IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE in qualita' di Commissario ad acta ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 (Omissis);
Decreta:
1. (Omissis). 2. Per il periodo di imposta in corso alla data di adozione del presente decreto, l'addizionale regionale all'Irpef, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota di base: per i redditi fino a euro 15 mila, 0,1 per cento; per i redditi oltre euro 15 mila e fino a euro 28 mila, 0,9 per cento: per i redditi oltre euro 28 mila e fino a euro 50 mila, 2,0 per cento; per i redditi superiori a euro 50 mila, 2,1 per cento. 3. Le disposizioni del punto precedente assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'Irpef secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, tenuto conto che la legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 727, ha disposto che, sino all'anno d'imposta 2028, le regioni e le province autonome possono determinare aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino all'entrata in vigore della medesima legge. (Omissis). |