LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni (di seguito anche «TUF»); Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»); Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (di seguito, «Direttiva Transparency») e la direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva Transparency; Visto il pacchetto normativo europeo del 13 dicembre 2023, relativo al punto di accesso unico europeo (European Single Access Point - «ESAP»), comprendente il regolamento (UE) 2023/2859, il regolamento (UE) 2023/2869 e la direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 28, recante adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791 e (UE) 2024/2987, nonche' recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonche' disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101; Considerato che, in attuazione della delega di cui all'art. 120, comma 4, lettera c), del TUF, l'art. 120, comma 2, del regolamento emittenti dispone che le comunicazioni in materia di partecipazioni rilevanti sono effettuate mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'allegato 4 dell'anzidetto regolamento, che comprende, tra l'altro, il Modello 120/A per le partecipazioni rilevanti in azioni ex art. 117 del regolamento emittenti, il Modello 120/B per le partecipazioni in strumenti finanziari ex art. 119 del regolamento emittenti e/o per le partecipazioni aggregate nonche' il Modello 120/D per la dichiarazione delle intenzioni ex art. 122-ter del regolamento emittenti; Considerato che l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un modello standardizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti («Standard form for notification of major holdings»), disponibile sul proprio sito istituzionale, al fine di favorire l'armonizzazione delle informazioni a livello europeo, sebbene non in via obbligatoria; Considerato che l'art. 23-bis della direttiva Transparency, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2864, prevede che, a decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurino la comunicazione delle informazioni previste dalla direttiva Transparency all'organismo di raccolta designato al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 e che le medesime informazioni siano trasmesse in un formato per dati estraibili ovvero leggibile meccanicamente e corredate dei relativi metadati; Considerato che appare opportuno sostituire i citati Modelli 120/A, 120/B e 120/D, con l'unico Modello 120 (TR-1), ai fini di una maggiore armonizzazione in ambito europeo, tenuto conto altresi' del modello standardizzato pubblicato dall'ESMA, nonche' per tenere conto delle esigenze connesse alla trasmissione delle informazioni nell'ambito della normativa in materia di ESAP; Considerato che e' a tal fine necessaria la sostituzione integrale dell'allegato 4 del regolamento emittenti, recante i modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti;
Delibera:
A decorrere dal 15 giugno 2026, l'allegato 4 («Modelli di comunicazione ex art. 120 del decreto legislativo n. 58/1998») del regolamento emittenti e' sostituito dal nuovo allegato 4 («Modelli di comunicazione per le partecipazioni in emittenti quotati (Titolo III del regolamento emittenti)») accluso alla presente delibera, contenente, tra l'altro, il nuovo Modello 120 (TR-1). A decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 30 settembre 2026, la trasmissione del Modello 120 (TR-1) e' consentita mediante il sistema informatico reso disponibile sul sito internet della Consob o, in alternativa, tramite posta elettronica. A decorrere dal 1° ottobre 2026, la trasmissione del Modello 120 (TR-1) e' effettuata esclusivamente mediante utilizzo del sistema informatico disponibile sul sito internet della Consob, salvo il caso di indisponibilita' tecnica del medesimo. La presente delibera e' pubblicata sul sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2026
Il Presidente Vicario: Mosca |