| Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
| DECRETO 12 marzo 2026, n. 98 |
| Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145 in materia di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione; II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015; Visto, in particolare, il punto 4.1.4 dell'allegato 3A al regolamento UNECE n. 110 che reca le raccomandazioni per la riqualificazione periodica delle bombole installate sugli autoveicoli, destinate al contenimento di metano compresso per la loro propulsione; Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE; Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante «Disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404, recante «Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la costituzione di Acquirente unico S.p.A.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, recante «Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 62-bis, che, al comma 1, attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A. le attivita' previste dalla legge n. 640 del 1950, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti, e, al comma 2, demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, la disciplina delle modalita' di esecuzione della medesima legge n. 640 del 1950 e della legge n. 145 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attivita'; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», affidando a quest'ultimo i compiti e le funzioni dello Stato in materia di politica energetica gia' spettanti al Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), che ha aggiunto, all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 17-bis, ai sensi del quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto il decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per l'economia nazionale 12 settembre 1925, recante «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 gennaio 1998, che ha affidato a Eni S.p.A., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di gestione del Fondo Bombole di cui alla legge n. 640 del 1950, autorizzando il concessionario medesimo a svolgere le predette funzioni e attivita' in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una societa' controllata; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante «Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, in recepimento della rettifica alla direttiva 2014/47/UE della Commissione relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021, recante «Modalita' di acquisizione da parte di Acquirente Unico S.p.A. delle attivita' riguardanti le bombole a metano per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 13 maggio 2022, recante «Modalita' di riqualificazione delle bombole emanate in conformita' con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2022, recante «Indirizzi per l'esercizio delle attivita' riguardanti le bombole a metano ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con cui e' stato disposto, tra l'altro, che dal primo gennaio 2023, la Societa' Acquirente Unico S.p.A., mediante la controllata Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., subentri nello svolgimento delle funzioni della Gestione Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 13 della legge del 1950, n. 640; Considerato che l'esperienza maturata nel settore della riqualificazione delle bombole per il contenimento di metano a bordo dei veicoli evidenzia che gli scarti alla prima riqualificazione delle bombole stesse derivano esclusivamente da eventuali danneggiamenti riscontrabili con la prova visiva; Preso atto della necessita' di procedere ai sensi del citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, a semplificare l'attivita' di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110; Ritenuto indispensabile elevare il livello di sicurezza dei controlli di riqualificazione delle bombole destinate al contenimento di metano destinato alla propulsione, installate sugli autoveicoli e approvate secondo il regolamento UNECE n. 110, in ragione della loro sempre maggiore diffusione sul mercato rappresentando il metano una alternativa green ai combustibili tradizionali; Acquisito il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con note del 2 dicembre 2024 e del 9 marzo 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025; Vista la comunicazione in data 9 marzo 2026 al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disciplina le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640 e della legge 7 giugno 1990, n. 145, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di riqualificazione delle bombole contenenti gas naturale ovvero metano compressi di cui al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015 (di seguito: regolamento UNECE n. 110).
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (omissis).». - Il Regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), del 13 luglio 2022 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione; II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 giugno 2015. - Il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 151. - La legge 8 luglio 1950, n. 640 (Disciplina delle bombole per metano) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 1950, n. 199. - La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1986, n. 291, S.O. - La legge 7 giugno 1990, n. 145 (Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n. 137. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 9 novembre 1991 (Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1991, n. 302. - La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1992, n. 41. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazz. Uff 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75: «Art. 4 (Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una societa' per azioni denominata "acquirente unico". La societa' stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilita' della capacita' produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del trattamento, anche tariffario. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogenerazione. 3. I clienti idonei possono richiedere all'acquirente unico, con il preavviso di almeno sei mesi e con la contestuale comunicazione al proprio distributore, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un biennio, rinnovabile una sola volta. Nella fase di transizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 i clienti idonei possono comunicare direttamente al proprio distributore la volonta' di essere transitoriamente compresi nel mercato dei clienti vincolati per un periodo anche inferiore al biennio. 4. L'acquirente unico, entro il trenta giugno di ogni anno, elabora la previsione della domanda da soddisfare nel triennio successivo, comprensiva della riserva a garanzia delle forniture, dandone comunicazione al gestore e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine gli operatori sono tenuti a fornire i dati concernenti la propria attivita'. In assenza di osservazioni entro i successivi trenta giorni la previsione si intende definita. 5. Sulla base della previsione definita a norma del comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio, l'acquirente unico stipula i contratti di fornitura, anche di lungo termine, con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Nell'effettuare detta stima, l'acquirente unico tiene conto dell'evoluzione del mercato a norma degli articoli 5 e 14 e delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 9. 6. L'acquirente unico, sulla base di direttive dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stipula contratti di vendita con i distributori elettrici a condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire l'applicazione della tariffa unica ai clienti vincolati, nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, puo' autorizzare il gestore a cedere quote azionarie della societa' a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti puo' controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. Il gestore mantiene in ogni caso la maggioranza di detto capitale. 