| Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
| DECRETO 19 maggio 2026 |
| Definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art. 44-quater, disciplinante «Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'art. 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 53, comma 16-ter, relativo al c.d. Pantouflage; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'uso delle risorse di spettro e costituisce il quadro normativo generale per la pianificazione delle frequenze e lo sviluppo dei servizi di radiodiffusione digitale; Visto l'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che «(...) a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1103, che dispone l'aggiornamento del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) destinato al servizio televisivo digitale terrestre e assegna al MIMIT la competenza nella pianificazione e nell'attuazione delle misure connesse alla transizione tecnologica; Vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE; Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 29 aprile 2021, n. 9, recante «Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico», che ha approvato, in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione (PSC) 14-20 del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, sono stati riclassificati gli strumenti di programmazione nella titolarita' del Ministero destinatari di assegnazioni di risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020; Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC e disciplina le procedure di riprogrammazione dei PSC; Vista la delibera CIPESS del 14 aprile 2022, n. 9, recante «Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico - Modifica piano finanziario. Intervento su reti ultraveloci» che ha ridotto, a seguito dell'attribuzione di risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), per un valore complessivo di 1.212,50 milioni di euro relativi al Piano banda ultra larga, il valore del PSC del Ministero dello sviluppo economico a 5.926,18 milioni di euro, relativi a risorse del Fondo sviluppo e coesione di provenienza contabile 2014-2020; Vista la nota informativa (prot. MIMIT n. 26562 del 13 marzo 2025) con la quale l'Autorita' responsabile del PSC MIMIT 14-20 ha informato il Comitato di sorveglianza del Piano circa la destinazione delle economie accertate nell'ambito dell'Area tematica 02 - «Digitalizzazione» per il finanziamento di interventi di sviluppo tecnologico valutati positivamente dal punto di vista tecnico dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) nelle riunioni del 7 agosto 2024 e del 6 luglio 2023 in riferimento alla Strategia italiana per la banda ultra larga 2023-2026; Vista la Strategia italiana per la banda ultra larga 2023-2026 - approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) - che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea con la comunicazione «2030 Digital Compass: the European Way for the Digital Decade»; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Ritenuto di dover avviare una misura a favore dei cittadini che consenta loro di dotarsi di apparati di ricezione televisiva, ossia di decoder digitali o satellitari, in grado di ricevere segnali televisivi HEVC main 10/DVB-T2/S2, affinche' possano continuare ad usufruire dei programmi televisivi, a valle di tutti i passaggi verso le codifiche e gli standard piu' avanzati, tenendo presente che le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente alla data del 22 dicembre 2018 non sono in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito «CAD»); Visto in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attivita', utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione; Visto altresi', l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; Visto altresi', l'art. 3-bis, commi 01, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che disciplinano l'accesso ai servizi on-line delle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale e il punto di accesso telematico; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che ha disposto l'introduzione dell'art. 50-ter nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che ha istituito la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato presso la Corte dei conti il 23 luglio 2019, per mezzo del quale e' stata autorizzata la costituzione della societa' PagoPA S.p.a. di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che la predetta societa' e' stata costituita con atto notarile 24 luglio 2019 - rep. 84032 - registrato presso l'Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019, n. 21779; Considerato che la mission della societa' PagoPA S.p.a. e' la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma PagoPA per i pagamenti digitali verso la pubblica amministrazione e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l'app per i servizi pubblici, di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, da ultimo, la Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (SEND) di cui all'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; Visto l'art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», che, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, prevede la possibilita' di erogazione di contributi a persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato mediante una piattaforma tecnologica gestita dalla societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; Considerato che gli obiettivi perseguiti dall'art. 28-bis predetto, cioe' incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e consentire un piu' efficiente controllo della spesa pubblica, e le soluzioni organizzative da esso discendenti, appaiono funzionali all'efficiente gestione della presente misura; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto 6 ottobre 2022, recante «Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni» che prevede la possibilita' di adeguare la menzionata piattaforma tecnologica alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto 6 ottobre 2022 che valorizza l'interoperabilita' per il tramite della piattaforma di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o altri strumenti, ovvero previa stipula di specifiche convenzioni, al fine di consentire ai due soggetti gestori di cui all'art. 5 del presente decreto, nei limiti delle rispettive competenze, di acquisire i dati necessari per le verifiche della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del