territorio.
In tale quadro, le attivita' di prevenzione degli incendi boschivi e in aree di interfaccia, incluse quelle di natura agrosilvopastorale, richiedono un impegno significativo non solo sotto il profilo economico, ma anche in termini di risorse umane da impiegare. Per tale motivo, risulta imprescindibile che tali interventi siano programmati e attuati attraverso un adeguato coordinamento tra i diversi strumenti pianificatori vigenti e tra i molteplici soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di assicurare un approccio organico e coerente sull'intero territorio.
Si ritiene opportuno sottolineare l'importanza di un pieno coinvolgimento della cittadinanza nelle attivita' di prevenzione degli incendi boschivi. Tale coinvolgimento risulta essenziale per garantire un presidio diffuso e costante del territorio ma anche per rafforzare la sicurezza individuale e collettiva, attraverso l'accrescimento delle capacita' di autoprotezione della popolazione.
A tal fine, si evidenzia la necessita' di prevedere adeguali investimenti in attivita' informative e divulgative, da realizzarsi anche con il supporto del volontariato organizzato. Tali iniziative devono contribuire a rendere pienamente consapevoli del rischio non solo i cittadini, ma anche gli amministratori locali, che devono essere considerati non meri destinatari delle azioni di prevenzione, bensi' parte attiva e corresponsabile nel processo di gestione degli incendi boschivi e degli impatti che tali eventi producono sul territorio.
In un contesto caratterizzato da scenari in costante evoluzione, si conferma l'assoluta imprescindibilita' di garantire un'adeguata e continua formazione degli operatori antincendio, a tutti i livelli di operativita' e responsabilita'. Una preparazione qualificata e aggiornata rappresenta infatti un requisito fondamentale non solo per la sicurezza del personale impiegato nelle operazioni, ma anche per consolidare la capacita' di interpretare con precisione le dinamiche, spesso complesse, degli incendi boschivi e delle situazioni di interfaccia.
Infine, si reputa auspicabile un significativo incremento della capacita' del sistema di avvalersi delle piu' recenti innovazioni tecniche e scientifiche, fondamentali per potenziare le attivita' di monitoraggio del territorio, valutare le condizioni predisponenti e prevenire eventi potenzialmente estremi, oltre che per garantire risposte tempestive ed efficaci.
Il Dipartimento della protezione civile continuera' a curare l'organizzazione dei consueti momenti di incontro plenario, previsti prima dell'avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema e, agli esiti della campagna estiva, per analizzare congiuntamente le criticita' del sistema nel suo complesso, con l'auspicio che le SS.LL. conducano, sulla base di quanto emerso, specifiche azioni di verifica da parte delle proprie organizzazioni per programmare le azioni di medio-lungo periodo necessarie per garantire la piena preparazione del sistema.
Tra le azioni di monitoraggio e coordinamento che hanno caratterizzato le passate campagne antincendio boschivo si evidenzia il ruolo svolto dalla Cabina di regia permanente antincendio boschivo, promossa dal Dipartimento della protezione civile e a cui partecipano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i carabinieri del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore Difesa, le regioni e province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La Cabina di regia garantisce un costante monitoraggio della campagna in corso e favorisce la gestione coordinata ed efficace delle varie componenti del sistema antincendio boschivo, in particolare, quelle legate all'impiego del volontariato nelle attivita' di gemellaggio fra le regioni e province autonome.
Cio' premesso, si auspica che i Presidenti delle regioni e delle province autonome, cui compete la materia degli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano solleciti nel promuovere le necessarie attivita' di prevenzione e nel garantire, anche per il corrente anno, un'adeguata organizzazione dei rispettivi sistemi di antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane sia di mezzi terrestri e aerei.