8. La data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati e' stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Fino a tale data, l'ENEL S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalita'. 9. La misura del corrispettivo per le attivita' svolte dall'acquirente unico e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' tale da incentivare la stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.». - Il decreto del Presidente della Repubblica, n. 445, del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88. - Il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 (Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2012, n. 138. - Si riporta il testo dell'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) pubblicato nella G.U.R.I. 16 luglio 2020, n. 178: «Art. 62-bis (Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640). - 1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. 3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita' di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sara' determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145. 4. Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da esso svolte. 5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere altresi' le attivita' di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da essa svolte. 6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640; b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136; c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 22, del 1° marzo 2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51: «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1. Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione ecologica". 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28: 1) al comma 1, lettera c), le parole da "definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza energetica" sono soppresse; 2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria" sono soppresse; b) all'articolo 29, comma 1, le parole "undici direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali"; c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica"; d) all'articolo 35: 1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica"; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie: a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali."; e) all'articolo 37, comma 1: 1) le parole "non puo' essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore a tre"; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.". 3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico". 5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica. 7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali societa'; b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici. 8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge n. 121, del 10 settembre 2021 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2021, n. 217: «Art. 1 (Ministero della transizione ecologica). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis). c-bis) all'articolo 80 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa"; (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285, del 1992: «Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. 4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. 5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. 6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola. 8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81 del presente codice e remunerato ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12 del presente articolo sono altresi' determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 15. 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate. 12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10. 13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad euro 7.993. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. 16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8. 17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264: «Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 2: 2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica"; 2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste"; 2.3. alla lettera b), dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilita' e la continuita' degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili"; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Attribuzioni)"; b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica". 3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica". 3-bis. In relazione alle accresciute attivita' connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.». - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e' pubblicato nella G.U.R.I. 31 marzo 2023, n. 77, Suppl. Ordinario n. 12. - Il decreto del Ministro della transizione ecologica 28 settembre 2022, n. 366 (Indirizzi per l'esercizio delle attivita' riguardanti le bombole a metano ai sensi dell'articolo 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), il cui «Avviso di avvenuta pubblicazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022. - Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 640, del 1950: «Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di: 1) collaudo e revisione delle bombole; 2) manutenzione delle valvole delle stesse; 3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu' idonee all'uso; 4) assicurazione per responsabilita' civile verso terzi; 5) funzionamento del Comitato; 6) punzonatura delle bombole. Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.».
Note all'art. 1: - Per testo dell'articolo 62-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, si veda nelle note alle premesse. - Per la legge n. 640 del 1950, si veda nelle note alle premesse. - Per la legge n. 145 del 1990, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse. |
| | Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) Autorita' competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) SFBM: la Servizi fondo bombole metano S.p.A., societa' interamente partecipata da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 2021; c) CNG: il gas naturale compresso; d) bombole CNG: le bombole contenenti CNG conformi al regolamento UNECE n. 110, e classificate in: 1) CNG1: bombole CNG con corpo metallico; 2) CNG2: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte in maniera circonferenziale; 3) CNG3: bombole CNG con corpo metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, avvolte completamente; 4) CNG4: bombole CNG con corpo non metallico rinforzato da guaina composta da un filamento continuo impregnato con resina, interamente composito; e) Servizio interno di ispezione: la struttura tecnico-organizzativa istituita presso SFBM che svolge le attivita' di cui all'articolo 4; f) Ispettore SFBM: il soggetto selezionato da SFBM ai sensi dell'articolo 5; g) Officina riconosciuta: l'impresa esercente attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e riconosciuta da SFBM ai sensi dell'articolo 6; h) Responsabile tecnico: il soggetto di cui all'articolo 7 che opera presso l'Officina riconosciuta; i) utenti: i soggetti proprietari ovvero utilizzatori delle bombole CNG; l) Centro di revisione SFBM: centro operativo di SFBM deputato alla riqualificazione delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 8, comma 1; m) Centro di revisione terzo: centro operativo, diverso da quello di cui alla lettera l), deputato alla riqualificazione delle bombole CNG 1 ai sensi dell'articolo 8, comma 2; n) Deposito fiduciario: centro di deposito deputato alla raccolta, all'interscambio e al trasporto delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 9.