contributo agli utenti finali; Visto l'art. 7, comma 2, e l'art. 56, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» (di seguito anche «Invitalia»); Considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, persegue, tra l'altro, lo scopo di promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa ed, altresi', dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 18 settembre 2007, cosi' come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di Invitalia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2007)» e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 459-463, da cui deriva che Invitalia e' sottoposta a controllo e poteri di indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, organizzazione e attivita' da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che i diritti dell'azionista «sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al Parlamento»; Visto in particolare l'art. 19, comma 5, decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Visto l'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1110, lettera b), della legge n. 145 del 2018 e integrato dall'art. 1, comma 614, della legge n. 178 del 2020, che prevede un «contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione»; Visto l'art. 1, comma 480 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui sono stati rifinanziati i benefici di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Tenuto conto che, per la gestione della misura, il Ministero delle imprese e del made in Italy intende avvalersi di due soggetti, PagoPA S.p.a. e Invitalia S.p.a., le cui competenze, integrate tra loro, consentono un'agile ed efficace gestione amministrativa e finanziaria, monitoraggio, controllo dell'iniziativa, anche per mezzo di una piattaforma informatica di semplice consultazione da parte delle tre categorie di soggetti interessati (utenti finali, venditori, produttori/importatori di decoder); Considerata la necessita' di individuare modalita' operative e procedure semplificate per il riconoscimento del contributo in favore degli utenti finali;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intendono adottate le seguenti definizioni: a) «contributo decoder»: il contributo gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari; b) «Direzione generale competente»: la Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy; c) «decoder digitale televisivo terrestre standard»: un ricevitore televisivo di nuova generazione progettato per ricevere segnali TV terrestri basati sullo standard DVB-T2 e sul nuovo sistema di codifica HEVC (High Efficiency Video Coding) Main 10; d) «decoder televisivo satellitare»: un ricevitore televisivo dotato di sintonizzatore DVB-S2 e standard di compressione video HEVC a 10 bit; e) «famiglia anagrafica»: l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quale risultante dai pubblici registri anagrafici, determinato rispetto alla persona che richiede il contributo di cui al presente decreto; f) «piattaforma informatica»: la piattaforma informatica di cui all'art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, realizzata e gestita da PagoPA S.p.a., utilizzata per la presente misura; g) «elenco informatico dei decoder» o «elenco»: l'elenco informatico contenente tutti i modelli di decoder eleggibili per essere acquistati nell'ambito dell'iniziativa, consultabile da venditori e cittadini attraverso la piattaforma informatica; h) «CAD»: codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; i) «PDND»: piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; j) «produttore»: persona fisica o giuridica che fabbrica un decoder rientrante nella definizione di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, e che intenda partecipare alla presente iniziativa, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto; k) «importatore»: persona fisica o giuridica che immette nel territorio nazionale, a fini commerciali, un decoder rientrante nella definizione di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, e che intenda partecipare alla presente iniziativa, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto; l) «utente finale»: il consumatore quale «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», come definito all'art. 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che intenda partecipare alla presente iniziativa alle condizioni di cui al presente decreto; m) «venditore»: soggetto, organizzato in forma imprenditoriale o societaria, che - tramite negozio fisico o on-line - sia abilitato alla vendita di decoder per come intesi nel presente decreto, e abbia aderito all'iniziativa nelle modalita' disciplinate nel presente decreto; n) «voucher»: codice univoco alfanumerico generato dalla piattaforma informatica, che attesta il soddisfacimento, da parte dell'utente finale, dei requisiti per la concessione del contributo e abilita all'utilizzo dello stesso presso il venditore. |
| | Art. 2 Oggetto, finalita' e modalita' di gestione del contributo
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per la concessione del contributo riconosciuto all'utente finale in forma di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto del decoder. 2. Per tutta la durata dell'iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 30 milioni a valere sugli stanziamenti del PSC MIMIT, al netto degli oneri delle convenzioni stipulate per la gestione dell'iniziativa. Il contributo e' riconosciuto con le modalita' descritte di seguito, rispettando l'ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento e' subordinato all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie. 3. Il contributo, sotto forma di voucher, e' concesso all'utente finale maggiorenne ed e' spendibile presso il venditore per l'acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale, fermo restando che nessun componente della famiglia anagrafica abbia precedentemente usufruito di contributi per l'acquisto di decoder digitale televisivo terrestre standard o satellitari di cui alle iniziative citate in premessa. Il contributo e' riconosciuto all'utente finale maggiorenne la cui famiglia anagrafica risulti in regola con il pagamento del canone RAI. 4. Il contributo di cui al precedente comma e' riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari. 5. Attraverso la piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli utenti finali che manifestano l'interesse a partecipare alla presente iniziativa e, per essi, e' accertato il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3. A tal fine, la piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy: a. l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, per il tramite della piattaforma PDND, ai fini della verifica della composizione della Famiglia anagrafica; b. la banca dati dell'Agenzia delle entrate ai fini della verifica della regolarita' del pagamento del canone RAI; c. altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell'iniziativa. 