Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 3 giugno 2026
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 27 febbraio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 0106153, in corso di registrazione presso l'Ufficio centrale di bilancio, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonche' dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;
Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata dal gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo della DOP «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», aventi i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee - Serie L 163 del 2 luglio 1996;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Valle d'Aosta competente per territorio circa la richiesta di modifica e tenendo presente la riunione di pubblico accertamento tenutasi ad Arnad, il 13 maggio 2026;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» cosi' come modificato;

Provvede:

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 3 giugno 2026

Il dirigente: Gasparri
 
Allegato

Disciplinare di produzione
«Valle D'aosta Lard d'Arnad» DOP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» o «Vallee d'Aoste Lard d'Arnad» e' riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Valle d'Aosta Lard d'Arnad debbono essere situati nel territorio delle seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.
I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.
Caratteristiche genetiche

Il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» e' derivato dalla spalla e dal dorso dei suini pesanti figli di:
a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana cosi' come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;
b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
c) verri e scrofe di altri tipi genetici purche' questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).
Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:

Parte di provvedimento in formato grafico

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Non possono essere utilizzate spalle e dorsi suini freschi provenienti da:
verri e scrofe;
suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS - Porcine Stress Sindrome).
Allevamento e alimentazione

Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate a ottenere un suino pesante. Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:
allattamento;
svezzamento;
magronaggio;
ingrasso.
Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto fino ad almeno ventotto giorni di eta', fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento e' altresi' possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale. E' ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.
In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, con le seguenti indicazioni.
Piastra per l'apposizione del tatuaggio di origine
Tatuaggio di origine

Parte di provvedimento in formato grafico

Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove e' ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».
La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

Parte di provvedimento in formato grafico

In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine e' consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita' del «Valle d'Aosta Lard d'Arnad».
Ai fini del presente disciplinare l'eta' dei suini in mesi e' data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'eta' e il mese di nascita ed e' accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.
Svezzamento: e' la fase successiva all'allattamento, che puo' prolungarsi fino a tre mesi di eta' dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. E' ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.
Magronaggio: e' la fase successiva allo svezzamento, che puo' prolungarsi fino a cinque mesi di eta' dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella seguente tabella:
+===================================================================+ | Tabella delle materie prime ammesse | | s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno | +=========================================+=========================+ |Granturco |fino al 65% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Sorgo |fino al 55% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Orzo |fino al 55% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Frumento |fino al 55% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Triticale |fino al 55% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Silomais |fino al 10% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Cereali minori |fino al 25% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Pastone di granella e/o pannocchia di | | |granturco |fino al 55% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Pastone integrale di spiga di granturco |fino al 20% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Farina glutinata di granturco e/o corn | | |gluten feed |fino al 10% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Farina di germe di granturco |fino al 5% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Cruscami e altri sottoprodotti della | | |lavorazione del frumento |fino al 20% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |fino a 15 litri per capo | |Siero di latte¹ |al giorno | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |fino ad un apporto di 250| | |gr per capo per giorno di| |Latticello¹ |sostanza secca | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Polpe secche esauste di bietola |fino al 10% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Erba medica essiccata ad alta temperatura|fino al 4% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Residui della spremitura della frutta e | | |residui della spremitura del pomodoro, | | |quali supporto delle premiscele |fino al 2% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Trebbie e solubili di distilleria | | |essiccati² |fino al 3% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Melasso³ |fino al 5% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Prodotti ottenuti per estrazione dai semi| | |di soia⁴ |fino al 20% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Prodotti ottenuti per estrazione dai semi| | |di girasole⁴ |fino al 10% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Prodotti ottenuti per estrazione dai semi| | |di colza⁴ |fino al 10% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Panello di lino, mangimi di panello di | | |semi di lino, farina di semi di lino, | | |mangimi di farina di semi di lino |fino al 2% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Lipidi con punto di fusione superiore a | | |36 °C |fino al 2% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Lieviti |fino al 2% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Pisello |fino al 25% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Altri semi di leguminose |fino al 10% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Soia integrale tostata e/o panello di | | |soia |fino al 10% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Farina di pesce |fino al 1% della s.s. | +-----------------------------------------+-------------------------+ |Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura | |prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul | |mercato e all'uso dei mangimi. | | | |¹ Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 | |litri per capo al giorno. | |² Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol | |mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali | |e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri. | |³ Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto | |deve essere inferiore al 2%. | |⁴ Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione | |dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore | |al 2,5% della s.s. | +-------------------------------------------------------------------+

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:
a) sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;
b) l'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;
c) e' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;
d) la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.
Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 2, primo capoverso.
Ingrasso: e' l'ultima fase dell'allevamento, interviene a magronaggio completato e prosegue fino all'eta' della macellazione che deve essere di almeno nove mesi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella tabella delle materie prime ammesse nelle quantita' indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche gia' previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.
Alla fine della fase di ingrasso dovra' essere ottenuto un suino pesante che avra' raggiunto in fase di macellazione il peso carcassa indicato nel successivo paragrafo «Macellazione e sezionamento».
Macellazione e sezionamento

L'eta' minima del suino alla macellazione e' di nove mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine, apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.
Il computo dell'eta' in mesi e' dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.
Le baffe fresche da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H Heavy ai sensi della normativa vigente dell'Unione europea concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine, con peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 190,0 chilogrammi accertato al momento della macellazione.
Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli animali.
Le baffe, isolate dalla carcassa, devono essere conservate a una temperatura compresa fra -1 °C e +4 °C.
Tali condizioni devono essere assicurate anche nella successiva fase di trasporto e consegna delle baffe agli elaboratori iscritti al sistema di controllo.
La zona di elaborazione del Lard d'Arnad e' rappresentata dal territorio comunale di Arnad (Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3.