Note all'art. 2: - Il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2021 (Modalita' di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. delle attivita' riguardanti le bombole a metano per autotrazione) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2021, n. 301. - Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 3 Compiti di SFBM
1. Spettano a SFBM i seguenti compiti, connessi allo svolgimento delle attivita' di riqualificazione delle bombole CNG: a) l'istituzione del Servizio interno di ispezione; b) lo svolgimento dei servizi di riqualificazione delle bombole CNG e di deposito delle bombole medesime per il tramite dei Centri di revisione SFBM, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2 e all'articolo 9, comma 1; c) la selezione degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5; d) il riconoscimento delle officine di cui all'articolo 6; e) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro degli Ispettori SFBM ai sensi dell'articolo 5, comma 5; f) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro dei Responsabili tecnici ai sensi dell'articolo 7, comma 4; g) l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro delle Officine riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 5; h) la vigilanza, tramite il Servizio interno di ispezione, sull'attivita' delle Officine riconosciute, del Responsabile tecnico, dei Centri di revisione terzi, nonche' dei Depositi fiduciari; i) la presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorita' competente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, di una relazione sugli esiti delle attivita' di vigilanza; l) la fornitura delle etichette di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b); m) la definizione del tariffario nazionale di cui all'articolo 12, comma 1, e la determinazione dei contributi di cui al medesimo articolo 12, commi 2 e 5; n) la predisposizione di un sistema per la raccolta e la gestione delle segnalazioni da parte dell'utenza; o) la effettuazione di studi, ricerche, nonche' la promozione di eventi scientifici nel settore della riqualificazione delle bombole CNG; p) la implementazione di un sistema di tracciatura delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 11; q) l'adozione di un codice di condotta per gli Ispettori SFBM, le Officine riconosciute, i Centri di revisione SFBM, i Centri di revisione terzi, i Depositi fiduciari; r) la stipula di contratti di assicurazione collettiva, riguardanti la responsabilita' civile verso terzi per i rischi connessi alle bombole CNG; s) la pubblicazione periodica, sul proprio sito internet, di un rapporto statistico relativo ai risultati delle attivita' di riqualificazione delle bombole CNG da parte dei centri di revisione; t) la trasmissione all'Autorita' competente di una proposta di regole procedurali concernenti: 1) l'individuazione e il riconoscimento dei soggetti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle relative attivita'; 2) la gestione del sistema di tracciatura delle bombole CNG ai sensi dell'articolo 11; 3) la conduzione delle verifiche di idoneita' all'uso di bombole CNG gia' installate su veicoli che siano coinvolti in un evento incidentale di cui all'Allegato 4 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 13 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2022; 4) la vigilanza, da parte del Servizio interno di ispezione, sull'attivita' delle Officine riconosciute, dei Responsabili tecnici, dei Centri di revisione terzi e dei Depositi fiduciari; 5) le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'articolo 12, commi 2 e 5. 2. SFBM effettua i compiti di cui alle lettere a) e n) del comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di prima attuazione del presente articolo, le proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), sono trasmesse all'Autorita' competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e SFBM, entro centoventi giorni dalla data della relativa approvazione ai sensi del comma 3, effettua i compiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. 3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione delle proposte di regole procedurali di cui al comma 1, lettera t), l'Autorita' competente puo' richiederne modifiche ovvero integrazioni. L'Autorita' competente approva le proposte di regole procedurali entro novanta giorni dalla data di trasmissione delle medesime o dalla data di ricezione delle proposte modificate ovvero integrate. Nel caso in cui, entro il termine di novanta giorni ai sensi del secondo periodo, l'Autorita' competente non si pronunci, le regole procedurali si intendono approvate. SFBM pubblica le regole procedurali sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di approvazione. 4. In relazione all'intero ciclo di gestione del servizio di riqualificazione delle bombole CNG, SFBM applica un sistema di qualita' certificato in conformita' alla norma UNI EN ISO 9001.