Analogo auspicio rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinche' supportino, laddove richiesto, le amministrazioni delle regioni e delle province autonome nelle fasi organizzative e operative antincendio boschivo. A tal fine, si invitano le Prefetture - Uffici territoriali di Governo a promuovere le attivita' locali dei Corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle Forze armate, orientandole verso azioni mirate a migliorare l'efficacia complessiva del sistema nazionale nelle sue diverse componenti. Si auspica, inoltre, che venga assicurata un'adeguata sensibilizzazione degli enti e delle societa' che gestiscono infrastrutture circa la tematica degli incendi boschivi e il potenziale impatto sulle opere e sull'incolumita' degli utenti, nonche' un ruolo attivo nell'adozione di specifiche misure a tutela dei beni culturali e paesaggistici anche in considerazione del potenziale afflusso turistico.
Va ulteriormente evidenziato il ruolo strategico svolto dai sindaci, prime autorita' di protezione civile, chiamati ad organizzare le risorse comunali secondo i piani vigenti e a promuovere, anche tramite apposite ordinanze, ogni adeguata misura di prevenzione, nonche' le attivita' di informazione alla popolazione, da attuarsi sul territorio di propria competenza.
In sintesi, nella contingenza del periodo, al fine di garantire un'adeguata predisposizione delle attivita' per la prossima campagna estiva antincendio boschivo 2026, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con particolare attenzione alle misure di prevenzione non strutturale e alla sensibilizzazione dei cittadini.
Si confida nella massima diffusione a tutti i soggetti territorialmente coinvolti nelle attivita' antincendio boschivo e la tempestiva e puntuale attuazione delle presenti «Raccomandazioni», al fine di garantire un efficace coordinamento delle attivita' organizzative e operative della campagna antincendio boschivo 2026.

Roma, 26 maggio 2026

Il Ministro: Musumeci
 
Allegato Attivita' antincendio boschivo (AIB) 2026. Raccomandazioni per un
piu' efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di
interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti.

a) Attivita' di previsione e prevenzione:
tutti i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attivita' antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle piu' generali attivita' di protezione civile;
le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati per le attivita' di previsione delle condizioni di pericolosita' degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi utilizzabile, tra l'altro, per l'allertamento delle diverse componenti regionali del sistema di risposta agli incendi boschivi e di protezione civile. E' inoltre auspicabile un attivo coinvolgimento ed una condivisione dei bollettini regionali con i gestori dei servizi pubblici in particolare quelli legati alla viabilita' e alle reti energetiche;
le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano l'informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. A supporto di tale attivita' si ricorda il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento» prodotto dal tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e condiviso con tutte le regioni e province autonome e la documentazione prodotta nell'ambito della campagna di comunicazione pubblica nazionale sulle buone pratiche di protezione civile «Io non rischio»;
le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni incentivino le attivita' di prevenzione, tra cui quelle non strutturali che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realta' territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione del rischio di incendi boschivi e di interfaccia. Tra i destinatari di questa attivita', si ricorda l'importanza delle associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali che, se opportunamente coinvolti rappresentano un valido strumento di presidio del territorio;
i soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione delle attivita' di prevenzione anche strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle societa' che gestiscono le infrastrutture, e dispongano affinche' gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione della vegetazione e, altresi', di riduzione della massa combustibile, anche lungo le reti viarie e ferroviarie, siano funzionali ad una mitigazione del rischio incendi nel periodo di maggior rischio. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, ad alto valore paesaggistico, archeologico e culturale, con particolare riferimento a quelli a maggiore afflusso turistico;
analogamente, si auspica la prosecuzione dell'azione di monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle amministrazioni regionali, anche in raccordo con l'Arma dei carabinieri, o sostitutive in caso di inadempienza, nei confronti delle amministrazioni comunali per l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
le amministrazioni comunali provvedano all'applicazione delle misure previste all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e rese disponibili dall'Arma dei carabinieri, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall' art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli esiti alle regioni, e ai prefetti territorialmente competenti, in attuazione dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
le amministrazioni regionali, le province autonome e i comuni, ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, e impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio;
le amministrazioni regionali e delle province autonome stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:
le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di interfaccia urbano-rurale cosi' come definite al comma 1-bis, art. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353;
le amministrazioni regionali e le province autonome trasmettano le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall' art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, cosi' come disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica incentivi il fondamentale raccordo tra i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall'art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353 con i piani predisposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome;
le amministrazioni regionali e delle province autonome potranno definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli scenari riportati al punto 3 del documento «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi» di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56;
le amministrazioni regionali e delle province autonome definiscano, con le societa' di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilita' principale e altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per l'incolumita' pubblica e privata. Le Prefetture - Uffici territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette societa' di gestione ed i vari enti interessati.