6. All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l'importo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validita' limitata nel tempo dal momento dell'emissione, associato al codice fiscale dell'utente finale richiedente. L'emissione del voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente comma 2 per la durata di validita' del voucher stesso, per un valore pari all'importo indicato nella piattaforma informatica ai sensi del primo periodo. La quantificazione dell'importo del contributo definitivamente spettante all'utente finale e' effettuata dalla piattaforma informatica al momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita del decoder scelto dall'utente finale. Il venditore applica al cliente una riduzione del prezzo di acquisto del decoder di pari importo del contributo riconosciuto. La fattura di vendita riferita esclusivamente al decoder oggetto della cessione riporta il prezzo originario della vendita nonche' l'importo del contributo effettivamente maturato, indicato come riduzione di prezzo. 7. Qualora l'importo del voucher eccedesse la riduzione del prezzo di acquisto del decoder, l'importo residuo e' ripristinato nell'ambito della dotazione finanziaria della misura. 8. Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validita', gli importi di cui al voucher sono ripristinati nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile e l'utente finale puo' rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalita' indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10. 9. A seguito dell'accettazione del voucher e a fronte della riduzione del prezzo di cui al comma 6, una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente finale, il venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione e di un IBAN valido identificativo di un conto corrente intestato al venditore stesso, anche ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6. A tali fini, il venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato dagli utenti finali mediante l'utilizzo del voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso. Si applicano le norme in materia di tracciabilita'. 10. Con uno o piu' decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell'iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della piattaforma informatica, le attivita' di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonche' possono essere adottate eventuali Linee guida esplicative inerenti la validita' temporanea del voucher, il suo utilizzo e le modalita' di adesione all'iniziativa da parte di produttori/importatori e venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4, comprese le casistiche di vendita on-line e di reso del decoder. 11. E' facolta' della Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - ISCTI, alla luce dei report periodici di monitoraggio di cui all'art. 6, disporre in qualsiasi momento la chiusura anticipata della misura tramite decreto direttoriale rispetto ai termini indicati nei decreti direttoriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 10. Lo stesso individua la data di chiusura della misura, la modalita' di gestione delle richieste di voucher gia' presentate e gli eventuali ulteriori adempimenti in capo ai soggetti gestori nel rispetto dei limiti di spesa. 12. La chiusura anticipata della misura puo' essere disposta in caso di esaurimento, ovvero imminente esaurimento, della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 2, o in relazione ad un andamento della misura difforme dalle previsioni, con particolare riferimento al numero di richieste voucher presentate dagli utenti finali, qualora tale andamento non giustifichi la prosecuzione dell'operativita' della misura ovvero determini un eccessivo squilibrio tra costi di gestione e benefici erogati. |
| | Art. 3 Decoder acquistabili e costituzione del relativo elenco
1. Al fine di identificare univocamente i decoder oggetto della presente iniziativa, e' istituito apposito elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorieta' (DSAN), rilasciata da ciascun produttore/importatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'apposito modulo, predisposto per la raccolta dei dati relativi ai codici identificativi dei prodotti, alla dichiarazione attestante la conformita' dei prodotti alla norma tecnica ETSI EN 303 340 V1.1.2, al modello e alle caratteristiche tecniche dei prodotti. 2. Il produttore/importatore che intenda registrare i propri prodotti nell'elenco di cui al comma 1, deve accedere alla piattaforma informatica tramite accesso autenticato SPID/CIE del legale rappresentante o un suo delegato, previa formulazione della richiesta di adesione all'iniziativa da presentare ad Invitalia S.p.a. con le modalita' previste dai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10. Per la registrazione dei prodotti e' richiesto l'invio di apposito modulo contenente i dati dei prodotti medesimi da includere nell'elenco, che rispettino le caratteristiche indicate al comma 1. 3. Il produttore/importatore, per l'inserimento dei prodotti nella piattaforma informatica, puo' avvalersi anche di un soggetto diverso dal legale rappresentante, quale soggetto delegato dallo stesso, il quale, munito di SPID/CIE effettua la richiesta di registrazione dei prodotti. In tal caso, il soggetto delegato dovra' essere in possesso di un mandato utile a fornire le medesime informazioni richieste al produttore/importatore, rispettando le disposizioni di cui al comma 1, fornendo le informazioni di cui al precedente comma 2 con riferimento al produttore/importatore delegante, nonche' presentando il documento di delega sulla piattaforma informatica. 4. A seguito delle verifiche, anche a campione, svolte dal Ministero delle imprese e del made in Italy per il tramite della societa' di cui al seguente art. 5, comma 2, l'elenco di cui al precedente comma 1 e' progressivamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy nell'apposita pagina dedicata all'iniziativa. Esso e' oggetto di aggiornamento periodico nei casi di nuove registrazioni o di esclusione di uno o piu' prodotti in caso di esito negativo delle predette verifiche. |