Note all'art. 3: - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 13 maggio 2022 (Modalita' di riqualificazione delle bombole emanate in conformita' con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2022, n. 162. |
| | Art. 4 Servizio interno di ispezione e attivita' di vigilanza
1. Il Servizio interno di ispezione e' la struttura tecnico-organizzativa di SFBM avente il compito di effettuare attivita' di vigilanza relativamente ai processi di riqualificazione delle bombole CNG. 2. Le attivita' di vigilanza del Servizio interno di ispezione sono svolte da soggetti aventi la qualifica di Ispettore SFBM ai sensi dell'articolo 5. 3. L'attivita' di vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione e' svolta secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 4). Nel caso in cui, a seguito della vigilanza, si accerti la non conformita' delle attivita' svolte dalle Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi o dai Depositi fiduciari rispetto alle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), ovvero rispetto alle disposizioni del presente regolamento, il Servizio interno di ispezione ne da' comunicazione, entro e non oltre dieci giorni dall'accertamento, a SFBM e all'Autorita' competente. 4. Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, SFBM, previa apposita istruttoria: a) ove ritenga infondato l'accertamento di non conformita', ne da' comunicazione all'Autorita' competente e al Servizio interno di ispezione; b) ove ritenga fondato l'accertamento di non conformita', diffida il soggetto interessato ad adempiere al rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), ovvero delle disposizioni del presente regolamento, entro un termine massimo di trenta giorni. 5. SFBM comunica all'Autorita' competente e al Servizio interno di ispezione l'avvenuta ottemperanza alla diffida di cui al comma 4, lettera b). 6. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 4, lettera b), SFBM propone all'Autorita' competente l'adozione di un provvedimento di sospensione del soggetto interessato dall'esercizio delle attivita' oggetto di non conformita', per una durata massima di sei mesi. Con il provvedimento di sospensione, l'Autorita' competente puo' imporre specifiche misure atte a rimuovere gli effetti derivanti dall'esercizio non conforme delle attivita'. SFBM da' adeguata pubblicita' dell'atto di sospensione nel registro di cui all'articolo 6, comma 5, o nel registro di cui all'articolo 7, comma 4. SFBM, sulla base della condotta del soggetto interessato, puo' proporre all'Autorita' competente la rideterminazione del termine di sospensione stabilito ai sensi del primo periodo, ferma restando la durata massima di sei mesi. Nel caso di inosservanza, da parte di un'Officina riconosciuta o di un Responsabile tecnico, del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, SFBM propone tempestivamente all'Autorita' competente la cancellazione dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal registro di cui all'articolo 7, comma 4. Nel caso di inosservanza, da parte di un Centro di revisione terzo o di un Deposito fiduciario, del provvedimento di sospensione, o anche solo delle specifiche misure eventualmente imposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, SFBM, informata l'Autorita' competente, revoca l'affidamento disposto ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 2, o dell'articolo 9, comma 2. 7. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, SFBM, previo svolgimento di apposita istruttoria, propone all'Autorita' competente l'adozione di un provvedimento di cancellazione dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico dal registro di cui all'articolo 6, comma 5, o dal registro di cui all'articolo 7, comma 4: a) in caso di perdita di uno o piu' requisiti previsti per l'iscrizione nei registri stessi; b) qualora, nei confronti dell'Officina riconosciuta o del Responsabile tecnico, siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio. 8. Qualora la comunicazione di cui al comma 3, secondo periodo, riguardi le attivita' svolte da un Centro di revisione terzo o da un Deposito fiduciario, SFBM, entro i successivi novanta giorni dalla comunicazione medesima, previo svolgimento di apposita istruttoria e informata l'Autorita' competente dei relativi esiti, revoca il relativo affidamento: a) in caso di perdita di uno o piu' dei requisiti sulla base dei quali e' stato disposto l'affidamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o dell'articolo 9, comma 2; b) nel caso in cui il Centro di revisione terzo o il Deposito fiduciario sia stato destinatario di piu' di due provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio. 9. La vigilanza sul Servizio interno di ispezione, sui Centri di revisione SFBM, nonche' su SFBM stessa e' svolta dall'Autorita' competente ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e secondo le modalita' stabilite con decreto dell'Autorita' medesima e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorita' competente informa periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti della vigilanza di cui al primo periodo. 10. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di vigilanza da parte del Servizio interno di ispezione e dell'Autorita' competente sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo 62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020.
