Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia»


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia», ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio Lametia soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.
Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 251 del 25 ottobre 2013.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verra' emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.
 
Allegato

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Lametia»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Lametia» e' riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.

Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Lametia» deve essere ottenuta dalla varieta' di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' in misura non superiore al 10%.
 
Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia» devono essere prodotte, nell'ambito della Provincia di Catanzaro, nei territori olivati della Piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti Comuni:
Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiese, S. Eufemia) Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli.
Tale zona e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo dal punto piu' a Nord sul mar Tirreno del confine comunale tra Gizzeria e Falerna, segue poi, in direzione Est, il confine settentrionale del Comune di Lamezia (ex Sambiase, Nicastro e S. Eufemia) e prosegue, sempre verso Est, sul confine settentrionale del Comune di Feroleto Antico, per discendere verso Sud lungo il confine di Pianopoli fino a raggiungere la confluenza dei Comuni di Amato e Marcellinara (esclusi dall'area) e Maida.
Da questa confluenza prosegue verso Sud-Est lungo il confine settentrionale del Comune di Maida, dal quale percorre, proseguendo verso Sud, il limite Est confinante con il Comune di Caraffa di Catanzaro (escluso dall'area) per ritornare verso Ovest-Sud-Ovest lungo il confine meridionale di Maida (attiguo a quelli di Cortale e Jacurzo esclusi dall'area) fino ad incontrare il punto di confluenza dei confini comunali di Maida e S. Pietro a Maida. Di quest'ultimo ne percorre il confine comunale esposto a Sud-Est per raggiungere il punto di incontro con il territorio del Comune di Curinga e discendere verso Sud lungo il confine di levante e meridionale dello stesso comune. Tale linea, nell'intercettare il confine settentrionale del Comune di Filadelfia, si dirige verso Sud-Ovest escludendo tutta la parte posta a Sud del centro urbano dello stesso comune, situata ad una altitudine di 554 metri s.l.m.
Proseguendo verso Ovest la linea raggiunge il confine del Comune di Francavilla Angitola; nel punto d'incontro con detto confine ne percorre il limite di levante discendendo verso Sud fino alla contrada Castellano. Da questa, escludendone il territorio posto a Sud, prosegue verso Ovest seguendo il confine Nord della contrada Caredrande, fino a raggiungere il confine meridionale del Comune di Francavilla.
Da detto punto la linea costeggia il limite meridionale del Comune di Francavilla fino ad incontrare il limite Est del Comune di Pizzo Calabro. Da questo incrocio risale verso Nord sul confine comunale di ponente del Comune di Francavilla per ripiegare verso il mare ad Ovest lungo il confine settentrionale del Comune di Pizzo Calabro fino a raggiungere, proseguendo verso Nord, lungo la costa del mar Tirreno, il punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
 
Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilita' nell'insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti sono da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili, profondi, sciolti o di medio impasto provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densita' di impianto fino a 400 piante per ettaro.
La produzione massima di olive/ha non puo' superare i quintali 130 per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della Regione Calabria accertano la produzione massima di olive/ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.
 
Art. 5.

Modalita' di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia» puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente, ogni altro trattamento e' vietato. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.
 
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Lametia» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde a giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test: > =6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < = 14,00 meq02/kg;
K232: <=2,00;
K270: <=0,20;
polifenoli totali: >=170.
Altri parametri chimico fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine protetta «Lametia» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
 
Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zona di produzione di oli a denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine protetta «Lametia» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro, recipienti con banda stagnata, recipienti in terracotta, bag in box con capacita' non superiore a litri 5, bustine e bottigliette monodose da 1-2 cl.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
 
Art. 8.

Legame con la zona geografica

La coltivazione dell'olivo nell'area in esame e' di antichissima data. Le prime coltivazioni risalgono al IX ed al XII secolo.
La particolarita' di questo areale, naturalmente vocato alla coltivazione dell'olivo, rappresentata dal fatto che gli oliveti sono costituiti da piante di una sola ed esclusiva cultivar: «la Carolea»; le altre, presenti per circa il 10%, hanno funzione di piante impollinatrici. Questa cultivar originaria ed autoctona del Lametino e' conosciuta infatti anche con il sinonimo di Nicastrese. E' in grado di produrre un olio dalle elevate caratteristiche chimico-organolettiche, evidenziate sia da indagini analitiche condotte negli anni 1969-1972 dall'Istituto di industrie agrarie dell'Universita' di Bari e sia dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura nel 1991.
Entrambe le indagini concludono nell'affermare che l'olio extra vergine di oliva prodotto nella Piana del Lametino con la cultivar Carolea, sia dal punto di vista chimico-fisico che organolettico, evidenzia caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei migliori oli dell'Italia centrale.
La sua storia e' collegata all'evoluzione agronomica e tecnica nella conduzione degli oliveti; evoluzione che ha permesso il superamento degli ostacoli che dapprima contrastavano la produzione di oli pregiati, cioe' la mosca delle olive ed i metodi di raccolta. Infatti dagli anni cinquanta in poi la situazione e' completamente mutata per la diffusione e l'affermazione sia della lotta alla mosca delle olive (Bactrocera Dacus Oleae) e soprattutto della raccolta delle olive direttamente dall'albero con l'impiego di scuotitori meccanici. Cio' ha consentito a molte aziende della zona e alla cooperativa Laconia di produrre e commercializzare ingenti quantitativi di olio extra vergine di oliva.
L'ambiente pedoclimatico del Lametino, particolarmente vocato alla coltivazione dell'olivo, ha selezionato nei secoli una cultivar che e' nata proprio nella zona di Nicastro, da dove si e' diffusa per tutta la piana di Lamezia e nelle zone circostanti. Tale cultivar conosciuta con il nome di Nicastrese o Carolea e' stata descritta agronomicamente per la prima volta oltre 100 anni addietro (1889) dal Carbone (Carbone G.A. L'olivo e l'olio. Modo di migliorarne la coltivazione e la qualita'. Stab. Tip. Lanciano e D'Oria Napoli 1889), il quale nell'illustrare le razze di olivo coltivate in Provincia di Reggio Calabria, esalta la qualita' dell'olio della Carolea e sottolinea che e' la varieta' piu' vetusta che ivi si incontra, ma ne sconsiglia la diffusione nel reggino, poiche' la varieta' Carolea e' cultivar delicata e ben si sviluppa nel suo areale di origine.
Piu' recentemente (1977) uno studio, condotto dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura sulle principali cultivar di olio presenti in Calabria, precisa le caratteristiche della Carolea confermando la sua specificita' dell'areale lametino e concludendo che e' «eccellente cultivar a duplice attitudine (olio e mensa); la resa in olio risulta essere elevatissima e l'olio di eccellente qualita'.... E' cultivar di notevole interesse.»;
Tali positivi apprezzamenti sono riservati esclusivamente alla Carolea su ben 13 cultivar esaminate (R. D'Amore e altri. Contributo allo studio delle principali cultivar d'olivo presenti in Calabria. Annuali dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura - Numero speciale Volume I, Cosenza 1977).
La ragione della ristretta collocazione di tale cultivar, che si trova concentrata nella piana del Lametino e zone circostanti, e' da ricercarsi nella circostanza che la Carolea e' razza autoctona del Lametino ed in questo particolare ambiente pedoclimatico trova le condizioni ottimali per estrinsecare nel migliore dei modi le sue peculiari caratteristiche qualitative ed organolettiche dell'olio, nonche' vegetative e produttive.