Gazzetta n. 132 del 10 giugno 2026 (vai al sommario)
REGIONE PUGLIA
COMUNICATO
Misure per la copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2025. Rideterminazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
in qualita' di Commissario ad acta
ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004
(Omissis);

Decreta:

1. (Omissis).
2. Per il periodo di imposta in corso alla data di adozione del presente decreto, l'addizionale regionale all'Irpef, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota di base:
per i redditi fino a euro 15 mila, 0,1 per cento;
per i redditi oltre euro 15 mila e fino a euro 28 mila, 0,9 per cento:
per i redditi oltre euro 28 mila e fino a euro 50 mila, 2,0 per cento;
per i redditi superiori a euro 50 mila, 2,1 per cento.
3. Le disposizioni del punto precedente assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'Irpef secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, tenuto conto che la legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 727, ha disposto che, sino all'anno d'imposta 2028, le regioni e le province autonome possono determinare aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino all'entrata in vigore della medesima legge. (Omissis).