Note all'art. 4: - Per la legge n. 870 del 1986, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 62-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 5 Ispettori SFBM
1. L'Ispettore SFBM: a) supervisiona, presso i Centri di revisione SFBM, le attivita' di prova idrostatica sulle bombole CNG ai sensi dell'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110, eseguendo la relativa punzonatura ai sensi dell'articolo 10; b) espleta, secondo le modalita' previste dalle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 4), la vigilanza sulle attivita' svolte dalle Officine riconosciute, dai Responsabili tecnici, dai Centri di revisione terzi e dai Depositi fiduciari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7. 2. Qualora emergano, nel corso dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), situazioni di incompatibilita', di conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, l'Ispettore SFBM si astiene dall'esercizio dell'attivita' stessa e segnala la situazione medesima, anche potenziale, in forma scritta al Servizio interno di ispezione. Qualora le situazioni di cui al primo periodo siano accertate dall'Autorita' competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, senza che il soggetto interessato si sia astenuto, l'Autorita' medesima provvede alla sospensione dello stesso, per un periodo non inferiore a sei mesi. 3. SFBM, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', parita' di opportunita' e trattamento, seleziona gli Ispettori SFBM tra soggetti, anche dipendenti, in possesso: a) di un attestato rilasciato a seguito del superamento della prova d'esame del corso di cui al comma 4; b) di idoneita' visiva, documentata mediante apposita certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri: 1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti; 2) normale percezione del contrasto e dei colori; c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione. 4. Il corso di cui al comma 3, lettera a), e' un corso formativo, sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di svolgimento sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1). Il corso di cui al primo periodo e' tenuto da enti o associazioni di formazione conformemente a quanto previsto dalla norma UNI 11623-2 ovvero da costruttori di autoveicoli, o loro filiali sul territorio, titolari di un'omologazione di veicoli a metano, per le attivita' di interscambio e riqualificazione delle bombole CNG, esclusivamente per la marca e i modelli di autoveicoli omologati dai costruttori medesimi. Il corso di cui al primo periodo si conclude con una prova d'esame, svolta secondo modalita' definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1), al superamento della quale e' rilasciato al soggetto interessato un apposito attestato. 5. Gli Ispettori SFBM, selezionati ai sensi del comma 3, sono iscritti in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da SFBM. 6. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e' richiesto anche per il mantenimento della qualifica di Ispettore SFBM. Nel caso in cui sia accertata dall'Autorita' competente, d'ufficio o su segnalazione di SFBM, l'insussistenza ovvero il venir meno dei requisiti di cui al comma 3, il soggetto interessato decade dalla qualifica di Ispettore SFBM o perde la qualifica stessa. 7. In caso di decadenza dalla qualifica di Ispettore SFBM o di perdita della medesima ai sensi del secondo periodo del comma 2 o del secondo periodo del comma 6, l'Autorita' competente informa SFBM, che provvede alla tempestiva cancellazione del soggetto interessato dal registro di cui al comma 5.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse. - Si riportano gli articoli 46 e 47, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». |
| | Art. 6 Officina riconosciuta
1. L'Officina riconosciuta e' abilitata a svolgere le attivita' di: a) riqualificazione visiva delle bombole CNG, per il tramite del Responsabile tecnico, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) in caso di esito negativo della riqualificazione visiva di cui alla lettera a), restituzione della bombola al Centro di revisione SFBM e sostituzione della medesima con una bombola nuova o riqualificata; c) smontaggio e rimontaggio delle bombole CNG dai veicoli secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992; d) interscambio delle bombole CNG con i centri di revisione ai fini della riqualificazione con prova idrostatica ai sensi del regolamento UNECE n. 110, direttamente ovvero per il tramite dei Depositi fiduciari. 2. Ai fini del riconoscimento, l'impresa esercente attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 presenta a SFBM apposita domanda, corredata da una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che attesti: a) di non versare in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito: «Codice dei contratti pubblici»); b) la disponibilita' di attrezzature minime per lo svolgimento dell'attivita' di riqualificazione in conformita' alla norma ISO 19078; c) la disponibilita' di attrezzature minime per lo svolgimento dell'attivita' di riqualificazione in conformita' alla norma UNI 11832-1 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti CNG; d) di avvalersi di uno o piu' Responsabili tecnici, con indicazione dei relativi nominativi. 3. SFBM decide sulla domanda di riconoscimento di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data della relativa presentazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, la domanda di riconoscimento si intende rigettata. