| Gazzetta n. 130 del 8 giugno 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE COSTITUZIONALE 18 maggio 2026, n. 2 |
| Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «regione Trentino-Alto Adige», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»; b) le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»; c) all'articolo 4: 1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -» e le parole: «potesta' di emanare norme legislative» sono sostituite dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto,»; 2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»; d) all'articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del precedente articolo e dei principi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali»; e) all'articolo 8: 1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»; 2) il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori»; 3) il numero 17) e' sostituito dal seguente: «17) viabilita', acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»; 4) il numero 19) e' sostituito dal seguente: «19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti»; 5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico»; 6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti: «29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica; 29-ter) commercio»; f) all'articolo 9: 1) il numero 3) e' abrogato; 2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in quanto disciplinate dall'articolo 13»; g) l'articolo 12 e' abrogato; h) all'articolo 20, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle province autonome esercitano altresi' le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonche' alle connesse attivita' di autorizzazione e sanzionatorie»; i) all'articolo 25, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano e' iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia gia' maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza»; l) all'articolo 47, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione»; m) all'articolo 50: 1) al secondo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico»; 2) al terzo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale»; n) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: «Art. 55. - Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione»; o) all'articolo 61, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facolta' di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta municipale con il voto della maggioranza dei suoi componenti»; p) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della rispettiva Giunta»; q) all'articolo 103, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «I progetti di modificazione del presente statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia gia' riconosciuti»; r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «del presente statuto» sono inserite le seguenti: «, recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potesta' legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano»; s) all'articolo 114, le parole: «Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige)». La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 8, 9, 20, 25, 47, 50, 55, 61, 98, 103, 107 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972, come modificato dalla presente legge costituzionale: «Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -, la regione ha competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.». «Art. 5. - La regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento dei comuni; 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.». «Art. 8. - Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva; 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 7) usi civici; 8) ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini; 9) artigianato; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 11) porti lacuali; 12) fiere e mercati; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche; 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 15) caccia e pesca; 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; 17) viabilita', acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; 19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti; 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; 22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale; 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento; 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico; 25) assistenza e beneficenza pubblica; 26) scuola materna; 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa; 28) edilizia scolastica; 29) addestramento e formazione professionale, 29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica; 29-ter) commercio.». «Art. 9. - Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale; 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in quanto disciplinate dall'articolo 13; 10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; 11) attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.». «Art. 20. - I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. I Presidenti delle province autonome esercitano altresi' le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonche' alle connesse attivita' di autorizzazione e sanzionatorie. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.». «Art. 25. - Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano e' iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia gia' maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.». «Art. 47. - Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la giunta provinciale e il Presidente della Provincia. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale e' eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale e' approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.». «Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento e' composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta del Presidente, di due o di tre vice Presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o piu' gruppi consiliari purche' vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Al gruppo linguistico ladino puo' essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.». «Art. 61. - Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facolta' di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta municipale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.». «Art. 98. - Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessate possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso e' proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano se trattasi della provincia di Bolzano.». «Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia gia' riconosciuti. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.». «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potesta' legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.». «Art. 114. - La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige) sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione.». |
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