| | Art. 4 Registrazione ed elenco dei venditori partecipanti all'iniziativa
1. Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalita' della presente misura, e' tenuto a registrarsi nella piattaforma informatica, dando evidenza della titolarita' di un codice ATECO compatibile con la vendita dei decoder acquistabili definiti dal presente decreto, la cui mancanza comportera' l'esclusione dall'iniziativa. 2. La registrazione nella piattaforma informatica implica l'obbligo per il venditore di accettazione dei voucher secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all'art. 2, comma 10; 3. I dati del venditore sono acquisiti e verificati attraverso la piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy: a. le banche dati delle Camere di commercio e il registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilita'; b. altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalita'. 4. La registrazione di cui al comma 1, previo esito positivo dei controlli di cui al comma 3, comporta l'inclusione del venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa. |
| | Art. 5 Supporto tecnico-specialistico-informatico per la gestione del contributo
1. La gestione del contributo e' operata mediante la piattaforma informatica di cui all'art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita da PagoPA. 2. Le attivita' istruttorie, di controllo, monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie sono svolte da Invitalia. 3. I rapporti tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e i soggetti gestori di cui ai commi 1 e 2 sono regolati mediante apposite convenzioni, con oneri complessivamente non superiori al 4% della dotazione finanziaria totale della presente misura, da porsi a valere sulle risorse di cui al precedente art. 2, comma 2, e nello specifico non superiori al 2% per PagoPA e non superiori al 2% per Invitalia. 4. Per la liquidazione dei contributi, Invitalia deve avvalersi di apposito conto corrente bancario, da aprirsi previa autorizzazione ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasferisce ad Invitalia le risorse di cui al precedente art. 2, comma 2, al netto degli oneri previsti dalle menzionate convenzioni, indicati al precedente comma 3. |
| | Art. 6 Attivita' di controllo, erogazioni e monitoraggio dell'iniziativa
1. La verifica del rispetto delle previsioni del presente decreto e' assicurata in ognuna delle fasi dell'iniziativa tramite l'interazione tra i controlli automatizzati effettuati da PagoPA, per tramite della piattaforma informatica, e l'attivita' espletata da Invitalia. 2. L'erogazione degli importi spettanti ai venditori, disciplinata all'art. 2 comma 9, e' subordinata alla conclusione con esito positivo delle attivita' di verifica condotte da Invitalia circa il rispetto delle informazioni sulla fatturazione. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy effettua il monitoraggio dell'attuazione della misura, a tal fine avvalendosi di PagoPA ed Invitalia, i quali inviano al Ministero periodici resoconti. 4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2, comma 2, Invitalia, in raccordo con PagoPA, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi e trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione finanziaria riferita alla mensilita' precedente, evidenziando il numero e l'importo dei voucher emessi e le liquidazioni operate in favore dei venditori. |
| | Art. 7 Cause di decadenza dal beneficio
1. I voucher concessi agli utenti finali e i rimborsi riconosciuti ai venditori sono utilizzati per le finalita' di cui al presente decreto. 2. Nel caso in cui, all'esito delle attivita' di verifica e controllo prima descritte, sia accertata in capo all'utente finale, al venditore o al produttore/importatore la violazione di una o piu' disposizioni del presente decreto e/o un mancato rispetto della normativa nazionale vigente sono disposti l'esclusione dalla partecipazione all'iniziativa e, ove pertinente in relazione al soggetto cui e' ascrivibile la responsabilita', il recupero dell'importo eventualmente erogato, con le modalita' in concreto definite dai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni applicabili, previste dalla normativa vigente. 3. Le risorse finanziarie, oggetto di eventuale recupero, sono ridestinate al PSC MIMIT per rimanervi definitivamente acquisite. |
| | Art. 8 Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalita' di cui al presente decreto e' il Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. Invitalia e PagoPA sono designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto scritto in cui sono individuati i compiti affidati, come previsti dal presente decreto e disciplinati nelle sopra citate convenzioni, che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati stessi, che restano nella sfera della titolarita' del suddetto Ministero, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. 3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione del voucher decoder. Nelle convenzioni con i soggetti di cui al precedente art. 5, e con ogni altro eventuale soggetto che partecipi all'attuazione della presente iniziativa, sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' le modalita' e tempi di conservazione dei dati. 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679. 5. Nel rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, gli utenti finali, i legali rappresentanti dei produttori/importatori o i soggetti loro delegati, i legali rappresentanti dei venditori ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sulle modalita' di esercizio dei diritti da parte degli stessi, che sara' pubblicata sul sito istituzionale dedicato all'iniziativa e sara' resa disponibile all'accesso alla piattaforma informatica. |
| | Art. 9 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e per le ulteriori disposizioni operative si fa rinvio ai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10, e alla normativa vigente applicabile. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it Roma, 19 maggio 2026
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 807 |
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