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, terzo periodo, il riconoscimento ha una durata di cinque anni, decorsi i quali l'Officina riconosciuta e' tenuta a presentare una nuova domanda di riconoscimento ai sensi del comma 2. 4. Le Officine riconosciute recano esposto il logo di cui all'Allegato 1 e il tariffario nazionale di cui all'articolo 12, comma 1. 5. Le Officine riconosciute sono iscritte in un apposito registro istituito, gestito e aggiornato da SFBM. Il registro delle Officine riconosciute e' pubblicato in un'apposita sezione del sito internet di SFBM. La cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di Officina riconosciuta. L'impresa esercente attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 che abbia perduto la qualifica di Officina riconosciuta non puo' presentare una nuova domanda di riconoscimento nei due anni successivi alla data del provvedimento di cancellazione disposto ai sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 6. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera d), la riqualificazione visiva delle bombole CNG puo' essere effettuata, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, da un funzionario dell'Autorita' competente. 7. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle attivita' svolte dalle Officine riconosciute anche mediante controlli a campione e l'effettuazione di sopralluoghi.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 80, comma 17-bis, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse. - Per la legge n. 122 del 1992, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda nelle note all'articolo 5. - Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 36, del 2023: «Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E' causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, del 26 luglio 1995; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. 4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. 5. Sono altresi' esclusi: a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'; d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.». «Art. 95 (Cause di esclusione non automatica). - 1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; (omissis).». - Per la legge n. 122 del 1992, si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 7 Responsabile tecnico
1. Il Responsabile tecnico opera presso l'Officina riconosciuta ed effettua la riqualificazione visiva delle bombole CNG di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente regolamento, ai sensi del regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Il Responsabile tecnico puo' svolgere la riqualificazione visiva delle bombole CNG anche per Officine riconosciute diverse da quella presso cui il Responsabile stesso opera. 2. Al fine di acquisire la qualifica di Responsabile tecnico, i soggetti interessati sono in possesso: a) di una certificazione conforme alla norma UNI 11623-1 o alla norma ISO 24671 rilasciata dagli enti organizzatori del corso di cui al comma 3; b) di idoneita' visiva, documentata mediante apposita certificazione medica, che rispetti i seguenti parametri: 1) acutezza visiva da vicino, ad almeno 30 centimetri, secondo la scala Jaeger 1 o Times New Roman 4.5 ovvero di caratteri equivalenti, da uno ovvero da entrambi gli occhi, naturale o corretta con lenti; 2) normale percezione del contrasto e dei colori; c) alternativamente, dei seguenti requisiti di istruzione ed esperienza professionale, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: 1) laurea in ingegneria con esperienza di almeno tre anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 2) diploma di perito industriale con esperienza di almeno cinque anni nel settore della riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione; 3) diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza di almeno dieci anni nella riqualificazione periodica delle apparecchiature a pressione. 3. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), e' rilasciata previo superamento della prova d'esame di un corso formativo, sia teorico che pratico, conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 11623-2 o dalla norma ISO 23684, le cui modalita' di svolgimento sono definite nell'ambito delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1). 4. Ciascun Responsabile tecnico presenta a SFBM domanda di iscrizione nell'apposito registro, istituito, gestito e aggiornato a cura di SFBM medesima, che verifica la sussistenza dei necessari requisiti. La cancellazione del Responsabile tecnico dal registro ai sensi dell'articolo 4, commi 6, quinto periodo, o 7, comporta la perdita della qualifica di Responsabile tecnico. 5. Il Servizio interno di ispezione espleta la vigilanza sulle attivita' svolte dal Responsabile tecnico anche mediante controlli a campione e l'effettuazione di sopralluoghi presso le Officine riconosciute.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda nelle note all'articolo 5. |
| | Art. 8 Centri di revisione
