Gazzetta n. 130 del 8 giugno 2026 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 18 maggio 2026, n. 2
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «regione Trentino-Alto Adige», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
b) le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»;
c) all'articolo 4:
1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -» e le parole: «potesta' di emanare norme legislative» sono sostituite dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto,»;
2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;
d) all'articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del precedente articolo e dei principi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali»;
e) all'articolo 8:
1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;
2) il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori»;
3) il numero 17) e' sostituito dal seguente:
«17) viabilita', acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»;
4) il numero 19) e' sostituito dal seguente:
«19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti»;
5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico»;
6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:
«29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;
29-ter) commercio»;
f) all'articolo 9:
1) il numero 3) e' abrogato;
2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in quanto disciplinate dall'articolo 13»;
g) l'articolo 12 e' abrogato;
h) all'articolo 20, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle province autonome esercitano altresi' le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonche' alle connesse attivita' di autorizzazione e sanzionatorie»;
i) all'articolo 25, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano e' iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia gia' maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza»;
l) all'articolo 47, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione»;
m) all'articolo 50:
1) al secondo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico»;
2) al terzo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale»;
n) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55. - Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione»;
o) all'articolo 61, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facolta' di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta municipale con il voto della maggioranza dei suoi componenti»;
p) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della rispettiva Giunta»;
q) all'articolo 103, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia gia' riconosciuti»;
r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «del presente statuto» sono inserite le seguenti: «, recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potesta' legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;
s) all'articolo 114, le parole: «Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige)».
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 8, 9, 20,
25, 47, 50, 55, 61, 98, 103, 107 e 114 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20
novembre 1972, come modificato dalla presente legge
costituzionale:
«Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i
principi generali dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi
internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e'
compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche
locali -, la regione ha competenza legislativa esclusiva,
nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto,
nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del
personale ad essi addetto, compresa la disciplina del
rapporto di lavoro e della relativa contrattazione
collettiva;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilita' non
riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle
cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere
pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi
nell'ambito del territorio regionale.».
«Art. 5. - La regione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative
nelle seguenti materie:
1) ordinamento dei comuni;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di
credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse
rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere
regionale.».
«Art. 8. - Le province hanno la potesta' di emanare
norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4,
nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del
personale ad essi addetto, compresa la disciplina del
rapporto di lavoro e della relativa contrattazione
collettiva;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della
bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali
(biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere
provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche,
culturali ed educative locali, e, per la provincia di
Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la
facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) governo del territorio, ivi compresi
urbanistica, edilizia e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprieta' culturali,
anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile;
ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari
rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o
parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico,
comprese le agevolazioni per la costruzione di case
popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita'
che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle
province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamita' pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali,
cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della
flora e della fauna;
17) viabilita', acquedotti e contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di interesse
provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e
l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta, istituzione,
organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi
pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la
gestione del ciclo dei rifiuti;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le
guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale,
patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici,
consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi
antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte
le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento
dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta
categoria; piccole e medie derivazioni a scopo
idroelettrico;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di
istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale,
29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di
interesse provinciale, compresa la gestione della fauna
selvatica;
29-ter) commercio.».
«Art. 9. - Le province emanano norme legislative
nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
artistica);
3)
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e
qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla
pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti
soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere
le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini
della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero
dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della
legislazione statale, i provvedimenti adottati nella
materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi
ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata
nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in quanto
disciplinate dall'articolo 13;
10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza
sanitaria e ospedaliera;
11) attivita' sportive e ricreative con i relativi
impianti ed attrezzature.».
«Art. 20. - I Presidenti delle Province esercitano le
attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza,
previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie
pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi
pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e
domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di
minori di anni diciotto. I Presidenti delle province
autonome esercitano altresi' le attribuzioni spettanti
all'autorita' di pubblica sicurezza in materia di gestione
della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero
29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e
alle munizioni nonche' alle connesse attivita' di
autorizzazione e sanzionatorie.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i
Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi
di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e
rurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica
sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai
questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci
quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di
pubblica sicurezza distaccati.».
«Art. 25. - Il Consiglio regionale e' composto dai
membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella
provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della
residenza nel territorio regionale per un periodo
ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto
elettorale attivo nella provincia di Trento e' richiesto il
requisito della residenza nel territorio provinciale per un
periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia
maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel
territorio della regione e' iscritto, ai fini delle
elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali
del comune della provincia ove ha maturato il maggior
periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di
periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza.
