Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2026 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Saxenda»


Estratto determina IP n. 344 del 22 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale SAXENDA 6 mg/ml - solution for injection, 5 pre-filled pens autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/15/992/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.
Importatore: Abacus Medicine A/S, con sede legale in Kalvebod Brygge 35, Copenhagen V 1620 Copenhagen.
confezione: SAXENDA 6 mg/ml - soluzione iniettabile - penna preriempita - uso sottocutaneo - 5 x 3 ml.
Codice A.I.C.: 053060012 (in base 10) 1LM8FD (in base 32).
Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.
Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:
principio attivo: 6 mg di liraglutide;
eccipienti: sodio fosfato dibasico diidrato, propilenglicole, fenolo, acido cloridrico e sodio idrossido (per aggiustamento del pH) e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione: SAXENDA 6 mg/ml - soluzione iniettabile - penna preriempita - uso sottocutaneo - 5 x 3 ml.
Codice A.I.C.: 053060012.
Classe di rimborsabilita': C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SAXENDA 6 mg/ml - soluzione iniettabile - penna preriempita . uso sottocutaneo - 5 x 3 ml.
Codice A.I.C.: 053060012.
RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.