1. I Centri di revisione SFBM: a) eseguono, sotto la supervisione degli Ispettori SFBM, la riqualificazione delle bombole CNG mediante le prove di cui al regolamento UNECE n. 110 e secondo le modalita' stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 80, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992; b) ricevono, dalle Officine riconosciute o dai Depositi fiduciari, le bombole CNG da sottoporre alle prove di cui alla lettera a) e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate; c) ricevono, dalle Officine riconosciute, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione visiva o scadute e le sostituiscono con bombole nuove o riqualificate; d) avviano alle attivita' di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute; e) effettuano, alla presenza degli Ispettori SFBM, la punzonatura ai sensi dell'articolo 10. 2. Nel caso in cui i Centri di revisione SFBM, in rapporto alle esigenze dell'utenza, non siano in grado di erogare, in relazione alle bombole CNG 1, i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, SFBM affida, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1), i servizi stessi a Centri di revisione terzi in possesso almeno di: a) apparecchiature per il lavaggio delle bombole CNG 1 e per l'eliminazione dei contaminanti; b) strumenti di misura delle dimensioni, del peso e dello spessore delle bombole CNG 1; c) strumenti di controllo visivo interno ed esterno delle bombole CNG 1; d) sistemi per l'esecuzione della prova idrostatica sulle bombole CNG 1; e) sistemi di essiccazione delle bombole CNG 1 sottoposte a prova idrostatica; f) sistemi per l'attestazione di avvenuta riqualificazione ai sensi dell'articolo 10; g) sistemi di movimentazione, mezzi di trasporto e sistemi di immagazzinamento delle bombole CNG 1 idonei a mantenere l'integrita' delle bombole stesse; h) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. L'Autorita' competente vigila sui Centri di revisione SFBM secondo quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, primo periodo. 4. Il Centro di revisione terzo e' soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a un Centro di revisione terzo ai sensi del comma 6, sesto periodo, o del comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non puo' affidare il servizio di riqualificazione al centro di revisione stesso per i cinque anni successivi alla revoca.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 80, comma 17-bis, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: (omissis). t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; (omissis).». |
| | Art. 9 Deposito fiduciario
1. Il Deposito fiduciario: a) ritira, presso le Officine riconosciute, le bombole CNG 1 da sottoporre a riqualificazione mediante prova idrostatica ai sensi dall'allegato 3 al regolamento UNECE n. 110 e consegna, alle Officine medesime, bombole CNG 1 gia' riqualificate dai centri di revisione; b) consegna, ai centri di revisione, le bombole CNG da sottoporre a riqualificazione; c) riceve, dai Centri di revisione terzi, le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute, per la consegna ai Centri di revisione SFBM e l'avvio alle attivita' di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Le attivita' di Deposito fiduciario sono svolte da soggetti, individuati da SFBM ai sensi del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 1), in possesso almeno di: a) sistemi di movimentazione e mezzi di trasporto delle bombole CNG idonei a mantenere l'integrita' delle bombole stesse; b) spazi e attrezzature adeguati a mantenere l'integrita' delle bombole durante l'immagazzinamento; c) personale deputato allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Il Deposito fiduciario e' soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 4. Nel caso in cui sia stato revocato l'affidamento a un Deposito fiduciario ai sensi del comma 6, sesto periodo, o del comma 8 del medesimo articolo 4, SFBM non puo' affidare il servizio di riqualificazione al deposito stesso per i cinque anni successivi alla revoca. 4. Ciascun Deposito fiduciario espone il logo di cui all'Allegato 1.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note all'articolo 8. |
| | Art. 10 Attestazione di avvenuta riqualificazione delle bombole CNG
1. L'avvenuta riqualificazione e' attestata: a) nel caso delle bombole CNG 1, sottoposte a prova idrostatica, alla presenza dell'Ispettore SFBM, mediante punzonatura della data di riqualificazione e apposizione del marchio della Repubblica italiana (RI); b) nel caso delle bombole CNG, sottoposte a riqualificazione visiva, dal Responsabile tecnico o, in alternativa, dal funzionario dell'autorita' competente, mediante apposizione di etichette, fornite da SFBM, recanti la data della riqualificazione, la numerazione della bombola, il logo di SFBM medesima e il marchio della Repubblica italiana (RI). 2. Le bombole CNG che non hanno superato la riqualificazione o scadute sono avviate alle attivita' di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006 a cura dei Centri di revisione SFBM. Dell'avvio a recupero e' redatto apposito verbale a cura del personale dei Centri di revisione SFBM addetto alle operazioni di cui al primo periodo, con relativa annotazione sul sistema di tracciatura di cui all'articolo 11.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note all'articolo 8. |
| | Art. 11 Sistema di tracciatura delle bombole
