| Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 97 |
| Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, rispettivamente in materia di dichiarazioni di appartenenza linguistica, di temporanea assegnazione di magistrati e di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica, atta ad assicurare la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca nella Provincia di Bolzano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20-ter e 37; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio, 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 6; Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nell'Adunanza del 6 marzo 2025; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio, 1976, n. 752
1. All'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «I comuni informano» sono inserite le seguenti: «, mediante notificazione,»; b) al secondo periodo del comma 5, le parole: «dalla data di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla notificazione»; 2. All'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972. - Si riporta il testo degli articoli 20-ter, 37 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15 novembre 1976, come modificati dal presente decreto: «Art. 20-ter. - 1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di eta' superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermita' di mente, ha facolta' di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace, anche in via telematica. 3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione puo' essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace e' tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non e' consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalita' diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso puo' essere aperto solo nel momento in cui l'autorita' competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita in plico chiuso. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalita' di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo. 4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione puo' essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione e' conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione e' altresi' revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzioni senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione puo' essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni. 5. I comuni informano, mediante notificazione, i cittadini e i soggetti di cui al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore eta', o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che abbiano riacquistato la capacita', della facolta' di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla notificazione spiegano effetto immediato. 6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci. 7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale. 7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresi' rese, con le medesime modalita' ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano: a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano; b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano. La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.». «Art. 37. - La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici e' disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano. Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la competente Corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. L'applicazione non puo' superare la durata di tre anni.». «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano puo' rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 30 luglio 1988, come modificato dal presente decreto: «Art. 17. - 1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa puo' provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di tre anni. 1-bis. La dotazione organica di ciascuna sezione di controllo di cui alle tabelle A e C allegate al presente decreto include due consiglieri nominati con le modalita' e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del Consiglio di presidenza, concernenti i consiglieri di nomina governativa, sulla base di designazione, rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano. La nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto fino al collocamento a riposo dello stesso. L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10 anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di sezione. 1-ter. I presidenti delle sezioni di controllo assicurano che le rispettive deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno tre magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel caso di cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto dalle sezioni riunite regionali assicura che le deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis.». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1989, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. - 1. Una commissione paritetica costituita con decreto del commissario del Governo, composta da sei esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso commissario del Governo e tre di lingua tedesca designati dalla giunta provinciale: a) determina ed aggiorna, ovvero convalida la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso da parte degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nell'art. 1, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca; b) cura la redazione e l'aggiornamento di un dizionario di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue. 2. Il relativo testo viene trasmesso al commissario del Governo e alla giunta provinciale di Bolzano per eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine di sessanta giorni senza osservazioni, il testo si intende approvato. 3. I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 5, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo. 4. La commissione determina le modalita' per l'assolvimento dei suoi compiti e puo' proporre alla provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti specializzati nei settori giuridico, amministrativo e tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione dalla provincia di Bolzano. 5. Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della provincia, che viene corrisposto dalla provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa.».
Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 20-ter e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752, come modificati dal presente decreto, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2 Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 3 Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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