c) Attivita' di pianificazione di protezione civile:
le amministrazioni regionali e delle province autonome, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, cosi' come previsto dall'art. 32 comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, si rendano disponibili a collaborare con i sindaci nella predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, di loro competenza, con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di interfaccia urbano rurale, oltreche' nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile nella mappatura del territorio, secondo i diversi livelli di rischio e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Si raccomanda, altresi', la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o vegetate suscettibili all'innesco;
le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese e accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi, sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.
d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di interfaccia e di gestione dell'emergenza:
tra le attivita' di lotta attiva rientrano, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre quelle di spegnimento degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti nell'antincendio boschivo, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, svolgano, con l'ausilio degli strumenti ritenuti piu' idonei, adeguate attivita' di coordinamento delle attivita' sul territorio anche con il coinvolgimento delle risorse statuali, al fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio e rendere piu' tempestive le segnalazioni degli eventi;
le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l'intensificazione delle attivita' di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la polizia locale d'intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attivita' di antincendio boschivo;
le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino la propria capacita' di risposta sia terrestre che aerea, in tempo utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio e alla consistenza dei beni ambientali da tutelare. Si ricorda l'importanza di disporre di un'adeguata flotta aerea regionale per l'antincendio boschivo che rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle forze terrestri;
i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie delle regioni e delle province autonome valutino l'opportunita' di avviare una sorveglianza sanitaria sugli effetti sulla salute al verificarsi di eventi incendiari con possibili ricadute sulla popolazione;
si auspica un impegno condiviso delle amministrazioni regionali, titolari della materia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito dei singoli accordi siglati, per assicurare la fondamentale presenza e uniforme distribuzione di un adeguato numero di DOS (Direttore operazione spegnimento). Tali DOS dovranno essere dotati di professionalita' adeguate alla valutazione dello scenario e della sua evoluzione, nonche' di profilo di responsabilita' idoneo per il coordinamento delle attivita' delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi», successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56;
le amministrazioni regionali e delle province autonome e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione e aggiornamento costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, cosi' da assicurare, con sempre maggiore continuita', il miglioramento delle tecniche di spegnimento e una maggiore sicurezza degli operatori stessi;
le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria sala operativa unificata permanente (SOUP) prevedendone un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attivita' delle sale operative unificate permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all'operativita' di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238;
le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscano un costante collegamento tra le sale operative unificate permanenti, di cui all'art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi in zone di interfaccia. In proposito, e' indispensabile che il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse aeree della flotta di Stato ove piu' necessario in ogni momento, cosi' da ottimizzarne l'impiego, rendendolo piu' tempestivo ed efficace;
le amministrazioni regionali e delle province autonome e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative «concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
le amministrazioni regionali e delle province autonome, per il tramite delle sale operative unificate permanenti, provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra;
le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo;
le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art. 712 del Codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni e opere ad ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e di intralcio alle relative attivita', siano provvisti di segnali, rafforzando, in tal modo, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;
le amministrazioni regionali e delle province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilita' di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attivita' antincendio boschivo, ivi compreso l'utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea e al carico d'acqua e, inoltre, di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilita' di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi;
le amministrazioni regionali e delle province autonome, considerata la situazione idrica in atto e l'impatto sulla disponibilita' idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con i Ministeri competenti e gli enti gestori, l'opportunita' di prevedere l'aggiornamento sull'utilizzo del bacino in concomitanza di una richiesta di intervento del mezzo aereo;
le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa;
il Ministero della difesa valuti l'opportunita' di mantenere gli aeroporti delle Forze armate eventualmente disponibili, su richiesta da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le societa' concessionarie delle autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilita' e percorribilita' dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticita' derivanti da incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti;
le amministrazioni regionali e delle province autonome valutino la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.