L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia
di Trento o in quella di Bolzano e' iscritto nelle liste
elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo
periodo immediatamente dopo il trasferimento della
residenza quando possa vantare una residenza storica, con
cui abbia gia' maturato le condizioni per l'esercizio del
diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione
dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti
e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63,
durante il biennio di maturazione del requisito della
residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune
di precedente residenza.».
«Art. 47. - Sono organi della provincia: il Consiglio
provinciale, la giunta provinciale e il Presidente della
Provincia.
In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il
rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza
di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale,
approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo
della Provincia e, specificatamente, le modalita' di
elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della
Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi
della Provincia, la presentazione e l'approvazione della
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di
incompatibilita' con le predette cariche, nonche'
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi
provinciali e del referendum provinciale abrogativo,
propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima
legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle
consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale
comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e
l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente
della Provincia, se eletto a suffragio universale e
diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia
eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e' sciolto
quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita'
di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle
elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio
provinciale e' eletto con sistema proporzionale.
Qualora preveda l'elezione del Presidente della
Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la
legge provinciale e' approvata con la maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio provinciale.
Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo
comma il Governo della Repubblica puo' promuovere la
questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro
pubblicazione.
Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono
sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina e'
prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora
entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti
del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum
non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei
due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa
luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un
quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione
del Consiglio provinciale.».
«Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento e'
composta del Presidente, del vice Presidente e degli
assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta del
Presidente, di due o di tre vice Presidenti e degli
assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta di
tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo
linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti
appartiene a tale gruppo linguistico.
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano
deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici
quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. Il
Consiglio della provincia autonoma di Bolzano puo'
deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti,
che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano
debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei
gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento
linguistico. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano
che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio
provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti su proposta di uno o piu' gruppi consiliari
purche' vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo
linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che
costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta
provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo
linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e,
nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al
gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice
Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o
impedimento.
Al gruppo linguistico ladino puo' essere riconosciuta
la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche
in deroga alla rappresentanza proporzionale. In caso di
rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta
provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli
altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza
calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio
provinciale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante
ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in
Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di
vice Presidente del Consiglio provinciale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio
universale e diretto, nonche' la rimozione o le dimissioni
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio provinciale.».
«Art. 61. - Nell'ordinamento degli enti pubblici
locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la
rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei
riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo
linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta
municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due
consiglieri appartenenti al gruppo stesso.
Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel
Consiglio comunale sia presente un solo consigliere
appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio
comunale ha la facolta' di riconoscere la sua
rappresentanza nella giunta municipale con il voto della
maggioranza dei suoi componenti.».
«Art. 98. - Le leggi e gli atti aventi valore di
legge della Repubblica possono essere impugnati dal
Presidente della Regione o da quello della Provincia,
previa deliberazione della rispettiva Giunta, per
violazione del presente statuto o del principio di tutela
delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di
competenza assegnata dal presente statuto alla regione o
alle province, la regione o la provincia rispettivamente
interessate possono proporre ricorso alla Corte
costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso e' proposto dal Presidente della Regione o
da quello della Provincia, previa deliberazione della
rispettiva giunta.
Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per
conflitto di attribuzione deve essere inviata al
commissario del Governo in Trento, se trattasi della
regione o della provincia di Trento, e al commissario del
Governo in Bolzano se trattasi della provincia di
Bolzano.».
«Art. 103. - Per le modificazioni del presente
Statuto si applica il procedimento stabilito dalla
Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni del presente
Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta
dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano
e successiva conforme deliberazione del Consiglio
regionale.
I progetti di modificazione del presente statuto sono
sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio regionale e dei Consigli
provinciali sul testo approvato in prima deliberazione
dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il
termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le
modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri
componenti nella seconda votazione, fermi restando i
livelli di autonomia gia' riconosciuti.
Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale.».
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate
le norme di attuazione del presente statuto, recanti anche
disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della
potesta' legislativa regionale e provinciale con quella
statale, tenendo conto delle particolari condizioni di
autonomia attribuite alla regione e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, sentita una commissione paritetica
composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza
dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio
provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre
componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco
o ladino.
In seno alla commissione di cui al precedente comma
e' istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di
quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere
al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei
consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o
italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio
rappresentante in favore di un appartenente al gruppo
linguistico ladino.».
«Art. 114. - La traduzione in lingua tedesca del
presente testo unico concernente lo statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca:
Region Trentino-Südtirol/Alto Adige) sara' pubblicata nel
"Bollettino Ufficiale" della regione.».