Materie prime

Il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» e' ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno nove mesi e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm di lardo.
Nel procedimento di salatura si impiegano, oltre alla salamoia composta da acqua e cloruro di sodio cristallizzato, aglio, lauro, rosmarino e salvia con l'eventuale presenza di altre erbe aromatiche ed eventualmente spezie non macinate quali ad esempio chiodi di garofano, noce moscata, bacche di ginepro. Sia le erbe aromatiche che le spezie non devono comunque essere predominanti su rosmarino, aglio, salvia e lauro. Possono altresi' essere usate, in relazione all'andamento stagionale ed alle produzioni, erbe aromatiche locali, spontanee o coltivate, raccolte sul territorio regionale.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

L'elaborazione del Valle d'Aosta Lard d'Arnad deve avvenire interamente nella zona geografica individuata da territorio comunale di Arnad (Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Il regime climatico dell'area di elaborazione e' determinante nella dinamica del ciclo produttivo che e' strettamente legato alle tipiche condizioni ambientali.
Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (Doils) dopo non oltre sei giorni dal giorno successivo alla macellazione.
Il legno usato per costruire i doils deve essere di castagno, rovere o larice.
Durante questo periodo di tempo la temperatura e' mantenuta bassa per conservare inalterate le caratteristiche del prodotto.
Prima dell'immissione nei doils puo' essere eseguita la «rifilatura» che consiste nella rifinitura superficiale di parti di grasso e di frazione muscolare sul lato interno delle baffe. Tale procedimento - che puo' essere ripetuto piu' volte - permette di correggere eventuali imperfezioni del taglio e di rendere piu' uniforme la superficie del lardo, favorendo la successiva azione della salamoia.
Fino al collocamento nei doils le baffe suine fresche devono essere mantenute a temperatura compresa fra -1 °C e + 4 °C.
Durante l'operazione di collocamento nei doils si alternano ad ogni strato di lardo uno strato di sale ed aromi procedendo in tal modo fino al riempimento del recipiente; il tutto e' successivamente ricoperto di acqua salata, portata prima ad ebollizione e poi lasciata raffreddare, in modo da ottenere la salamoia necessaria per la conservazione del lardo.

Art. 5.

Stagionatura

Il lardo deve riposare all'interno dei doils per un periodo non inferiore a novanta giorni decorrenti dal giorno del collocamento del lardo nei doils conteggiando sia il giorno di immissione sia quello di estrazione.

Art. 6.

Caratteristiche

Al termine della stagionatura, ai fini dell'immissione al consumo, il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» presenta le seguenti caratteristiche:
caratteristiche fisiche
forma: in pezzi di diversa dimensione a seconda del taglio e della tecnologia con una altezza del lardo non inferiore a 3 cm. Ogni pezzo conserva sul lato la cotenna;
aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne mentre il cuore e' normalmente rosato chiaro senza venature;
caratteristiche organolettiche
odore: ricco di aromi;
gusto: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia.

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» deve essere apposta con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione denominazione di origine protetta o dall'abbreviazione «DOP» nonche' accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea.
La designazione puo' essere apposta in lingua italiana «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» od in lingua francese «Vallee d'Aoste Lard d'Arnad».
L'etichettatura deve riportare l'indicazione del nome o della ragione sociale e/o del marchio e dell'indirizzo dell'elaboratore che produce il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» DOP.
Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole da cui allevamenti il prodotto deriva.
Il «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» puo' essere commercializzato:
in pezzi, come previsto dall'art. 6; o
affettato.
Al termine della stagionatura, sulla baffa destinata al confezionamento o al successivo affettamento, e' consentita la rimozione della cotenna da parte dell'azienda elaboratrice; in tal caso, nell'osservanza delle caratteristiche di cui all'art. 6, la cotenna deve essere confezionata unitamente alla baffa di lardo.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

I requisiti del prodotto a denominazione di origine dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. In particolare la caratterizzazione della materia prima e' peculiare della macrozona geografica delimitata.
Nell'area di approvvigionamento della materia prima, l'evoluzione della zootecnia e' legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell'industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale.
L'elaborazione localizzata del Valle d'Aosta Lard d'Arnad trae origine da una pratica artigianale consolidata nel tempo e radicata nella tradizione degli abitanti del Comune di Arnad.
La particolarita' del Valle d'Aosta Lard d'Arnad e' legata ad ogni sua fase del processo produttivo. Dalla alimentazione dei maiali, che esclude mangimi integrati per lasciare spazio ad alimenti naturali, alla trasformazione, taglio e pulitura fino alla lavorazione.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo delegato, di allevatori, macellatori, sezionatori, elaboratori, stagionatori e affettatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo delegato delle quantita' lavorate, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.
Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo delegato, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.