1. SFBM gestisce il sistema di tracciatura delle bombole CNG secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 2). 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Autorita' competente e SFBM disciplinano, mediante la stipula di apposita convenzione, le modalita' per la progressiva implementazione di un database che associa i dati relativi alla capacita', alla matricola, al costruttore e alla scadenza delle bombole CNG ai dati riferiti alla targa e al telaio del veicolo sul quale le bombole stesse sono installate, tramite un sistema informatico digitalizzato dotato di apposito software «Gestione Bombole Metano», con oneri a carico di SFBM. Gli Ispettori SFBM e i Responsabili tecnici hanno accesso al sistema informatico di cui al primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei relativi dati. 3. Il sistema di tracciatura delle bombole CNG di cui al comma 1, quantomeno: a) consente l'individuazione delle bombole medesime secondo le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 110; b) reca le informazioni relative alla data di riqualificazione e installazione delle bombole medesime, dell'operatore e della struttura di riqualificazione, ovvero di installazione, del veicolo su cui le bombole sono installate, nonche' quelle relative all'eventuale disinstallazione delle bombole stesse.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti del Regolamento (UNECE) n. 110 del 2022, si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 12 Costi standard del servizio di riqualificazione delle bombole
1. Le Officine riconosciute applicano, per le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, un apposito tariffario nazionale stabilito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13. Il tariffario nazionale di cui al primo periodo e' reso pubblico sul sito internet di SFBM, nonche' presso le Officine riconosciute ovvero sul sito internet delle Officine medesime, ove ne siano dotate. In sede di prima applicazione, il tariffario nazionale e' pubblicato, ai sensi del secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Alle Officine riconosciute e' corrisposto, secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un contributo forfetario standard per le attivita' di riqualificazione, differenziato in base alla tipologia delle bombole CNG installate e dei relativi veicoli, nonche' delle operazioni effettuate. Il contributo di cui al primo periodo e' definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13. 3. Le Officine riconosciute scontano nella tariffa richiesta all'utente il contributo di cui al comma 2 alla consegna del veicolo su cui e' installata la bombola CNG oggetto di riqualificazione. 4. Il costo delle bombole CNG sostituite a scadenza naturale, nonche' il costo di quelle scartate in sede di riqualificazione e avviate alle attivita' di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' a carico di SFBM. 5. Al fine di assicurare un piu' efficiente servizio sul territorio nella distribuzione delle bombole CNG riqualificate e interscambiate, e' riconosciuto ai Depositi fiduciari, secondo le regole procedurali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), numero 5), un contributo per ogni bombola consegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, calcolato tenendo conto della distanza dal Deposito fiduciario all'Officina riconosciuta. Il contributo di cui al primo periodo e' definito da SFBM, sentito il Comitato di cui all'articolo 13. 6. I contributi di cui ai commi 2 e 3 e i costi di cui al comma 4 sono coperti a valere sul contributo di cui all'articolo 62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020. 7. L'Autorita' competente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, disponendo la cancellazione, da parte di SFBM, dal registro di cui all'articolo 6, comma 6, delle Officine riconosciute che applicano tariffe diverse dal tariffario nazionale di cui al comma 1.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note all'articolo 8. - Per il testo dell'articolo 62-bis, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020 si veda nelle note alle premesse. |
| | Art. 13 Comitato tecnico consultivo presso Acquirente Unico S.p.A.
1. Presso Acquirente Unico S.p.A. e' costituito un Comitato tecnico consultivo, a cui partecipano, senza compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati: a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) un rappresentante dell'Autorita' competente; c) un rappresentante di Acquirente Unico S.p.A.; d) un rappresentante di SFBM; e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei distributori di gas naturale per autotrazione e dei trasportatori del gas naturale a mezzo di carri bombolai ovvero di veicoli cisterna, dei costruttori di autoveicoli e di autobus alimentati a gas naturale, delle officine di installazione di sistemi di alimentazione, manutenzione e riparazione dei veicoli alimentati a gas naturale, degli utenti di autoveicoli alimentati a gas naturale. 2. Il Comitato di cui al comma 1: a) si esprime ai sensi dell'articolo 12, commi 1, 2 e 5; b) esprime valutazioni e formula proposte sulle problematiche e sugli aggiornamenti concernenti il sistema di riqualificazione delle bombole a gas naturale per autotrazione; c) esprime valutazioni e formula proposte in relazione alle diverse voci dei contributi di cui all'articolo 12; d) e' informato sulle attivita' svolte da SFBM inerenti alla sicurezza delle bombole a metano; e) e' periodicamente informato dell'andamento delle riqualificazioni, delle percentuali di bombole che hanno avuto un esito negativo nel giudizio di riqualificazione e, conseguentemente, soggette a scarto e avviate alle attivita' di recupero, dei controlli sulle bombole scartate, delle attivita' di informazione all'utenza. 3. Dell'attivita' del Comitato di cui al comma 1 e' data pubblicita' sul sito istituzionale di SFBM. |
| | Art. 14 Disposizioni finali
1. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 marzo 2026
Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1703 |
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